TRIB
Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 26/11/2025, n. 8734 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8734 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
- SEZIONE LAVORO -
Il Giudice Unico di Napoli in funzione di giudice del lavoro dr. Luigi Ruoppolo ha pronunciato all'esito dell'udienza di discussione del 26 novembre 2025 la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 5130 R.G. 2024 TRA
, nato a [...] il [...] Parte_1
elett.te dom.to in Napoli, alla via Ponte di Tappia, 47, presso lo studio dell'Avv. Giovanni Nucifero, da cui è rapp.to e difeso, giusta mandato in atti RICORRENTE E
, in persona del legale rapp.te p.t. Controparte_1
rapp.ta e difesa dall'avv. Maria Filomena Luongo dell'Avvocatura regionale, e elettivamente domiciliata in Napoli alla via S. Lucia n. 81, come da atti
RESISTENTE E
, in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro-tempore,
rappresentato e difeso dall'avv. Alessandra Maria Ingala, CF: , per C.F._1 procura generale alle liti rep. N.37875 del 22.3.2024 a rogito Notaio Persona_1 di Roma e con questi elettivamente domiciliato in Napoli, via Alcide De Gasperi n.55, presso la sede provinciale dell'Istituto. RESISTENTE CONTUMACE
. OGGETTO: subordinazione di fatto e riconoscimento di anzianità pregressa e differenze retributive e contributive ex art. 2126 c.c. FATTO E DIRITTO
- IL RICORSO INTRODUTTIVO Parte ricorrente in epigrafe indicata deduce che in attuazione della legge n. 219 del 1981, nell'ambito delle attività tese alla ricostruzione post sisma del 23 novembre 1980, a far data dal 06.06.1984, ha stipulato con la in persona del suo Presidente p.t. un Controparte_1 contratto di lavoro, poi prorogato, in forza del quale la lo assegnato a Controparte_1 prestare la propria attività lavorativa presso la struttura commissariale regionale. Deduce che con la L. 28.12.1986 n.730 art. 12 era stato previsto, per i dipendenti della ex struttura commissariale, la possibilità dell'immissione nei ruoli speciali appositamente istituiti presso la e presso gli altri Enti interessati alla ricostruzione e che, in Controparte_1 ottemperanza alle procedure concorsuali stabilite dal Controparte_3
, le Leggi Regionali 06.02.1990 n. 4 e 24.02.1990 n. 8 veniva istituito il
[...] ruolo speciale ad esaurimento del personale destinatario delle disposizioni di cui all'art. 12 della L. 730/1986 e che, avendo superato con esito positivo le procedure selettive previste per il passaggio nel ruolo dei dipendenti regionali, veniva immesso, con il Decreto Dirigenziale n. 12374 del 09.08.1990, nel Ruolo Generale dei dipendenti Controparte_1 della , con decorrenza giuridica dal 18.04.1990. Controparte_1 Deduce che, nonostante la qualificazione come autonomo del rapporto di lavoro prestato presso il Commissariato straordinario, il contenuto dei contratti stipulati e le modalità di effettiva prestazione della prestazione lavorativa - caratterizzata da obbligo di presenza e di giustificare le assenze, sottoposizione al potere organizzativo, direttivo e gerarchico del datore di lavoro, dall'inserimento stabile nell'organizzazione dell'ente e nella erogazione di un compenso fisso e periodico anche per i periodi di ferie - erano riconducibili allo schema della subordinazione. Chiede pertanto di accertare e dichiarare la natura subordinata del rapporto di lavoro, con prestazioni riconducibili alla VI^ qualifica funzionale per i dipendenti degli Enti Locali e per l'effetto condannare, ex art. 2126 c.c., la convenuta al versamento in favore CP_1 dell' dei contributi dovuti al sig. per l'attività di lavoro subordinato riconducibile CP_2 Pt_1 alla predetta VI^ qualifica funzionale per i dipendenti degli Enti Locali prestata per il periodo dal 06.06.1984 al 17.04.1990.
