CS
Improcedibile
Sentenza 17 marzo 2026
Improcedibile
Sentenza 17 marzo 2026
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Decreto cautelare 19 marzo 2026
Decreto cautelare 19 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 17/03/2026, n. 2264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2264 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03011/2025 REG.RIC.
Pubblicato il 17/03/2026
N. 02264 /2026 REG.PROV.COLL. N. 03011/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3011 del 2025, proposto da Riva.Li. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato
DA ZO, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Monopoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato ZO Dibello, con domicilio digitale come da PEC da
Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza)
n. 250/2025; N. 03011/2025 REG.RIC.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Monopoli;
Vista la memoria depositata in data 14 gennaio 2026, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1 lett. c), 38 e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 febbraio 2026 il Cons. AN Di Carlo;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
FATTO e DIRITTO
1.- La società appellante impugna la sentenza con la quale il TAR per la Puglia ha respinto, tuttavia compensando le spese, il suo ricorso per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia:
a) del provvedimento prot. n. 0020767/2024, datato 20 marzo 2024, a firma del dirigente A.O. I Affari generali e sviluppo locale del Comune di Monopoli, avente ad oggetto “Riscontro istanza di proroga ex lege della validità del titolo autorizzatorio, acclarata al prot. n. 8230 del 31/01/2024. Comunicazione di mantenimento nel periodo invernale dei manufatti acclarata al prot. n. 9027 del 02/02/2024. Rigetto istanza di proroga e mantenimento”, con il quale sono state rigettate le richieste finalizzate alla proroga della validità del titolo edilizio e paesaggistico nella titolarità della ricorrente, nonché al mantenimento annuale delle strutture amovibili funzionali allo svolgimento delle attività balneari o connesse e strumentali alla balneazione;
b) della nota prot. n. 0011089/2024, datata 9 febbraio 2024, allegata al predetto provvedimento, a firma del Dirigente dell'A.O. III Tecnica – Urbanistica, Edilizia e
Lavori Pubblici – S.U.E.;
c) della ordinanza n. 252, datata 21 marzo 2024, a firma del Dirigente della A.O. III –
Urbanistica e Lavori Pubblici – del Comune di Monopoli, con la quale è stata ordinata N. 03011/2025 REG.RIC.
la rimozione dei manufatti e delle strutture precarie connesse alla balneazione e conseguente ripristino dello stato originario dei luoghi;
d) di ogni atto agli stessi presupposto, connesso, propedeutico o consequenziale.
2.- L'appello ha riproposto in chiave critica le originarie censure, sia in relazione alla questione concernente la proroga dell'autorizzazione, sia rispetto a quella del mantenimento annuale dei manufatti funzionali all'attività balneare.
I. Omessa, contraddittoria ed errata motivazione circa un punto decisivo della controversia. Violazione ed errata applicazione dell'art. 10-septies del D.L. n.
21/2022, convertito con legge n. 51/2022, per come modificato dall'art. 4-quater del
D.L. 09.12.2023, n. 181, convertito con legge n. 11/2024 e da ultimo dall'art. 7, comma 2 lettera a), del D.L. n. 202/2024, convertito con modificazioni dalla legge n.
15/2025; eccesso di potere per illogicità ed irrazionalità manifesta; omessa ed errata motivazione.
II. Omessa ed errata motivazione circa un punto decisivo della controversia. Eccesso di potere per nullità ed inefficacia, nei confronti della ricorrente, della rinuncia contenuta nel verbale della conferenza di servizi datato 01.06.2023; motivazione errata e illegittima.
III. Omessa ed errata motivazione circa un punto decisivo della controversia. Omessa applicazione dello ius superveniens rappresentato dall'art. 3, comma 3bis, della legge
n. 118/2022 nonché dall'art. 157 della L.R. Puglia n. 42/2024. Violazione ed errata applicazione dell'art. 45 del PPTR Puglia.
3.- Il Comune di Monopoli ha insistito sulla legittimità del proprio operato.
4.- Con memoria depositata lo scorso 14 gennaio, la ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, in quanto con determina dirigenziale n. 1662 datata 12 novembre 2025, il dirigente della A.O. I – Affari Generali e Sviluppo
Locale – del Comune di Monopoli ha disposto la revoca dei titoli edilizi e paesaggistici N. 03011/2025 REG.RIC.
riferiti al manufatto per cui è causa per la perdita di disponibilità dell'area oggetto dell'installazione della struttura balneare, e ha chiesto la compensazione delle spese.
5.- Il Comune di Monopoli ha insistito affinché l'appello sia respinto e, in via gradata, affinché lo stesso sia dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ma con la condanna della ricorrente alle spese.
