TRIB
Sentenza 12 dicembre 2024
Sentenza 12 dicembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 12/12/2024, n. 5154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 5154 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Famiglia -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. Andrea Tinelli Presidente relatore dott.ssa Claudia Gheri Giudice dott. Andrea Marchesi Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 14451/2023 R.G. promossa da
(avv. ALESSANDRA MILANI) Parte_1
PARTE ATTRICE contro
(avv.ti GIANLUCA MAISANO e MACERI ROSA) Controparte_1
PARTE CONVENUTA con l'intervento del
Pubblico Ministero
PARTE INTERVENUTA
* * *
Oggetto del processo: «Modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso)»
* * *
CONCLUSIONI
Come da fogli depositati telematicamente. Tali conclusioni sono da intendersi qui richiamate a far parte integrante e sostanziale della presente sentenza.
1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.
Le parti sono divorziate in forza di sentenza di questo Tribunale n. 2320/2015 pubbl. il
23/07/2015, che aveva posto a carico del marito un assegno divorzile di euro 200,00 mensili.
Il ricorrente ne ha domandata la revoca, in ragione del peggioramento delle proprie condizioni di salute e della convivenza more uxorio intrapresa dalla resistente.
Quest'ultima non si è costituita ed è stata dichiarata contumace.
La causa è stata istruita mediante l'acquisizione delle dichiarazioni dei redditi della resistente e l'escussione di un testimone.
Con ordinanza del 22 novembre 2024 sono stati adottati i provvedimenti temporanei ed urgenti ed è stata fissata udienza di precisazione delle conclusioni e discussione.
La convenuta si è tardivamente costituita in data 9 dicembre 2024.
Il giudice si è quindi riservato di riferire al Collegio.
2.
Si richiamano atti e documenti di causa.
3.
La richiesta di revoca dell'assegno avanzata dal ricorrente deve essere accolta, sulla base dei seguenti elementi:
(i) l'informatore ha confermato «che la signora convive con Testimone_1 Controparte_2 il signor (…) da due o tre anni». La circostanza trova riscontro nei certificati di CP_3
residenza prodotti dal ricorrente quali doc.
3-a);
(ii) i redditi delle parti sono equipollenti. Il ricorrente percepisce una pensione di circa euro
1.400,00 mensili e ha allegato, sin dal ricorso (pag. 2), che «la sig.ra percepisce Controparte_1 dal 2012 una pensione svizzera di attuali € 1.400,00/1.500,00 mensili, avendo lavorato in costanza di matrimonio, per circa vent'anni, come portinaia in territorio elvetico». La resistente, nella comparsa di costituzione, ha contestato la convivenza (che, però, è provata dalla testimonianza del sig. , ma non ha preso minimamente posizione sul tema della pensione. Di Testimone_1
conseguenza, sia la percezione della pensione, sia il suo importo possono dirsi circostanze pacifiche ex art. 115 comma 1 c.p.c. Ne deriva che fra i coniugi non sussiste più quella sperequazione reddituale che rappresenta la precondizione per l'attribuzione di un assegno divorzile;
(iii) i redditi attorei, oltre a non sopravanzare quelli della convenuta, sono pure gravati da spese per cura e assistenza connesse alla malattia di cui il ricorrente soffre (adenoma Tubulo -villoso al Colon Destro), così da risultare incompatibili con la prosecuzione del versamento dell'assegno.
In definitiva, al ricorrente dev'essere accordata la revoca richiesta.
2 Gli effetti della revoca possono retroagire, al più, al momento della presentazione del ricorso.
In ogni caso, le richieste restitutorie sono inammissibili in questa sede, potendo essere azionate in separato procedimento.
4.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, secondo i parametri dettati dal d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. 13 agosto 2022 n. 147 («Regolamento recante modifiche al decreto 10 marzo 2014, n. 55, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge
31 dicembre 2012, n. 247»). Sono riconosciuti i compensi medi per lo scaglione da euro 1.101,00 ad euro 5.200,001, con l'eccezione della fase decisionale, per cui sono liquidati i minimi, dal momento che non sono state depositate comparse conclusionali e memorie di replica.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1. revoca, con decorrenza dalla data del deposito del ricorso (22 novembre 2023), l'assegno divorzile che era stato posto a carico del sig. con sentenza di questo Pt_1 Parte_1
Tribunale n. 2320/2015 pubbl. il 23/07/2015;
2. dichiara inammissibile la domanda attorea di restituzione delle somme già versate;
3. condanna la resistente a rifondere al ricorrente le spese di lite, che liquida in euro 166,66 per esborsi ed euro 2.127,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, Iva e Cassa.
Così deciso in Brescia nella Camera di consiglio del giorno 12 dicembre 2024.
