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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 23/12/2025, n. 350 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 350 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe CAMPAGNA -Presidente
2) Dott.ssa Elena M. A. LUPPINO -Giudice
3) Dott.ssa Myriam MULONIA -Giudice rel. Est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n. 422 dell'anno 2024 R.G.V.G., riservato alla decisione collegiale con provvedimento cartolare ex art. 127 ter del
16.12.2025 da
(C.F.: ) nata a [...] il Parte_1 C.F._1
05.12.1981, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Albina
Nucera, presso il cui studio in Reggio Calabria, alla via del Gelsomino n.
37, ha eletto domicilio
E
(C.F. ) nato a [...] Controparte_1 C.F._2
Calabria il l'01.09.1977, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'
Avv. Salvatore Lo Schiavo, presso il cui studio in Villa San GI (RC), alla via Larussa Rocco n. 172, ha eletto domicilio
-ricorrenti-
nonchè Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria
-interveniente-
* * * * *
-visto il ricorso depositato in data 16/02/2024, con il quale le parti in epigrafe generalizzate hanno chiesto la pronuncia di separazione personale consensuale in relazione al matrimonio concordatario contratto in Villa San
GI (RC) il 27/09/2008;
-considerato che con decreto del 13.03.2024 è stato disposto che l'udienza fissata per il giorno 10.12.2024 fosse sostituita, ai sensi dell'art. 127ter
c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, assegnandosi nel contempo alle parti termine sino al giorno
05.12.2024 per il deposito telematico delle predette note scritte, da intitolarsi “note scritte in sostituzione dell'udienza”, e “dichiarazione di non volersi riconciliare” onerandole, altresì, al deposito della documentazione richiesta dagli artt. 473bis.48, 473bis.13 comma 3, 473bis.12 comma 3
c.p.c., successivamente anticipato al 26.11.2024 con termine per note entro
5 giorni prima dell'udienza cartolare;
- visto che con decreto del 26.11.2024 e successivi, sono state invitate le parti a depositare le dichiarazioni sottoscritte dalle parti di non volersi riconciliare e di non volere comparire all'udienza nonché a fornire chiarimenti in merito alle rispettive capacità reddituali, assegnandosi nuovo termine ex art. 127ter c.p.c. al 16.12.2025;
-constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
-esaminata la documentazione prodotta;
-rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario in Villa San GI (RC) il 27/09/2008; b) dal matrimonio sono nati i figli: (16.09.2009) e (22.08.2015) Persona_1 Persona_2
ancora minorenni;
-riscontrato che nella vicenda in esame è venuta meno, per un verso, la comunione materiale e spirituale su cui poggia il vincolo matrimoniale e, per altro verso, quell'affectio coniugalis che deve caratterizzare l'unione sponsale e che la pronuncia di separazione personale, per come peraltro concordemente richiesto da entrambe le parti, si appalesa l'unica decisione allo stato adottabile;
-ritenuto che il piano genitoriale allegato dalle parti al ricorso congiunto risulta rispondente all'interesse dei minori nonché al principio della bigenitorialità;
-preso atto che il ricorso è stato regolarmente comunicato all'ufficio del P.M. in data 13.03.2024, il quale ha espresso il parere in data 16.04.2024;
PQM
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto di separazione personale consensuale, depositato in data
16/02/2024 da e così provvede: Parte_1 Controparte_1
-dichiara la separazione personale tra e il Parte_1 Controparte_1
cui atto di matrimonio risulta trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Villa San GI (RC), atto n. 65, parte II, serie A, anno 2008, alle seguenti condizioni:
a.i.
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
a.r.
2. l'abitazione coniugale, sita in Villa San GI (RC), viale Larussa
Rocco n.172 rimarrà assegnata alla sig.ra mentre il sig. Pt_1 CP_1
risiederà, presso altra abitazione sita in Villa San GI;
a.i.
