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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sondrio, sentenza 22/07/2025, n. 182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sondrio |
| Numero : | 182 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SONDRIO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nella persona dei seguenti magistrati:
BA RA Presidente
Sara Cargasacchi Giudice
FR AR Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 1637/2024 R.G. promossa congiuntamente da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PINA LAURA Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PINA LAURA Controparte_1 C.F._2
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto
CONCLUSIONI
Le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte:
“Tutto ciò premesso, i sottoscritti c h i e d o n o che la S.V. Ill.ma voglia designare, ai sensi dell'art. 473 bis.51, 3° comma, il Giudice Relatore il quale, fissato ai sensi dell'art. 127 ter, 2° comma, c.p.c. il termine per il deposito di note scritte e trasmessi pagina 1 di 7 gli atti al Pubblico Ministero, vorrà rimettere la causa in decisione affinché il Collegio con sentenza accolga le seguenti
CONCLUSIONI
• dichiarare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
• ordinare al Comune di Livigno (Co) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
• dichiarare che le spese legali del presente giudizio di separazione saranno a carico di entrambi in misura del 50% ciascuno;
OMOLOGARE le seguenti condizioni della separazione:
1) I coniugi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) Affidamento dei minori e residenza anagrafica
I figli minorenni e vengono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori e con Per_1 Per_2 residenza anagrafica presso l'abitazione familiare in Livigno in Via All. n. 313;
La signora finché i lavori di ristrutturazione dell'immobile di Via Pemont non saranno Parte_1 ultimati (data presunta di fine lavori ottobre 2024) si trasferirà presso l'appartamento sito in Livigno in Via Ostaria.
La signora non appena si trasferirà nella nuova abitazione di Via Pemont sposterà la Parte_1 propria residenza anagrafica.
La sig.ra contestualmente alla sottoscrizione del presente accordo di separazione ha Parte_1 consegnato le chiavi dell'abitazione familiare al signor CP_1
3) Collocamento dei minori
I genitori hanno concordato che, fino all'ultimazione dei lavori di ristrutturazione della nuova abitazione della madre (presumibilmente nel mese di ottobre 2024), i figli rimarranno sempre collocati presso l'abitazione famigliare, ora tutt'ora vivono, ed i genitori vivranno col loro a settimane alternate. La settimana avrà inizio il giorno del lunedì alle ore 13.00 c.a. e terminerà il successivo lunedì.
Quando la sig.ra si sarà trasferita presso la nuova abitazione, e Parte_1 Per_1 Per_2 trascorreranno i weekend alternati con il padre e con la madre con decorrenza dal venerdì (finita pagina 2 di 7 scuola per ed il lavoro per fino al lunedì mattina (con il rientro a scuola e/o al Per_2 Per_1 lavoro).
Durante la settimana, e trascorreranno equamente il proprio tempo con entrambi i Per_2 Per_1 genitori (e quindi spostandosi a casa del padre ed a casa della madre) nel pieno rispetto dei propri impegni scolastici, lavorativi e sportivi.
La residenza anagrafica dei minori rimarrà, comunque, in Livigno Via All. n. 313.
I genitori eserciteranno disgiuntamente la responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione per il periodo in cui e si troveranno presso ciascuno dei medesimi. Per_1 Per_2
I genitori concordano che ogni decisione di maggior interesse per i figli relative all'educazione, anche religiosa, all'istruzione, alle cure sanitarie, ai soggiorni all'estero per motivi di studio o di turismo o alle scelte che comunque possano incidere sulla crescita dei minori dovranno essere prese di comune accordo da entrambi nel rispetto delle inclinazioni, delle esigenze e dei desideri degli stessi.
Compleanni e feste od eventi sportivi
Il giorno di compleanno dei figli verrà suddiviso in modo tale da consentire ad entrambi i genitori di festeggiarlo e ciò nel rispetto degli impegni scolastici, sportivi e sociali della minore. Le parti dovranno concordarne le modalità.
