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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 07/10/2025, n. 6995 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6995 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice del Lavoro di Napoli, dott.ssa Alessandra Santulli, ha pronunciato all'esito del deposito delle note scritte ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 13072/2025 R.G. e vertente TRA
, rappresentata e difesa giusta procura in calce al ricorso Parte_1 dall' avv. Raffaele Ciccarelli e dall'avv. Alessandro Di Genova, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio legale in Pozzuoli (NA), Via Dicearchia n.1;
- ricorrente -
CONTRO
in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore ed elettivamente domiciliata alla via De Gasperi 55, rappresentato e difeso dal funzionario Mario De Martino, a ciò designati con ordini di servizio del Direttore di Sede n. 7 del 25/02/2010, n.33 del 9/09/2014 e determinazione n.50 dell'08/03/23;
- resistente – OGGETTO: liquidazione pensione di inabilità civile ex lege 118/1971
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO Con ricorso depositato in data 27.05.2025, la ricorrente ha convenuto dinanzi al Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro, l' Controparte_1
esponendo che:
[...]
- a seguito di presentazione della domanda di invalidità civile del 28.05.2024, è stata CP_ sottoposta a visita dalla CML il 26.6.2024 e riconosciuta soggetto “invalido con totale e permanente inabilità lavorativa: 100% art. 2 e 12 L. 118/71”, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa;
- in data 28.08.2024, tramite patronato, ha trasmesso modello AP70 telematico, con indicazione dei dati socio-economici utili alla liquidazione della prestazione assistenziale riconosciuta in via amministrativa;
CP_
- in data 13.9.2024, a seguito di apposita richiesta dell' di Pozzuoli, ha trasmesso, a mezzo PEC, la propria dichiarazione dei redditi e sentenza di divorzio del Tribunale di Napoli n. 342/2002, RG n. 2694/2002, con allegata autocertificazione dell'ex coniuge sig. con cui dichiara che, a Controparte_2 partire dal 2018, non corrisponde più l'assegno divorzile di € 309,87;
- con nota del 20.12.2024, l' di Pozzuoli ha comunicato la reiezione della CP_1 domanda di pensione di inabilità civile, per mancato inoltro della predetta documentazione;
- in data 12.02.2025 ha presentato ricorso amministrativo, respinto per la medesima motivazione;
- anche ipotizzando la regolare percezione dell'assegno divorzile, si otterrebbe un importo di gran lunga inferiore al limite di legge previsto per beneficiare della pensione di inabilità civile pari ad € 19.461,12 nel 2024 ed € 19.772,50 nel 2025.
1 Argomentata della sussistenza del diritto azionato, ha concluso affinché venisse condannato l' al pagamento, in suo favore, dei ratei della pensione di inabilità CP_1 civile, con decorrenza dal 1.6.2024, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, spese vinte da distarsi. Radicatosi il contraddittorio, l' convenuto ha evidenziato che la CP_1 documentazione prodotta dalla ricorrente ha determinato il rigetto della richiesta di liquidazione della pensione di inabilità, non essendo sufficiente una semplice dichiarazione dell'ex coniuge in cui afferma di non versare più quanto stabilito dal Giudice, ma essendo invece necessario produrre provvedimento di modifica dei patti accessori stabiliti in sentenza o, in mancanza, documentazione che attesti da parte della ricorrente l'esperimento di tutte le vie giudiziali volte ad ottenere il pagamento dell'assegno divorzile. Pertanto ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. Dopo il deposito delle note di trattazione, la causa è stata decisa come da separata sentenza. Il ricorso è fondato e va accolto. La pensione di inabilità è una prestazione economica, erogata a domanda, in favore dei soggetti ai quali sia riconosciuta una inabilità lavorativa totale (100%) e permanente (invalidi totali), e che si trovano in stato di bisogno economico. Il beneficio è corrisposto agli invalidi totali di età compresa tra i 18 e i 67 anni che soddisfano i requisiti sanitari e amministrativi previsti dalla legge e sono residenti in forma stabile in Italia. La pensione viene corrisposta per 13 mensilità a partire dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda o, eccezionalmente, dalla data indicata dalle competenti commissioni sanitarie. Più precisamente, la pensione può essere richiesta da chi è in possesso dei seguenti requisiti:
- riconoscimento dell'inabilità totale e permanente (100%);
- reddito inferiore alla soglia stabilita ogni anno per legge (per il 2025: 19.772,50 euro);
- età compresa tra i 18 e i 67 anni;
- cittadinanza italiana;
-per i cittadini stranieri comunitari: iscrizione all'anagrafe del comune di residenza;
per i cittadini stranieri extracomunitari: permesso di soggiorno di almeno un anno (art. 41 TU immigrazione);
- residenza stabile e abituale sul territorio nazionale. CP_ Nel caso in esame, l' non ha proceduto alla liquidazione dei ratei reputando inidonea la documentazione inviata da parte ricorrente sul presupposto che i patti patrimoniali stabiliti in sentenza non possano essere sostituiti da una dichiarazione dell'ex coniuge essendo necessario provvedimento di modifica dei patti accessori oppure, in mancanza, documentazione attestante l'esperimento da parte dell'inabile di tutte le vie giudiziali volte ad ottenere il pagamento dell'assegno divorzile.
