Ordinanza cautelare 5 giugno 2024
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2T, sentenza 31/01/2025, n. 2095 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 2095 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02095/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05314/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5314 del 2024, proposto da
AR D'GE, rappresentato e difeso dagli avvocati Federico Dinelli, Maria Eugenia Albé, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, come da procura in atti;
contro
Ispra Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
RE RI, IA TI ZZ, CO SC, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
della disposizione dd n. 73/2024/C05 del 27 febbraio 2024, pubblicata in data 28 febbraio 2024, con cui è stata approvata la graduatoria di merito del concorso pubblico nazionale per titoli ed esami a n. 4 posti con contratto a tempo pieno e indeterminato per il profilo di Ricercatore III livello del CCNL Istruzione e Ricerca presso l''ISPRA, limitatamente all''Area 1 – Ecosistemi marini, in parte qua
dell''art. 2, comma 2, del bando, laddove interpretato nel senso di riconoscere la riserva al candidato interno soltanto nel caso in cui quest''ultimo abbia ottenuto un punteggio con uno scarto minore di cinque punti rispetto a quello conseguito da un candidato vincitore e non anche nell''ipotesi in cui abbia ottenuto un punteggio con uno scarto minore di cinque punti rispetto a quello conseguito da altri candidati idonei
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ispra Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 novembre 2024 il consigliere Achille Sinatra e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Con ricorso notificato il 24 aprile 2024 e depositato il successivo 13 di maggio, la dottoressa AR D’GE, dipendente dell’ISPRA, ha impugnato, chiedendo l’annullamento, la disposizione n. 73/2024/C05 del 27 febbraio 2024 dell’ISPRA, con cui è stata approvata la graduatoria di merito del concorso pubblico nazionale per titoli ed esami a n. 4 posti con contratto a tempo pieno e indeterminato per il profilo di Ricercatore III livello del CCNL Istruzione e Ricerca presso l’ISPRA, limitatamente all’Area 1 – due posti nell’area Ecosistemi marini.
2. – Si tratta di una selezione alla quale la ricorrente non ha partecipato; ella ha invece partecipato alla parallela procedura per l’assegnazione di due posti nell’area Ecosistemi terrestri.
In tale concorso la dottoressa D’GE si è classificata al settimo posto, in quanto la graduatoria è stata stilata come segue:
RL EL punti 99,00; TT SC punti 92,72; SI CO punti 92,46; RI RE punti 88,4; ZZ IA TI punti 88,05; SC CO punti 85,64; D’GE AR punti 85,30; LE AR punti 81,31; LG RI punti 81,25; GL NA punti 75,49.
3. – Tale esito della procedura cui la dottoressa D’GE ha partecipato è stata dalla medesima gravata d’impugnazione davanti a questo TAR con il ricorso n. 13441 del 2023 r.g., mediante il quale la ricorrente lamenta l’illegittimità dei punteggi attribuiti dalla Commissione esaminatrice ad altri candidati, oltre che a sé per difetto.
Assume, quindi, la ricorrente che, ove la graduatoria fosse stata scevra dagli errori che, in tesi, la inficerebbero (e dunque: in caso di positivo esito del ricorso n. 13441\2023 r.g.) ella raggiungerebbe il quinto posto nella graduatoria finale di merito per “Ecosistemi terrestri”, con l’eventualità, in caso di riserva, di risultare anche vincitrice, a fronte dello scarto di punteggio, minore di cinque punti, che la divide dalla seconda classificata TT.
4. – Tale esito, auspicato dalla ricorrente, potrebbe derivare dall’art. 2, comma 2 del bando, a tenore del quale: «il 50% dei posti complessivi messi a concorso è riservato per il personale già in servizio con contratto a tempo indeterminato presso l’ISPRA su profili e livelli diversi da quelli posti a concorso ovvero a personale che negli ultimi 5 anni abbia avuto almeno per due anni, anche non consecutivi, un contratto a tempo determinato presso ISPRA secondo quanto previsto dal piano di fabbisogno del personale approvato dal CdA e dai dicasteri vigilanti MITE e MEF.
Avranno diritto di accedere alla riserva, fino a concorrenza delle posizioni riservate, i candidati che abbiano raggiunto in una apposita graduatoria a loro riservata il maggior punteggio in valore assoluto, sempre che questo sia superiore al punteggio di idoneità richiesto dal bando. Individuati i riservisti questi saranno reclutati nella linea di attività da loro scelta (per la quale hanno ottenuto il punteggio massimo) ed a condizione che non vi siano candidati esterni nella medesima linea che abbiano ottenuto un punteggio superiore di almeno 5 punti.