- LA COSTITUZIONE DELLE PARTI CONVENUTE
Si è costituita la convenuta, resistendo al ricorso con diversi argomenti in fatto e CP_1 in diritto. Eccepisce preliminarmente il difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria adita, per essere i fatti costitutivi della pretesa anteriori al termine del 30 giugno 1998. Eccepisce la propria carenza di legittimazione passiva in favore di quella dell'amministrazione centrale a cui afferiva il Commissariato straordinario. Eccepisce ancora la prescrizione dei crediti azionati e la decadenza ex art. 32 della legge n. 183 del 2010. Deduce inoltre l'infondatezza delle allegazioni attoree, asserendo che le modalità della prestazione resa, per come previste e per come concretamente eseguite, non erano qualificabili come prestazione di lavoro subordinato ma riconducibili alle attività di cui alle convenzioni di assunzione. Conclude quindi per il rigetto del ricorso.
CP_ Si è costituito l , richiamando la disciplina di settore e chiedendo che, in caso di accertato inadempimento, venisse dichiarato con sentenza l'obbligo contributivo a carico del datore di lavoro con riguardo ai periodi ed alle retribuzioni accertandi, rimettendo all' l'esercizio CP_2 della prerogativa amministrativa di quantificare le somme dovute a titolo di contributi, somme accessorie e sanzioni aggiuntive.
- LO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E LA DECISIONE Costituito regolarmente il contraddittorio, la causa è stata istruita anche a mezzo prova testimoniale e infine rinviata per la discussione con termine per il deposito di note difensive. All'esito dell'odierna udienza di discussione viene quindi decisa con la presente sentenza.
Il ricorso non è meritevole di accoglimento secondo i dettami di cui alla seguente motivazione. Va ritenuto sussistere la giurisdizione del giudice ordinario, considerata la pretesa sostanziale azionata in via principale- accertamento della subordinazione, come precisato dalla difesa di parte ricorrente in sede di discussione della causa - e il perdurare dei fatti costitutivi della pretesa alla ricostruzione della carriera anche per il periodo successivo al 30.6.1998 Dalle risultanze allegate e da quelle istruttorie acquisite agli atti deve, tuttavia, ritenersi non raggiunta la prova della sussistenza degli elementi tipici della subordinazione nella prestazione resa dal ricorrente e dedotta in causa. Risulta invero dalle allegazioni di entrambe le parti e dai documenti allegati che il ricorrente è stato assunto presso la struttura commissariale straordinaria, costituita per le opere di ricostruzione successive al sisma del novembre 1980 e del febbraio 1981, in forza di speciali disposizioni di legge nazionali e regionali nonché di specifiche convenzioni di lavoro. Dall'esame delle disposizioni normative e del contenuto delle convenzioni, depositate nel fascicolo di parte ricorrente, si evince in maniera chiara che la volontà delle parti, nel momento genetico del rapporto, sia stata nel senso di escludere la volontà di stipulare un contratto di lavoro subordinato, come espressamente precisato nelle convenzioni predette, ove si sottolinea la natura professionale degli incarichi con esclusione di qualsiasi natura subordinata degli stessi e si evidenzia la natura autonoma pur in presenza degli obblighi di presenza oraria stabiliti dalle convenzioni stesse. Occorre, a questo punto, procedere all'analisi sostanziale delle modalità di svolgimento della prestazione di lavoro, per verificare se, alla luce degli elementi acquisiti agli atti e delle risultanze probatorie, esse presentino, per le concrete modalità attuative, profili di subordinazione “sostanziale”, stante l'espressa domanda di accertamento esperita sul punto da parte ricorrente. La questione investe la nota problematica circa gli elementi caratterizzanti un rapporto di lavoro subordinato, sulla quale vanno richiamati i principi frutto di giurisprudenza ormai consolidata. Tale orientamento ha ribadito che ai fini di una corretta qualificazione del rapporto in termini di subordinazione, appare di primaria importanza l'accertamento della c.d. "eterodirezione" e allorquando il carattere della subordinazione non sia immediatamente percepibile per la particolarità delle mansioni svolte e per il concreto atteggiarsi del rapporto, il giudice può, però, ricorrere a criteri complementari e sussidiari, rispetto a quelli della sottoposizione del lavoratore al potere gerarchico e disciplinare del datore ex artt. 2084 e 2086 c.c., da valutare complessivamente come indizi del rapporto subordinato. Con peculiare riguardo all'ambito del pubblico impiego si è statuito che “ai fini della qualificabilità come rapporto di pubblico impiego di un rapporto di Iavoro prestato alle dipendenze di un ente pubblico non economico, rileva che il dipendente risulti effettivamente inserito nella organizzazione pubblicistica ed adibito ad un servizio rientrante nei fini istituzionali dell'ente pubblico, non rilevando in senso contrario l'assenza di un atto formale di nomina, né che si tratti di un rapporto a termine, e neppure che il rapporto sia affetto da nullità per violazione delle norme imperative sul divieto di nuove assunzioni” -(v. ex plurimis Cass. n. 9490 del 22 maggio 2020). Nel caso in esame deve preliminarmente osservarsi che le allegazioni di cui al ricorso fanno riferimento al contenuto delle convenzioni – ad esempio per l'osservanza di un orario di lavoro fisso – al fine di ritenere che le modalità ivi pattuite siano riconducibili allo schema tipico della subordinazione, ma che tali allegazioni appaiono prive di pregio per le considerazioni sopra svolte circa la necessità di valorizzazione della volontà delle parti al momento della costituzione del rapporto e tenuto conto della natura neutra delle modalità richiamate in convenzione, compatibili certamente anche con lo schema dell'autonomia.