Il giorno del compleanno di ciascun genitore, verrà trascorso dai figli insieme al genitore festeggiato;
Entrambi i genitori potranno partecipare alle feste/eventi che riguardano i minori (a mero titolo esemplificativo: recite scolastiche, competizioni sportive, saggi di fine anno ecc.).
Vacanze estive, Natalizie e Pasquali
Con riferimento alle vacanze estive (dalla fine dell'anno scolastico all'inizio di quello successivo), ciascun genitore potrà trascorre con i figli due settimane di vacanze anche non consecutive.
Ciascun genitore entro il 30.04 di ogni anno comunicherà all'altro, il periodo di vacanza che intenderebbe trascorrere con i figli.
Con riferimento alle vacanze di Natale, i genitori alterneranno di anno in anno tra loro il primo periodo (dall'inizio delle vacanze al 30 dicembre, entro le ore 18:00, fatti salvi ogni diversi e migliori accordo) con il secondo periodo (dal 30 dicembre, ore 18.00 alla ripresa delle lezioni scolastiche).
Con riferimento alle vacanze scolastiche di Pasqua, i genitori divideranno in parti uguali il periodo, alternando di anno in anno, il giorno di Pasqua.
pagina 3 di 7 Resta inteso che i genitori potranno modificare la predetta suddivisione delle vacanze solo ed esclusivamente a fronte di specifici accordi in tal senso.
4) Previsioni di natura economica: contributo al mantenimento in favore dei figli
I genitori continueranno ad utilizzare per fra fronte alle spese ordinarie dei figli il conto corrente cointesto – gia in uso – presso la Banca Popolare di Sondrio. Entro il 10 del mese di gennaio, aprile, luglio, novembre di ogni anno entrambi i genitori verseranno sul predetto conto la somma di €.
1.000,00= ciascuno. Le somme ivi depositate verranno da entrambi i genitori utilizzati esclusivamente per le spese ordinarie dei figli.
Le spese straordinarie verranno suddivise in egual misura da ciascun genitore. Per maggior chiarezza si riporta un elenco riepilogativo di quali sono considerate spese straordinarie:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di pagina 4 di 7 recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Le spese straordinarie dovranno sempre essere sempre preventivamente concordate tra i genitori e documentate. Il genitore che ha sostenuto la spesa ha dritto di ottenere il rimborso dall'altro genitore
– salvo eventuali conguagli con quanto da quest'ultimo a suo volta versato - entro il 10 del successivo mese.
5) L'assegno unico verrà richiesto e percepito in pari misura da entrambi i genitori.
6) La casa famigliare
La casa coniugale sita in Livigno in Via All n. 3 di proprietà della famiglia del sig. rimane CP_1 dunque assegnata al sig. Controparte_1
Tutte le spese relative ad essa e alle relative utenze rimangono dunque a carico del sig. CP_1
7) Le vetture restano in esclusivo uso del coniuge intestatario delle stesse;
8) Le parti si concedono sin d'ora preventivo reciproco assenso al rilascio/rinnovo di documenti validi per l'espatrio dei figli minori;
9) I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti;
10) Le parti si esonerano reciprocamente dal deposito di copia delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi 3 anni;
copia degli estratti dei conti correnti e rapporti finanziari degli ultimi 3 anni;
documentazione attestante la titolarità di diritti reali e su beni immobili e beni mobili registrati, nonché di quote sociali.
*
pagina 5 di 7 I coniugi dichiarano espressamente, ex art. 473 bis.51, 2° comma, c.p.c., di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e dunque dichiarano di non volersi riconciliare e si esonerano reciprocamente dalla produzione dei documenti indicati nell'ultima parte della norma ora ricordata, impegnandosi a produrli a richiesta del Tribunale.
