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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 05/11/2025, n. 8378 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 8378 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3888/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3888/2023
Oggi 5 novembre 2025 ad ore 9.50 innanzi al dott. Sarah Gravagnola, sono comparsi:
Per l'avv. ER RA Parte_1
Per l'avv. MANDALARI DOMENICO, oggi sostituito dall'avv. MONICA Controparte_1
SANTONOCETO
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. I procuratori delle parti precisano le conclusioni rispettivamente come da ricorso introduttivo e come da comparsa. Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Sarah Gravagnola
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Sarah Gravagnola ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3888/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
ER RA ( ) VIA SAN BERNARDINO DA SIENA, 2/E 28100 C.F._1
NOVARA; , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
ATTORE/I contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MANDALARI DOMENICO Controparte_1 P.IVA_2
e elettivamente domiciliato in VIA MARCONA, 15 20129 MILANO presso lo studio dell'avv.
MANDALARI DOMENICO
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso rispettivamente come da ricorso introduttivo e come da comparsa
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. e pedissequo decreto regolarmente notificati, Parte_1
conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Milano la chiedendo di:
[...] Controparte_1 accertare e dichiarare che il rapporto negoziale intercorso tra le parti è qualificabile come contratto di compravendita di beni mobili;
accertare e dichiarare l'inadempimento di CP_1
e l'intervenuta risoluzione del contratto;
condannare a restituire a la
[...] CP_1 Parte_1
pagina 2 di 4 somma di € 23.180,00 da questa corrisposta in esecuzione del contratto con rivalutazione monetaria e interessi dal 21/05/2020 al saldo;
condannare al risarcimento dei danni subiti da CP_1
a seguito dell'inadempimento da liquidarsi nella somma di € 5.000,00 o comunque in via Parte_1 equitativa ex art 1226 cc nella misura maggiore o minore ritenuta di giustizia, con rivalutazione monetaria e interessi dal giorno della domanda al saldo;
in ogni caso, con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali (15%) oltre IVA e CPA come per legge.
Costituendosi in giudizio, contestava quanto ex adverso dedotto e chiedeva di: accertare CP_1
e dichiarare l'esatto adempimento contrattuale della e per l'effetto accertare e dichiarare CP_1 che nulla deve la alla che è stata a suo tempo soddisfatta;
condannare la CP_1 Parte_1 in persona del legale rapp.te ex art 96 cpc al pagamento in favore di parte convenuta, di Parte_1 una somma equitativamente determinata, quale sanzione per il comportamento illegittimo e ristoro del danno complessivamente subito;
con vittoria di spese e competenze da distrarsi ex art 93 cpc in favore del difensore antistatario.
Disposta la conversione del rito e istruita la causa con deposito di memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c., produzione documentale e prova orale, all'udienza odierna le parti hanno precisato le conclusioni e discusso oralmente la causa e il giudice decide con sentenza a verbale pubblicata mediante lettura in udienza.
Il rapporto di compravendita è pacifico tra le parti: nel 2020 la ordinava 5.000 mascherine Parte_1 alla pagandone il corrispettivo per € 23.180,00 in data 21.5.20 e ricevendo la fattura CP_1 datata 27.5.2020.
Parte attrice ha richiesto, in estrema sintesi, la risoluzione del contratto, la restituzione della somma di
23.180,00 e il risarcimento del danno assumendo che parte convenuta non avrebbe mai adempiuto all'obbligo di consegna delle mascherine di cui la somma pagata (anticipatamente) costituiva il prezzo.
Come risulta dal documento di trasporto allegato dalla (DDT n D105 doc. 1 fasc. conv.) CP_1 le mascherine sono state consegnate in data 4/6/2020 presso la società Da.Mas di (nel Persona_1
Contr proseguo “Da. ) con sede Via San Quirico 8 – 15033 Borgo San Martino (AL).
