Articolo 12 del Decreto 6 marzo 1997, n. 176
Articolo 11Articolo 13
Versione
8 luglio 1997
Art. 12. Annullamento di prove di esami 1. Le commissioni esaminatrici verificano il possesso da parte dei candidati dei requisiti prescritti per l'ammissione agli esami e vigilano sul regolare svolgimento delle prove.
2. Nei casi venga accertata la mancanza o la irregolare documentazione di uno dei requisiti indicati nel precedente articolo 2 o nei casi in cui si verifichino frodi o comportamenti contrari alle norme relative ai doveri dei candidati durante lo svolgimento delle prove, le commissioni esaminatrici dispongono, con provvedimento motivato l'annullamento delle prove e l'esclusione degli interessati dal proseguimento degli esami.
3. Dopo la chiusura della sessione di esame tale potere di annullamento spetta al Ministro della pubblica istruzione, il quale puo' anche disporre in qualsiasi momento l'annullamento collettivo di parte o di tutte le prove di esame, qualora emergano motivi di irregolarita' sostanziali o procedurali verificatesi nello svolgimento delle stesse.
4. I casi di frodi o di comportamenti contrari alle norme relative ai doveri dei candidati durante lo svolgimento delle prove vengono segnalati al collegio locale degli agrotecnici che ha rilasciato l'attestazione circa il possesso dei requisiti di cui alla legge 6 giugno 1986, n. 251 , e successive modificazioni, per l'adozione dei provvedimenti di competenza, che possono prevedere anche l'eventuale esclusione degli autori da una o piu' sessioni di esami.
Entrata in vigore il 8 luglio 1997
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