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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 18/12/2025, n. 1385 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 1385 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 2465/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Luigi Cirillo Presidente
Carmine Di Fulvio Giudice
Luigina Tiziana Marganella Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2465/2025 r.g. promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) elettivamente domiciliati in Pescara alla Via Trieste n. 88, presso e nello studio C.F._2 dell'avv. CORCIONE VALENTINA che li rappresenta e difende giusta procura in atti.
RICORRENTE contro
(C.F. ) elettivamente domiciliato in Controparte_1 C.F._3
Pescara alla Via Pisa n. 29, presso lo studio dell'avv. ANGIOLELLI FEDERICA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti.
RESISTENTE
OGGETTO: Filiazione legittima
CONCLUSIONI: Come in atti.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso ex art. 337 septies c.c. depositato il 07.08.2025, e Parte_1 Parte_2 agivano in giudizio nei confronti del padre chiedendo l'accoglimento delle Controparte_1 seguenti conclusioni: “1) accertare e dichiarare il diritto dei germani e a Pt_1 Parte_2 ricevere dal padre un contributo al mantenimento;
2) per l'effetto, condannare il sig. CP_1 al pagamento diretto in favore dei figli e tenuto anche conto della
[...] Pt_1 Parte_2 circostanza che la casa familiare in cui il resistente vive con l'attuale moglie e i di lei figli è intestata per 1/3 (piena proprietà) ai due ricorrenti, della somma mensile di euro 600,00 ciascuno, a titolo di mantenimento, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT e da versare entro il giorno 5 di ogni mese a far data dal giorno in cui i ricorrenti si sono trasferiti presso l'abitazione dei nonni paterni;
3) condannare il sig. al pagamento diretto in favore dei figli Controparte_1
e delle spese straordinarie necessarie, previamente concordate e Pt_1 Parte_2 documentate, come da “Protocollo famiglia” del Tribunale di Pescara;
4) disporre ogni altra statuizione che l'Ill.mo Giudice riterrà equa e opportuna;
5) il tutto con vittoria dei compensi e delle spese di lite da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
2. Il resistente si costituiva in giudizio contestando gli assunti riportati e chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “sospendere in via cautelativa il presente giudizio in attesa della conclusione degli instaurati procedimenti di volontaria giurisdizione, già indicati nelle premesse del presente atto e comunque almeno sino alla nomina ed al conseguente giuramento del richiesto amministratore di sostegno per e per ed all'esito: - nel caso in cui il padre, Pt_1 Parte_2 come sperato, venga nominato amministratore di sostegno di entrambi i figli, con collocamento dei medesimi presso l'abitazione paterna, disporre che il padre stesso provveda direttamente a soddisfare tutte le esigenze dei ragazzi nel loro precipuo interesse, accompagnandoli nel percorso finalizzato al raggiungimento di un'auspicata autonomia personale ed economica;
- nella denegata ipotesi in cui invece venisse nominato amministratore di sostegno dei ragazzi una terza persona, disporre a carico dell'istante ed in favore di ciascun ragazzo la corresponsione di un assegno di mantenimento da quantificarsi in una somma non superiore a quella di euro 311,00= mensili, ivi compresa l'ipotetica quota (un diciottesimo) del canone di locazione, equitativamente stimato come precisato nelle premesse del presente atto, relativo all'immobile sito in Pescara alla Via San Michele n. 102, già detratte le somme mensilmente da corrispondersi da parte del padre in luogo e nell'esclusivo interesse dei figli stessi, come pure indicate e quantificate nelle premesse del presente atto;
- disporre in ogni caso, eventualmente anche a mezzo di idonea CTU si opus sit, che i beneficiari vengano collocati pagina 2 di 4 nuovamente nell'abitazione paterna, dove hanno vissuto continuativamente sino al luglio 2024, sita in
Pescara alla Via San Michele n. 102 e della quale essi stessi sono comproprietari per 1/18 ciascuno, affinché possano essere meglio seguiti dall'istante e dalla di lui moglie, nella cura, nella salute e nella frequenza di tutte le attività di cui hanno bisogno, al fine del raggiungimento da parte medesimi di un'auspicata realizzazione personale, affettiva e lavorativa, non potendo certo i predetti essere lasciati convivere con un nonna di 82 anni, senza alcun tipo di limiti o regole, come peraltro assolutamente sconsigliato dalle certificazioni mediche in atti, nonché dalle risultanze dei video riproducenti comportamenti assolutamente pregiudizievoli per loro stessi e per i terzi, posti in essere anche da ultimo dai ragazzi stessi. - con vittoria di spese e competenze legali e giudiziali e con ogni ulteriore, necessaria, utile ed opportuna statuizione di legge e di giustizia correlata alla situazione di fatto e di diritto quale sopra esposta ed illustrata”.