Se è vero che, in un primo momento, come risulta dalla mail del 21 maggio 2020 (doc. 3 fasc. att.) e come confermato dalla teste in udienza, l'indirizzo di destinazione doveva essere quello della società attrice in Novara, non vi è motivo per ritenere che il mutamento del luogo di consegna delle mascherine sia stato il frutto di una scelta arbitraria di Movimento e non di una precisa indicazione della stessa
Pt_1
Ed infatti alla mail del 27 maggio 2020 con la quale parte convenuta informava l'attrice (al medesimo indirizzo email dal quale la aveva comunicato a la Email_1 Pt_1 CP_1
pagina 3 di 4 contabile del bonifico eseguito e poi i dati di fatturazione) che avrebbe consegnato le mascherine alla Contr Da. conformandosi alla nuova e diversa indicazione della stessa non risulta che Pt_1 quest'ultima abbia mai protestato o risposto alcunché; né risulta che l'attrice abbia mai sollecitato l'adempimento della fornitura pagata, nonostante l'emergenza pandemica in atto che, lungi dal costituire un valido motivo del “ritardo” nella contestazione dell'asserito inadempimento avvenuta solo nel 2022, costituiva semmai impellente ragione di una pretesa della tempestiva consegna che aveva ad oggetto delle mascherine, primo presidio prescritto anti covid. D'altro canto, il legale rappresentante di interrogato liberamente dal giudice ha candidamente ammesso che il cliente finale della Pt_1 fornitura oggetto dell'ordine a era e ha dichiarato di non sapere CP_1 Controparte_3 se la avesse o meno mai ritirato la merce;
il che appare francamente poco verosimile, poiché è CP_3 assai improbabile che in tempo di emergenza epidemiologica un ordine di mascherine resti inevaso senza alcuna doglianza dell'acquirente e rafforza la credibilità dell'allegazione di parte convenuta Contr secondo cui la aveva ritirato le mascherine presso Da. nel giugno 2020, così realizzandosi CP_3 esattamente il programma negoziale voluto dall'odierna attrice.
Non ricorrendo pertanto alcun inadempimento di parte convenuta, le domande attoree sono infondate e devono essere rigettate.
Non vi sono i presupposti per la condanna ex art. 96 c.p.c., che non possono coincidere con la mera infondatezza della domanda laddove, come nella fattispecie, non risulti in modo univoco dal complesso degli atti difensivi una condotta della parte che esorbiti dall'ambito del diritto di difesa garantito dalla
Costituzione (art. 24).
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della domanda, dei parametri di cui al d.m. 147/22 e dell'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione assorbita e/o disattesa, così provvede: rigetta la domanda attorea e ogni altra domanda;
condanna parte attrice a rimborsare a parte convenuta le spese di lite che liquida in euro 5.077,00 per compensi, oltre iva e cpa come per legge, 15% spese forfettarie.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Milano, 5 novembre 2025
Il Giudice dott. Sarah Gravagnola pagina 4 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3888/2023
Oggi 5 novembre 2025 ad ore 9.50 innanzi al dott. Sarah Gravagnola, sono comparsi:
Per l'avv. ER RA Parte_1
Per l'avv. MANDALARI DOMENICO, oggi sostituito dall'avv. MONICA Controparte_1
SANTONOCETO
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. I procuratori delle parti precisano le conclusioni rispettivamente come da ricorso introduttivo e come da comparsa. Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Sarah Gravagnola
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Sarah Gravagnola ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3888/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
ER RA ( ) VIA SAN BERNARDINO DA SIENA, 2/E 28100 C.F._1
NOVARA; , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
ATTORE/I contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MANDALARI DOMENICO Controparte_1 P.IVA_2
e elettivamente domiciliato in VIA MARCONA, 15 20129 MILANO presso lo studio dell'avv.
MANDALARI DOMENICO
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso rispettivamente come da ricorso introduttivo e come da comparsa
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. e pedissequo decreto regolarmente notificati, Parte_1
conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Milano la chiedendo di:
[...] Controparte_1 accertare e dichiarare che il rapporto negoziale intercorso tra le parti è qualificabile come contratto di compravendita di beni mobili;
accertare e dichiarare l'inadempimento di CP_1
e l'intervenuta risoluzione del contratto;
condannare a restituire a la
[...] CP_1 Parte_1
pagina 2 di 4 somma di € 23.180,00 da questa corrisposta in esecuzione del contratto con rivalutazione monetaria e interessi dal 21/05/2020 al saldo;
condannare al risarcimento dei danni subiti da CP_1
a seguito dell'inadempimento da liquidarsi nella somma di € 5.000,00 o comunque in via Parte_1 equitativa ex art 1226 cc nella misura maggiore o minore ritenuta di giustizia, con rivalutazione monetaria e interessi dal giorno della domanda al saldo;
in ogni caso, con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali (15%) oltre IVA e CPA come per legge.