2 Deve tuttavia convenirsi con la tesi attorea che ella ricorrente possiede i requisiti socio economici per beneficiare della pensione della di inabilità civile, ex art. 2 e 12 legge 118/71. Dal modello PF 2025 depositato, emerge che il reddito percepito dall'istante per l'anno 2024 è pari ad euro 8.550,00, dunque nei limiti di legge. Pertanto, come correttamente sostenuto dal ricorrente, anche volendo ipotizzare, che la stessa a tutt'oggi benefici dell'assegno divorzile di € 309,87, si otterrebbe comunque un importo di gran lunga inferiore al limite di legge previsto per beneficiare della pensione di inabilità civile pari ad € 19.461,12 nel 2024 ed ad € 19.772,50 nel 2025. CP_ L' va dunque condannato al pagamento in favore della ricorrente dei ratei della pensione di inabilità civile, di cui agli articoli 2 e 12 legge 118/71, con decorrenza dal 1.6.2024, oltre interessi come per legge. Le spese si liquidano ai minimi ed esclusione della fase decisionale che è mancata e per la semplicità e unicità della questione. Vanno distratte in favore del procuratore.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro di Napoli definitivamente pronunziando così provvede: a) condanna l' al pagamento, in favore della ricorrente, dei ratei della pensione CP_1 di inabilità civile, di cui agli articoli 2 e 12 legge 118/71, con decorrenza dal 1.6.2024, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali. b) condanna l' al pagamento delle spese processuali che liquida in € 1300,00 CP_1 oltre spese generali iva e cpa, come per legge con attribuzione. Si comunichi Napoli lì 7 ottobre 2025 Il Giudice
dott.ssa Alessandra Santulli
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SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 13072/2025 R.G. e vertente TRA
, rappresentata e difesa giusta procura in calce al ricorso Parte_1 dall' avv. Raffaele Ciccarelli e dall'avv. Alessandro Di Genova, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio legale in Pozzuoli (NA), Via Dicearchia n.1;
- ricorrente -
CONTRO
in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore ed elettivamente domiciliata alla via De Gasperi 55, rappresentato e difeso dal funzionario Mario De Martino, a ciò designati con ordini di servizio del Direttore di Sede n. 7 del 25/02/2010, n.33 del 9/09/2014 e determinazione n.50 dell'08/03/23;
- resistente – OGGETTO: liquidazione pensione di inabilità civile ex lege 118/1971
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO Con ricorso depositato in data 27.05.2025, la ricorrente ha convenuto dinanzi al Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro, l' Controparte_1
esponendo che:
[...]
- a seguito di presentazione della domanda di invalidità civile del 28.05.2024, è stata CP_ sottoposta a visita dalla CML il 26.6.2024 e riconosciuta soggetto “invalido con totale e permanente inabilità lavorativa: 100% art. 2 e 12 L. 118/71”, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa;
- in data 28.08.2024, tramite patronato, ha trasmesso modello AP70 telematico, con indicazione dei dati socio-economici utili alla liquidazione della prestazione assistenziale riconosciuta in via amministrativa;
CP_
- in data 13.9.2024, a seguito di apposita richiesta dell' di Pozzuoli, ha trasmesso, a mezzo PEC, la propria dichiarazione dei redditi e sentenza di divorzio del Tribunale di Napoli n. 342/2002, RG n. 2694/2002, con allegata autocertificazione dell'ex coniuge sig. con cui dichiara che, a Controparte_2 partire dal 2018, non corrisponde più l'assegno divorzile di € 309,87;
- con nota del 20.12.2024, l' di Pozzuoli ha comunicato la reiezione della CP_1 domanda di pensione di inabilità civile, per mancato inoltro della predetta documentazione;
- in data 12.02.2025 ha presentato ricorso amministrativo, respinto per la medesima motivazione;
- anche ipotizzando la regolare percezione dell'assegno divorzile, si otterrebbe un importo di gran lunga inferiore al limite di legge previsto per beneficiare della pensione di inabilità civile pari ad € 19.461,12 nel 2024 ed € 19.772,50 nel 2025.
