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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 21/11/2025, n. 4692 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4692 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
All'udienza del 21.11.2025 viene aperto il verbale e il giudice accerta la regolare comunicazione alle parti del verbale di udienza del
12.09.2025, con cui è stata disposta la trattazione scritta dell'udienza odierna, mediante il deposito e lo scambio in telematico di sintetiche note di trattazione scritta.
Prende atto dele note conclusive e delle note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c., queste ultime da valere come presenza all'udienza
Il G.O.T.
Provvede come di seguito alle h 15,35
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
In Nome Del Popolo Italiano
Il Tribunale di Palermo - Sezione III Civile in composizione monocratica, in persona del Giudice Dott. SA La NC, ex art. 127 ter c.p.c. ha emesso la seguente
S e n t e n z a nella causa civile iscritta al n° 9662 /2022 R.G. vertente
TRA
, elettivamente dom.to presso lo studio dell'avv. MOGAVERO PASQUALE Parte_1
dal quale è rappr.to e difeso, giusta procura in atti
OPPONENTE
E
, in persona del suo titolare pro tempore, elett.te dom.ta Controparte_1
presso lo studio dell'avv. PAGANO ANTONINO, dal quale è rappr.to e difeso giusta procura in atti
OPPOSTO
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo
Il Tribunale di Palermo - Sezione III Civile in persona del Giudice Monocratico SA La NC, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando così provvede : 1) accoglie l'opposizione del sig. e per l'effetto il decreto ingiuntivo n. Parte_1
1515/2022 emesso in suo danno su istanza della va revocato;
CP_1
2) rigetta la domanda riconvenzionale avanzata dalla e dichiara interamente CP_1
compensate le spese di lite;
3) pone definitivamente a carico di entrambe le parti, nella misura del 50%, ciascuna le spese della espletata C.T.U.
❖
Motivi della Decisione
Preliminarmente si osserva che non si è proceduto alla redazione dello svolgimento del processo, in ossequio al nuovo art. 132 c.p.c. come novellato ex lege 69/09, entrata in vigore il
4/7/09.
Oggetto del presente giudizio è l'opposizione proposta dal sig. , avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 1515/2022, emesso in suo danno su istanza della Controparte_1
per l'asserito mancato pagamento della somma di € 6.493,18, quale corrispettivo di
[...]
alcuni lavori eseguiti all'interno dell'immobile del sig. Pt_1
A motivo dell'opposizione proposta, parte opponente, nulla ha eccepito in ordine all'esistenza del dedotto rapporto contrattuale, ma ha fondato la sua opposizione assumendo l'inadempimento della ed oltre a ritenere di nulla dovere corrispondere alla CP_1 CP_1
oltre alle somme già corripsoste, avanzava domanda riconvenzionale chiedendo dichiararsi risolto il contratto tra le parti e condannata la al pagamento della complessiva somma di € CP_1
15.865,74, a titolo di danni verificatisi;
di penale per il ritardo nella consegna dei lavori nonché per la definizione delle opere asseritamente rimaste incomplete.
Si costituiva ritualmente in giudizio la la quale preliminarmente eccepiva CP_1
l'incompetenza del giudice adito per la sussistenza della clausola compromissoria. Contestava gli assunti dell'opponente, assumeva di avere regolarmente adempiuto alla propria prestazione e chiedeva, quindi, rigettarsi l'opposizione proposta e la domanda riconvenzionale, nonchè
confermarsi il decreto ingiuntivo emesso in danno del sig. Pt_1 Attesa la genericità della clausola compromissoria, la stessa ex art. 807 c.p.c. va considerata nulla e va, invece confermata la competenza di questo Tribunale a decidere in ordine alla presente controversia.
Nel merito, va premesso che l'opposizione al decreto ingiuntivo dà luogo a un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione, come tale esteso all'esame non soltanto delle condizioni di ammissibilità e di validità del procedimento monitorio, ma anche della fondatezza della domanda,
sul merito della quale il giudice ha l'obbligo di pronunciarsi, nel senso che deve accoglierla o rigettarla secondo che ritenga provato o non il credito dedotto;
e ciò indipendentemente dalla validità, sufficienza e regolarità degli elementi in base ai quali sia stato emesso il decreto ingiuntivo, la cui eventuale insussistenza spiega rilevanza soltanto sul regolamento delle spese della fase monitoria.
Nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, invero, si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti, mentre resta invariata la posizione sostanziale, nel senso che la qualità di attore, con i relativi oneri probatori, spetta sempre al creditore che ha richiesto l'ingiunzione e quella di convenuto al debitore opponente il quale, soltanto se contrapponga una difesa articolata su fatti diversi da quelli posti a base della domanda, è tenuto a fornirne la dimostrazione (cfr. ex plurimis Cass 00/6528).
Ciò posto, va detto che si è oramai delineato l'orientamento giurisprudenziale (cfr., per tutte,
Cass. 7027/01; 1041/98, 7860/95 e 2369/94) secondo cui – al creditore, che deduce la sussistenza di un inadempimento da parte del debitore, spetta di dimostrare, secondo i criteri di distribuzione dell'onere della prova contenuti nell'art. 2697 c.c., il fatto costitutivo del credito, mentre al debitore spetta di provare il fatto estintivo dello stesso o di una sua parte. Pertanto, il primo è tenuto unicamente a fornire la prova dell'esistenza del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto,
mentre, a fronte di tale prova, dovrà essere onere del debitore dimostrare di avere adempiuto alle proprie obbligazioni. Lo stesso criterio di riparto dell'onere della prova viene ritenuto applicabile nel caso in cui il debitore, convenuto per l'adempimento, si avvalga dell'eccezione di inadempimento per paralizzare la pretesa dell'attore, in tale eventualità i ruoli infatti si invertono.
Nel caso di specie, parte opponente non ha negato l'esistenza del dedotto rapporto contrattuale, conseguentemente la non era tenuta a fornire prova del dedotto rapporto CP_1
contrattuale. A seguito dell'eccezione di inadempimento formulata da parte opponente e conseguentemente della domanda riconvenzionale, era onere della fornire prova del suo CP_1
esatto adempimento, considerato che alla luce della espletata C.T.U. l'esatto adempimento della non può ritenersi dimostrato, il decreto opposto va, comunque revocato. CP_1
In relazione alla espletata C.T.U. non appare superfluo ricordare che “allorché ad una consulenza tecnica d'ufficio siano mosse critiche puntuali e dettagliate da un consulente di parte, il giudice che intenda disattenderle ha l'obbligo di indicare nella motivazione della sentenza le ragioni di tale scelta, senza che possa limitarsi a richiamare acriticamente le conclusioni del proprio consulente” soltanto “ove questi a sua volta non si sia fatto carico di esaminare e confutare i rilievi di parte” (Cass. Civ., sez. III, n. 10688/08) mentre “il giudice del merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento;
non è quindi necessario che egli si soffermi sulle contrarie deduzioni dei consulenti di fiducia che, anche se non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché
incompatibili con le argomentazioni accolte;
le critiche di parte, che tendano al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in tal caso in mere allegazioni difensive” (Cass. Civ., sez. I, n. 8355/07).
Nella specie, il Ctu ha risposto adeguatamente alle osservazioni critiche delle parti,
motivando sufficientemente le ragioni della mancata e/o condivisione delle tesi e motivazioni delle stesse.
Nello specifico il nominato consulente, confutando e/o aderendo alle osservazioni critiche delle parti ha concluso precisando“Alla luce delle osservazioni mosse da entrambe le parti ed in base alle risposte che precedono, è stato quindi parzialmente ricalcolato il computo metrico di
verifica dei lavori effettivamente eseguiti..” rideterminando l'Importo complessivo del computo metrico in € 27.646, incluso di Iva. Il nominato consulente ha ancora chiarito “Questo importo tiene
conto delle correzioni apportate alla contabilità di parte in base agli accertamenti sulle quantità e
tipologie eseguiti in loco ed alla reale situazione dei luoghi…”.
Il nominato consulente ha quindi chiarito che il credito della ditta, al netto degli acconti corrisposti, sarebbe di€ 2.800,00.