Costituendosi in giudizio, contestava quanto ex adverso dedotto e chiedeva di: accertare CP_1
e dichiarare l'esatto adempimento contrattuale della e per l'effetto accertare e dichiarare CP_1 che nulla deve la alla che è stata a suo tempo soddisfatta;
condannare la CP_1 Parte_1 in persona del legale rapp.te ex art 96 cpc al pagamento in favore di parte convenuta, di Parte_1 una somma equitativamente determinata, quale sanzione per il comportamento illegittimo e ristoro del danno complessivamente subito;
con vittoria di spese e competenze da distrarsi ex art 93 cpc in favore del difensore antistatario.
Disposta la conversione del rito e istruita la causa con deposito di memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c., produzione documentale e prova orale, all'udienza odierna le parti hanno precisato le conclusioni e discusso oralmente la causa e il giudice decide con sentenza a verbale pubblicata mediante lettura in udienza.
Il rapporto di compravendita è pacifico tra le parti: nel 2020 la ordinava 5.000 mascherine Parte_1 alla pagandone il corrispettivo per € 23.180,00 in data 21.5.20 e ricevendo la fattura CP_1 datata 27.5.2020.
Parte attrice ha richiesto, in estrema sintesi, la risoluzione del contratto, la restituzione della somma di
23.180,00 e il risarcimento del danno assumendo che parte convenuta non avrebbe mai adempiuto all'obbligo di consegna delle mascherine di cui la somma pagata (anticipatamente) costituiva il prezzo.
Come risulta dal documento di trasporto allegato dalla (DDT n D105 doc. 1 fasc. conv.) CP_1 le mascherine sono state consegnate in data 4/6/2020 presso la società Da.Mas di (nel Persona_1
Contr proseguo “Da. ) con sede Via San Quirico 8 – 15033 Borgo San Martino (AL).
Se è vero che, in un primo momento, come risulta dalla mail del 21 maggio 2020 (doc. 3 fasc. att.) e come confermato dalla teste in udienza, l'indirizzo di destinazione doveva essere quello della società attrice in Novara, non vi è motivo per ritenere che il mutamento del luogo di consegna delle mascherine sia stato il frutto di una scelta arbitraria di Movimento e non di una precisa indicazione della stessa
Pt_1
Ed infatti alla mail del 27 maggio 2020 con la quale parte convenuta informava l'attrice (al medesimo indirizzo email dal quale la aveva comunicato a la Email_1 Pt_1 CP_1
pagina 3 di 4 contabile del bonifico eseguito e poi i dati di fatturazione) che avrebbe consegnato le mascherine alla Contr Da. conformandosi alla nuova e diversa indicazione della stessa non risulta che Pt_1 quest'ultima abbia mai protestato o risposto alcunché; né risulta che l'attrice abbia mai sollecitato l'adempimento della fornitura pagata, nonostante l'emergenza pandemica in atto che, lungi dal costituire un valido motivo del “ritardo” nella contestazione dell'asserito inadempimento avvenuta solo nel 2022, costituiva semmai impellente ragione di una pretesa della tempestiva consegna che aveva ad oggetto delle mascherine, primo presidio prescritto anti covid. D'altro canto, il legale rappresentante di interrogato liberamente dal giudice ha candidamente ammesso che il cliente finale della Pt_1 fornitura oggetto dell'ordine a era e ha dichiarato di non sapere CP_1 Controparte_3 se la avesse o meno mai ritirato la merce;
il che appare francamente poco verosimile, poiché è CP_3 assai improbabile che in tempo di emergenza epidemiologica un ordine di mascherine resti inevaso senza alcuna doglianza dell'acquirente e rafforza la credibilità dell'allegazione di parte convenuta Contr secondo cui la aveva ritirato le mascherine presso Da. nel giugno 2020, così realizzandosi CP_3 esattamente il programma negoziale voluto dall'odierna attrice.
Non ricorrendo pertanto alcun inadempimento di parte convenuta, le domande attoree sono infondate e devono essere rigettate.
Non vi sono i presupposti per la condanna ex art. 96 c.p.c., che non possono coincidere con la mera infondatezza della domanda laddove, come nella fattispecie, non risulti in modo univoco dal complesso degli atti difensivi una condotta della parte che esorbiti dall'ambito del diritto di difesa garantito dalla
Costituzione (art. 24).
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della domanda, dei parametri di cui al d.m. 147/22 e dell'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione assorbita e/o disattesa, così provvede: rigetta la domanda attorea e ogni altra domanda;
condanna parte attrice a rimborsare a parte convenuta le spese di lite che liquida in euro 5.077,00 per compensi, oltre iva e cpa come per legge, 15% spese forfettarie.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Milano, 5 novembre 2025
Il Giudice dott. Sarah Gravagnola pagina 4 di 4