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Sentenza 12 dicembre 2024
Sentenza 12 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 12/12/2024, n. 126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 126 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2024 |
Testo completo
R.G. N. 2079/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Licia Tomay Presidente dott.ssa Rossella Magarelli Giudice dott.ssa Adelia Tomasetti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2079/2024 del ruolo generale degli affari della volontaria giurisdizione, posta in decisione a seguito del deposito di note scritte in sostituzione di udienza con scadenza in data 6.12.2024 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., vertente
TRA
(C.F.: ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
18.8.1986 e residente a [...] alla contrada Santantuono n. 38/1, cittadino italiano, rappresentato e difeso dall'Avv. FAUSTINA MUSCIACCHIO (C.F.:
), giusta procura in atti, elettivamente domiciliato in Potenza C.F._2
alla via G. Verdi n. 9 presso lo studio del difensore, pec:
Email_1
-RICORRENTE-
E
(C.F.: ), nata a Controparte_1 C.F._3
Battipaglia (SA) il 30.6.1988 e residente in [...] alla contrada Macchia S.P. 94 n.
78, cittadina italiana, rappresentata e difesa dall'Avv. FAUSTINA MUSCIACCHIO
(C.F.: ), giusta procura in atti, elettivamente domiciliata in C.F._2
1 R.G. N. 2079/2024 V.G.
Potenza alla via G. Verdi n. 9 presso lo studio del difensore, pec:
Email_1
-RICORRENTE-
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale
-INTERVENTORE EX LEGE-
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio su istanza congiunta;
CONCLUSIONI: per le parti private come da note scritte in sostituzione di udienza depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; per il Pubblico Ministero come risultanti in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I Con ricorso depositato il 21.10.2024 ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., le parti private hanno avanzato domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra di loro celebrato in AL (PZ) il 14.7.2017, deducendo che dall'unione coniugale non erano nati figli e che, dopo la celebrazione dell'udienza presidenziale del giudizio di separazione personale, avvenuta in data 27.9.2022,
l'intestato Tribunale aveva omologato le condizioni tra loro convenute con decreto n.
11132 del 19.10.2022.
Le parti hanno -altresì- dedotto di aver continuato a vivere separate, essendo venuta meno ogni possibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale, esistendo -pertanto- il presupposto di proponibilità della domanda ex art. 3, comma 1,
n. 2), lett. b), e comma 2 della Legge n. 898/1970.
II All'udienza del 6.12.2024, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previa trasmissione degli atti al P.M., le parti hanno depositato note congiunte di trattazione scritta nelle quali hanno manifestato la volontà di ottenere la pronuncia domandata alle medesime condizioni della separazione personale;
sicché la causa è stata rimessa al
Collegio per la decisione.
III I coniugi hanno presentato domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra loro in AL (PZ) il 14.7.2017, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune al n. 3, Parte II, Serie A, dell'anno 2017, alle seguenti condizioni:
2 R.G. N. 2079/2024 V.G.
«−i coniugi rinunciano entrambi a qualsiasi forma di mantenimento e/o supporto economico;
[…]-dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra di loro contratto in data 14.07.2017 in AL (Pz) e trascritto nel Registro Degli Atti di Matrimonio dell'Ufficio di detto Comune al N. Anno 2017 P. II S.AN. 3;
-ordinare al Comune di AL (Pz) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio».
IV Occorre rilevare che il quadro normativo di riferimento deve essere individuato nella norma dettata dall'art. 3, comma 1, n. 2), lett. b) e comma 2 della Legge n.
898/1970, la quale nella formulazione attualmente vigente prevede che lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandato da uno dei coniugi quando «[…] b) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970.
In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile. Nei casi in cui la legge consente di proporre congiuntamente la domanda di separazione personale e quella di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, quest'ultima è procedibile una volta decorsi i termini sopra indicati. L'eventuale interruzione della separazione deve essere eccepita dalla parte convenuta;
nella separazione di fatto iniziatasi ai sensi del comma precedente, i cinque anni decorrono dalla cessazione effettiva della convivenza».
In punto di fatto non sussistono motivi per escludere che corrisponda al vero la circostanza allegata nel ricorso che i coniugi non abbiano ripreso la vita coniugale nel
3 R.G. N. 2079/2024 V.G.
periodo compreso fra la celebrazione dell'udienza presidenziale del giudizio di separazione personale, avvenuta il 27.9.2022, e la proposizione del ricorso in oggetto, avvenuta il 21.10.2024.
