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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 01/04/2025, n. 281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 281 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente rel.
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 273 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione
dell'anno 2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avvocato Marco Gianesini
e
TT C.F. , nato a [...] CP_1 C.F._2
(VI) il 13.11.1970, rappresentato e difeso dall'avvocato Edda Grasselli
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso
1 il Tribunale di Vicenza;
In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio;
Conclusioni delle parti:
1. Pronunciare sentenza di divorzio, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Schio.
2.Confermare le medesime condizioni chieste in sede di separazione:
3.La dimora coniugale – peraltro già liberata dalla ricorrente e dai figli – ubicata nel Comune di Santorso (VI) in Via della Stamperia n. 95 unitamente ai mobili,
arredi e pertinenze, resta in uso al sig. . Controparte_2
Piano Genitoriale per il figlio Minorenne
4.Il figlio resta affidato ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno Per_1
congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui il figlio si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa,
impegnandosi a cooperare per sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
5.Il figlio resta collocato prevalentemente presso la madre, attualmente Per_1
in via Capitano Giuseppe Sella 59 a Schio (VI); il padre potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze:
2 a.dal sabato mattina e fino alla domenica sera dopo l'orario di cena, quando lo riporterà presso la dimora materna e comunque entro le ore 23; stante l'età
di (che ha compiuto 16 anni a novembre) padre e figlio potranno Per_1
accordarsi liberamente per ogni ulteriore frequentazione durante i giorni infrasettimanali;
b.ugualmente durante le festività di Natale, Capodanno, e Pasqua – così come durante le vacanze estive – e il padre potranno accordarsi liberamente Per_1
per ogni ulteriore frequentazione.
6. verserà a tramite accredito in c/c, entro Controparte_2 Parte_1
e non oltre il giorno 15 di ogni mese, l'assegno di mantenimento per il figlio pari nel complesso ad € 200,00, assegno che sarà aggiornato Per_1
automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo,
decorso un anno dall'omologazione della separazione.
7.Le spese straordinarie nell'interesse del figlio minore sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il seguente criterio:
a.le spese per la retta scolastica, per l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico, quelle per il servizio di scuolabus, le spese per le prestazioni mediche non coperte dal S.S.N. e quelle dentistiche, che non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
b.le spese per l'iscrizione all'università, per visite specialistiche non coperte dal S.S.N., quelle per attività ludiche, ricreative e per le vacanze, che invece richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore.
3 Altre disposizioni patrimoniali
8.I ricorrenti si danno reciprocamente atto di essere economicamente autosufficienti
9.Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome del figlio ai fini della validità per l'espatrio.
10.Spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il P.M. conclude per l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 29/01/2024 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di omologare la loro separazione consensuale nonché, ai sensi dell'art. 473-bis 49 c.p.c., decorso il termine di legge previsto, la cessazione degli effetti civili del matrimonio civile da essi contratto in SCHIO (VI) in data 25/09/1999.
La separazione consensuale veniva omologata con sentenza non definitiva n.
59/2024 pubblicata in data 08.05.2024 e passata in giudicato.
All'esito dell'udienza del 14.01.2025 (sostituita dal deposito di note scritte ex
art. 127 ter c.p.c.) dinanzi al Giudice Relatore, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni relative alla domanda di divorzio e riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di
4 accoglimento in quanto:
-è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il
Giudice Relatore nella presente procedura con riguardo alla domanda di separazione consensuale, omologata con sentenza n. 59/2024 del
08.05.2024, passata in giudicato, e la data di comparizione davanti al Giudice
Relatore ai fini della cessazione degli effetti civili del matrimonio;
-i certificati prodotti in atti, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che
è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
-risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso del figlio minore , alla prevalente collocazione Per_1
dello stesso presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
-neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento del figlio a carico del padre così come concordato dalle parti,
5 che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze del minore;
-le spese straordinarie relative al figlio minore, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-si dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare il loro reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome del figlio ai fini della validità per l'espatrio;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso e nelle note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda
è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Pt_1
e da in Schio (VI) il 25.09.1999 alle
[...] Controparte_2
condizioni in epigrafe riportate da intendersi qui integralmente trascritte;
6 b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Schio (VI) al n. 118, parte
II, serie A, anno 1999;
c) compensa le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 25.3.2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente rel.
