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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 17/07/2025, n. 526 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 526 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 726/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI MACERATA
PRIMA SEZIONE
Il Presidente dott. Paolo Vadala',
ha pronunciato e pubblicato ai sensi degli artt. 281 sexies e 281 terdecies c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 726/2025 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi promosso da:
(C.F. ) rappresentato e difeso dall' Parte_1 C.F._1
Avv. Parte_1
- RICORRENTE –
Contro
(C.F. Controparte_1 P.IVA_1
- RESISTENTE CONTUMACE -
OGGETTO: opposizione decreto di liquidazione compensi patrocinio a spese dello
Stato
SENTENZA
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 09/04/2025 il ricorrente ha proposto opposizione, ai sensi degli artt. 84 e 170 dpr 115/2002 avverso il decreto di inammissibilità della richiesta di liquidazione del compenso emesso dal Tribunale di
Macerata in data 25.3.2025 depositato e notificato in pari data con il quale il Giudice
“stante la tardività della integrazione depositata ben oltre i termini di proroga concessi”,” dichiarava inammissibile l'istanza di liquidazione del compenso per l'attività professionale espletata nell'ambito del procedimento penale avente n.R.G.
2007/2018 TRIB – n.r.g. 1143/2017 r.g.n.r., quale difensore di CP_2
, parte ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato nell'ambito
[...]
del suddetto procedimento penale.
Nel merito, il ricorrente ha dedotto la erroneità del provvedimento impugnato, sia perché la normativa di riferimento non prevederebbe alcuna prescrizione o decadenza in caso di inosservanza del termine concesso dal Giudice per le produzioni documentali, sia perché il Giudice avrebbe il potere dovere, oltre che di richiedere all'istante le integrazioni documentali, di procedere autonomamente al reperimento dei documenti e delle informazioni necessarie ai fini della decisione.
Ha quindi concluso chiedendo “Voglia l'adito Tribunale Civile riformare l'impugnato decreto e, conseguentemente, liquidare in favore dello scrivente difensore il compenso indicato nella istanza di liquidazione del 21/2/2024, determinata nella somma pari ad
E. 690,00, oltre spese forfettarie al 15 %, Iva e Cpa come per legge, o di quella che sarà ritenuta di giustizia, secondo le previsioni del DM n. 55/2014, con l'ulteriore liquidazione anche delle spese relative al presente giudizio, liquidabili in via equitativa”.
Il , pur ritualmente evocato in giudizio (notifica a mezzo pec del 17.4.2025), CP_1
è rimasto contumace.
All'udienza del 18.06.2025 il Presidente, al termine della discussione orale, ha rimesso la causa in decisione.
*** Il ricorso, certamente tempestivo perché proposto nei 30 giorni previsti per l'impugnazione, è da ritenersi fondato e va accolto.
In via preliminare è doveroso osservare che “Chiamata a pronunciarsi in materia, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che il procedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato non prevede termini preclusivi e, conseguentemente, le produzioni documentali dell'interessato sono ammissibili anche in un momento successivo a quello di presentazione dell'istanza. Si è sottolineato in proposito che gli artt. 79 comma 3 e 96 comma 2 d.P.R. n. 115/2002 attribuiscono al magistrato chiamato a decidere sull'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato poteri officiosi che si esprimono sia nel sollecitare la parte a integrare la documentazione prodotta (art. 79, comma 3) sia nel disporre accertamenti tramite Guardia di Finanza per le necessarie verifiche quando vi siano fondati motivi di sospetto sulle reali condizioni economiche dell'istante (art. 96 comma 2). Si è chiarito che queste previsioni rendono palese la natura flessibile del procedimento. Si è evidenziato, inoltre, che, attraverso l'istituto in esame, lo Stato assolve all'obbligo costituzionale di assicurare la difesa ai non abbienti e, anche per questo, la produzione di documenti idonei a dimostrare la sussistenza delle condizioni di reddito che consentono
l'ammissione al beneficio non è soggetta a preclusioni e decadenze (Sez. 4, n. 6529 del
09/01/2018, , Rv. 272180)” (così in motivazione Cass., Sez. IV Pen., 17/05/2022 n.
20663).
Secondo la giurisprudenza di legittimità “Siffatta facoltà della parte si estende anche al giudizio di opposizione al rigetto, il cui scopo è ancora una volta la verifica delle condizioni dell'ammissione al beneficio, stante l'effetto integralmente devolutivo del medesimo e l'inutilità di un processo che decidendo allo stato degli atti frusti inutilmente lo scopo dell'istituto a fronte della sussistenza, comprovabile con produzioni documentali in questa fase, dei presupposti per l'ammissione, così ponendosi in piena contraddizione con la natura solidaristica e con il riconoscimento dei diritti fondamentali e costituzionalmente garantiti della valida difesa nel processo”
(in motivazione Cass., Sez. IV Pen., 09/01/2018 n. 6529). Nella fattispecie in esame, l'avv. aveva depositato la documentazione Parte_1
integrativa richiesta dal giudice penale, sia pur con ritardo;
va pure evidenziato che trattasi di documentazione (atto di nomina e verbali di udienza) che il giudice penale ben poteva reperire autonomamente in quanto contenuti nel fascicolo del procedimento di cui aveva senz'altro la disponibilità, così verificando sia l'an che il quantum.