In quest’ultimo caso il candidato interno sarà collocato nella prima posizione di idoneità utile, pertanto, dopo tutti i candidati esterni con un punteggio superiore di almeno 5 punti riferito alla singola linea di attività. Qualora la singola posizione di riserva non possa essere attribuita per le ragioni appena esposte, non si procederà ad uno scorrimento della predetta graduatoria dei candidati interni ordinati in valore assoluto».
5. - Dunque, secondo la prospettazione contenuta in ricorso, la ricorrente, attualmente classificata, con un punteggio pari a 85,30 punti, in settima posizione nell’impugnata graduatoria finale di merito per “Ecosistemi terrestri”, in forza della riserva di cui all’art. 2 comma 2 del bando (cui ella sarebbe l’unica aspirante, in assenza di altri candidati interni all’ISPRA) supererebbe la candidata esterna RI, attualmente posizionata in quarta posizione, con un punteggio («non superiore di almeno 5 punti» rispetto a quello della Dott. ssa D’GE) pari a 88,41 punti.
6. – Tuttavia, contrariamente a quanto prospettato dalla ricorrente, con la determinazione impugnata l’ISPRA, nella procedura per l’assegnazione di due posti per l’area Ecosistemi marini, ha disposto di dare atto che non risulterebbero candidati aventi diritto alla riserva, nè in tale area, né in quella relativa a Ecosistemi terrestri per cui ha concorso la dottoressa D’GE.
Ciò, in quanto la candidata interna ha un punteggio “rispetto al secondo idoneo in graduatoria TT SC con 92,72 punti, di oltre 5 punti percentuali di differenza tali da determinare ai sensi dell’art. 2, comma 2 del citato bando la fattispecie prevista quale lex specialis di non dover considerare utile la domanda di riserva”.
In sintesi: la differenza in graduatoria di oltre cinque punti tra la ricorrente e la seconda graduata non consentirebbe alla dottoressa D’GE di godere del diritto alla riserva di cui all’art. 2 comma 2 del bando.
7. – Tale determinazione è stata impugnata dalla dottoressa D’GE mercè due motivi:
1) Violazione dell’art. 2, comma 2, del bando. violazione dell’art. 1 della l. n. 241 del 1990. eccesso di potere per illogicità e irragionevolezza manifeste.
Sarebbe viziata da eccesso di potere per gli elementi sintomatici in rubrica la affermazione centrale nella motivazione dell’atto impugnato, con cui ISPRA assume che “«non risultano riservatari nell’area 1 Ecosistemi marini […] così come non risultano riservatari nell’area 2 Ecosistemi terrestri»: a dire della ricorrente, invece, proprio perché non risultano riservatari nell’area 1 Ecosistemi marini, la Dott.ssa D’GE, sola candidata interna, sarebbe l’unica ad avere diritto alla riserva; e in questo senso deporrebbe una letterale interpretazione del su riportato art. 2 comma 2 del bando.
Inoltre, la stessa disposizione della lex specialis comporterebbe che, laddove nessun candidato interno idoneo avesse ottenuto la riserva, l’Amministrazione avrebbe potuto sottrarsi a formare comunque la graduatoria degli interni, poiché questa eventualità era circoscritta, nel bando, alla sola ipotesi in cui nessun candidato interno avesse ottenuto un punteggio finale «superiore al punteggio di idoneità richiesto dal bando».
2) In subordine: eccesso di potere per manifesta irragionevolezza e illogicità.
L’interpretazione dell’art. 2 comma 2 del bando offerta dall’ISPRA svuoterebbe di significato la stessa previsione di una percentuale di posti messi a concorso da riservare ai candidati interni; non avrebbe senso logico l’attribuzione di una riserva ai soli candidati interni già risultati vincitori, e non meramente idonei.
8. – Nelle sue difese ISPRA, costituitosi in giudizio, ha sostenuto che le condizioni affinchè un candidato interno avrebbe potuto avvalersi del meccanismo della riserva sarebbero le seguenti:
1) Il candidato interno deve conseguire un punteggio superiore alla soglia di idoneità prevista dal bando di concorso;
2) Il punteggio conseguito non deve essere inferiore di più di cinque punti rispetto a quello conseguito dal candidato esterno con un punteggio tale da collocarsi fra i vincitori;
3) Se il punteggio ottenuto dal candidato interno sia inferiore oltre cinque punti rispetto all’esterno collocatosi fra i vincitori, l’interno potrà usufruire della riserva solo ove il punteggio ottenuto sia, comunque, tale da non essere inferiore oltre i cinque punti
rispetto al successivo candidato esterno.