Tuttavia, avendo riscontrato l'inesatto adempimento della ed i danni patiti dal CP_1
sig. il C.T.U ha concluso affermando “…Da tale importo va però detratto il costo Pt_1
necessario all'eliminazione dei difetti d'esecuzione accertati e l'indennizzo per le riparazioni già
attuate (libreria). A questo proposito si specifica che in aggiunta all'importo già precisato al
paragrafo 5 della relazione preliminare (€ 2.500) va considerato un ulteriore indennizzo di € 300
per l'esecuzione dei fori di areazione nel parapetto della cucina veranda e per il difetto delle
piastrelle della camera da letto. In totale pertanto l'ammontare dei costi necessari ad eliminare i
difetti di esecuzione è di € 2.800 che compensa quanto dovuto teoricamente a saldo alla Ditta
opposta”. Il nominato Consulente quindi, a seguito di un'operazione di compensazione tra i rispettivi crediti, ha dichiarato inesistente il credito della ditta opposta.
Precisamente, il nominato C.T.U. ha ritenuto inesistente il credito della nei CP_2
confronti del Sig. , detraendo dall'ammontare dei lavori effettivamente realizzati, gli Parte_1
acconti già versati ed i costi sostenuti e da sostenere dall'opponente per eliminare i riscontrati difetti di esecuzione.
Sulla base delle conclusioni cui è pervenuto il nominato C.T.U, e dell'attività istruttoria espletata è possibile, quindi, affermare in termini di certezza che la non ha fornito prova CP_1
dell'esatto adempimento della sua prestazione e conseguentemente il decreto ingiuntivo opposto va revocato ed accolta la proposta opposizione. Non può trovare accoglimento invece la domanda riconvenzionale formulata dall'opponente,
non essendo stata fornita prova alcuna al fine di dimostrare l'assunta gravità dell'inadempimento della che avrebbe potuto giustificare la chiesta risoluzione contrattuale. Dalla CP_1
consulenza espletata anzi è emerso un inesatto inadempimento quantificabile in € 2.800,00 e che conseguentemente, non può ritenersi grave.
In proposito va ricordato, invero, che ai sensi dell'art.1455 c.c., “il contratto non si può
risolvere se l'inadempimento di una delle parti ha scarsa importanza, avuto riguardo all'interesse
dell'altra”. L'inadempimento di non scarsa importanza, secondo la giurisprudenza unanime, è
sinonimo di inadempimento non grave;
la gravità è correlata sia all'entità oggettiva della violazione,
sia all'entità della lesione arrecata all'interesse del creditore. La diversità di casi concreti sottoposti all'esame della giurisprudenza non consente di dedurre un criterio universale che identifichi la gravità dell'inadempimento. In linea di principio, sul punto, tuttavia, la giurisprudenza suole affermare: “l'importanza dell'inadempimento dev'essere valutata tenendo conto dell'economia
complessiva del contratto e degli interessi sostanziali delle parti, fondandosi su un criterio idoneo a
coordinare l'elemento obiettivo, rappresentato dalla mancata o inesatta prestazione nel quadro
dell'esecuzione generale del contratto e tale da pregiudicare in misura normalmente intollerabile le
legittime aspettative del creditore, con l'elemento soggettivo, consistente nell'interesse concreto del
creditore all'esatta e tempestiva prestazione”.
Alla luce delle superiori considerazioni e tenuto conto del complesso dei lavori eseguiti da parte della l'inadempimento della citata ditta non può ritenersi talmente grave da CP_1
fondare la chiesta risoluzione contrattuale.
Per tutto quanto sopra esposto, l'opposizione del sig. va accolta;
il decreto ingiuntivo Pt_1
emesso in suo danno revocato;
e va rigettata la domanda riconvenzionale dallo stesso opponente avanzata. Alla luce dell'esito del giudizio, soccombenza reciproca delle parti, le spese di lite vanno compensate e le spese della espletata C.T.U. vanno poste definitivamente a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuno.