3. All'udienza del 26 novembre 2025 il padre dichiarava di essere disponibile a mantenere i propri figli in misura adeguata al proprio reddito, pari ad euro 2.000,00 mensili netti, tenuto conto anche della costituzione di un nuovo nucleo familiare. Nella medesima sede manifestava la propria disponibilità a versare, a titolo di mantenimento per il figlio la somma di euro 400,00 mensili, oltre Pt_2 adeguamento ISTAT e pagamento delle spese universitarie. Quanto a le parti si riservavano di Pt_1 formulare una proposta all'esito della valutazione del contratto di lavoro che lo stesso si appresta a iniziare.
4. All'udienza del 3 dicembre 2025 le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo, in forza del quale il padre si impegna a versare in favore del figlio la somma di euro 400,00 mensili, oltre Pt_2 adeguamento ISTAT, entro il giorno 10 di ogni mese, nonché a sostenere le spese universitarie, mentre per il padre si impegna a corrispondere la somma di euro 300,00 mensili, oltre adeguamento Pt_1
ISTAT, entro il giorno 10 di ogni mese, tenuto conto del fatto che lo stesso percepisce già un emolumento da parte dell' pari a circa euro 350,00 mensili. La causa veniva rimessa al Collegio CP_2 per la decisione.
5. L'accordo delle parti, come articolato a verbale di udienza e riportato in narrativa, può essere recepito perché non contrario a norme imperative.
6. Spese compensate, così come richiesto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 3 di 4 a) condannare il sig. al pagamento diretto del mantenimento in favore dei Controparte_1 figli e nelle modalità concordate tra le parti e riportate in motivazione;
Pt_1 Parte_2
b) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Pescara, 17 dicembre 2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa L. Tiziana Marganella Dott. Luigi Cirillo
Dispone ai sensi dell'art.52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Luigi Cirillo Presidente
Carmine Di Fulvio Giudice
Luigina Tiziana Marganella Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2465/2025 r.g. promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) elettivamente domiciliati in Pescara alla Via Trieste n. 88, presso e nello studio C.F._2 dell'avv. CORCIONE VALENTINA che li rappresenta e difende giusta procura in atti.
RICORRENTE contro
(C.F. ) elettivamente domiciliato in Controparte_1 C.F._3
Pescara alla Via Pisa n. 29, presso lo studio dell'avv. ANGIOLELLI FEDERICA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti.
RESISTENTE
OGGETTO: Filiazione legittima
CONCLUSIONI: Come in atti.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso ex art. 337 septies c.c. depositato il 07.08.2025, e Parte_1 Parte_2 agivano in giudizio nei confronti del padre chiedendo l'accoglimento delle Controparte_1 seguenti conclusioni: “1) accertare e dichiarare il diritto dei germani e a Pt_1 Parte_2 ricevere dal padre un contributo al mantenimento;
2) per l'effetto, condannare il sig. CP_1 al pagamento diretto in favore dei figli e tenuto anche conto della
[...] Pt_1 Parte_2 circostanza che la casa familiare in cui il resistente vive con l'attuale moglie e i di lei figli è intestata per 1/3 (piena proprietà) ai due ricorrenti, della somma mensile di euro 600,00 ciascuno, a titolo di mantenimento, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT e da versare entro il giorno 5 di ogni mese a far data dal giorno in cui i ricorrenti si sono trasferiti presso l'abitazione dei nonni paterni;
3) condannare il sig. al pagamento diretto in favore dei figli Controparte_1
e delle spese straordinarie necessarie, previamente concordate e Pt_1 Parte_2 documentate, come da “Protocollo famiglia” del Tribunale di Pescara;
4) disporre ogni altra statuizione che l'Ill.mo Giudice riterrà equa e opportuna;
5) il tutto con vittoria dei compensi e delle spese di lite da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