1 Argomentata della sussistenza del diritto azionato, ha concluso affinché venisse condannato l' al pagamento, in suo favore, dei ratei della pensione di inabilità CP_1 civile, con decorrenza dal 1.6.2024, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, spese vinte da distarsi. Radicatosi il contraddittorio, l' convenuto ha evidenziato che la CP_1 documentazione prodotta dalla ricorrente ha determinato il rigetto della richiesta di liquidazione della pensione di inabilità, non essendo sufficiente una semplice dichiarazione dell'ex coniuge in cui afferma di non versare più quanto stabilito dal Giudice, ma essendo invece necessario produrre provvedimento di modifica dei patti accessori stabiliti in sentenza o, in mancanza, documentazione che attesti da parte della ricorrente l'esperimento di tutte le vie giudiziali volte ad ottenere il pagamento dell'assegno divorzile. Pertanto ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. Dopo il deposito delle note di trattazione, la causa è stata decisa come da separata sentenza. Il ricorso è fondato e va accolto. La pensione di inabilità è una prestazione economica, erogata a domanda, in favore dei soggetti ai quali sia riconosciuta una inabilità lavorativa totale (100%) e permanente (invalidi totali), e che si trovano in stato di bisogno economico. Il beneficio è corrisposto agli invalidi totali di età compresa tra i 18 e i 67 anni che soddisfano i requisiti sanitari e amministrativi previsti dalla legge e sono residenti in forma stabile in Italia. La pensione viene corrisposta per 13 mensilità a partire dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda o, eccezionalmente, dalla data indicata dalle competenti commissioni sanitarie. Più precisamente, la pensione può essere richiesta da chi è in possesso dei seguenti requisiti:
- riconoscimento dell'inabilità totale e permanente (100%);
- reddito inferiore alla soglia stabilita ogni anno per legge (per il 2025: 19.772,50 euro);
- età compresa tra i 18 e i 67 anni;
- cittadinanza italiana;
-per i cittadini stranieri comunitari: iscrizione all'anagrafe del comune di residenza;
per i cittadini stranieri extracomunitari: permesso di soggiorno di almeno un anno (art. 41 TU immigrazione);
- residenza stabile e abituale sul territorio nazionale. CP_ Nel caso in esame, l' non ha proceduto alla liquidazione dei ratei reputando inidonea la documentazione inviata da parte ricorrente sul presupposto che i patti patrimoniali stabiliti in sentenza non possano essere sostituiti da una dichiarazione dell'ex coniuge essendo necessario provvedimento di modifica dei patti accessori oppure, in mancanza, documentazione attestante l'esperimento da parte dell'inabile di tutte le vie giudiziali volte ad ottenere il pagamento dell'assegno divorzile.
2 Deve tuttavia convenirsi con la tesi attorea che ella ricorrente possiede i requisiti socio economici per beneficiare della pensione della di inabilità civile, ex art. 2 e 12 legge 118/71. Dal modello PF 2025 depositato, emerge che il reddito percepito dall'istante per l'anno 2024 è pari ad euro 8.550,00, dunque nei limiti di legge. Pertanto, come correttamente sostenuto dal ricorrente, anche volendo ipotizzare, che la stessa a tutt'oggi benefici dell'assegno divorzile di € 309,87, si otterrebbe comunque un importo di gran lunga inferiore al limite di legge previsto per beneficiare della pensione di inabilità civile pari ad € 19.461,12 nel 2024 ed ad € 19.772,50 nel 2025. CP_ L' va dunque condannato al pagamento in favore della ricorrente dei ratei della pensione di inabilità civile, di cui agli articoli 2 e 12 legge 118/71, con decorrenza dal 1.6.2024, oltre interessi come per legge. Le spese si liquidano ai minimi ed esclusione della fase decisionale che è mancata e per la semplicità e unicità della questione. Vanno distratte in favore del procuratore.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro di Napoli definitivamente pronunziando così provvede: a) condanna l' al pagamento, in favore della ricorrente, dei ratei della pensione CP_1 di inabilità civile, di cui agli articoli 2 e 12 legge 118/71, con decorrenza dal 1.6.2024, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali. b) condanna l' al pagamento delle spese processuali che liquida in € 1300,00 CP_1 oltre spese generali iva e cpa, come per legge con attribuzione. Si comunichi Napoli lì 7 ottobre 2025 Il Giudice
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