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 273 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione
dell'anno 2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avvocato Marco Gianesini
e
TT C.F. , nato a [...] CP_1 C.F._2
(VI) il 13.11.1970, rappresentato e difeso dall'avvocato Edda Grasselli
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso
1 il Tribunale di Vicenza;
In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio;
Conclusioni delle parti:
1. Pronunciare sentenza di divorzio, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Schio.
2.Confermare le medesime condizioni chieste in sede di separazione:
3.La dimora coniugale – peraltro già liberata dalla ricorrente e dai figli – ubicata nel Comune di Santorso (VI) in Via della Stamperia n. 95 unitamente ai mobili,
arredi e pertinenze, resta in uso al sig. . Controparte_2
Piano Genitoriale per il figlio Minorenne
4.Il figlio resta affidato ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno Per_1
congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui il figlio si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa,
impegnandosi a cooperare per sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
5.Il figlio resta collocato prevalentemente presso la madre, attualmente Per_1
in via Capitano Giuseppe Sella 59 a Schio (VI); il padre potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze:
2 a.dal sabato mattina e fino alla domenica sera dopo l'orario di cena, quando lo riporterà presso la dimora materna e comunque entro le ore 23; stante l'età
di (che ha compiuto 16 anni a novembre) padre e figlio potranno Per_1
accordarsi liberamente per ogni ulteriore frequentazione durante i giorni infrasettimanali;
b.ugualmente durante le festività di Natale, Capodanno, e Pasqua – così come durante le vacanze estive – e il padre potranno accordarsi liberamente Per_1
per ogni ulteriore frequentazione.
6. verserà a tramite accredito in c/c, entro Controparte_2 Parte_1
e non oltre il giorno 15 di ogni mese, l'assegno di mantenimento per il figlio pari nel complesso ad € 200,00, assegno che sarà aggiornato Per_1
automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo,
decorso un anno dall'omologazione della separazione.
7.Le spese straordinarie nell'interesse del figlio minore sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il seguente criterio:
a.le spese per la retta scolastica, per l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico, quelle per il servizio di scuolabus, le spese per le prestazioni mediche non coperte dal S.S.N. e quelle dentistiche, che non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
b.le spese per l'iscrizione all'università, per visite specialistiche non coperte dal S.S.N., quelle per attività ludiche, ricreative e per le vacanze, che invece richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore.
3 Altre disposizioni patrimoniali
8.I ricorrenti si danno reciprocamente atto di essere economicamente autosufficienti
9.Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome del figlio ai fini della validità per l'espatrio.
10.Spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il P.M. conclude per l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 29/01/2024 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di omologare la loro separazione consensuale nonché, ai sensi dell'art. 473-bis 49 c.p.c., decorso il termine di legge previsto, la cessazione degli effetti civili del matrimonio civile da essi contratto in SCHIO (VI) in data 25/09/1999.
La separazione consensuale veniva omologata con sentenza non definitiva n.
59/2024 pubblicata in data 08.05.2024 e passata in giudicato.
All'esito dell'udienza del 14.01.2025 (sostituita dal deposito di note scritte ex
art. 127 ter c.p.c.) dinanzi al Giudice Relatore, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni relative alla domanda di divorzio e riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di
4 accoglimento in quanto:
-è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il
Giudice Relatore nella presente procedura con riguardo alla domanda di separazione consensuale, omologata con sentenza n. 59/2024 del
08.05.2024, passata in giudicato, e la data di comparizione davanti al Giudice
Relatore ai fini della cessazione degli effetti civili del matrimonio;
-i certificati prodotti in atti, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che
è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
-risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso del figlio minore , alla prevalente collocazione Per_1
dello stesso presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
-neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento del figlio a carico del padre così come concordato dalle parti,
5 che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze del minore;
-le spese straordinarie relative al figlio minore, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-si dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare il loro reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome del figlio ai fini della validità per l'espatrio;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso e nelle note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda
è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Pt_1
e da in Schio (VI) il 25.09.1999 alle
[...] Controparte_2
condizioni in epigrafe riportate da intendersi qui integralmente trascritte;
6 b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Schio (VI) al n. 118, parte
II, serie A, anno 1999;
c) compensa le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 25.3.2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
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