Sulle condizioni concordate dalle parti (rinuncia reciproca all'assegno divorzile), il Collegio ritiene che le stesse non presentino profili di contrarietà alle norme imperative né all'ordine pubblico e che - a ragione di ciò - ricorrano le condizioni previste per l'emissione della domandata pronuncia.
La presente sentenza sarà trasmessa dalla Cancelleria al competente Ufficiale dello Stato Civile del luogo in cui è stato trascritto il matrimonio per l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio, ai sensi dell'art. 152 septies disp. att. c.p.c. (il quale al comma 2 prevede: «La sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, quando sia passata in giudicato, deve essere trasmessa in copia autentica, a cura del cancelliere del Tribunale o della Corte che l'ha emessa, all'ufficiale dello stato civile del comune in cui il matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al decreto del Presidente della Repubblica
3 novembre 2000, n. 396»), nonché degli artt. 14 e 69, lett. d), del D.P.R. n. 396/2000.
Nulla sulle spese di lite trattandosi di ricorso congiunto.
P.Q.M.
il Tribunale di Potenza in composizione collegiale, nella causa civile recante n. 2079 iscritta al ruolo generale degli affari della volontaria giurisdizione dell'anno 2024, tra
e , con l'intervento Parte_1 Controparte_1
necessario del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Potenza, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in
AL (PZ) il 14.7.2017 da (C.F.: Parte_1
), nato a [...] il [...], e C.F._1 Controparte_1
(C.F.: ), nata a [...] il [...],
[...] C.F._3
trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di AL (PZ) al N. 3,
Parte II, Serie A, Anno 2017;
2) prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e, per l'effetto, dispone che il rapporto di divorzio sia regolato come da condizioni concordate riportate in motivazione;
4 R.G. N. 2079/2024 V.G.
3) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile del Comune di AL (PZ) di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 14 e 69, lett. d), del D.P.R. n. 396/2000;
4) nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del 10.12.024.
Il Giudice rel. ed est. La Presidente
dott.ssa Adelia Tomasetti dott.ssa Licia Tomay
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Licia Tomay Presidente dott.ssa Rossella Magarelli Giudice dott.ssa Adelia Tomasetti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2079/2024 del ruolo generale degli affari della volontaria giurisdizione, posta in decisione a seguito del deposito di note scritte in sostituzione di udienza con scadenza in data 6.12.2024 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., vertente
TRA
(C.F.: ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
18.8.1986 e residente a [...] alla contrada Santantuono n. 38/1, cittadino italiano, rappresentato e difeso dall'Avv. FAUSTINA MUSCIACCHIO (C.F.:
), giusta procura in atti, elettivamente domiciliato in Potenza C.F._2
alla via G. Verdi n. 9 presso lo studio del difensore, pec:
Email_1
-RICORRENTE-
E
(C.F.: ), nata a Controparte_1 C.F._3
Battipaglia (SA) il 30.6.1988 e residente in [...] alla contrada Macchia S.P. 94 n.
78, cittadina italiana, rappresentata e difesa dall'Avv. FAUSTINA MUSCIACCHIO
(C.F.: ), giusta procura in atti, elettivamente domiciliata in C.F._2
1 R.G. N. 2079/2024 V.G.
Potenza alla via G. Verdi n. 9 presso lo studio del difensore, pec:
Email_1
-RICORRENTE-
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale
-INTERVENTORE EX LEGE-
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio su istanza congiunta;
CONCLUSIONI: per le parti private come da note scritte in sostituzione di udienza depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; per il Pubblico Ministero come risultanti in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I Con ricorso depositato il 21.10.2024 ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., le parti private hanno avanzato domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra di loro celebrato in AL (PZ) il 14.7.2017, deducendo che dall'unione coniugale non erano nati figli e che, dopo la celebrazione dell'udienza presidenziale del giudizio di separazione personale, avvenuta in data 27.9.2022,
l'intestato Tribunale aveva omologato le condizioni tra loro convenute con decreto n.
11132 del 19.10.2022.