§
Ai sensi dell'art. 473 bis 49, 1° co. c.p.c., i sottoscritti ricorrono altresì affinché il Tribunale adito, decorsi i termini di legge, voglia dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto fra le parti e di cui in premessa, alle medesime condizioni di separazione che qui si intendono integralmente riportate, dichiarando di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte ed esonerandosi reciprocamente dalla produzione dei documenti indicati nell'ultima parte dell'art. 473 bis.51, 2° comma, c.p.c.”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 09.09.2024 e proponevano Parte_1 Controparte_1 domanda congiunta per separazione personale e cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Livigno (SO) il 02.06.2007 da cui erano nati i figli il 27.10.2005, il 24.05.2008 ed Per_3 Per_1 il 13.02.2010. Per_2
Con sentenza n. 8/2025, pubblicata il 03.01.2025, il Tribunale di Sondrio dichiarava la separazione personale dei coniugi, omologando le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici indicate nel ricorso congiunto depositato il 09.09.2024.
Contestualmente, il Tribunale di Sondrio provvedeva con separata ordinanza alla rimessione della causa sul ruolo del Giudice relatore per acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto previsto dall'art. 2 della Legge
898/1970 e di confermare le condizioni già formulate con riferimento anche alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, assegnando alle parti termine perentorio sino al 18.06.2025 per il deposito di note scritte.
Le parti depositavano note scritte confermando integralmente le condizioni di cui al ricorso introduttivo, rinunciando ai termini per conclusionali e repliche e prestando acquiescenza all'emananda sentenza.
Con ordinanza del 07.07.2025 la causa veniva rimessa in decisione al Collegio.
*** pagina 6 di 7 Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1 CP_1
celebrato in Livigno (SO) il 02.06.2007, iscritto nel registro degli atti di matrimonio del
[...] predetto Comune al n. 5, Parte II, Serie A Anno 2007;
2) omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) dà atto che le parti hanno prestato piena acquiescenza all'odierna sentenza;
5) compensa tra le parti le spese di procedura;
6) manda alla Cancelleria perché trasmetta copia della sentenza, passata in giudicato, al competente
Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Sondrio, camera di consiglio del 07.07.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
FR AR BA RA
pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SONDRIO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nella persona dei seguenti magistrati:
BA RA Presidente
Sara Cargasacchi Giudice
FR AR Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 1637/2024 R.G. promossa congiuntamente da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PINA LAURA Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PINA LAURA Controparte_1 C.F._2
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto
CONCLUSIONI
Le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte:
“Tutto ciò premesso, i sottoscritti c h i e d o n o che la S.V. Ill.ma voglia designare, ai sensi dell'art. 473 bis.51, 3° comma, il Giudice Relatore il quale, fissato ai sensi dell'art. 127 ter, 2° comma, c.p.c. il termine per il deposito di note scritte e trasmessi pagina 1 di 7 gli atti al Pubblico Ministero, vorrà rimettere la causa in decisione affinché il Collegio con sentenza accolga le seguenti
CONCLUSIONI
• dichiarare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
• ordinare al Comune di Livigno (Co) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
• dichiarare che le spese legali del presente giudizio di separazione saranno a carico di entrambi in misura del 50% ciascuno;
OMOLOGARE le seguenti condizioni della separazione:
1) I coniugi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) Affidamento dei minori e residenza anagrafica
I figli minorenni e vengono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori e con Per_1 Per_2 residenza anagrafica presso l'abitazione familiare in Livigno in Via All. n. 313;
La signora finché i lavori di ristrutturazione dell'immobile di Via Pemont non saranno Parte_1 ultimati (data presunta di fine lavori ottobre 2024) si trasferirà presso l'appartamento sito in Livigno in Via Ostaria.
La signora non appena si trasferirà nella nuova abitazione di Via Pemont sposterà la Parte_1 propria residenza anagrafica.
