Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Viterbo, sez. II, sentenza 02/01/2026, n. 6
CGT1
Sentenza 2 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Carenza di elementi essenziali dell'avviso di accertamento

    La parte ricorrente ha ricevuto regolarmente la notifica dell'atto di accertamento e ha potuto articolare numerose censure, dimostrando l'insussistenza dei lamentati profili relativi alla violazione del diritto di difesa. Inoltre, la notifica dell'avviso di accertamento, anche se affetta da nullità, viene sanata dalla tempestiva proposizione del ricorso.

  • Rigettato
    Assenza dei presupposti soggettivi e territoriali per l'applicazione dell'imposta

    La norma interpretativa di cui all'art. 1, comma 66, lett. a), della legge n. 220 del 2010 è chiara nel sottoporre all'imposta chiunque svolga attività di raccolta del gioco. Sussiste il presupposto oggettivo in quanto l'attività di promozione e supporto organizzativo svolta dalla ricorrente, per conto di Ricorrente 2, riguarda concorsi pronostici e scommesse. Il presupposto territoriale sussiste in quanto i contratti di scommessa si intendono conclusi in Italia, dove Ricorrente 2 operava tramite il proprio intermediario.

  • Rigettato
    Violazione dei principi del diritto dell'Unione Europea (TFUE, parità di trattamento, non discriminazione)

    Le questioni sono infondate. L'attuale quadro normativo non determina alcuna disparità di trattamento basata sulla nazionalità e non pone i soggetti privi di concessione in una situazione irragionevolmente deteriore, posto che l'accertamento presuntivo dell'imponibile non è la regola, ma una extrema ratio che si applica solo ove il soggetto passivo di imposta non cooperi con l'Amministrazione finanziaria.

  • Rigettato
    Dubbi interpretativi sulla portata e sull'ambito di applicazione delle norme in materia

    Il ricorso riguarda l'imposta dovuta per il periodo 2019, successivo all'entrata in vigore della norma interpretativa introdotta dall'art. 1, comma 66 della l. n. 22 del 2010, con cui sono stati superati i dubbi sull'assoggettamento ad imposta dei CTD e sull'applicazione dell'imposta unica anche nei casi di attività prive di concessione. Gli asseriti contrasti nella prassi amministrativa e nella giurisprudenza sono anteriori a tale norma e pertanto non rilevano.

  • Rigettato
    Contestazione delle violazioni accertate dall'ADM

    La Corte ha ritenuto che l'imposta unica sia dovuta anche nel caso di scommesse raccolte al di fuori del sistema concessorio e che il soggetto passivo d'imposta sia chiunque gestisca, anche per conto di terzi, concorsi pronostici o scommesse. Le ricorrenti sono considerate soggetti passivi d'imposta per aver realizzato il presupposto impositivo.

  • Rigettato
    Mancanza dei requisiti soggettivi ed oggettivi per l'applicazione dell'imposta

    La Corte ha confermato la legittimità dell'applicazione dell'imposta unica anche a soggetti che operano al di fuori del sistema concessorio, come nel caso di specie, in quanto svolgono attività di gestione delle scommesse.

  • Rigettato
    Violazione della legge n. 208/2015

    La censura è infondata. Nel quadro normativo vigente si individua correttamente quale soggetto passivo dell'imposta il CTD e, in via solidale, il bookmaker avente sede all'estero. L'imposta unica è applicabile a tutti gli operatori che gestiscono scommesse raccolte nel territorio italiano a prescindere dal luogo in cui sono stabiliti.

  • Rigettato
    Violazione del principio di non discriminazione e libertà di stabilimento

    La Corte di Giustizia ha escluso qualsivoglia discriminazione tra bookmakers nazionali e bookmaker esteri, in quanto l'imposta unica si applica a tutti gli operatori che gestiscono scommesse raccolte sul territorio italiano. La normativa italiana non appare atta a vietare, ostacolare o rendere meno attraenti le attività della ricorrente. Inoltre, la Corte Costituzionale ha ritenuto che la scelta legislativa risponde ad un'esigenza di effettività del principio di lealtà fiscale nel settore del gioco, evitando l'irragionevole esenzione per gli operatori posti al di fuori del sistema concessorio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Viterbo, sez. II, sentenza 02/01/2026, n. 6
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Viterbo
    Numero : 6
    Data del deposito : 2 gennaio 2026

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