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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 17/03/2025, n. 509 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 509 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 58/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Corinaldesi Presidente dott. Alessandro Di Tano Giudice dott. Valerio Guidarelli Giudice Estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 58/2024 promosso da:
nata il [...] a [...], rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
MONTENOVO ROBERTA;
e nato il [...] a [...], rappresentato e difeso dall'avv. Parte_2
MOLINARO CINZIA.
OGGETTO: DIVORZIO CONGIUNTO - SCIOGLIMENTO MATRIMONIO.
CONCLUSIONI: “pronunciare sentenza di scioglimento del matrimonio contratto dalle parti il 09.06.2007 ad Ancona e trascritto nel registro dello stato civile del Comune di Ancona, atto
n. Parte 1 Serie n. 60 anno 2007, ordinando al competente Ufficiale di stato civile di procedere alle dovute annotazioni.
Condizioni:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
- 1 - 2) La casa coniugale sita ad Ancona in Via Strada Frazione Sappanico n. 88, con i mobili e gli arredi e pertinenze, viene assegnata al Sig. che vi abiterà unitamente ai figli mentre la Pt_2
Sig.ra trasferirà altrove la propria residenza. Pt_1
Per_ 3) Il figlio minore è affidato in maniera condivisa ad entrambi i genitori i quali provvederanno alla sua educazione ed istruzione, attuando congiuntamente ogni decisione.
4) Quanto al diritto di visita:
Per_
- trascorrerà alternativamente una settimana con un genitore ed una con l'altro, con passaggio dalla casa dell'uno a quella dell'altra nel pomeriggio della domenica;
- le festività natalizie saranno ripartite equamente tra i genitori seguendo il principio dell'alternanza con riferimento ai periodi dal 24.12 al 30.12 e dal 31.12 al 6.1;
- tutte le altre festività dell'anno, comprese le vacanze pasquali, saranno trascorse dai figli con uno o l'altro genitore in maniera alternata negli anni;
- durante le vacanze estive, considerate coincidenti con la chiusura delle scuole, ciascun
Per_ genitore avrà la facoltà di trascorrere con almeno 15 (quindici) giorni consecutivi o frazionati, che verranno concordati di anno in anno, anche tenendo conto dell'età del ragazzo
e delle esigenze lavorative di entrambe le parti;
- resta ferma la possibilità per i genitori di concordare ulteriori e diversi periodi di vacanza, anche in considerazione delle volontà ed esigenze dei figli.
Per 5) Le parti contribuiranno direttamente al mantenimento dei figli (maggiorenne e non
Per_ economicamente autonoma) e (minorenne), sostenendo per il 50% ciascuno le spese straordinarie, individuate come dal Protocollo di questo Tribunale. Quanto alle spese da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, e-mail, pec, WhatsApp, ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto
e nelle medesime forme, entro venti giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Il rimborso pro-quota al genitore che ha anticipato le predette spese, e che ha esibito e consegnato idonea documentazione entro un mese dalle stesse, è dovuto entro il mese successivo a decorrere dalla richiesta.
6) L'Assegno Unico sarà percepito nella misura del 100% dal signor Pt_2
7) I coniugi rinunciano reciprocamente alla richiesta di contributo per il proprio mantenimento, godendo di redditi autonomi.
- 2 - 8) I coniugi dichiarano il reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto valido per
l'estero o documenti equipollenti, anche per i figli”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente e hanno chiesto lo Parte_1 Parte_2
scioglimento del matrimonio contratto ad Ancona il 09/06/2007.
2. L'udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c..
4. La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e, pertanto, deve essere accolta, essendo ravvisabili i presupposti richiesti dalla L. n. 898 del 1970 mod. dalla L. n. 74 del 1987.
Dalla documentazione prodotta risulta che con sentenza n. 608/2024 del 21.3.2024, diventata irrevocabile, il Tribunale di Ancona ha dichiarato la separazione consensuale dei coniugi.
Risulta quindi ampiamente trascorso il termine di sei mesi decorrente dall'udienza di comparizione dei coniugi richiesto dall'art. 3, numero 2) lettera b) della predetta legge;
inoltre non è contestato il fatto che la separazione perduri ininterrottamente da tale epoca. Il lungo lasso di tempo in cui si è protratta la separazione induce a ritenere che non sia più possibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra coniugi, circostanza del resto confermata dalla domanda presentata congiuntamente da entrambi.
Va pertanto dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto ad Ancona il 09/06/2007, trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Ancona al n. 60, parte 1, dell'anno
2007.
5. Le condizioni di separazione prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti
Per e corrispondenti agli interessi dei figli, , maggiorenne ma non ancora economicamente Per_ autosufficiente e minorenne.
Non si ravvisa la necessità, né l'opportunità di procedere d'ufficio all'ascolto del minore, posto che le condizioni concordate risultano rispondenti al suo interesse morale e materiale, sono rispettose della sua esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore, il clima tra le parti appare collaborativo e non emergono profili di coazione del minore.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
P.Q.M.
