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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 03/03/2025, n. 829 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 829 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
III SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
composta dai signori magistrati:
NETTIS dr. Vito Francesco – Presidente
DEDOLA dr. Enrico Sigfrido - Consigliere
COSENTINO dr.ssa Maria Giulia – Consigliere rel.
All'udienza di discussione del 26 febbraio 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia in materia di lavoro in grado di appello iscritta al n. 475 del Ruolo Generale
Affari Contenziosi dell'anno 2023
TRA
, con gli Avv.ti Enrico Banchero, Enrico Del Guerra, Emanuela Pozzi, Francesco Parte_1
Vitella
appellante
E
, con l'Avv. Saverio Uva Controparte_1
Appellato
OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Tribunale del Lavoro di Velletri n. 1239/2022 del
24.11.2022.
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
per l'appellante: “NEL MERITO 2. In riforma della sentenza del Tribunale di Velletri in funzione di giudice del lavoro n. 1239/2022, per i motivi esposti in narrativa, rigettare le domande del sig. CP_1
già oggetto della conclusione sub 2 del ricorso avversario ex art. 414 c.p.c., concernenti l'accertamento della effettiva sussistenza, dal 29 maggio 2009, di un rapporto di lavoro subordinato 1 a tempo indeterminato e pieno tra il sig. e TT s.r.l. (ora, , per lo CP_1 Parte_1
svolgimento di mansioni di addetto specializzato al trasporto e alla consegna di prodotti lattiero- caseari.
3. In riforma della sentenza del Tribunale di Velletri in funzione di giudice del lavoro n.
1239/2022, per i motivi esposti in narrativa, rigettare le domande del sig. già oggetto della CP_1
conclusione sub 3 del ricorso avversario ex art. 414 c.p.c., concernenti l'accertamento l'applicabilità al rapporto di lavoro tra le parti, nell'intero periodo di lavoro, del CCNL Industria Alimentare, con inquadramento al IV livello del predetto contratto o del diverso contratto collettivo e inquadramento ritenuti di giustizia.
4. In riforma della sentenza del Tribunale di Velletri in funzione di giudice del lavoro n. 1239/2022, per i motivi esposti in narrativa, rigettare le domande del sig. già oggetto CP_1
della conclusione sub 4 del ricorso avversario ex art. 414 c.p.c., concernenti la condanna di
TT s.r.l. (ora, all'accantonamento delle somme dovute a titolo di Parte_1 trattamento di fine rapporto, per la complessiva somma di € 23.637,47 lordi di cui alla medesima senenza, oltre interessi e rivalutazione;
o, in subordine, ridurre tale somma nella misura e per i motivi esposti in narrativa o nella diversa misura ritenuta di giustizia;
5. In riforma della sentenza del
Tribunale di Velletri in funzione di giudice del lavoro n. 1239/2022, per i motivi esposti in narrativa, rigettare le domande del sig. già oggetto della conclusione sub 6 del ricorso avversario ex CP_1
art. 414 c.p.c., concernenti la condanna di TT s.r.l. (ora, alla restituzione ex Parte_1
art. 2033 c.c., delle somme trattenute quali addebito costo forfait o somma forfettaria mensile per l'uso dell'automezzo, per la complessiva somma di € 59.422,13 di cui alla medesima sentenza, oltre interessi e rivalutazione;
o, in subordine, ridurre tale somma nella misura e per i motivi esposti in narrativa o nella diversa misura ritenuta di giustizia;
6. In riforma della sentenza del Tribunale di
Velletri in funzione di giudice del lavoro n. 1239/2022, per i motivi esposti in narrativa, rigettare le domande del sig. già oggetto della conclusione sub 7 del ricorso avversario ex art. 414 c.p.c., CP_1
concernenti la condanna di TT s.r.l. (ora, alla restituzione ex art. 2033 c.c., Parte_1
delle somme pagate dal sig. quale costo per il carburante dell'automezzo per un totale di CP_1 complessivi € 196.600,00 di cui alla medesima sentenza, oltre interessi e rivalutazione;
o, in subordine, ridurre tale somma nella misura e per i motivi esposti in narrativa o nella diversa misura ritenuta di giustizia;
IN OGNI CASO 7. Condannare il sig. a restituire a Controparte_1 Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, quanto corrisposto in favore direttamente del
[...]
sig. o del suo legale antistatario dalla stessa in spontanea esecuzione della CP_1 Parte_1
sentenza del medesimo Tribunale di Velletri in funzione di giudice del lavoro del 24 novembre 2022
n. 1239/2022, che, in ragione della riforma della stessa, risulterà non dovuto, maggiorato di rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo effettivo.
