TRIB
Sentenza 13 luglio 2025
Sentenza 13 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 13/07/2025, n. 1575 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1575 |
| Data del deposito : | 13 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14833/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 14833 /2024 promossa da:
(C.F. , Parte_1 C.F._1 nato a [...] il [...];
RICORRENTE
e
(C.F. ), nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
01.02.1986, con il patrocinio dell'avv. Antonio Marino, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore (Pec: ); Email_1
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione consensuale
CONCLUSIONI: come rassegnate in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 23.11.2024, Parte_1
e adivano l'intestato Tribunale al
[...] Controparte_1 fine di ivi sentire pronunciare la loro separazione personale, rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in Manziana (RM) in data 11.12.2016, che dall'unione era nata la LI (n. 03.05.2018), e che nel tempo la relazione Per_1 era andata deteriorandosi tanto da rendere la convivenza intollerabile.
Le parti chiedevano pertanto omologarsi le seguenti condizioni di separazione: “1.
Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto. I coniugi provvederanno autonomamente al proprio mantenimento.
2. La dimora coniugale ubicata nel Comune di Roma Circonvallazione Casilina n.83, Scala B, Int.8, di proprietà della SI.ra , gravata da mutuo ipotecario, resta alla Controparte_1
SI.ra unitamente ai mobili, arredi e pertinenze e l'abiterà con Controparte_1 la LI .
3. la LI resta affidata ad entrambi i Per_1 Persona_2 genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui la LI si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
4. la LI resta collocata prevalentemente Persona_2 presso la dimora materna;
il padre potrà esercitare il diritto di visita compatibilmente con gli impegni scolastici e quotidiani della minore secondo le seguenti cadenze: 4/a) il martedì ed il giovedì di ogni settimana dalle ore 17:00 alle ore 19:00 e dal sabato dalle ore 17:00 fino alla domenica alle ore 19:00 a settimane alterne prelevandola e riaccompagnandola presso l'abitazione materna;
4/b) durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, il periodo 24-30 dicembre oppure il periodo 31 dicembre – 6 gennaio previa comunicazione del periodo prescelto entro e non oltre il 10 dicembre di ciascun anno. Ai fini dell'alternanza il periodo natalizio relativo all'anno 2024 sarà prescelto dalla madre;
4/c) durante le festività
Pasquali, il sabato ed il giorno di Pasqua con pernotto, o il giorno di Pasquetta, ad anni alterni con la madre, prelevandola dalla casa materna alle ore 9.30/10.00
e ivi riaccompagnandola alle ore 22.00. Per l'anno 2025, ai fini della decorrenza dell'alternanza, il SI. terrà con sé la LI nei Parte_1 giorni del sabato e della domenica di Pasqua;
4/d) durante le vacanze estive la LI trascorrerà 15 giorni, anche non consecutivi, con il padre previa comunicazione alla SI.ra del periodo prescelto entro il 15 Controparte_1 giugno di ciascun anno. Ai fini dell'alternanza il periodo estivo relativo all'anno
2025 sarà prescelto dalla madre;
5. Il SI. verserà Parte_1 alla SI.ra tramite accredito sulla c/c banca Che banca, al Controparte_1 seguente IBAN:[...], entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, l'assegno di mantenimento per la LI pari ad Per_1
€.500,00 (cinquecento/00), assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione.
6. Il SI. Parte_1 rinuncia alla sua quota pari al 50% dell'assegno unico e, pertanto, la SI.ra
è autorizzata a formulare e percepire per intero l'importo che Controparte_1 sarà erogato dall'INPS a titolo di assegno unico per la LI;
7. Per_1
l'immobile sito in Roma, Circonvallazione Casilina n.83, Scala B, Int.8, riportato in Catasto del Comune di Roma al foglio 623, part.107, sub.36, cat. A/3, di proprietà della SI.ra è gravato da un mutuo ipotecario con Controparte_1 rata mensile costante di €.380,00. Il SI. si impegna Parte_1 ed obbliga a contribuire al pagamento della predetta rata di mutuo e fino alla sua estinzione corrispondendo alla SI.ra unitamente ed in Controparte_1 aggiunta al mantenimento per la LI , l'importo mensile di €.190,00 Per_1
(centonovanta/00), pari al 50% della rata di mutuo.
8. Le spese straordinarie nell'interesse della LI sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del
50% secondo il seguente criterio: 8/a) le spese per la retta scolastica, per l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico, quelle per la mensa scolastica e per il servizio di scuolabus, le spese per le prestazioni mediche non coperte dal S.S.N. e quelle dentistiche, che non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
8/b) le spese per l'iscrizione all'università, per visite specialistiche non coperte dal
S.S.N., quelle per attività ludiche, ricreative e per vacanze, che invece richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore.
9. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli ai fini della validità per l'espatrio”.
Ebbene, non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale.
Nulla osta alla conferma delle condizioni proposte dai coniugi, che appaiono conformi all'interesse degli stessi e della prole minorenne, con riguardo alle disposizioni concernenti l'affidamento della LI minore e con riferimento alle questioni economiche conseguenti alla separazione delle parti, dovendosi peraltro specificare che la presente sentenza non costituisce alcun titolo in ordine alle eventuali clausole accessorie esulanti dal contenuto necessario all'oggetto della causa, avendo comunque valore negoziale tra le parti. La natura del presente giudizio giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. r.g.