Difetta del resto un'allegazione specifica circa la effettiva sottoposizione al potere etero direttivo del datore di lavoro, manifestantesi nel concreto o almeno potenziale esercizio del potere gerarchico e disciplinare, non risultando adeguatamente specificato in che modo e da chi tale potere sia stato esercitato nel corso del rapporto di lavoro. Quanto alla sussistenza di indici sintomatici della subordinazione va evidenziato che, pur avendo i testi riferito circa un obbligo di presenza, con registrazione su apposito foglio cartaceo delle presenze, dalle loro dichiarazioni non può ritenersi provato che la rilevazione delle presenze, nonché delle eventuali assenze e della giustificazione di esse, abbia assunto modalità analoghe a quelle previste per i dipendenti della e che, del resto, CP_1 nessuna documentazione in atti consente di ritenere che la gestione di presenze e assenze abbia assunto tali connotati, discostandosi di fatto da quanto previsto ed eseguito, in conformità alle disposizioni di legge e delle convenzioni sopra richiamate, per la gestione organizzativa del personale incaricato e assegnato alla struttura commissariale. Analoghe considerazioni vanno estese alle dichiarazioni dei testi circa il godimento di un periodo di ferie all'interno di un piano ferie, dovendosi rilevare che la qualificazione data dai testi non assume alcun rilievo ai fini ricostruttivi che si conducono in questa sede e che le dichiarazioni non hanno avuto alcun riscontro documentale. Deve, del resto, osservarsi che la misura oraria della prestazione giornaliera così come l'erogazione di un compenso in misura fissa mensile era previsto dalle convenzioni, nella consapevolezza delle parti che ciò non integrasse gli estremi di un rapporto di dipendenza ma quale estrinsecazione del rapporto professionale. Le dichiarazioni dei testi, rimaste prive di riscontri documentali o di altra natura, appaiono del resto non pienamente attendibili in quanto provenienti da soggetti nella stessa situazione del ricorrente e pertanto interessati di fatto ad avvalorare la tesi difensiva dello stesso.
Deve ulteriormente osservarsi che dalle risultanze in atti emerge che il ricorrente sia stato assegnato esclusivamente ai compiti per cui era stato assunto, rientranti nelle funzioni delegate dall'amministrazione centrale commissariale alla regione e non anche A COMPITI istituzionali propri della regione stessa, sicchè non può ravvisarsi alcun elemento che induca a considerare il lavoratore come inserito stabilmente nella struttura organizzativa dell'ente, nel senso prospettato in ricorso. Del pari compatibile con la natura professionale degli incarichi deve ritenersi l'assegnazione alla struttura commissariale, compreso l'assegnazione a diversi plessi, come documentato in atti, e come contemplato dalle convenzioni. Le predette risultanze istruttorie, complessivamente considerate, non consentono pertanto di ritenere pienamente provata la natura subordinata di fatto della prestazione, secondo lo schema tipico di cui all'art. 2094 .c.c. e inducono a ritenere non assolto l'onere probatorio a carico di parte ricorrente. Ne consegue il rigetto della domanda di accertamento della predetta natura subordinata del rapporto e del conseguente obbligo contributivo della convenuta, ai Controparte_1 sensi e per gli effetti dell'art. 2126 c.c.. Respinto il ricorso, si ritengono sussistere ragioni oggettive per compensare le spese di lite, tenuto conto della complessità delle questioni esaminate tanto in diritto quanto in fatto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, così provvede: rigetta il ricorso;
compensa le spese di lite. Napoli, lì 26.11.2026
Il Giudice del lavoro Dott. Luigi Ruoppolo
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
- SEZIONE LAVORO -
Il Giudice Unico di Napoli in funzione di giudice del lavoro dr. Luigi Ruoppolo ha pronunciato all'esito dell'udienza di discussione del 26 novembre 2025 la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 5130 R.G. 2024 TRA
, nato a [...] il [...] Parte_1
elett.te dom.to in Napoli, alla via Ponte di Tappia, 47, presso lo studio dell'Avv. Giovanni Nucifero, da cui è rapp.to e difeso, giusta mandato in atti RICORRENTE E