8. Con vittoria di spese, diritti e onorari, oltre accessori di legge, per entrambi i gradi di giudizio.”;
2 per l'appellato: “in via preliminare, dichiarare l'appello inammissibile per la violazione dei principi di cui all'art. 121 c.p.c. e del DM 110/2023 e/o in subordine comunque tenere in considerazione la già menzionata violazione, con doverosa condanna alle spese in tal senso, avendo costretto il sottoscritto difensore ad una ripetitiva difesa su ogni capo di appello intrapreso da controparte, con un evidente appesantimento dell'intera materia rimessa all'attenzione di codesta Ecc.ma Corte, foriera di estenuanti ripetizioni su un medesimo punto controverso, al quale questa difesa di è dovuta obbligatoriamente attenere per mero scrupolo difensivo;
nel merito, rigettare l'appello proposto e confermare integralmente l'impugnata sentenza. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente grado di giudizio.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La che medio tempore ha incorporato la TT Srl, originaria parte del giudizio, Parte_1
appella la sentenza con la quale il Tribunale di Velletri ha accolto le domande di Controparte_1
Ha premesso di produrre e commercializzare prodotto lattiero-caseari avvalendosi, per la distribuzione, di agenti (fra cui il dal 2009) e società specializzate le cui vicende commerciali CP_1
avevano condotto dal 2011 gli agenti che facevano capo a ad avere quale interlocutore e Parte_1
formale committente la TT Srl, che aveva stipulato con la un contratto di Parte_1
promozione e uno di logistica e che si avvaleva della propria rete, di cui entrava appunto a fare parte il Questi pertanto promuoveva la tentata vendita dei prodotti con consegna immediata o CP_1
differita della merce, in autonomia, potendo avvalersi di collaboratori, con assegnazione di una zona di competenza e in cambio di compensi provvigionali sul venduto, con assegnazione di un furgoncino in comodato. Analogo rapporto era stato instaurato con diversi colleghi del che avevano CP_1
intentato analoghe controversie, tutte fondate sul carattere di fatto subordinato del rapporto.
L'appellante aveva rappresentato tali circostanze, a supporto della genuinità del contratto di agenzia, nel costituirsi in giudizio. Nondimeno il Tribunale di Velletri, escussi quattro testimoni ed esperita
CTU contabile e successiva integrazione, con la sentenza gravata aveva così statuito: “accerta che tra e la ha avuto corso un ordinario rapporto di lavoro subordinato a Controparte_1 Parte_1
tempo pieno e indeterminato per a decorrere dal 29/05/2009 e fino alla cessazione del rapporto, con diritto del lavoratore ricorrente ad essere inquadrato nel IV Livello del CCNL Industrie Alimentari;
accerta il diritto del ricorrente alla restituzione delle somme indebitamente corrisposte nel periodo
3 suindicato a titolo di canone mensile per l'uso dell'automezzo e costi carburante indebitamente sostenuti e per l'effetto condanna la società a corrispondere, anche a titolo di TFR, Parte_1 al ricorrente la somma complessiva di € 202.849,17 di cui € 23.637, 47 lordi a titolo di TFR, oltre interessi e rivalutazione dal dì del dovuto al saldo, per i titoli di cui in motivazione;
rigetta la domanda di risarcimento del danno da omessa contribuzione;
condanna la società a Parte_1 rimborsare al ricorrente le spese processuali liquidate in complessivi € 6.000,00 oltre IVA CPA e spese generali come per legge;
pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, a carico della
. Dispone che la presente sentenza sia trasmessa all'Agenzia delle Entrate sede territoriale Parte_1
Nettuno-Anzio per quanto di eventuale competenza”.
La ha appellato la sentenza chiedendo la sua riforma con rigetto delle originarie Parte_1
domande di e con restituzione delle somme versate in esecuzione della sentenza. Controparte_1
Preliminarmente, come già fatto nel precedente grado di giudizio ma senza ottenerlo in ragione della diversità dei riti esperiti, ha chiesto la riunione del presente gravame con il procedimento n. RG
198/2023 c.d. “Fornero”, pendente presso questa stessa Sezione e afferente alla cessazione del rapporto fra le parti, qualificata dal medesimo (e dal giudice di primo grado) come un CP_1
licenziamento.
