Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 31/03/2025, n. 130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 130 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
R.G.N. 369/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti magistrati: dott. Stefano Billet Presidente dott.ssa Giulia Gargiulo Giudice dott. Nicola Latour Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta a ruolo n. R.G. 369/2025 avente ad oggetto Modifica delle condizioni economiche della separazione, su ricorso depositato in data
21.02.2025, congiuntamente dai coniugi:
, C.F. nata a [...] il Parte_1 CodiceFiscale_1
28.9.1964, residente in [...],
e
, C.F. , nato a [...] il Parte_2 CodiceFiscale_2
16.5.1948, residente a [...],
entrambi rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'Avv. Andrea Ghelli, presso lo studio del quale eleggono domicilio in Pistoia, Via del Can Bianco n.
7;
e
1
Interventore necessario
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
1. Con ricorso congiunto depositato in data 21.02.2025 i sig.ri Parte_1
e premettendo di aver contratto matrimonio in data
[...] Parte_2
02.12.2000 in Pescia, precisavano che dall'unione era nata la figlia ER
(nata il [...]), maggiorenne, ma economicamente non autosufficiente.
Permettevano, altresì, che con decreto n. 142/2023 del 23.01.2023 (r.g.n.
3267/2022) il Tribunale di Pistoia omologava la separazione personale dei coniugi a condizioni da loro concordate.
In particolare, stabiliva che il sig. avrebbe corrisposto alla sig.ra Pt_2
un contributo pari a €. 12.000,00 annue. Pt_1
Successivamente le condizioni di salute del sig. sono peggiorate, Pt_2
cambiando notevolmente la sua situazione economica, così che questi non è più in grado di corrispondere alla sig.ra il contributo economico previsto Pt_1
in sede di separazione.
Pertanto, le parti chiedevano modificarsi le condizioni di separazione, disponendo che non sia più dovuto il pagamento del contributo economico di €.
12.000,00 annue a carico del Dott. confermando per il resto Parte_2
le condizioni previste nella predetta separazione consensuale.
Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate congiuntamente dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 19.3.2025 ed acquisito il parere del PM in data 11.3.2025, la causa è stata riservata al Collegio per la decisione.
2. La domanda è fondata e, pertanto, merita accoglimento.
Il Tribunale di Pistoia, con decreto n. 142/2023 del 23.01.2023 (r.g.n.
3267/2022), omologando la separazione personale dei coniugi, disponeva il pagamento del contributo economico a carico del sig. pari a € Pt_2
12.000,00 annue.
Le parti, dato atto che la situazione economica del sig. è mutata a Pt_2
seguito del peggioramento delle sue condizioni di salute, chiedevano la modifica delle condizioni della separazione e la revoca del contributo previsto.
2 Il Tribunale, ritenuto il raggiunto accordo equo, congruo e conforme a legge, modifica le condizioni di separazione come richiesto.
3. Spese compensate stante la natura della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, settore Famiglia e Persone, pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. accoglie il ricorso e, per l'effetto, revoca il contributo economico pari a €
12.000,00 annue a carico del sig. previsto in sede di separazione Pt_2
come da decreto di omologa n. 142/2023 del 23.01.2023, ferme le ulteriori condizioni ivi previste;
2. spese compensate.
Così deciso in Pistoia nella Camera di Consiglio del 25.3.2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
Nicola Latour Stefano Billet
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