Il Presidente estensore
Andrea Tinelli 1 Il valore va determinato sulla base dell'art. 13 comma 1 c.p.c. (cfr. Cass. Civ., Sez. 1 - , Ordinanza n. 14365 del
23/05/2024). 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Famiglia -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. Andrea Tinelli Presidente relatore dott.ssa Claudia Gheri Giudice dott. Andrea Marchesi Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 14451/2023 R.G. promossa da
(avv. ALESSANDRA MILANI) Parte_1
PARTE ATTRICE contro
(avv.ti GIANLUCA MAISANO e MACERI ROSA) Controparte_1
PARTE CONVENUTA con l'intervento del
Pubblico Ministero
PARTE INTERVENUTA
* * *
Oggetto del processo: «Modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso)»
* * *
CONCLUSIONI
Come da fogli depositati telematicamente. Tali conclusioni sono da intendersi qui richiamate a far parte integrante e sostanziale della presente sentenza.
1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.
Le parti sono divorziate in forza di sentenza di questo Tribunale n. 2320/2015 pubbl. il
23/07/2015, che aveva posto a carico del marito un assegno divorzile di euro 200,00 mensili.
Il ricorrente ne ha domandata la revoca, in ragione del peggioramento delle proprie condizioni di salute e della convivenza more uxorio intrapresa dalla resistente.
Quest'ultima non si è costituita ed è stata dichiarata contumace.
La causa è stata istruita mediante l'acquisizione delle dichiarazioni dei redditi della resistente e l'escussione di un testimone.
Con ordinanza del 22 novembre 2024 sono stati adottati i provvedimenti temporanei ed urgenti ed è stata fissata udienza di precisazione delle conclusioni e discussione.
La convenuta si è tardivamente costituita in data 9 dicembre 2024.
Il giudice si è quindi riservato di riferire al Collegio.
2.
Si richiamano atti e documenti di causa.
3.
La richiesta di revoca dell'assegno avanzata dal ricorrente deve essere accolta, sulla base dei seguenti elementi:
(i) l'informatore ha confermato «che la signora convive con Testimone_1 Controparte_2 il signor (…) da due o tre anni». La circostanza trova riscontro nei certificati di CP_3
residenza prodotti dal ricorrente quali doc.
3-a);
(ii) i redditi delle parti sono equipollenti. Il ricorrente percepisce una pensione di circa euro
1.400,00 mensili e ha allegato, sin dal ricorso (pag. 2), che «la sig.ra percepisce Controparte_1 dal 2012 una pensione svizzera di attuali € 1.400,00/1.500,00 mensili, avendo lavorato in costanza di matrimonio, per circa vent'anni, come portinaia in territorio elvetico». La resistente, nella comparsa di costituzione, ha contestato la convivenza (che, però, è provata dalla testimonianza del sig. , ma non ha preso minimamente posizione sul tema della pensione. Di Testimone_1
conseguenza, sia la percezione della pensione, sia il suo importo possono dirsi circostanze pacifiche ex art. 115 comma 1 c.p.c. Ne deriva che fra i coniugi non sussiste più quella sperequazione reddituale che rappresenta la precondizione per l'attribuzione di un assegno divorzile;
(iii) i redditi attorei, oltre a non sopravanzare quelli della convenuta, sono pure gravati da spese per cura e assistenza connesse alla malattia di cui il ricorrente soffre (adenoma Tubulo -villoso al Colon Destro), così da risultare incompatibili con la prosecuzione del versamento dell'assegno.
In definitiva, al ricorrente dev'essere accordata la revoca richiesta.
2 Gli effetti della revoca possono retroagire, al più, al momento della presentazione del ricorso.
In ogni caso, le richieste restitutorie sono inammissibili in questa sede, potendo essere azionate in separato procedimento.
4.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, secondo i parametri dettati dal d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. 13 agosto 2022 n. 147 («Regolamento recante modifiche al decreto 10 marzo 2014, n. 55, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge
31 dicembre 2012, n. 247»). Sono riconosciuti i compensi medi per lo scaglione da euro 1.101,00 ad euro 5.200,001, con l'eccezione della fase decisionale, per cui sono liquidati i minimi, dal momento che non sono state depositate comparse conclusionali e memorie di replica.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1. revoca, con decorrenza dalla data del deposito del ricorso (22 novembre 2023), l'assegno divorzile che era stato posto a carico del sig. con sentenza di questo Pt_1 Parte_1
Tribunale n. 2320/2015 pubbl. il 23/07/2015;
2. dichiara inammissibile la domanda attorea di restituzione delle somme già versate;
3. condanna la resistente a rifondere al ricorrente le spese di lite, che liquida in euro 166,66 per esborsi ed euro 2.127,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, Iva e Cassa.
Così deciso in Brescia nella Camera di consiglio del giorno 12 dicembre 2024.
Il Presidente estensore
Andrea Tinelli 1 Il valore va determinato sulla base dell'art. 13 comma 1 c.p.c. (cfr. Cass. Civ., Sez. 1 - , Ordinanza n. 14365 del
23/05/2024). 3