L'istanza aveva determinato la fissazione di una udienza anticipata al fine di discutere congiuntamente i due fascicoli ed eventualmente riunirli;
ma alla detta udienza l'appellato non era costituito, ciò che ha determinato un rinvio della discussione per questa controversia, mentre l'altra, attesa la natura urgente, veniva frattanto decisa. L'inopportunità della riunione è stata espressamente motivata ivi, ricordando questa Corte che nel mentre non sussistono gli estremi per la riunione obbligatoria dei predetti procedimenti non vertendosi in ipotesi d'impugnazione avverso la stessa sentenza (art. 335 cpc), va invece tenuto conto che la trattazione congiunta di una pluralità di giudizi relativi alla medesima vicenda (art. 273 cpc) deve essere sorretta da ragioni idonee a evidenziare i benefici suscettibili di bilanciare gli inevitabili ritardi conseguiti all'accoglimento della richiesta volta al fine, giacché nel rispetto del diritto fondamentale al giusto processo, inteso doverosamente anche sotto il profilo della ragionevole durata, vanno evitate tutte le formalità che si appalesano superflue in quanto diostacolo alla sua sollecita definizione nel merito, in specie se non giustificate dall'indispensabile garanzia del contraddittorio, ovvero dalla garanzia di esigenze di difesa o di partecipazione delle parti al processo in condizioni di parità (argomenta da Cass. n. 8775/2021), tanto più considerato che l'ordinamento predispone precisi istituti per evitare il contrasto di giudicati (art. 336 ss. cpc, invocati del resto dalla stessa società reclamante). Ebbene, il presente giudizio è soggetto a un rito (c.d. “Fornero”) che esige ontologicamente una trattazione spedita, ratio perseguita peraltro
4 dal legislatore demandando al Giudice di conoscere, nell'alveo di tale procedimento, anche l'ulteriore questione della qualificazione del rapporto di lavoro risolto dal licenziamento impugnato. Inoltre, il presente giudizio è pronto per la decisione. Al contrario, il giudizio in raffronto è allo stato embrionale, avendo l'appellante provveduto soltanto alla notifica del ricorso ex art. Parte_1
434 cpc, senza che l'appellato che si oppone alla riunione, si sia costituito per difendersi sui CP_1
motivi di appello ivi articolati dalla odierna reclamante. Dunque la sua riunione dilaterebbe i tempi di questo processo, senza portare alle parti alcun concreto beneficio.”.
Si è successivamente costituito per resistere all'appello, in via preliminare chiedendo Controparte_1
di dichiarare l'appello inammissibile per la violazione dei principi di cui all'art. 121 c.p.c. e del DM.
110/2023 e/o in subordine comunque tenere in considerazione la già menzionata violazione ai fini delle spese di lite.
Preso atto che la sentenza di questa Sezione che aveva deciso sul reclamo “Fornero” fra le medesime parti (n. 1635/2023) era stata oggetto di ricorso per Cassazione, con ordinanza 7.2.2024 questo
Collegio ha così provveduto: “La Corte ritiene che sia opportuno attendere la decisione della Corte di Cassazione in merito al ricorso interposto da avverso la sentenza n. 1635/2023 del Controparte_1
17/04/2023 di questa stessa Sezione, nel procedimento di reclamo che contrappone le medesime parti in merito alla legittimità del licenziamento del e nell'ambito del quale è stata scrutinata CP_1
pregiudizialmente la medesima questione del carattere subordinato del rapporto, devoluta anche nel presente giudizio;
osserva, infatti, che la decisione della S.C. (che sarà adottata con la tempistica accelerata tipica del giudizio c.d. ) è destinata, dopo il suo passaggio in giudicato, a fare stato CP_2
fra le parti a tutti gli effetti e nella sua interezza (art. 337, comma 2 c.p.c.); inoltre, rileva che la presente controversia si inserisce in un gruppo di controversie analoghe instaurate da colleghi del per alcune delle quali pende gravame, rispetto a sentenze di segno contrastante;
di tal che, CP_1
in caso di mancata sospensione, si determinerebbe un ulteriore proliferare di impugnazioni, certamente contrario ai principi di economia processuale.
PQM
, Letto l'art. 337, comma secondo,
c.p.c., sospende il presente procedimento fino al passaggio in giudicato della sentenza della Corte di
Cassazione nel procedimento instaurato da avverso la sentenza di questa Corte n. Controparte_1
1635/2023 del 17/04/2023.”.
Con ricorso dell'8.7.2024 la ha chiesto la riassunzione del giudizio dopo la pronuncia Parte_1
della Cassazione che con ordinanza n. 18494/2024 ha rigettato il ricorso del avverso la CP_1
sentenza n. 1635/2023 di questa Corte che aveva escluso la natura subordinata del rapporto (ai fini dell'impugnativa del licenziamento).