, in persona del legale rapp.te p.t. Controparte_1
rapp.ta e difesa dall'avv. Maria Filomena Luongo dell'Avvocatura regionale, e elettivamente domiciliata in Napoli alla via S. Lucia n. 81, come da atti
RESISTENTE E
, in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro-tempore,
rappresentato e difeso dall'avv. Alessandra Maria Ingala, CF: , per C.F._1 procura generale alle liti rep. N.37875 del 22.3.2024 a rogito Notaio Persona_1 di Roma e con questi elettivamente domiciliato in Napoli, via Alcide De Gasperi n.55, presso la sede provinciale dell'Istituto. RESISTENTE CONTUMACE
. OGGETTO: subordinazione di fatto e riconoscimento di anzianità pregressa e differenze retributive e contributive ex art. 2126 c.c. FATTO E DIRITTO
- IL RICORSO INTRODUTTIVO Parte ricorrente in epigrafe indicata deduce che in attuazione della legge n. 219 del 1981, nell'ambito delle attività tese alla ricostruzione post sisma del 23 novembre 1980, a far data dal 06.06.1984, ha stipulato con la in persona del suo Presidente p.t. un Controparte_1 contratto di lavoro, poi prorogato, in forza del quale la lo assegnato a Controparte_1 prestare la propria attività lavorativa presso la struttura commissariale regionale. Deduce che con la L. 28.12.1986 n.730 art. 12 era stato previsto, per i dipendenti della ex struttura commissariale, la possibilità dell'immissione nei ruoli speciali appositamente istituiti presso la e presso gli altri Enti interessati alla ricostruzione e che, in Controparte_1 ottemperanza alle procedure concorsuali stabilite dal Controparte_3
, le Leggi Regionali 06.02.1990 n. 4 e 24.02.1990 n. 8 veniva istituito il
[...] ruolo speciale ad esaurimento del personale destinatario delle disposizioni di cui all'art. 12 della L. 730/1986 e che, avendo superato con esito positivo le procedure selettive previste per il passaggio nel ruolo dei dipendenti regionali, veniva immesso, con il Decreto Dirigenziale n. 12374 del 09.08.1990, nel Ruolo Generale dei dipendenti Controparte_1 della , con decorrenza giuridica dal 18.04.1990. Controparte_1 Deduce che, nonostante la qualificazione come autonomo del rapporto di lavoro prestato presso il Commissariato straordinario, il contenuto dei contratti stipulati e le modalità di effettiva prestazione della prestazione lavorativa - caratterizzata da obbligo di presenza e di giustificare le assenze, sottoposizione al potere organizzativo, direttivo e gerarchico del datore di lavoro, dall'inserimento stabile nell'organizzazione dell'ente e nella erogazione di un compenso fisso e periodico anche per i periodi di ferie - erano riconducibili allo schema della subordinazione. Chiede pertanto di accertare e dichiarare la natura subordinata del rapporto di lavoro, con prestazioni riconducibili alla VI^ qualifica funzionale per i dipendenti degli Enti Locali e per l'effetto condannare, ex art. 2126 c.c., la convenuta al versamento in favore CP_1 dell' dei contributi dovuti al sig. per l'attività di lavoro subordinato riconducibile CP_2 Pt_1 alla predetta VI^ qualifica funzionale per i dipendenti degli Enti Locali prestata per il periodo dal 06.06.1984 al 17.04.1990.
- LA COSTITUZIONE DELLE PARTI CONVENUTE
Si è costituita la convenuta, resistendo al ricorso con diversi argomenti in fatto e CP_1 in diritto. Eccepisce preliminarmente il difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria adita, per essere i fatti costitutivi della pretesa anteriori al termine del 30 giugno 1998. Eccepisce la propria carenza di legittimazione passiva in favore di quella dell'amministrazione centrale a cui afferiva il Commissariato straordinario. Eccepisce ancora la prescrizione dei crediti azionati e la decadenza ex art. 32 della legge n. 183 del 2010. Deduce inoltre l'infondatezza delle allegazioni attoree, asserendo che le modalità della prestazione resa, per come previste e per come concretamente eseguite, non erano qualificabili come prestazione di lavoro subordinato ma riconducibili alle attività di cui alle convenzioni di assunzione. Conclude quindi per il rigetto del ricorso.
