Articolo 1 della Legge 18 luglio 1980, n. 338
Versione
19 luglio 1980
Art. 1. Articolo unico

E' convertito in legge il decreto-legge 16 maggio 1980, n. 180 , recante norme per la regolazione del mercato interno dei prodotti ottenuti dalla distillazione del vino, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1, al primo comma, dopo le parole: produttori singoli titolari di aziende agricole, sono aggiunte le seguenti: o altri vinificatori titolari di impianti di vinificazione nel caso di distillazioni effettuate nel quadro degli interventi comunitari;
dopo il primo comma, e' aggiunto il seguente:

Allo scopo di assicurare all'AIMA le migliori condizioni per la vendita dell'alcole, questo prodotto non potra' essere ad essa conferito che allo, stato greggio, tenuto conto della richiesta del mercato internazionale e della possibilita' del suo impiego piu' razionale nella produzione di alcole rettificato secondo le esigenze del mercato interno; resta salvo il diritto al conferimento della produzione di alcole buongusto prodotto prima dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Entrata in vigore il 19 luglio 1980