❖
Così deciso in Palermo all'udienza odierna del 21/11/2025
Il G.O.T
SA La NC
Il presente provvedimento, depositato all'orario risultante dalla consolle, viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice SA La NC in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010 n. 24 e del decreto legislativo 7.03.2005 n. 82 e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21.02.2011, n. 44
12.09.2025, con cui è stata disposta la trattazione scritta dell'udienza odierna, mediante il deposito e lo scambio in telematico di sintetiche note di trattazione scritta.
Prende atto dele note conclusive e delle note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c., queste ultime da valere come presenza all'udienza
Il G.O.T.
Provvede come di seguito alle h 15,35
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
In Nome Del Popolo Italiano
Il Tribunale di Palermo - Sezione III Civile in composizione monocratica, in persona del Giudice Dott. SA La NC, ex art. 127 ter c.p.c. ha emesso la seguente
S e n t e n z a nella causa civile iscritta al n° 9662 /2022 R.G. vertente
TRA
, elettivamente dom.to presso lo studio dell'avv. MOGAVERO PASQUALE Parte_1
dal quale è rappr.to e difeso, giusta procura in atti
OPPONENTE
E
, in persona del suo titolare pro tempore, elett.te dom.ta Controparte_1
presso lo studio dell'avv. PAGANO ANTONINO, dal quale è rappr.to e difeso giusta procura in atti
OPPOSTO
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo
Il Tribunale di Palermo - Sezione III Civile in persona del Giudice Monocratico SA La NC, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando così provvede : 1) accoglie l'opposizione del sig. e per l'effetto il decreto ingiuntivo n. Parte_1
1515/2022 emesso in suo danno su istanza della va revocato;
CP_1
2) rigetta la domanda riconvenzionale avanzata dalla e dichiara interamente CP_1
compensate le spese di lite;
3) pone definitivamente a carico di entrambe le parti, nella misura del 50%, ciascuna le spese della espletata C.T.U.
❖
Motivi della Decisione
Preliminarmente si osserva che non si è proceduto alla redazione dello svolgimento del processo, in ossequio al nuovo art. 132 c.p.c. come novellato ex lege 69/09, entrata in vigore il
4/7/09.
Oggetto del presente giudizio è l'opposizione proposta dal sig. , avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 1515/2022, emesso in suo danno su istanza della Controparte_1
per l'asserito mancato pagamento della somma di € 6.493,18, quale corrispettivo di
[...]
alcuni lavori eseguiti all'interno dell'immobile del sig. Pt_1
A motivo dell'opposizione proposta, parte opponente, nulla ha eccepito in ordine all'esistenza del dedotto rapporto contrattuale, ma ha fondato la sua opposizione assumendo l'inadempimento della ed oltre a ritenere di nulla dovere corrispondere alla CP_1 CP_1
oltre alle somme già corripsoste, avanzava domanda riconvenzionale chiedendo dichiararsi risolto il contratto tra le parti e condannata la al pagamento della complessiva somma di € CP_1
15.865,74, a titolo di danni verificatisi;
di penale per il ritardo nella consegna dei lavori nonché per la definizione delle opere asseritamente rimaste incomplete.
Si costituiva ritualmente in giudizio la la quale preliminarmente eccepiva CP_1
l'incompetenza del giudice adito per la sussistenza della clausola compromissoria. Contestava gli assunti dell'opponente, assumeva di avere regolarmente adempiuto alla propria prestazione e chiedeva, quindi, rigettarsi l'opposizione proposta e la domanda riconvenzionale, nonchè
confermarsi il decreto ingiuntivo emesso in danno del sig. Pt_1 Attesa la genericità della clausola compromissoria, la stessa ex art. 807 c.p.c. va considerata nulla e va, invece confermata la competenza di questo Tribunale a decidere in ordine alla presente controversia.
Nel merito, va premesso che l'opposizione al decreto ingiuntivo dà luogo a un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione, come tale esteso all'esame non soltanto delle condizioni di ammissibilità e di validità del procedimento monitorio, ma anche della fondatezza della domanda,
sul merito della quale il giudice ha l'obbligo di pronunciarsi, nel senso che deve accoglierla o rigettarla secondo che ritenga provato o non il credito dedotto;
e ciò indipendentemente dalla validità, sufficienza e regolarità degli elementi in base ai quali sia stato emesso il decreto ingiuntivo, la cui eventuale insussistenza spiega rilevanza soltanto sul regolamento delle spese della fase monitoria.
Nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, invero, si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti, mentre resta invariata la posizione sostanziale, nel senso che la qualità di attore, con i relativi oneri probatori, spetta sempre al creditore che ha richiesto l'ingiunzione e quella di convenuto al debitore opponente il quale, soltanto se contrapponga una difesa articolata su fatti diversi da quelli posti a base della domanda, è tenuto a fornirne la dimostrazione (cfr. ex plurimis Cass 00/6528).
Ciò posto, va detto che si è oramai delineato l'orientamento giurisprudenziale (cfr., per tutte,
Cass. 7027/01; 1041/98, 7860/95 e 2369/94) secondo cui – al creditore, che deduce la sussistenza di un inadempimento da parte del debitore, spetta di dimostrare, secondo i criteri di distribuzione dell'onere della prova contenuti nell'art. 2697 c.c., il fatto costitutivo del credito, mentre al debitore spetta di provare il fatto estintivo dello stesso o di una sua parte. Pertanto, il primo è tenuto unicamente a fornire la prova dell'esistenza del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto,
mentre, a fronte di tale prova, dovrà essere onere del debitore dimostrare di avere adempiuto alle proprie obbligazioni. Lo stesso criterio di riparto dell'onere della prova viene ritenuto applicabile nel caso in cui il debitore, convenuto per l'adempimento, si avvalga dell'eccezione di inadempimento per paralizzare la pretesa dell'attore, in tale eventualità i ruoli infatti si invertono.
Nel caso di specie, parte opponente non ha negato l'esistenza del dedotto rapporto contrattuale, conseguentemente la non era tenuta a fornire prova del dedotto rapporto CP_1
contrattuale. A seguito dell'eccezione di inadempimento formulata da parte opponente e conseguentemente della domanda riconvenzionale, era onere della fornire prova del suo CP_1
esatto adempimento, considerato che alla luce della espletata C.T.U. l'esatto adempimento della non può ritenersi dimostrato, il decreto opposto va, comunque revocato. CP_1
In relazione alla espletata C.T.U. non appare superfluo ricordare che “allorché ad una consulenza tecnica d'ufficio siano mosse critiche puntuali e dettagliate da un consulente di parte, il giudice che intenda disattenderle ha l'obbligo di indicare nella motivazione della sentenza le ragioni di tale scelta, senza che possa limitarsi a richiamare acriticamente le conclusioni del proprio consulente” soltanto “ove questi a sua volta non si sia fatto carico di esaminare e confutare i rilievi di parte” (Cass. Civ., sez. III, n. 10688/08) mentre “il giudice del merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento;
non è quindi necessario che egli si soffermi sulle contrarie deduzioni dei consulenti di fiducia che, anche se non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché
incompatibili con le argomentazioni accolte;
le critiche di parte, che tendano al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in tal caso in mere allegazioni difensive” (Cass. Civ., sez. I, n. 8355/07).
Nella specie, il Ctu ha risposto adeguatamente alle osservazioni critiche delle parti,
motivando sufficientemente le ragioni della mancata e/o condivisione delle tesi e motivazioni delle stesse.
Nello specifico il nominato consulente, confutando e/o aderendo alle osservazioni critiche delle parti ha concluso precisando“Alla luce delle osservazioni mosse da entrambe le parti ed in base alle risposte che precedono, è stato quindi parzialmente ricalcolato il computo metrico di
verifica dei lavori effettivamente eseguiti..” rideterminando l'Importo complessivo del computo metrico in € 27.646, incluso di Iva. Il nominato consulente ha ancora chiarito “Questo importo tiene
conto delle correzioni apportate alla contabilità di parte in base agli accertamenti sulle quantità e
tipologie eseguiti in loco ed alla reale situazione dei luoghi…”.
Il nominato consulente ha quindi chiarito che il credito della ditta, al netto degli acconti corrisposti, sarebbe di€ 2.800,00.