- 3 - Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e ad Parte_1 Parte_2
Ancona il 09/06/2007, trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Ancona al n. 60, parte 1, dell'anno 2007; prende atto degli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ancona di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 12/03/2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
dott. Valerio Guidarelli dott. Silvia Corinaldesi
- 4 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Corinaldesi Presidente dott. Alessandro Di Tano Giudice dott. Valerio Guidarelli Giudice Estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 58/2024 promosso da:
nata il [...] a [...], rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
MONTENOVO ROBERTA;
e nato il [...] a [...], rappresentato e difeso dall'avv. Parte_2
MOLINARO CINZIA.
OGGETTO: DIVORZIO CONGIUNTO - SCIOGLIMENTO MATRIMONIO.
CONCLUSIONI: “pronunciare sentenza di scioglimento del matrimonio contratto dalle parti il 09.06.2007 ad Ancona e trascritto nel registro dello stato civile del Comune di Ancona, atto
n. Parte 1 Serie n. 60 anno 2007, ordinando al competente Ufficiale di stato civile di procedere alle dovute annotazioni.
Condizioni:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
- 1 - 2) La casa coniugale sita ad Ancona in Via Strada Frazione Sappanico n. 88, con i mobili e gli arredi e pertinenze, viene assegnata al Sig. che vi abiterà unitamente ai figli mentre la Pt_2
Sig.ra trasferirà altrove la propria residenza. Pt_1
Per_ 3) Il figlio minore è affidato in maniera condivisa ad entrambi i genitori i quali provvederanno alla sua educazione ed istruzione, attuando congiuntamente ogni decisione.
4) Quanto al diritto di visita:
Per_
- trascorrerà alternativamente una settimana con un genitore ed una con l'altro, con passaggio dalla casa dell'uno a quella dell'altra nel pomeriggio della domenica;
- le festività natalizie saranno ripartite equamente tra i genitori seguendo il principio dell'alternanza con riferimento ai periodi dal 24.12 al 30.12 e dal 31.12 al 6.1;
- tutte le altre festività dell'anno, comprese le vacanze pasquali, saranno trascorse dai figli con uno o l'altro genitore in maniera alternata negli anni;
- durante le vacanze estive, considerate coincidenti con la chiusura delle scuole, ciascun
Per_ genitore avrà la facoltà di trascorrere con almeno 15 (quindici) giorni consecutivi o frazionati, che verranno concordati di anno in anno, anche tenendo conto dell'età del ragazzo
e delle esigenze lavorative di entrambe le parti;
- resta ferma la possibilità per i genitori di concordare ulteriori e diversi periodi di vacanza, anche in considerazione delle volontà ed esigenze dei figli.
Per 5) Le parti contribuiranno direttamente al mantenimento dei figli (maggiorenne e non
Per_ economicamente autonoma) e (minorenne), sostenendo per il 50% ciascuno le spese straordinarie, individuate come dal Protocollo di questo Tribunale. Quanto alle spese da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, e-mail, pec, WhatsApp, ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto
e nelle medesime forme, entro venti giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Il rimborso pro-quota al genitore che ha anticipato le predette spese, e che ha esibito e consegnato idonea documentazione entro un mese dalle stesse, è dovuto entro il mese successivo a decorrere dalla richiesta.
6) L'Assegno Unico sarà percepito nella misura del 100% dal signor Pt_2
7) I coniugi rinunciano reciprocamente alla richiesta di contributo per il proprio mantenimento, godendo di redditi autonomi.
- 2 - 8) I coniugi dichiarano il reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto valido per
l'estero o documenti equipollenti, anche per i figli”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente e hanno chiesto lo Parte_1 Parte_2
scioglimento del matrimonio contratto ad Ancona il 09/06/2007.
2. L'udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c..
4. La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e, pertanto, deve essere accolta, essendo ravvisabili i presupposti richiesti dalla L. n. 898 del 1970 mod. dalla L. n. 74 del 1987.
Dalla documentazione prodotta risulta che con sentenza n. 608/2024 del 21.3.2024, diventata irrevocabile, il Tribunale di Ancona ha dichiarato la separazione consensuale dei coniugi.
Risulta quindi ampiamente trascorso il termine di sei mesi decorrente dall'udienza di comparizione dei coniugi richiesto dall'art. 3, numero 2) lettera b) della predetta legge;
inoltre non è contestato il fatto che la separazione perduri ininterrottamente da tale epoca. Il lungo lasso di tempo in cui si è protratta la separazione induce a ritenere che non sia più possibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra coniugi, circostanza del resto confermata dalla domanda presentata congiuntamente da entrambi.
Va pertanto dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto ad Ancona il 09/06/2007, trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Ancona al n. 60, parte 1, dell'anno
2007.
5. Le condizioni di separazione prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti
Per e corrispondenti agli interessi dei figli, , maggiorenne ma non ancora economicamente Per_ autosufficiente e minorenne.
Non si ravvisa la necessità, né l'opportunità di procedere d'ufficio all'ascolto del minore, posto che le condizioni concordate risultano rispondenti al suo interesse morale e materiale, sono rispettose della sua esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore, il clima tra le parti appare collaborativo e non emergono profili di coazione del minore.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
P.Q.M.
- 3 - Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e ad Parte_1 Parte_2
Ancona il 09/06/2007, trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Ancona al n. 60, parte 1, dell'anno 2007; prende atto degli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ancona di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 12/03/2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
dott. Valerio Guidarelli dott. Silvia Corinaldesi
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