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Sentenza 12 ottobre 2025
Sentenza 12 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 12/10/2025, n. 1118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1118 |
| Data del deposito : | 12 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME EL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Giovanna Sanfratello Presidente dott. Ludovico Rossi Giudice dott.ssa Francesca Grassi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2598 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nata a [...] il CP_1 C.F._1
22/07/1973, e
, C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato MARTINAGGIA FABIO
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza.
In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni delle parti:
1. Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i signori e CP_1 Parte_1
celebrato in data 14.10.1995 in Rossano Veneto (VI), atto trascritto nel registro degli atti di
[...] matrimonio del Comune di Rossano Veneto al n. 27 Parte II Serie A anno 1995, ordinando al competente Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza.
2. La signora continuerà a vivere nell'abitazione sita in Rossano Veneto (VI), Piazzetta CP_1 delle Poste n.5 Int. 1, di proprietà del figlio , su cui la medesima è titolare di diritto di CP_2 abitazione (doc. 5).
3. Il signor corrisponderà alla signora , entro il giorno 25 di ogni Parte_1 CP_1
1 mese, la somma mensile complessiva di Euro 250,00# (Euroduecentocinquanta/00#) a titolo di concorso nel mantenimento della figlia convivente con la madre. Detto assegno sarà Per_1 soggetto a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, come per legge. Il padre corrisponderà altresì alla madre il 50% delle spese straordinarie, necessarie per la figlia
Per_1
I coniugi precisano che per l'individuazione delle spese straordinarie si richiamano ai criteri di definizione elaborati nell'allegato D) del Protocollo per i procedimenti in materia di Diritto di Famiglia avanti il Tribunale di Vicenza del 2017, che viene allegato in copia (doc. n.6) e di cui i coniugi dichiarano di essere a conoscenza. Si precisa che tutte le spese straordinarie dovranno essere documentate dal genitore che ha effettuato il pagamento, al fine di richiedere il rimborso all'altro genitore della rispettiva quota parte.
4. I coniugi concordano che l'assegno unico e universale, ove spettante in relazione alla figlia Per_1
, venga assegnato alla signora .
[...] CP_1
5. I coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e rinunciano pertanto espressamente e reciprocamente ad ogni pretesa in punto assegno divorzile.
6. I signori e dichiarano di aver già definito ogni altra questione di CP_1 Parte_1 carattere patrimoniale e pertanto confermano di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altro sulla scorta del rapporto matrimoniale intercorso, salvo per quanto previsto nei presenti accordi.
7. I coniugi si danno reciproco consenso al rilascio e rinnovo del passaporto.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il PM, interviene e conclude per l'accoglimento del ricorso presentato congiuntamente dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 09/07/2025 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da essi contratto in Rossano Veneto (VI) in data 14/10/1995.
All'esito dell'udienza del 02/10/2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. dinanzi al Giudice Relatore, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
- è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il Presidente del Tribunale Ordinario di Bassano del Grappa nella procedura di separazione consensuale conclusasi con decreto di omologa del 13/04/2012 e la data di deposito del ricorso;
- i certificati prodotti in atti, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
- risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
2 - concordemente le parti hanno chiesto di porre a carico di l'obbligo di Parte_1 corrispondere a , a titolo di contributo per il mantenimento della figlia CP_1 Per_1 maggiorenne ma non autosufficiente, la somma mensile di euro 250,00 nonché di sostenere al 50% le spese straordinarie relative alla figlia, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza;
ritiene il Tribunale che non vi sia motivo di disattendere quanto convenuto tra le parti, vertendosi in materia di diritti disponibili;
- quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
- si dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare il loro reciproco assenso al rilascio e rinnovo del passaporto;
- delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso e nelle note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede: a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e da CP_1
in AN TO (VI) il 14/10/1995 alle condizioni in epigrafe Parte_1 riportate da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di AN TO (VI) al n. 27, parte II, serie A, anno 1995; c) nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 7/10/2025.