La sig.ra contestualmente alla sottoscrizione del presente accordo di separazione ha Parte_1 consegnato le chiavi dell'abitazione familiare al signor CP_1
3) Collocamento dei minori
I genitori hanno concordato che, fino all'ultimazione dei lavori di ristrutturazione della nuova abitazione della madre (presumibilmente nel mese di ottobre 2024), i figli rimarranno sempre collocati presso l'abitazione famigliare, ora tutt'ora vivono, ed i genitori vivranno col loro a settimane alternate. La settimana avrà inizio il giorno del lunedì alle ore 13.00 c.a. e terminerà il successivo lunedì.
Quando la sig.ra si sarà trasferita presso la nuova abitazione, e Parte_1 Per_1 Per_2 trascorreranno i weekend alternati con il padre e con la madre con decorrenza dal venerdì (finita pagina 2 di 7 scuola per ed il lavoro per fino al lunedì mattina (con il rientro a scuola e/o al Per_2 Per_1 lavoro).
Durante la settimana, e trascorreranno equamente il proprio tempo con entrambi i Per_2 Per_1 genitori (e quindi spostandosi a casa del padre ed a casa della madre) nel pieno rispetto dei propri impegni scolastici, lavorativi e sportivi.
La residenza anagrafica dei minori rimarrà, comunque, in Livigno Via All. n. 313.
I genitori eserciteranno disgiuntamente la responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione per il periodo in cui e si troveranno presso ciascuno dei medesimi. Per_1 Per_2
I genitori concordano che ogni decisione di maggior interesse per i figli relative all'educazione, anche religiosa, all'istruzione, alle cure sanitarie, ai soggiorni all'estero per motivi di studio o di turismo o alle scelte che comunque possano incidere sulla crescita dei minori dovranno essere prese di comune accordo da entrambi nel rispetto delle inclinazioni, delle esigenze e dei desideri degli stessi.
Compleanni e feste od eventi sportivi
Il giorno di compleanno dei figli verrà suddiviso in modo tale da consentire ad entrambi i genitori di festeggiarlo e ciò nel rispetto degli impegni scolastici, sportivi e sociali della minore. Le parti dovranno concordarne le modalità.
Il giorno del compleanno di ciascun genitore, verrà trascorso dai figli insieme al genitore festeggiato;
Entrambi i genitori potranno partecipare alle feste/eventi che riguardano i minori (a mero titolo esemplificativo: recite scolastiche, competizioni sportive, saggi di fine anno ecc.).
Vacanze estive, Natalizie e Pasquali
Con riferimento alle vacanze estive (dalla fine dell'anno scolastico all'inizio di quello successivo), ciascun genitore potrà trascorre con i figli due settimane di vacanze anche non consecutive.
Ciascun genitore entro il 30.04 di ogni anno comunicherà all'altro, il periodo di vacanza che intenderebbe trascorrere con i figli.
Con riferimento alle vacanze di Natale, i genitori alterneranno di anno in anno tra loro il primo periodo (dall'inizio delle vacanze al 30 dicembre, entro le ore 18:00, fatti salvi ogni diversi e migliori accordo) con il secondo periodo (dal 30 dicembre, ore 18.00 alla ripresa delle lezioni scolastiche).
Con riferimento alle vacanze scolastiche di Pasqua, i genitori divideranno in parti uguali il periodo, alternando di anno in anno, il giorno di Pasqua.
pagina 3 di 7 Resta inteso che i genitori potranno modificare la predetta suddivisione delle vacanze solo ed esclusivamente a fronte di specifici accordi in tal senso.
4) Previsioni di natura economica: contributo al mantenimento in favore dei figli
I genitori continueranno ad utilizzare per fra fronte alle spese ordinarie dei figli il conto corrente cointesto – gia in uso – presso la Banca Popolare di Sondrio. Entro il 10 del mese di gennaio, aprile, luglio, novembre di ogni anno entrambi i genitori verseranno sul predetto conto la somma di €.
1.000,00= ciascuno. Le somme ivi depositate verranno da entrambi i genitori utilizzati esclusivamente per le spese ordinarie dei figli.