3. I minori e saranno affidati ad Persona_1 Persona_2
entrambi i genitori, con collocamento preferenziale presso la Sig.ra Pt_1
col diritto del padre di averli e tenerli con sé ogni martedì e giovedì dalle
18.00 alle 21,00 e nei fine settimana alternati, compatibilmente con gli impegni scolastici e sportivi dei figli nonché con lo stato di salute degli stessi, salvo accordi diversi. Le vacanze natalizie saranno trascorse dai figli come di seguito riportato: il giorno di vigilia con un genitore, il giorno di
Natale con l'altro genitore e il giorno di viglia di Capodanno con uno e il giorno di Capodanno con l'altro, salvo accordi diversi tra i genitori e secondo il criterio dell'alternanza. Le vacanze pasquali saranno trascorse dai figli come di seguito riportato: il giorno di Pasqua con un genitore e il giorno di
Pasquetta con l'altro genitore - salvo accordi diversi - secondo il criterio dell'alternanza. Tutte le altre festività e i ponti verranno suddivisi tra i coniugi secondo il criterio di alternanza dei figli presso l'uno e l'altro dei genitori. Per il periodo estivo i minori trascorreranno col padre 15 giorni anche non consecutivi, di cui 7 nel mese di luglio e 8 nel mese di agosto, nelle date che i coniugi concorderanno entro e non oltre il mese di maggio di ciascun anno, salvo accordi diversi;
a.i-4. Per le altre ricorrenze familiari (compleanni genitori, Festa della
Mamma e del Papà) i minori e Persona_1 Persona_2
trascorreranno la giornata con il genitore festeggiato. Per quanto riguarda le ricorrenze dei figli ossia compleanni, onomastici , salvo accordi Per_3
diversi, i genitori festeggeranno possibilmente insieme, altrimenti, saranno festeggiate nello stesso giorno presso l'abitazione di un genitore o locale scelto dallo stesso e l'altro genitore passerà una data successiva, tenendo conto di tali modalità varrà sempre il criterio dell'alternanza;
a.i.
5. I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano e relativamente Persona_1 Persona_2
all'istruzione, all'educazione, alla salute e tenendo conto dei loro bisogni, capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni, mentre ciascuno dei genitori eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà i figli con sé. a.i6. Il sig. verserà alla sig. ra a titolo di concorso al CP_1 Pt_1
mantenimento dei figl entro il giorno 5 Persona_1 Persona_2
di ogni mese, l'assegno di € 300,00 (trecento/00), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT come per legge, e contribuirà, nella misura del 50%, alle spese straordinarie (scolastiche, ludiche e mediche non coperte dal servizio sanitario nazionale)di cui al "Protocollo per i procedimenti in materia di famiglia" dettato dal Tribunale di Reggio
Calabria, sostenute nell'interesse dei minori e Persona_1 [...]
preventivamente concordate;
Per_2
2. La sig.r nulla chiede a titolo di mantenimento;
Pt_1
3. I coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio o rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per sé e per i minori;
-dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Villa San GI
(RC) per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
-spese compensate;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 19.12.2025
Il Giudice Rel. Est. dott.ssa Myriam Mulonia
Il Presidente dott. Giuseppe Campagna
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe CAMPAGNA -Presidente
2) Dott.ssa Elena M. A. LUPPINO -Giudice
3) Dott.ssa Myriam MULONIA -Giudice rel. Est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n. 422 dell'anno 2024 R.G.V.G., riservato alla decisione collegiale con provvedimento cartolare ex art. 127 ter del
16.12.2025 da
(C.F.: ) nata a [...] il Parte_1 C.F._1
05.12.1981, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Albina
Nucera, presso il cui studio in Reggio Calabria, alla via del Gelsomino n.
37, ha eletto domicilio
E
(C.F. ) nato a [...] Controparte_1 C.F._2
Calabria il l'01.09.1977, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'
Avv. Salvatore Lo Schiavo, presso il cui studio in Villa San GI (RC), alla via Larussa Rocco n. 172, ha eletto domicilio
-ricorrenti-
nonchè Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria
-interveniente-
* * * * *
-visto il ricorso depositato in data 16/02/2024, con il quale le parti in epigrafe generalizzate hanno chiesto la pronuncia di separazione personale consensuale in relazione al matrimonio concordatario contratto in Villa San
GI (RC) il 27/09/2008;
-considerato che con decreto del 13.03.2024 è stato disposto che l'udienza fissata per il giorno 10.12.2024 fosse sostituita, ai sensi dell'art. 127ter
c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, assegnandosi nel contempo alle parti termine sino al giorno
05.12.2024 per il deposito telematico delle predette note scritte, da intitolarsi “note scritte in sostituzione dell'udienza”, e “dichiarazione di non volersi riconciliare” onerandole, altresì, al deposito della documentazione richiesta dagli artt. 473bis.48, 473bis.13 comma 3, 473bis.12 comma 3
c.p.c., successivamente anticipato al 26.11.2024 con termine per note entro
5 giorni prima dell'udienza cartolare;
- visto che con decreto del 26.11.2024 e successivi, sono state invitate le parti a depositare le dichiarazioni sottoscritte dalle parti di non volersi riconciliare e di non volere comparire all'udienza nonché a fornire chiarimenti in merito alle rispettive capacità reddituali, assegnandosi nuovo termine ex art. 127ter c.p.c. al 16.12.2025;
-constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
-esaminata la documentazione prodotta;
-rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario in Villa San GI (RC) il 27/09/2008; b) dal matrimonio sono nati i figli: (16.09.2009) e (22.08.2015) Persona_1 Persona_2
ancora minorenni;
-riscontrato che nella vicenda in esame è venuta meno, per un verso, la comunione materiale e spirituale su cui poggia il vincolo matrimoniale e, per altro verso, quell'affectio coniugalis che deve caratterizzare l'unione sponsale e che la pronuncia di separazione personale, per come peraltro concordemente richiesto da entrambe le parti, si appalesa l'unica decisione allo stato adottabile;
-ritenuto che il piano genitoriale allegato dalle parti al ricorso congiunto risulta rispondente all'interesse dei minori nonché al principio della bigenitorialità;
-preso atto che il ricorso è stato regolarmente comunicato all'ufficio del P.M. in data 13.03.2024, il quale ha espresso il parere in data 16.04.2024;
PQM
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto di separazione personale consensuale, depositato in data
16/02/2024 da e così provvede: Parte_1 Controparte_1
-dichiara la separazione personale tra e il Parte_1 Controparte_1
cui atto di matrimonio risulta trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Villa San GI (RC), atto n. 65, parte II, serie A, anno 2008, alle seguenti condizioni:
a.i.