CP_ Si è costituito l , richiamando la disciplina di settore e chiedendo che, in caso di accertato inadempimento, venisse dichiarato con sentenza l'obbligo contributivo a carico del datore di lavoro con riguardo ai periodi ed alle retribuzioni accertandi, rimettendo all' l'esercizio CP_2 della prerogativa amministrativa di quantificare le somme dovute a titolo di contributi, somme accessorie e sanzioni aggiuntive.
- LO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E LA DECISIONE Costituito regolarmente il contraddittorio, la causa è stata istruita anche a mezzo prova testimoniale e infine rinviata per la discussione con termine per il deposito di note difensive. All'esito dell'odierna udienza di discussione viene quindi decisa con la presente sentenza.
Il ricorso non è meritevole di accoglimento secondo i dettami di cui alla seguente motivazione. Va ritenuto sussistere la giurisdizione del giudice ordinario, considerata la pretesa sostanziale azionata in via principale- accertamento della subordinazione, come precisato dalla difesa di parte ricorrente in sede di discussione della causa - e il perdurare dei fatti costitutivi della pretesa alla ricostruzione della carriera anche per il periodo successivo al 30.6.1998 Dalle risultanze allegate e da quelle istruttorie acquisite agli atti deve, tuttavia, ritenersi non raggiunta la prova della sussistenza degli elementi tipici della subordinazione nella prestazione resa dal ricorrente e dedotta in causa. Risulta invero dalle allegazioni di entrambe le parti e dai documenti allegati che il ricorrente è stato assunto presso la struttura commissariale straordinaria, costituita per le opere di ricostruzione successive al sisma del novembre 1980 e del febbraio 1981, in forza di speciali disposizioni di legge nazionali e regionali nonché di specifiche convenzioni di lavoro. Dall'esame delle disposizioni normative e del contenuto delle convenzioni, depositate nel fascicolo di parte ricorrente, si evince in maniera chiara che la volontà delle parti, nel momento genetico del rapporto, sia stata nel senso di escludere la volontà di stipulare un contratto di lavoro subordinato, come espressamente precisato nelle convenzioni predette, ove si sottolinea la natura professionale degli incarichi con esclusione di qualsiasi natura subordinata degli stessi e si evidenzia la natura autonoma pur in presenza degli obblighi di presenza oraria stabiliti dalle convenzioni stesse. Occorre, a questo punto, procedere all'analisi sostanziale delle modalità di svolgimento della prestazione di lavoro, per verificare se, alla luce degli elementi acquisiti agli atti e delle risultanze probatorie, esse presentino, per le concrete modalità attuative, profili di subordinazione “sostanziale”, stante l'espressa domanda di accertamento esperita sul punto da parte ricorrente. La questione investe la nota problematica circa gli elementi caratterizzanti un rapporto di lavoro subordinato, sulla quale vanno richiamati i principi frutto di giurisprudenza ormai consolidata. Tale orientamento ha ribadito che ai fini di una corretta qualificazione del rapporto in termini di subordinazione, appare di primaria importanza l'accertamento della c.d. "eterodirezione" e allorquando il carattere della subordinazione non sia immediatamente percepibile per la particolarità delle mansioni svolte e per il concreto atteggiarsi del rapporto, il giudice può, però, ricorrere a criteri complementari e sussidiari, rispetto a quelli della sottoposizione del lavoratore al potere gerarchico e disciplinare del datore ex artt. 2084 e 2086 c.c., da valutare complessivamente come indizi del rapporto subordinato. Con peculiare riguardo all'ambito del pubblico impiego si è statuito che “ai fini della qualificabilità come rapporto di pubblico impiego di un rapporto di Iavoro prestato alle dipendenze di un ente pubblico non economico, rileva che il dipendente risulti effettivamente inserito nella organizzazione pubblicistica ed adibito ad un servizio rientrante nei fini istituzionali dell'ente pubblico, non rilevando in senso contrario l'assenza di un atto formale di nomina, né che si tratti di un rapporto a termine, e neppure che il rapporto sia affetto da nullità per violazione delle norme imperative sul divieto di nuove assunzioni” -(v. ex plurimis Cass. n. 9490 del 22 maggio 2020). Nel caso in esame deve preliminarmente osservarsi che le allegazioni di cui al ricorso fanno riferimento al contenuto delle convenzioni – ad esempio per l'osservanza di un orario di lavoro fisso – al fine di ritenere che le modalità ivi pattuite siano riconducibili allo schema tipico della subordinazione, ma che tali allegazioni appaiono prive di pregio per le considerazioni sopra svolte circa la necessità di valorizzazione della volontà delle parti al momento della costituzione del rapporto e tenuto conto della natura neutra delle modalità richiamate in convenzione, compatibili certamente anche con lo schema dell'autonomia.