Le spese straordinarie verranno suddivise in egual misura da ciascun genitore. Per maggior chiarezza si riporta un elenco riepilogativo di quali sono considerate spese straordinarie:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di pagina 4 di 7 recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Le spese straordinarie dovranno sempre essere sempre preventivamente concordate tra i genitori e documentate. Il genitore che ha sostenuto la spesa ha dritto di ottenere il rimborso dall'altro genitore
– salvo eventuali conguagli con quanto da quest'ultimo a suo volta versato - entro il 10 del successivo mese.
5) L'assegno unico verrà richiesto e percepito in pari misura da entrambi i genitori.
6) La casa famigliare
La casa coniugale sita in Livigno in Via All n. 3 di proprietà della famiglia del sig. rimane CP_1 dunque assegnata al sig. Controparte_1
Tutte le spese relative ad essa e alle relative utenze rimangono dunque a carico del sig. CP_1
7) Le vetture restano in esclusivo uso del coniuge intestatario delle stesse;
8) Le parti si concedono sin d'ora preventivo reciproco assenso al rilascio/rinnovo di documenti validi per l'espatrio dei figli minori;
9) I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti;
10) Le parti si esonerano reciprocamente dal deposito di copia delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi 3 anni;
copia degli estratti dei conti correnti e rapporti finanziari degli ultimi 3 anni;
documentazione attestante la titolarità di diritti reali e su beni immobili e beni mobili registrati, nonché di quote sociali.
*
pagina 5 di 7 I coniugi dichiarano espressamente, ex art. 473 bis.51, 2° comma, c.p.c., di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e dunque dichiarano di non volersi riconciliare e si esonerano reciprocamente dalla produzione dei documenti indicati nell'ultima parte della norma ora ricordata, impegnandosi a produrli a richiesta del Tribunale.
§
Ai sensi dell'art. 473 bis 49, 1° co. c.p.c., i sottoscritti ricorrono altresì affinché il Tribunale adito, decorsi i termini di legge, voglia dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto fra le parti e di cui in premessa, alle medesime condizioni di separazione che qui si intendono integralmente riportate, dichiarando di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte ed esonerandosi reciprocamente dalla produzione dei documenti indicati nell'ultima parte dell'art. 473 bis.51, 2° comma, c.p.c.”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 09.09.2024 e proponevano Parte_1 Controparte_1 domanda congiunta per separazione personale e cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Livigno (SO) il 02.06.2007 da cui erano nati i figli il 27.10.2005, il 24.05.2008 ed Per_3 Per_1 il 13.02.2010. Per_2
Con sentenza n. 8/2025, pubblicata il 03.01.2025, il Tribunale di Sondrio dichiarava la separazione personale dei coniugi, omologando le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici indicate nel ricorso congiunto depositato il 09.09.2024.
Contestualmente, il Tribunale di Sondrio provvedeva con separata ordinanza alla rimessione della causa sul ruolo del Giudice relatore per acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto previsto dall'art. 2 della Legge
898/1970 e di confermare le condizioni già formulate con riferimento anche alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, assegnando alle parti termine perentorio sino al 18.06.2025 per il deposito di note scritte.
Le parti depositavano note scritte confermando integralmente le condizioni di cui al ricorso introduttivo, rinunciando ai termini per conclusionali e repliche e prestando acquiescenza all'emananda sentenza.
Con ordinanza del 07.07.2025 la causa veniva rimessa in decisione al Collegio.
*** pagina 6 di 7 Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1 CP_1
celebrato in Livigno (SO) il 02.06.2007, iscritto nel registro degli atti di matrimonio del
[...] predetto Comune al n. 5, Parte II, Serie A Anno 2007;
2) omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) dà atto che le parti hanno prestato piena acquiescenza all'odierna sentenza;
5) compensa tra le parti le spese di procedura;
6) manda alla Cancelleria perché trasmetta copia della sentenza, passata in giudicato, al competente
Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Sondrio, camera di consiglio del 07.07.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
FR AR BA RA
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