5 con nota di deposito del 25.2.2025, ha sottolineato che la decisione della cassazione Controparte_1
è stata di inammissibilità senza entrare nel merito delle questioni inerenti la natura subordinata o meno del rapporto;
ha depositato una sentenza diamentralmente opposta di questa Corte e la pronuncia della Cassazione che ha confermato quella sentenza, resa sul rapporto con il sig.
[...]
collega del ha argomentato in merito alla sussistenza di una pluralità di giudizi Tes_1 CP_1
su diversi colleghi, con esiti difformi, anche con ribaltamenti nei diversi gradi a fronte della medesima istruttoria, peraltro nella specie raccolta in sede sommaria e costituita anche da testimonianze inattendibili poiché rese da dipendenti della . Parte_1
All'odierna udienza la causa è stata discussa alla presenza dei difensori di entrambe le parti;
e decisa con la pronuncia del dispositivo in calce.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La questione della possibilità di riunire il presente giudizio di appello a quello ormai definito con la sentenza n. 1635/2023 di questa Sezione, oggetto di conferma da parte della S.C., non è più attuale.
Di contro, detta sentenza, respinte alcune questioni preliminari avanzate dalla difesa del nel CP_1
merito ha ritenuto le pattuizioni fra le parti del tutto in linea con il disposto degli artt. 1748 e ss. c.c.
e, quanto alla fase funzionale, ha rilevato che i testi , e escussi nella fase Tes_2 Tes_3 Tes_4
sommaria, avevano confermato – rettamente interpretando le relative deposizioni - le ragioni della reclamante;
che la documentazione prodotta dalla dimostrava che per l'attività di trasporto Parte_1
e consegna era attribuito al uno specifico compenso provvigionale;
che in conclusione egli, CP_1
come pattuito, acquisiva anche clienti nuovi, stabiliva quale e quanta merce caricare e scaricare, consegnava i prodotti venduti e raccoglieva il prezzo delle vendite, con organizzazione d'impresa a carico del lavoratore e assunzione del rischio di impresa (anche perché era pagato a provvigione); che, di contro, il pure onerato della prova, non aveva dimostrato l'avvenuto esercizio da CP_1
parte della preponente dei tipici poteri di eterodirezione e controllo né altri indici sintomatici della subordinazione. Ha pertanto concluso che “preclusa, quindi, la riqualificazione del rapporto ex art. 2094 ss. cc, non vi è luogo per qualificare come licenziamento il recesso della società preponente, con conseguente infondatezza delle domande del ”. CP_1
Attesa la definitività della sentenza di questa Corte n. 1635/2023, pertanto, il primo motivo di appello
è fondato, con l'effetto di assorbire i residui profili di gravame e di determinare il rigetto delle originarie domande di Controparte_1
6 Il motivo si appunta sul seguente passaggio motivazionale della sentenza gravata: ““il vaglio della fondatezza della tesi attorea di sussistenza della subordinazione deve esser compiuto sulla base della valutazione delle dichiarazioni rese nella fase sommaria del parallelo giudizio di impugnativa del recesso intimato al ricorrente (si vedano i verbali istruttori di cui al fascicolo recante 3854 /2020) considerate esaustive quanto a completezza delle deposizioni rese. Come ha correttamente rilevato il
Giudice di prime cure della suddetta fase cd. , emerge dalla istruttoria che, seppure gli CP_2 informatori e hanno affermato che l'attività del ricorrente era di tentata vendita, il Tes_2 Tes_3
ricorrente si occupava del carico, del trasporto e della consegna del prodotto già ordinato
(direttamente all'azienda, da parte dei clienti, come ha riferito precisamente l'informatore , Tes_5 con contenuti compatibili con quanto affermato anche dall'informatore , su un automezzo Tes_4
di proprietà di TT s.r.l. Correttamente il Giudicante ha sottolineato la contraddittorietà delle dichiarazioni rese dai testi e i prodotti venivano (per lo più caricati e) trasportati e Tes_2 Tes_3
consegnati dal ricorrente che sui medesimi maturava una percentuale, e per la stessa ammissione dei citati informatori la tentata vendita non si concludeva con la vendita ma con la consegna, segno questo di una assorbente attività materiale nei compiti di Gli informatori in parola non hanno CP_1
precisato poi il contenuto della prospettata attività di promozione della vendita, con la circostanza che il ricorrente comunque non poteva praticare sconti se non previsti dall'impresa”.
La sentenza è censurata dalla per omessa valutazione del materiale probatorio Parte_1
documentale, per erronea interpretazione della disciplina in materia di rapporto di agenzia (in particolare quanto alle c.d. tentata vendita a domicilio) e di lavoro subordinato, per erronea valutazione dell'inattendibilità dei testimoni citati dalla allora TT s.r.l.