Difetta del resto un'allegazione specifica circa la effettiva sottoposizione al potere etero direttivo del datore di lavoro, manifestantesi nel concreto o almeno potenziale esercizio del potere gerarchico e disciplinare, non risultando adeguatamente specificato in che modo e da chi tale potere sia stato esercitato nel corso del rapporto di lavoro. Quanto alla sussistenza di indici sintomatici della subordinazione va evidenziato che, pur avendo i testi riferito circa un obbligo di presenza, con registrazione su apposito foglio cartaceo delle presenze, dalle loro dichiarazioni non può ritenersi provato che la rilevazione delle presenze, nonché delle eventuali assenze e della giustificazione di esse, abbia assunto modalità analoghe a quelle previste per i dipendenti della e che, del resto, CP_1 nessuna documentazione in atti consente di ritenere che la gestione di presenze e assenze abbia assunto tali connotati, discostandosi di fatto da quanto previsto ed eseguito, in conformità alle disposizioni di legge e delle convenzioni sopra richiamate, per la gestione organizzativa del personale incaricato e assegnato alla struttura commissariale. Analoghe considerazioni vanno estese alle dichiarazioni dei testi circa il godimento di un periodo di ferie all'interno di un piano ferie, dovendosi rilevare che la qualificazione data dai testi non assume alcun rilievo ai fini ricostruttivi che si conducono in questa sede e che le dichiarazioni non hanno avuto alcun riscontro documentale. Deve, del resto, osservarsi che la misura oraria della prestazione giornaliera così come l'erogazione di un compenso in misura fissa mensile era previsto dalle convenzioni, nella consapevolezza delle parti che ciò non integrasse gli estremi di un rapporto di dipendenza ma quale estrinsecazione del rapporto professionale. Le dichiarazioni dei testi, rimaste prive di riscontri documentali o di altra natura, appaiono del resto non pienamente attendibili in quanto provenienti da soggetti nella stessa situazione del ricorrente e pertanto interessati di fatto ad avvalorare la tesi difensiva dello stesso.
Deve ulteriormente osservarsi che dalle risultanze in atti emerge che il ricorrente sia stato assegnato esclusivamente ai compiti per cui era stato assunto, rientranti nelle funzioni delegate dall'amministrazione centrale commissariale alla regione e non anche A COMPITI istituzionali propri della regione stessa, sicchè non può ravvisarsi alcun elemento che induca a considerare il lavoratore come inserito stabilmente nella struttura organizzativa dell'ente, nel senso prospettato in ricorso. Del pari compatibile con la natura professionale degli incarichi deve ritenersi l'assegnazione alla struttura commissariale, compreso l'assegnazione a diversi plessi, come documentato in atti, e come contemplato dalle convenzioni. Le predette risultanze istruttorie, complessivamente considerate, non consentono pertanto di ritenere pienamente provata la natura subordinata di fatto della prestazione, secondo lo schema tipico di cui all'art. 2094 .c.c. e inducono a ritenere non assolto l'onere probatorio a carico di parte ricorrente. Ne consegue il rigetto della domanda di accertamento della predetta natura subordinata del rapporto e del conseguente obbligo contributivo della convenuta, ai Controparte_1 sensi e per gli effetti dell'art. 2126 c.c.. Respinto il ricorso, si ritengono sussistere ragioni oggettive per compensare le spese di lite, tenuto conto della complessità delle questioni esaminate tanto in diritto quanto in fatto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, così provvede: rigetta il ricorso;
compensa le spese di lite. Napoli, lì 26.11.2026
Il Giudice del lavoro Dott. Luigi Ruoppolo