Pertanto, stante anche la natura integralmente devolutiva del presente procedimento, avendo il difensore riprodotto anche in questa sede la documentazione richiesta, va certamente riconosciuto all'avv. il compenso per l'attività difensiva espletata. Pt_1
Di conseguenza, seguendo la nota spese del difensore sul punto, vanno riconosciuti all'Avv. gli importi ivi richiesti, cioè euro 690,00 (già ridotti ex. art. 106 bis Pt_1
T.U.S.G.), oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15%, iva e cpa come per legge.
Le spese di lite devono essere poste a carico del resistente in ragione della CP_1
soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, con valore da prendere in considerazione (quale decisum) compreso nello scaglione fino a 1.100,00 euro e con importi prossimi ai minimi (attesa la limitatezza dell'attività, escludendo l'istruttoria, completamente assente).
P.Q.M.
Il Presidente del Tribunale, nella causa civile recante n.r.g. 726/2025, disattesa ogni altra domanda, eccezione e difesa, così decide:
1. in riforma del decreto impugnato del 25.3.2025, liquida in favore dell'avv.
per l'opera prestata in favore di Parte_1 CP_2
, ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello stato, nell'ambito
[...]
del procedimento penale avente n. 1143/2017 R.G.N.R. – 2007/2018 R.G.
TRIB., la somma complessiva di € 690,00 per compensi (già ridotta ai sensi dell'art. 106 bis T.U.S.G.), oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge sulla misura dei compensi;
2. condanna il a rifondere a parte ricorrente le spese di Controparte_1
lite che liquida in € 70,00 per esborsi documentati ed € 250,00 per compensi, oltre al 15% per rimborso delle spese forfettarie, IVA e CPA come per legge sulla misura dei compensi.
Manda la Cancelleria per quanto di competenza e per la comunicazione anche al P.M.
Così deciso a Macerata lì 17/07/2025
Il Presidente
Dott. Paolo Giuseppe Vadala'
TRIBUNALE ORDINARIO DI MACERATA
PRIMA SEZIONE
Il Presidente dott. Paolo Vadala',
ha pronunciato e pubblicato ai sensi degli artt. 281 sexies e 281 terdecies c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 726/2025 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi promosso da:
(C.F. ) rappresentato e difeso dall' Parte_1 C.F._1
Avv. Parte_1
- RICORRENTE –
Contro
(C.F. Controparte_1 P.IVA_1
- RESISTENTE CONTUMACE -
OGGETTO: opposizione decreto di liquidazione compensi patrocinio a spese dello
Stato
SENTENZA
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 09/04/2025 il ricorrente ha proposto opposizione, ai sensi degli artt. 84 e 170 dpr 115/2002 avverso il decreto di inammissibilità della richiesta di liquidazione del compenso emesso dal Tribunale di
Macerata in data 25.3.2025 depositato e notificato in pari data con il quale il Giudice
“stante la tardività della integrazione depositata ben oltre i termini di proroga concessi”,” dichiarava inammissibile l'istanza di liquidazione del compenso per l'attività professionale espletata nell'ambito del procedimento penale avente n.R.G.
2007/2018 TRIB – n.r.g. 1143/2017 r.g.n.r., quale difensore di CP_2
, parte ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato nell'ambito
[...]
del suddetto procedimento penale.
Nel merito, il ricorrente ha dedotto la erroneità del provvedimento impugnato, sia perché la normativa di riferimento non prevederebbe alcuna prescrizione o decadenza in caso di inosservanza del termine concesso dal Giudice per le produzioni documentali, sia perché il Giudice avrebbe il potere dovere, oltre che di richiedere all'istante le integrazioni documentali, di procedere autonomamente al reperimento dei documenti e delle informazioni necessarie ai fini della decisione.
Ha quindi concluso chiedendo “Voglia l'adito Tribunale Civile riformare l'impugnato decreto e, conseguentemente, liquidare in favore dello scrivente difensore il compenso indicato nella istanza di liquidazione del 21/2/2024, determinata nella somma pari ad
E. 690,00, oltre spese forfettarie al 15 %, Iva e Cpa come per legge, o di quella che sarà ritenuta di giustizia, secondo le previsioni del DM n. 55/2014, con l'ulteriore liquidazione anche delle spese relative al presente giudizio, liquidabili in via equitativa”.