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
a.r.
2. l'abitazione coniugale, sita in Villa San GI (RC), viale Larussa
Rocco n.172 rimarrà assegnata alla sig.ra mentre il sig. Pt_1 CP_1
risiederà, presso altra abitazione sita in Villa San GI;
a.i.
3. I minori e saranno affidati ad Persona_1 Persona_2
entrambi i genitori, con collocamento preferenziale presso la Sig.ra Pt_1
col diritto del padre di averli e tenerli con sé ogni martedì e giovedì dalle
18.00 alle 21,00 e nei fine settimana alternati, compatibilmente con gli impegni scolastici e sportivi dei figli nonché con lo stato di salute degli stessi, salvo accordi diversi. Le vacanze natalizie saranno trascorse dai figli come di seguito riportato: il giorno di vigilia con un genitore, il giorno di
Natale con l'altro genitore e il giorno di viglia di Capodanno con uno e il giorno di Capodanno con l'altro, salvo accordi diversi tra i genitori e secondo il criterio dell'alternanza. Le vacanze pasquali saranno trascorse dai figli come di seguito riportato: il giorno di Pasqua con un genitore e il giorno di
Pasquetta con l'altro genitore - salvo accordi diversi - secondo il criterio dell'alternanza. Tutte le altre festività e i ponti verranno suddivisi tra i coniugi secondo il criterio di alternanza dei figli presso l'uno e l'altro dei genitori. Per il periodo estivo i minori trascorreranno col padre 15 giorni anche non consecutivi, di cui 7 nel mese di luglio e 8 nel mese di agosto, nelle date che i coniugi concorderanno entro e non oltre il mese di maggio di ciascun anno, salvo accordi diversi;
a.i-4. Per le altre ricorrenze familiari (compleanni genitori, Festa della
Mamma e del Papà) i minori e Persona_1 Persona_2
trascorreranno la giornata con il genitore festeggiato. Per quanto riguarda le ricorrenze dei figli ossia compleanni, onomastici , salvo accordi Per_3
diversi, i genitori festeggeranno possibilmente insieme, altrimenti, saranno festeggiate nello stesso giorno presso l'abitazione di un genitore o locale scelto dallo stesso e l'altro genitore passerà una data successiva, tenendo conto di tali modalità varrà sempre il criterio dell'alternanza;
a.i.
5. I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano e relativamente Persona_1 Persona_2
all'istruzione, all'educazione, alla salute e tenendo conto dei loro bisogni, capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni, mentre ciascuno dei genitori eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà i figli con sé. a.i6. Il sig. verserà alla sig. ra a titolo di concorso al CP_1 Pt_1
mantenimento dei figl entro il giorno 5 Persona_1 Persona_2
di ogni mese, l'assegno di € 300,00 (trecento/00), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT come per legge, e contribuirà, nella misura del 50%, alle spese straordinarie (scolastiche, ludiche e mediche non coperte dal servizio sanitario nazionale)di cui al "Protocollo per i procedimenti in materia di famiglia" dettato dal Tribunale di Reggio
Calabria, sostenute nell'interesse dei minori e Persona_1 [...]
preventivamente concordate;
Per_2
2. La sig.r nulla chiede a titolo di mantenimento;
Pt_1
3. I coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio o rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per sé e per i minori;
-dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Villa San GI
(RC) per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
-spese compensate;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 19.12.2025
Il Giudice Rel. Est. dott.ssa Myriam Mulonia
Il Presidente dott. Giuseppe Campagna