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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 16/01/2025, n. 39 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 39 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Cassino
Sezione Lavoro
N.R.G. 1720/2021
Il Tribunale di Cassino, in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice onorario Valeria Caminada, ha pronunciato e pubblicato all'esito dell'udienza del 13.12.2024 fissata ex art 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, iscritta al n. 1720/2021 r.g.l., vertente
TRA
, con l'avv. CIOTOLI ANDREINA Parte_1
RICORRENTE
E
, con l'avv. BONTEMPO PATRIZIA CP_1
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 14.09.2021 parte ricorrente chiedeva al
Tribunale di Cassino di accertare e dichiarare che il ricorrente fosse affetto dalle seguenti patologie professionali “ipoacusia bilaterale (2%) e malattia lombare, ernia discale in L5 e S1 e protrusioni discali in L2 L3
L4 L5 (10%)” con unificazione rispetto ai postumi già riconosciuti dall'ente e per l'effetto condannare l' al pagamento del risarcimento CP_1
/ rendita come per legge oltre interessi e rivalutazione, con vittoria di spese da distrarsi.
A fondamento della domanda deduceva di avere lavorato come carpentiere alle dipendenze della ditta Pallagrossi Roberto, di avere sempre utilizzato strumenti di lavoro molto rumorosi quali martelli pneumatici, demolitori, frollini che producevano vibrazioni anche in tutto il corpo.
L si costituiva in giudizio deducendo che l'inidoneità del rischio, CP_1
l'assenza di nesso causale e l'infondatezza della domanda di cui chiedeva il rigetto.
La causa era istruita dalla dott.ssa la con l'acquisizione della Per_1 documentazione offerta dalle parti, con l'escussione dei testi che coNfermavano le mansioni svolte dal ricorrente e – all'esito - con la nomina del CTU ed assegnata a questo Giudice Onorario a luglio 2024.
All'udienza del 13.12.2024 fissata ex art 127 ter cpc era decisa.
Il CTU esaminati gli atti e la documentazione medica e sottoposto a visita il ricorrente valutava i postumi permanenti nella misura complessiva del
23% di cui il 18% per l'ipoacusia ed il 6% per l'ernia del rachide.
La CTU è posta alla base del convincimento del giudice.
P.Q.M.
Accerta e dichiara che il ricorrente per le patologie denunciate ha un danno biologico permanente del 23% a far data dalla domanda amministrativa (18% per ipoacusia bilaterale e 6% per ernia del rachide); per l'effetto condanna al pagamento del risarcimento / rendita CP_1 corrispondente in favore del ricorrente oltre interessi e rivalutazione come già indicato. Condanna al pagamento delle spese di lite che liquida CP_1 in €. 2.000,00 oltre rimb forf cassa ed iva da distrarsi.
Condanna al rimborso delle spese di CTU come da separato CP_1 decreto.
Cassino 13.01 2024
Il Giudice Onorario
Valeria Caminada
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Sezione Lavoro
N.R.G. 1720/2021
Il Tribunale di Cassino, in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice onorario Valeria Caminada, ha pronunciato e pubblicato all'esito dell'udienza del 13.12.2024 fissata ex art 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, iscritta al n. 1720/2021 r.g.l., vertente
TRA
, con l'avv. CIOTOLI ANDREINA Parte_1
RICORRENTE
E
, con l'avv. BONTEMPO PATRIZIA CP_1
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 14.09.2021 parte ricorrente chiedeva al
Tribunale di Cassino di accertare e dichiarare che il ricorrente fosse affetto dalle seguenti patologie professionali “ipoacusia bilaterale (2%) e malattia lombare, ernia discale in L5 e S1 e protrusioni discali in L2 L3
L4 L5 (10%)” con unificazione rispetto ai postumi già riconosciuti dall'ente e per l'effetto condannare l' al pagamento del risarcimento CP_1
/ rendita come per legge oltre interessi e rivalutazione, con vittoria di spese da distrarsi.
A fondamento della domanda deduceva di avere lavorato come carpentiere alle dipendenze della ditta Pallagrossi Roberto, di avere sempre utilizzato strumenti di lavoro molto rumorosi quali martelli pneumatici, demolitori, frollini che producevano vibrazioni anche in tutto il corpo.
L si costituiva in giudizio deducendo che l'inidoneità del rischio, CP_1
l'assenza di nesso causale e l'infondatezza della domanda di cui chiedeva il rigetto.
La causa era istruita dalla dott.ssa la con l'acquisizione della Per_1 documentazione offerta dalle parti, con l'escussione dei testi che coNfermavano le mansioni svolte dal ricorrente e – all'esito - con la nomina del CTU ed assegnata a questo Giudice Onorario a luglio 2024.
All'udienza del 13.12.2024 fissata ex art 127 ter cpc era decisa.
Il CTU esaminati gli atti e la documentazione medica e sottoposto a visita il ricorrente valutava i postumi permanenti nella misura complessiva del
23% di cui il 18% per l'ipoacusia ed il 6% per l'ernia del rachide.
La CTU è posta alla base del convincimento del giudice.
P.Q.M.
Accerta e dichiara che il ricorrente per le patologie denunciate ha un danno biologico permanente del 23% a far data dalla domanda amministrativa (18% per ipoacusia bilaterale e 6% per ernia del rachide); per l'effetto condanna al pagamento del risarcimento / rendita CP_1 corrispondente in favore del ricorrente oltre interessi e rivalutazione come già indicato. Condanna al pagamento delle spese di lite che liquida CP_1 in €. 2.000,00 oltre rimb forf cassa ed iva da distrarsi.
Condanna al rimborso delle spese di CTU come da separato CP_1 decreto.
Cassino 13.01 2024
Il Giudice Onorario
Valeria Caminada
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