Tuttavia, avendo riscontrato l'inesatto adempimento della ed i danni patiti dal CP_1
sig. il C.T.U ha concluso affermando “…Da tale importo va però detratto il costo Pt_1
necessario all'eliminazione dei difetti d'esecuzione accertati e l'indennizzo per le riparazioni già
attuate (libreria). A questo proposito si specifica che in aggiunta all'importo già precisato al
paragrafo 5 della relazione preliminare (€ 2.500) va considerato un ulteriore indennizzo di € 300
per l'esecuzione dei fori di areazione nel parapetto della cucina veranda e per il difetto delle
piastrelle della camera da letto. In totale pertanto l'ammontare dei costi necessari ad eliminare i
difetti di esecuzione è di € 2.800 che compensa quanto dovuto teoricamente a saldo alla Ditta
opposta”. Il nominato Consulente quindi, a seguito di un'operazione di compensazione tra i rispettivi crediti, ha dichiarato inesistente il credito della ditta opposta.
Precisamente, il nominato C.T.U. ha ritenuto inesistente il credito della nei CP_2
confronti del Sig. , detraendo dall'ammontare dei lavori effettivamente realizzati, gli Parte_1
acconti già versati ed i costi sostenuti e da sostenere dall'opponente per eliminare i riscontrati difetti di esecuzione.
Sulla base delle conclusioni cui è pervenuto il nominato C.T.U, e dell'attività istruttoria espletata è possibile, quindi, affermare in termini di certezza che la non ha fornito prova CP_1
dell'esatto adempimento della sua prestazione e conseguentemente il decreto ingiuntivo opposto va revocato ed accolta la proposta opposizione. Non può trovare accoglimento invece la domanda riconvenzionale formulata dall'opponente,
non essendo stata fornita prova alcuna al fine di dimostrare l'assunta gravità dell'inadempimento della che avrebbe potuto giustificare la chiesta risoluzione contrattuale. Dalla CP_1
consulenza espletata anzi è emerso un inesatto inadempimento quantificabile in € 2.800,00 e che conseguentemente, non può ritenersi grave.
In proposito va ricordato, invero, che ai sensi dell'art.1455 c.c., “il contratto non si può
risolvere se l'inadempimento di una delle parti ha scarsa importanza, avuto riguardo all'interesse
dell'altra”. L'inadempimento di non scarsa importanza, secondo la giurisprudenza unanime, è
sinonimo di inadempimento non grave;
la gravità è correlata sia all'entità oggettiva della violazione,
sia all'entità della lesione arrecata all'interesse del creditore. La diversità di casi concreti sottoposti all'esame della giurisprudenza non consente di dedurre un criterio universale che identifichi la gravità dell'inadempimento. In linea di principio, sul punto, tuttavia, la giurisprudenza suole affermare: “l'importanza dell'inadempimento dev'essere valutata tenendo conto dell'economia
complessiva del contratto e degli interessi sostanziali delle parti, fondandosi su un criterio idoneo a
coordinare l'elemento obiettivo, rappresentato dalla mancata o inesatta prestazione nel quadro
dell'esecuzione generale del contratto e tale da pregiudicare in misura normalmente intollerabile le
legittime aspettative del creditore, con l'elemento soggettivo, consistente nell'interesse concreto del
creditore all'esatta e tempestiva prestazione”.
Alla luce delle superiori considerazioni e tenuto conto del complesso dei lavori eseguiti da parte della l'inadempimento della citata ditta non può ritenersi talmente grave da CP_1
fondare la chiesta risoluzione contrattuale.
Per tutto quanto sopra esposto, l'opposizione del sig. va accolta;
il decreto ingiuntivo Pt_1
emesso in suo danno revocato;
e va rigettata la domanda riconvenzionale dallo stesso opponente avanzata. Alla luce dell'esito del giudizio, soccombenza reciproca delle parti, le spese di lite vanno compensate e le spese della espletata C.T.U. vanno poste definitivamente a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuno.
❖
Così deciso in Palermo all'udienza odierna del 21/11/2025
Il G.O.T
SA La NC
Il presente provvedimento, depositato all'orario risultante dalla consolle, viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice SA La NC in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010 n. 24 e del decreto legislativo 7.03.2005 n. 82 e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21.02.2011, n. 44