Il Giudice est. Dott.ssa Francesca Grassi
Il Presidente
Dott.ssa Giovanna Sanfratello
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IN NOME EL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Giovanna Sanfratello Presidente dott. Ludovico Rossi Giudice dott.ssa Francesca Grassi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2598 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nata a [...] il CP_1 C.F._1
22/07/1973, e
, C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato MARTINAGGIA FABIO
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza.
In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni delle parti:
1. Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i signori e CP_1 Parte_1
celebrato in data 14.10.1995 in Rossano Veneto (VI), atto trascritto nel registro degli atti di
[...] matrimonio del Comune di Rossano Veneto al n. 27 Parte II Serie A anno 1995, ordinando al competente Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza.
2. La signora continuerà a vivere nell'abitazione sita in Rossano Veneto (VI), Piazzetta CP_1 delle Poste n.5 Int. 1, di proprietà del figlio , su cui la medesima è titolare di diritto di CP_2 abitazione (doc. 5).
3. Il signor corrisponderà alla signora , entro il giorno 25 di ogni Parte_1 CP_1
1 mese, la somma mensile complessiva di Euro 250,00# (Euroduecentocinquanta/00#) a titolo di concorso nel mantenimento della figlia convivente con la madre. Detto assegno sarà Per_1 soggetto a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, come per legge. Il padre corrisponderà altresì alla madre il 50% delle spese straordinarie, necessarie per la figlia
Per_1
I coniugi precisano che per l'individuazione delle spese straordinarie si richiamano ai criteri di definizione elaborati nell'allegato D) del Protocollo per i procedimenti in materia di Diritto di Famiglia avanti il Tribunale di Vicenza del 2017, che viene allegato in copia (doc. n.6) e di cui i coniugi dichiarano di essere a conoscenza. Si precisa che tutte le spese straordinarie dovranno essere documentate dal genitore che ha effettuato il pagamento, al fine di richiedere il rimborso all'altro genitore della rispettiva quota parte.
4. I coniugi concordano che l'assegno unico e universale, ove spettante in relazione alla figlia Per_1
, venga assegnato alla signora .
[...] CP_1
5. I coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e rinunciano pertanto espressamente e reciprocamente ad ogni pretesa in punto assegno divorzile.
6. I signori e dichiarano di aver già definito ogni altra questione di CP_1 Parte_1 carattere patrimoniale e pertanto confermano di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altro sulla scorta del rapporto matrimoniale intercorso, salvo per quanto previsto nei presenti accordi.
7. I coniugi si danno reciproco consenso al rilascio e rinnovo del passaporto.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il PM, interviene e conclude per l'accoglimento del ricorso presentato congiuntamente dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 09/07/2025 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da essi contratto in Rossano Veneto (VI) in data 14/10/1995.
All'esito dell'udienza del 02/10/2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. dinanzi al Giudice Relatore, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
- è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il Presidente del Tribunale Ordinario di Bassano del Grappa nella procedura di separazione consensuale conclusasi con decreto di omologa del 13/04/2012 e la data di deposito del ricorso;
- i certificati prodotti in atti, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
- risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
2 - concordemente le parti hanno chiesto di porre a carico di l'obbligo di Parte_1 corrispondere a , a titolo di contributo per il mantenimento della figlia CP_1 Per_1 maggiorenne ma non autosufficiente, la somma mensile di euro 250,00 nonché di sostenere al 50% le spese straordinarie relative alla figlia, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza;
ritiene il Tribunale che non vi sia motivo di disattendere quanto convenuto tra le parti, vertendosi in materia di diritti disponibili;
- quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
- si dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare il loro reciproco assenso al rilascio e rinnovo del passaporto;
- delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso e nelle note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede: a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e da CP_1
in AN TO (VI) il 14/10/1995 alle condizioni in epigrafe Parte_1 riportate da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di AN TO (VI) al n. 27, parte II, serie A, anno 1995; c) nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 7/10/2025.
Il Giudice est. Dott.ssa Francesca Grassi
Il Presidente
Dott.ssa Giovanna Sanfratello
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