Il , pur ritualmente evocato in giudizio (notifica a mezzo pec del 17.4.2025), CP_1
è rimasto contumace.
All'udienza del 18.06.2025 il Presidente, al termine della discussione orale, ha rimesso la causa in decisione.
*** Il ricorso, certamente tempestivo perché proposto nei 30 giorni previsti per l'impugnazione, è da ritenersi fondato e va accolto.
In via preliminare è doveroso osservare che “Chiamata a pronunciarsi in materia, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che il procedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato non prevede termini preclusivi e, conseguentemente, le produzioni documentali dell'interessato sono ammissibili anche in un momento successivo a quello di presentazione dell'istanza. Si è sottolineato in proposito che gli artt. 79 comma 3 e 96 comma 2 d.P.R. n. 115/2002 attribuiscono al magistrato chiamato a decidere sull'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato poteri officiosi che si esprimono sia nel sollecitare la parte a integrare la documentazione prodotta (art. 79, comma 3) sia nel disporre accertamenti tramite Guardia di Finanza per le necessarie verifiche quando vi siano fondati motivi di sospetto sulle reali condizioni economiche dell'istante (art. 96 comma 2). Si è chiarito che queste previsioni rendono palese la natura flessibile del procedimento. Si è evidenziato, inoltre, che, attraverso l'istituto in esame, lo Stato assolve all'obbligo costituzionale di assicurare la difesa ai non abbienti e, anche per questo, la produzione di documenti idonei a dimostrare la sussistenza delle condizioni di reddito che consentono
l'ammissione al beneficio non è soggetta a preclusioni e decadenze (Sez. 4, n. 6529 del
09/01/2018, , Rv. 272180)” (così in motivazione Cass., Sez. IV Pen., 17/05/2022 n.
20663).
Secondo la giurisprudenza di legittimità “Siffatta facoltà della parte si estende anche al giudizio di opposizione al rigetto, il cui scopo è ancora una volta la verifica delle condizioni dell'ammissione al beneficio, stante l'effetto integralmente devolutivo del medesimo e l'inutilità di un processo che decidendo allo stato degli atti frusti inutilmente lo scopo dell'istituto a fronte della sussistenza, comprovabile con produzioni documentali in questa fase, dei presupposti per l'ammissione, così ponendosi in piena contraddizione con la natura solidaristica e con il riconoscimento dei diritti fondamentali e costituzionalmente garantiti della valida difesa nel processo”
(in motivazione Cass., Sez. IV Pen., 09/01/2018 n. 6529). Nella fattispecie in esame, l'avv. aveva depositato la documentazione Parte_1
integrativa richiesta dal giudice penale, sia pur con ritardo;
va pure evidenziato che trattasi di documentazione (atto di nomina e verbali di udienza) che il giudice penale ben poteva reperire autonomamente in quanto contenuti nel fascicolo del procedimento di cui aveva senz'altro la disponibilità, così verificando sia l'an che il quantum.
Pertanto, stante anche la natura integralmente devolutiva del presente procedimento, avendo il difensore riprodotto anche in questa sede la documentazione richiesta, va certamente riconosciuto all'avv. il compenso per l'attività difensiva espletata. Pt_1
Di conseguenza, seguendo la nota spese del difensore sul punto, vanno riconosciuti all'Avv. gli importi ivi richiesti, cioè euro 690,00 (già ridotti ex. art. 106 bis Pt_1
T.U.S.G.), oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15%, iva e cpa come per legge.
Le spese di lite devono essere poste a carico del resistente in ragione della CP_1
soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, con valore da prendere in considerazione (quale decisum) compreso nello scaglione fino a 1.100,00 euro e con importi prossimi ai minimi (attesa la limitatezza dell'attività, escludendo l'istruttoria, completamente assente).
P.Q.M.
Il Presidente del Tribunale, nella causa civile recante n.r.g. 726/2025, disattesa ogni altra domanda, eccezione e difesa, così decide:
1. in riforma del decreto impugnato del 25.3.2025, liquida in favore dell'avv.
per l'opera prestata in favore di Parte_1 CP_2
, ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello stato, nell'ambito
[...]
del procedimento penale avente n. 1143/2017 R.G.N.R. – 2007/2018 R.G.
TRIB., la somma complessiva di € 690,00 per compensi (già ridotta ai sensi dell'art. 106 bis T.U.S.G.), oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge sulla misura dei compensi;
2. condanna il a rifondere a parte ricorrente le spese di Controparte_1
lite che liquida in € 70,00 per esborsi documentati ed € 250,00 per compensi, oltre al 15% per rimborso delle spese forfettarie, IVA e CPA come per legge sulla misura dei compensi.
Manda la Cancelleria per quanto di competenza e per la comunicazione anche al P.M.
Così deciso a Macerata lì 17/07/2025
Il Presidente
Dott. Paolo Giuseppe Vadala'