E dunque la riserva non potrebbe giovare alla Dott.ssa D’GE, che si è collocata al settimo posto in graduatoria, con un punteggio complessivo di 85,30 punti, a fronte del punteggio di 92,72 punti conseguito dalla candidata esterna collocatasi seconda in graduatoria.
9. – Le parti non hanno scambiato memorie conclusionali in vista dell’udienza di trattazione del ricorso nel merito.
10. – Alla pubblica udienza del 5 novembre 2024 il ricorso è stato posto in decisione.
Esso è stato deciso nella camera di consiglio del 17 dicembre 2024.
11. – Il ricorso è fondato, e va accolto.
Può infatti trova condivisione il primo motivo, svolto in via principale e dunque assorbente rispetto al secondo, con il quale, in sintesi, la dottoressa D’GE denunzia la contrarietà della decisione dell’ISPRA di non formulare la graduatoria degli idonei all’art. 2 comma 2 del bando.
Tale disposizione, per quanto qui interessa, prevede due diverse fasi procedimentali, con i relativi adempimenti.
a) La prima si desume dalla parte di disposizione che recita: “Avranno diritto di accedere alla riserva, fino a concorrenza delle posizioni riservate, i candidati che abbiano raggiunto in una apposita graduatoria a loro riservata il maggior punteggio in valore assoluto, sempre che questo sia superiore al punteggio di idoneità richiesto dal bando”.
La lex specialis, alla cui osserva l’Amministrazione è vincolata, prevede dunque, quale adempimento preliminare, l’individuazione del punteggio minimo di idoneità.
Sebbene questo non sia esplicitato dal bando, esso può facilmente essere desunto dalle disposizioni che, rispettivamente per la prova scritta e per quella orale, indicano (per entrambe) nel punteggio di 31,5\45 il punteggio con cui la prova si intende superata; pertanto, il punteggio pari alla soglia di idoneità è stato dal bando individuato (o meglio: è individuabile alla luce del bando) in 63,00 (31,5+31,5) punti sui 90 complessivamente attribuibili.
Una volta rilevata la presenza di candidati interni che abbiano raggiunto tale soglia, occorreva necessariamente formulare la relativa graduatoria dei riservisti: né l’interpretazione letterale né quella logica del bando lasciano residuare spazi di discrezionalità in questo ambito.
b) La seconda fase è contemplata dalla disposizione per cui: “Individuati i riservisti questi saranno reclutati nella linea di attività da loro scelta (per la quale hanno ottenuto il punteggio massimo) ed a condizione che non vi siano candidati esterni nella medesima linea che abbiano ottenuto un punteggio superiore di almeno 5 punti.”
Questa fase attiene al reclutamento dei riservatari, e, a differenza della prima, si palesa eventuale, essendo sottoposta alla espressa “condizione che non vi siano candidati esterni nella medesima linea che abbiano ottenuto un punteggio superiore di almeno 5 punti”.
12. – Alla luce di quanto detto, l’atto impugnato in questa sede si palesa contrastare con il bando, e dunque è illegittimo, in quanto l’ISPRA non ha effettuato un adempimento che, invece, era obbligatorio alla luce della lex specialis: ossia la formulazione della graduatoria dei riservatari.
Emerge infatti dalla stessa graduatoria finale che la candidata interna dottoressa D’GE ha abbondantemente superato la soglia di idoneità su ricordata.
13. – Il ricorso va quindi accolto, con conseguente annullamento dell’atto impugnato.
La attività di conformazione alla presente sentenza da parte di ISPRA dovrà necessariamente essere combinata, negli effetti, con quella derivante dalla sentenza pronunciata sul ricorso n. r.g. 13441 del 2023.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), accoglie il ricorso in epigrafe, e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.
Condanna Ispra - Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale alla refusione delle spese di lite in favore della ricorrente, liquidate in complessivi euro 3.500,00 (tremilacinquecento\00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nelle camere di consiglio dei giorni 5 novembre 2024, 17 dicembre 2024, con l'intervento dei magistrati:
Donatella Scala, Presidente
Roberta Cicchese, Consigliere
Achille Sinatra, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Achille Sinatra | Donatella Scala |
IL SEGRETARIO