6.- Alla udienza pubblica del 17 febbraio 2026, la causa è passata in decisione.
7.- Nel processo amministrativo vige il principio della piena disponibilità dell'interesse a ricorrere, nel senso che la parte ricorrente, sino al momento in cui la causa viene trattenuta per la decisione, ha la piena disponibilità dell'azione e può dichiarare di non avere interesse alla decisione, in tal modo provocando la presa d'atto del giudice, il quale, non avendo il potere di procedere d'ufficio, né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell'interesse ad agire, non può che dichiarare l'improcedibilità del gravame per sopravvenuta carenza di interesse, ossia di una delle condizioni dell'azione, salvo comunque l'onere di provvedere alla regolazione delle spese di lite (ex plurimis, Consiglio di Stato, sez. VI, 18 aprile 2012, n. 2216).
8.- Nel caso all'esame, non resta al collegio che dichiarare l'improcedibilità dell'appello per sopravvenuta carenza di interesse, posto che le originarie censure concernevano due questioni: quella della proroga dell'autorizzazione e quella del mantenimento annuale dei manufatti funzionali all'attività balneare.
Posto che con determina dirigenziale n. 1662 datata 12 novembre 2025, il dirigente della A.O. I – Affari Generali e Sviluppo Locale – del Comune di Monopoli ha disposto la revoca dei titoli edilizi e paesaggistici riferiti al manufatto per cui è causa per la perdita di disponibilità dell'area oggetto dell'installazione della struttura balneare, è evidente che la ricorrente ha peso ogni interesse alla decisione dell'appello, essendo ormai chiaro e certo che l'esito del giudizio non potrebbe arrecare alcuna utilità alla ricorrente, nemmeno meramente strumentale o morale (Cons. Stato, Sez. N. 03011/2025 REG.RIC.
IV, 25 giugno 2013, n. 3457; 12 giugno 2013, n. 3256; id., Sez. IV, 4 dicembre 2012,
n. 6190).
9.- Alla luce delle ragioni che hanno determinato l'esito in rito del giudizio, riguardanti solo una delle due questioni oggetto di giudizio, sussistono i giusti motivi per compensare le spese.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese comoensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Marco AR, Presidente
Massimiliano Noccelli, Consigliere
AN Di Carlo, Consigliere, Estensore
Marco Morgantini, Consigliere
Laura Marzano, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
AN Di Carlo Marco AR N. 03011/2025 REG.RIC.
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 17/03/2026
N. 02264 /2026 REG.PROV.COLL. N. 03011/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3011 del 2025, proposto da Riva.Li. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato
DA ZO, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Monopoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato ZO Dibello, con domicilio digitale come da PEC da
Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza)
n. 250/2025; N. 03011/2025 REG.RIC.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Monopoli;
Vista la memoria depositata in data 14 gennaio 2026, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1 lett. c), 38 e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 febbraio 2026 il Cons. AN Di Carlo;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
FATTO e DIRITTO
1.- La società appellante impugna la sentenza con la quale il TAR per la Puglia ha respinto, tuttavia compensando le spese, il suo ricorso per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia:
a) del provvedimento prot. n. 0020767/2024, datato 20 marzo 2024, a firma del dirigente A.O. I Affari generali e sviluppo locale del Comune di Monopoli, avente ad oggetto “Riscontro istanza di proroga ex lege della validità del titolo autorizzatorio, acclarata al prot. n. 8230 del 31/01/2024. Comunicazione di mantenimento nel periodo invernale dei manufatti acclarata al prot. n. 9027 del 02/02/2024. Rigetto istanza di proroga e mantenimento”, con il quale sono state rigettate le richieste finalizzate alla proroga della validità del titolo edilizio e paesaggistico nella titolarità della ricorrente, nonché al mantenimento annuale delle strutture amovibili funzionali allo svolgimento delle attività balneari o connesse e strumentali alla balneazione;
b) della nota prot. n. 0011089/2024, datata 9 febbraio 2024, allegata al predetto provvedimento, a firma del Dirigente dell'A.O. III Tecnica – Urbanistica, Edilizia e
Lavori Pubblici – S.U.E.;
c) della ordinanza n. 252, datata 21 marzo 2024, a firma del Dirigente della A.O. III –
Urbanistica e Lavori Pubblici – del Comune di Monopoli, con la quale è stata ordinata N. 03011/2025 REG.RIC.
la rimozione dei manufatti e delle strutture precarie connesse alla balneazione e conseguente ripristino dello stato originario dei luoghi;
d) di ogni atto agli stessi presupposto, connesso, propedeutico o consequenziale.