2. Il resistente si costituiva in giudizio contestando gli assunti riportati e chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “sospendere in via cautelativa il presente giudizio in attesa della conclusione degli instaurati procedimenti di volontaria giurisdizione, già indicati nelle premesse del presente atto e comunque almeno sino alla nomina ed al conseguente giuramento del richiesto amministratore di sostegno per e per ed all'esito: - nel caso in cui il padre, Pt_1 Parte_2 come sperato, venga nominato amministratore di sostegno di entrambi i figli, con collocamento dei medesimi presso l'abitazione paterna, disporre che il padre stesso provveda direttamente a soddisfare tutte le esigenze dei ragazzi nel loro precipuo interesse, accompagnandoli nel percorso finalizzato al raggiungimento di un'auspicata autonomia personale ed economica;
- nella denegata ipotesi in cui invece venisse nominato amministratore di sostegno dei ragazzi una terza persona, disporre a carico dell'istante ed in favore di ciascun ragazzo la corresponsione di un assegno di mantenimento da quantificarsi in una somma non superiore a quella di euro 311,00= mensili, ivi compresa l'ipotetica quota (un diciottesimo) del canone di locazione, equitativamente stimato come precisato nelle premesse del presente atto, relativo all'immobile sito in Pescara alla Via San Michele n. 102, già detratte le somme mensilmente da corrispondersi da parte del padre in luogo e nell'esclusivo interesse dei figli stessi, come pure indicate e quantificate nelle premesse del presente atto;
- disporre in ogni caso, eventualmente anche a mezzo di idonea CTU si opus sit, che i beneficiari vengano collocati pagina 2 di 4 nuovamente nell'abitazione paterna, dove hanno vissuto continuativamente sino al luglio 2024, sita in
Pescara alla Via San Michele n. 102 e della quale essi stessi sono comproprietari per 1/18 ciascuno, affinché possano essere meglio seguiti dall'istante e dalla di lui moglie, nella cura, nella salute e nella frequenza di tutte le attività di cui hanno bisogno, al fine del raggiungimento da parte medesimi di un'auspicata realizzazione personale, affettiva e lavorativa, non potendo certo i predetti essere lasciati convivere con un nonna di 82 anni, senza alcun tipo di limiti o regole, come peraltro assolutamente sconsigliato dalle certificazioni mediche in atti, nonché dalle risultanze dei video riproducenti comportamenti assolutamente pregiudizievoli per loro stessi e per i terzi, posti in essere anche da ultimo dai ragazzi stessi. - con vittoria di spese e competenze legali e giudiziali e con ogni ulteriore, necessaria, utile ed opportuna statuizione di legge e di giustizia correlata alla situazione di fatto e di diritto quale sopra esposta ed illustrata”.
3. All'udienza del 26 novembre 2025 il padre dichiarava di essere disponibile a mantenere i propri figli in misura adeguata al proprio reddito, pari ad euro 2.000,00 mensili netti, tenuto conto anche della costituzione di un nuovo nucleo familiare. Nella medesima sede manifestava la propria disponibilità a versare, a titolo di mantenimento per il figlio la somma di euro 400,00 mensili, oltre Pt_2 adeguamento ISTAT e pagamento delle spese universitarie. Quanto a le parti si riservavano di Pt_1 formulare una proposta all'esito della valutazione del contratto di lavoro che lo stesso si appresta a iniziare.
4. All'udienza del 3 dicembre 2025 le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo, in forza del quale il padre si impegna a versare in favore del figlio la somma di euro 400,00 mensili, oltre Pt_2 adeguamento ISTAT, entro il giorno 10 di ogni mese, nonché a sostenere le spese universitarie, mentre per il padre si impegna a corrispondere la somma di euro 300,00 mensili, oltre adeguamento Pt_1
ISTAT, entro il giorno 10 di ogni mese, tenuto conto del fatto che lo stesso percepisce già un emolumento da parte dell' pari a circa euro 350,00 mensili. La causa veniva rimessa al Collegio CP_2 per la decisione.
5. L'accordo delle parti, come articolato a verbale di udienza e riportato in narrativa, può essere recepito perché non contrario a norme imperative.
6. Spese compensate, così come richiesto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 3 di 4 a) condannare il sig. al pagamento diretto del mantenimento in favore dei Controparte_1 figli e nelle modalità concordate tra le parti e riportate in motivazione;
Pt_1 Parte_2
b) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Pescara, 17 dicembre 2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa L. Tiziana Marganella Dott. Luigi Cirillo
Dispone ai sensi dell'art.52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
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