14833/2024:
- dichiara la separazione personale tra Parte_1
e , i quali hanno contratto matrimonio in Manziana Controparte_1
(RM) l'11.12.2016;
- dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di Manziana (RM) (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2016, atto n. 13, parte 1);
- omologa le condizioni della separazione indicate dalle parti nell'accordo congiunto integralmente riportato in parte motiva;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Roma, in data 02.07.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Maria Vittoria Caprara Dott.ssa Marta Ienzi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 14833 /2024 promossa da:
(C.F. , Parte_1 C.F._1 nato a [...] il [...];
RICORRENTE
e
(C.F. ), nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
01.02.1986, con il patrocinio dell'avv. Antonio Marino, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore (Pec: ); Email_1
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione consensuale
CONCLUSIONI: come rassegnate in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 23.11.2024, Parte_1
e adivano l'intestato Tribunale al
[...] Controparte_1 fine di ivi sentire pronunciare la loro separazione personale, rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in Manziana (RM) in data 11.12.2016, che dall'unione era nata la LI (n. 03.05.2018), e che nel tempo la relazione Per_1 era andata deteriorandosi tanto da rendere la convivenza intollerabile.
Le parti chiedevano pertanto omologarsi le seguenti condizioni di separazione: “1.
Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto. I coniugi provvederanno autonomamente al proprio mantenimento.
2. La dimora coniugale ubicata nel Comune di Roma Circonvallazione Casilina n.83, Scala B, Int.8, di proprietà della SI.ra , gravata da mutuo ipotecario, resta alla Controparte_1
SI.ra unitamente ai mobili, arredi e pertinenze e l'abiterà con Controparte_1 la LI .
3. la LI resta affidata ad entrambi i Per_1 Persona_2 genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui la LI si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
4. la LI resta collocata prevalentemente Persona_2 presso la dimora materna;
il padre potrà esercitare il diritto di visita compatibilmente con gli impegni scolastici e quotidiani della minore secondo le seguenti cadenze: 4/a) il martedì ed il giovedì di ogni settimana dalle ore 17:00 alle ore 19:00 e dal sabato dalle ore 17:00 fino alla domenica alle ore 19:00 a settimane alterne prelevandola e riaccompagnandola presso l'abitazione materna;
4/b) durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, il periodo 24-30 dicembre oppure il periodo 31 dicembre – 6 gennaio previa comunicazione del periodo prescelto entro e non oltre il 10 dicembre di ciascun anno. Ai fini dell'alternanza il periodo natalizio relativo all'anno 2024 sarà prescelto dalla madre;
4/c) durante le festività
Pasquali, il sabato ed il giorno di Pasqua con pernotto, o il giorno di Pasquetta, ad anni alterni con la madre, prelevandola dalla casa materna alle ore 9.30/10.00
e ivi riaccompagnandola alle ore 22.00. Per l'anno 2025, ai fini della decorrenza dell'alternanza, il SI. terrà con sé la LI nei Parte_1 giorni del sabato e della domenica di Pasqua;
4/d) durante le vacanze estive la LI trascorrerà 15 giorni, anche non consecutivi, con il padre previa comunicazione alla SI.ra del periodo prescelto entro il 15 Controparte_1 giugno di ciascun anno. Ai fini dell'alternanza il periodo estivo relativo all'anno
2025 sarà prescelto dalla madre;
5. Il SI. verserà Parte_1 alla SI.ra tramite accredito sulla c/c banca Che banca, al Controparte_1 seguente IBAN:[...], entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, l'assegno di mantenimento per la LI pari ad Per_1
€.500,00 (cinquecento/00), assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione.
6. Il SI. Parte_1 rinuncia alla sua quota pari al 50% dell'assegno unico e, pertanto, la SI.ra
è autorizzata a formulare e percepire per intero l'importo che Controparte_1 sarà erogato dall'INPS a titolo di assegno unico per la LI;
7. Per_1
l'immobile sito in Roma, Circonvallazione Casilina n.83, Scala B, Int.8, riportato in Catasto del Comune di Roma al foglio 623, part.107, sub.36, cat. A/3, di proprietà della SI.ra è gravato da un mutuo ipotecario con Controparte_1 rata mensile costante di €.380,00. Il SI. si impegna Parte_1 ed obbliga a contribuire al pagamento della predetta rata di mutuo e fino alla sua estinzione corrispondendo alla SI.ra unitamente ed in Controparte_1 aggiunta al mantenimento per la LI , l'importo mensile di €.190,00 Per_1
(centonovanta/00), pari al 50% della rata di mutuo.
8. Le spese straordinarie nell'interesse della LI sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del
50% secondo il seguente criterio: 8/a) le spese per la retta scolastica, per l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico, quelle per la mensa scolastica e per il servizio di scuolabus, le spese per le prestazioni mediche non coperte dal S.S.N. e quelle dentistiche, che non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
8/b) le spese per l'iscrizione all'università, per visite specialistiche non coperte dal
S.S.N., quelle per attività ludiche, ricreative e per vacanze, che invece richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore.
9. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli ai fini della validità per l'espatrio”.
Ebbene, non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale.
Nulla osta alla conferma delle condizioni proposte dai coniugi, che appaiono conformi all'interesse degli stessi e della prole minorenne, con riguardo alle disposizioni concernenti l'affidamento della LI minore e con riferimento alle questioni economiche conseguenti alla separazione delle parti, dovendosi peraltro specificare che la presente sentenza non costituisce alcun titolo in ordine alle eventuali clausole accessorie esulanti dal contenuto necessario all'oggetto della causa, avendo comunque valore negoziale tra le parti. La natura del presente giudizio giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. r.g.
14833/2024:
- dichiara la separazione personale tra Parte_1
e , i quali hanno contratto matrimonio in Manziana Controparte_1
(RM) l'11.12.2016;
- dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di Manziana (RM) (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2016, atto n. 13, parte 1);
- omologa le condizioni della separazione indicate dalle parti nell'accordo congiunto integralmente riportato in parte motiva;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Roma, in data 02.07.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Maria Vittoria Caprara Dott.ssa Marta Ienzi