2.- L'appello ha riproposto in chiave critica le originarie censure, sia in relazione alla questione concernente la proroga dell'autorizzazione, sia rispetto a quella del mantenimento annuale dei manufatti funzionali all'attività balneare.
I. Omessa, contraddittoria ed errata motivazione circa un punto decisivo della controversia. Violazione ed errata applicazione dell'art. 10-septies del D.L. n.
21/2022, convertito con legge n. 51/2022, per come modificato dall'art. 4-quater del
D.L. 09.12.2023, n. 181, convertito con legge n. 11/2024 e da ultimo dall'art. 7, comma 2 lettera a), del D.L. n. 202/2024, convertito con modificazioni dalla legge n.
15/2025; eccesso di potere per illogicità ed irrazionalità manifesta; omessa ed errata motivazione.
II. Omessa ed errata motivazione circa un punto decisivo della controversia. Eccesso di potere per nullità ed inefficacia, nei confronti della ricorrente, della rinuncia contenuta nel verbale della conferenza di servizi datato 01.06.2023; motivazione errata e illegittima.
III. Omessa ed errata motivazione circa un punto decisivo della controversia. Omessa applicazione dello ius superveniens rappresentato dall'art. 3, comma 3bis, della legge
n. 118/2022 nonché dall'art. 157 della L.R. Puglia n. 42/2024. Violazione ed errata applicazione dell'art. 45 del PPTR Puglia.
3.- Il Comune di Monopoli ha insistito sulla legittimità del proprio operato.
4.- Con memoria depositata lo scorso 14 gennaio, la ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, in quanto con determina dirigenziale n. 1662 datata 12 novembre 2025, il dirigente della A.O. I – Affari Generali e Sviluppo
Locale – del Comune di Monopoli ha disposto la revoca dei titoli edilizi e paesaggistici N. 03011/2025 REG.RIC.
riferiti al manufatto per cui è causa per la perdita di disponibilità dell'area oggetto dell'installazione della struttura balneare, e ha chiesto la compensazione delle spese.
5.- Il Comune di Monopoli ha insistito affinché l'appello sia respinto e, in via gradata, affinché lo stesso sia dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ma con la condanna della ricorrente alle spese.
6.- Alla udienza pubblica del 17 febbraio 2026, la causa è passata in decisione.
7.- Nel processo amministrativo vige il principio della piena disponibilità dell'interesse a ricorrere, nel senso che la parte ricorrente, sino al momento in cui la causa viene trattenuta per la decisione, ha la piena disponibilità dell'azione e può dichiarare di non avere interesse alla decisione, in tal modo provocando la presa d'atto del giudice, il quale, non avendo il potere di procedere d'ufficio, né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell'interesse ad agire, non può che dichiarare l'improcedibilità del gravame per sopravvenuta carenza di interesse, ossia di una delle condizioni dell'azione, salvo comunque l'onere di provvedere alla regolazione delle spese di lite (ex plurimis, Consiglio di Stato, sez. VI, 18 aprile 2012, n. 2216).
8.- Nel caso all'esame, non resta al collegio che dichiarare l'improcedibilità dell'appello per sopravvenuta carenza di interesse, posto che le originarie censure concernevano due questioni: quella della proroga dell'autorizzazione e quella del mantenimento annuale dei manufatti funzionali all'attività balneare.
Posto che con determina dirigenziale n. 1662 datata 12 novembre 2025, il dirigente della A.O. I – Affari Generali e Sviluppo Locale – del Comune di Monopoli ha disposto la revoca dei titoli edilizi e paesaggistici riferiti al manufatto per cui è causa per la perdita di disponibilità dell'area oggetto dell'installazione della struttura balneare, è evidente che la ricorrente ha peso ogni interesse alla decisione dell'appello, essendo ormai chiaro e certo che l'esito del giudizio non potrebbe arrecare alcuna utilità alla ricorrente, nemmeno meramente strumentale o morale (Cons. Stato, Sez. N. 03011/2025 REG.RIC.
IV, 25 giugno 2013, n. 3457; 12 giugno 2013, n. 3256; id., Sez. IV, 4 dicembre 2012,
n. 6190).
9.- Alla luce delle ragioni che hanno determinato l'esito in rito del giudizio, riguardanti solo una delle due questioni oggetto di giudizio, sussistono i giusti motivi per compensare le spese.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese comoensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Marco AR, Presidente
Massimiliano Noccelli, Consigliere
AN Di Carlo, Consigliere, Estensore
Marco Morgantini, Consigliere
Laura Marzano, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
AN Di Carlo Marco AR N. 03011/2025 REG.RIC.
IL SEGRETARIO