Sentenza 10 giugno 2020
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VII, sentenza 10/06/2020, n. 17727 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17727 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2020 |
Testo completo
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di: ER IA, nato a [...] il [...], contro la sentenza della Corte di Appello di Cagliari del 20.5.2019; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Pierluigi Cianfrocca.
FATTO E DIRITTO
1. La Corte di Appello di Cagliari ha confermato la sentenza con cui il Tribunale del capoluogo sardo aveva riconosciuto IA ER responsabile del delitto di truffa in danno di tale ER AN e, pertanto lo aveva condannato alla pena di mesi 7 di reclusione ed Euro 200 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali ed al risarcimento dei danni patiti dalla costituita parte civile in favore della quale aveva liquidato una provvisionale immediatamente esecutiva nella misura di Euro 5.000; 2. ricorre per cassazione il difensore di IA ER lamentando:
2.1 violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento agli artt. 178 cod. proc. pen. e 121 cod. proc. pen.: rileva che il Tribunale aveva omesso di dare atto della memoria difensiva e di motivare sulle questioni che erano state in quella sede sviluppate su cui, anaiogamente, ha mancato di argomentare la Corte di Appello che si è limitata ad affermare di voler aderire all'orientamento secondo cui la mancata considerazione di una memoria difensiva non dà luogo a nullità della sentenza ma può riflettersi sulla congruità ed adeguatezza della motivazione;
2.2 in data 21.2.2020 il difensore di IA ER ha depositato una memoria allegando il verbale, redatto presso l'Ufficio prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Cagliari in data 20.2.2020, nel quale ER AN ha formalizzato la volontà di rimettere la querela a suo tempo sporta nei confronti del ricorrente;
la accettazione è intervenuta, nella occasione, da parte del difensore, Avv. Silvio Sanna, munito a tal fine di procura speciale pure allegata alla memoria. 3 E' consolidato il principio per cui la remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l'estinzione del reato che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto (cfr., Cass SS.UU., 25.2.2004, Chiasserini;
Cass. Pen., 2, 8.7.2014 n. 37.688, Gustinetti;
Cass. Pen., 2, 28.4.2010 n. 18.680, Lo Conte;
cfr., da ultimo, Cass. Pen., 5, 25.2.2019 n. 19.675, Crupi, secondo cui la remissione di querela intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione determina l'estinzione del reato che prevale su eventuali cause di inammissibilità del ricorso, purché questo sia stato tempestivamente proposto, e si estende a tutti i correi che non l'abbiano ricusata, travolgendo le statuizioni civili collegate ai reati estinti). E' necessario, peraltro, segnalare che il fatto di appropriazione indebita ascritto al ricorrente risale al 2012 e, a quella data, nonostante la contestazione e la ritenuta sussistenza della recidiva "qualificata", il reato era pacificamente procedibile a querela di parte. Il diverso regime di procedibilità di ufficio nel caso in cui ricorra una circostanza aggravante ad effetto speciale è stato infatti introdotto dal D.Lgs. 10 aprile 2018 n. 36 con l'art. 649bis cod. pen.. che, come è noto, stabilisce che "per i fatti perseguibili a querela preveduti dagli articoli 640, terzo comma, 640 ter, quarto comma, e per i fatti di cui all'articolo 646, secondo comma, o aggravati dalle circostanze di cui all'articolo 61, primo comma, numero 11, si procede d'ufficio qualora ricorrano circostanze aggravanti ad effetto speciale ovvero se la persona offesa è incapace per età o per infermità o se il danno arrecato alla persona offesa è di rilevante gravità". Situazione questa che, a prescindere dal tenore dell'art. 649bis cod. pen. e dal rilievo da attribuire alla recidiva in ordine alla procedibilità, impone comunque, ai sensi dell'art. 152 cod. pen., di dichiarare l'estinzione del reato con la corrispondente formula. Nel caso di specie, infatti, ai sensi dell'art. 2 cod. pen. e considerata la peculiare natura "mista", sostanziale e processuale, riconosciuta alla querela, al ricorrente deve applicarsi la disciplina più favorevole e non quanto previsto dalla modifica al regime di procedibilità di cui all'art. 649 bis cod. pen. (cfr., Cass. Pen., 2, 20.12.2019 n. 7.813, Carotenuto;
Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, Rv. 273551; Sez. 2, n. 225 del 08/11/2018, dep. 2019, Mohammad, Rv. 274734; Sez. 2, n. 21700 del 17/04/2019, Sibio, Rv. 2766510; Sez. 5, n. 22143 del 17/04/2019, D, Rv. 275924; cfr., anche, l'ordinanza di remissione alle SS.UU. del 14.1.2020 nel proc. PG Li Trenta che riguarda una questione che, tuttavia, proprio in considerazione del "tempus commissi delicti", non rileva nel caso di specie).
4. Precluso l'esame delle doglianze articolate con il ricorso, ed in conformità di quanto convenuto dalle parti, va disposta la condanna del querelato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione della querela. i LeÀ eO CondannajlQ ER al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 28.2.2020 Il re estensore Il Presidente ìajfrocca Luigi Agostinacchio Si dà atto che il presente provvedimento è sottoscritto dal consigliere anziano del collegio (dr. Stefano Filippini) per impedimento del suo presidente (dr. Luigi Agostinacchio), ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. a), del
DPCM
8 marzo