Le parti hanno -altresì- dedotto di aver continuato a vivere separate, essendo venuta meno ogni possibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale, esistendo -pertanto- il presupposto di proponibilità della domanda ex art. 3, comma 1,
n. 2), lett. b), e comma 2 della Legge n. 898/1970.
II All'udienza del 6.12.2024, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previa trasmissione degli atti al P.M., le parti hanno depositato note congiunte di trattazione scritta nelle quali hanno manifestato la volontà di ottenere la pronuncia domandata alle medesime condizioni della separazione personale;
sicché la causa è stata rimessa al
Collegio per la decisione.
III I coniugi hanno presentato domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra loro in AL (PZ) il 14.7.2017, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune al n. 3, Parte II, Serie A, dell'anno 2017, alle seguenti condizioni:
2 R.G. N. 2079/2024 V.G.
«−i coniugi rinunciano entrambi a qualsiasi forma di mantenimento e/o supporto economico;
[…]-dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra di loro contratto in data 14.07.2017 in AL (Pz) e trascritto nel Registro Degli Atti di Matrimonio dell'Ufficio di detto Comune al N. Anno 2017 P. II S.AN. 3;
-ordinare al Comune di AL (Pz) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio».
IV Occorre rilevare che il quadro normativo di riferimento deve essere individuato nella norma dettata dall'art. 3, comma 1, n. 2), lett. b) e comma 2 della Legge n.
898/1970, la quale nella formulazione attualmente vigente prevede che lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandato da uno dei coniugi quando «[…] b) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970.
In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile. Nei casi in cui la legge consente di proporre congiuntamente la domanda di separazione personale e quella di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, quest'ultima è procedibile una volta decorsi i termini sopra indicati. L'eventuale interruzione della separazione deve essere eccepita dalla parte convenuta;
nella separazione di fatto iniziatasi ai sensi del comma precedente, i cinque anni decorrono dalla cessazione effettiva della convivenza».
In punto di fatto non sussistono motivi per escludere che corrisponda al vero la circostanza allegata nel ricorso che i coniugi non abbiano ripreso la vita coniugale nel
3 R.G. N. 2079/2024 V.G.
periodo compreso fra la celebrazione dell'udienza presidenziale del giudizio di separazione personale, avvenuta il 27.9.2022, e la proposizione del ricorso in oggetto, avvenuta il 21.10.2024.
Sulle condizioni concordate dalle parti (rinuncia reciproca all'assegno divorzile), il Collegio ritiene che le stesse non presentino profili di contrarietà alle norme imperative né all'ordine pubblico e che - a ragione di ciò - ricorrano le condizioni previste per l'emissione della domandata pronuncia.
La presente sentenza sarà trasmessa dalla Cancelleria al competente Ufficiale dello Stato Civile del luogo in cui è stato trascritto il matrimonio per l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio, ai sensi dell'art. 152 septies disp. att. c.p.c. (il quale al comma 2 prevede: «La sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, quando sia passata in giudicato, deve essere trasmessa in copia autentica, a cura del cancelliere del Tribunale o della Corte che l'ha emessa, all'ufficiale dello stato civile del comune in cui il matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al decreto del Presidente della Repubblica
3 novembre 2000, n. 396»), nonché degli artt. 14 e 69, lett. d), del D.P.R. n. 396/2000.
Nulla sulle spese di lite trattandosi di ricorso congiunto.
P.Q.M.
il Tribunale di Potenza in composizione collegiale, nella causa civile recante n. 2079 iscritta al ruolo generale degli affari della volontaria giurisdizione dell'anno 2024, tra
e , con l'intervento Parte_1 Controparte_1
necessario del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Potenza, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in
AL (PZ) il 14.7.2017 da (C.F.: Parte_1
), nato a [...] il [...], e C.F._1 Controparte_1
(C.F.: ), nata a [...] il [...],
[...] C.F._3
trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di AL (PZ) al N. 3,
Parte II, Serie A, Anno 2017;
2) prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e, per l'effetto, dispone che il rapporto di divorzio sia regolato come da condizioni concordate riportate in motivazione;
4 R.G. N. 2079/2024 V.G.
3) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile del Comune di AL (PZ) di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 14 e 69, lett. d), del D.P.R. n. 396/2000;
4) nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del 10.12.024.
Il Giudice rel. ed est. La Presidente
dott.ssa Adelia Tomasetti dott.ssa Licia Tomay
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