L'istruttoria testimoniale è stata la medesima per i due giudizi;
può prescindersi dalla doglianza di natura formale per cui non vi è stata rituale acquisizione dei verbali istruttori di un procedimento nel fascicolo dell'altro e concentrarsi, invece, sulla ragione più liquida, per cui non si vede ragione di discostarsi dall'interpretazione che di essa e del restante materiale istruttorio ha dato questa Corte con la ridetta sentenza n. 1635/2023, in cui si è rilevato che, appunto, i testimoni in prevalenza e la documentazione in atti non consentono di ritenere dimostrata la ricorrenza dei c.d. indici della subordinazione: e deve pertanto ritenersi genuino il carattere parasubordinato (di agenzia) del rapporto.
Ad abundantiam (essendo già sufficiente il richiamo al precedente definitivo fra le parti), giova riportare gli estremi della prova per testi per come richiamata e interpretata dal precedente n.
1635/2021: “In specie, il teste ha riferito: “…ho lavorato per TT srl fino al 28 Tes_3
febbraio 2020, facevo il coordinatore della tentata vendita. Sono stato coordinatore della tentata
7 vendita dal 2010; fino al 2018 ho lavorato ad Anzio nel deposito di via Nettunense, e da aprile 2018 la mia zona era l'Umbria e le mie sedi erano Perugia e Terni, ero un dipendente. Conosco il ricorrente, abbiamo lavorato insieme dal 2010 fino a marzo 2018. In qualità di coordinatore controllavo la situazione del deposito, gli incassi, i venduti, i resi, facevo accordi con i clienti, come listini prezzi e assortimenti, in quanto coordinavo le merci. Con il personale c'era un rapporto giornaliero, inteso come soluzione di problematiche emerse con i clienti, problemi con i mezzi, rapporto con il cliente, controllo resi, giacenze sui mezzi, se c'erano disallineamenti nei versamenti degli incassi chiedevo al singolo agente di venduta di allinearsi. era di servizio tutte le mattine, portando i prodotti e CP_1
facendo lo scarico, incassando, emettendo una bolla e un DDT al cliente e poi a fine mese Parte_1 emetteva la fattura per il cliente stesso. Quando rientrava versava l'incasso corrispondente CP_1 alla cifra indicata sul DDT nella cassaforte dell'azienda. Proponeva in vendita inoltre i prodotti sul furgone, e quindi consegnava normalmente latte fresco, panna fresca, yogurt e promuoveva CP_1
i prodotti diversi che aveva sul furgone. in qualità di agente di vendita decideva la quantità CP_1
di merce da caricare la mattina, la portava ai clienti e segnava le quantità da caricare per il giorno successivo, da portare per la tentata vendita. Lui stesso la mattina caricava il mezzo, perché il latte fresco veniva prodotto durante la notte. A volte lo faceva il personale della cooperativa. L'attività di tentata vendita era tale perché la vendita si concludeva con la consegna della merce. I clienti erano stati a lui assegnati da ma il ricorrente era libero di decidere gli orari e il modus Parte_1 operandi del giro. In caso di lamentele il cliente si rivolgeva all'azienda TT, settore commerciale di . I clienti erano tali quando iniziavano a comprare. Anche ha Parte_1 CP_1
portato clienti nuovi, ma non mi ricordo i nominativi. Adr. Non mi ricordo se sia capitato a CP_1
di ricevere richieste di cessazione del rapporto da parte di clienti. Il prezzo lo decidevo io per l'azienda, non poteva praticare sconti, se non nell'ambito delle promozioni già indicate CP_1 dall'azienda con sconti in merce. In caso di assenza, avvertiva, in caso di malattia non doveva CP_1
portare certificato medico. Di solito faceva un riposo estivo che chiedeva, e uno invernale, una settimana, se riteneva di assentarsi. L'automezzo da lui utilizzato era di TT srl, lui non aveva uniforme. arrivava alle 4:30 del mattino, svolgeva le operazioni di carico, andava a fare il CP_1
giro nella sua zona e alle 9:30-10:00 rientrava, Da lunedì al sabato. Al rientro scaricava la merce scaduta, formulava l'ordine con il terminalino e versava gli incassi. Provvedeva alla pulizia del mezzo. Le quantità da ordinare le indicava di massima sui quantitativi ordinariamente CP_1 necessari nel corso della settimana. Poteva capitare che quando c'erano giacenze alte, Parte_1
mandava ai depositi la merce e mi è capitato di dire a che gli sarebbero stati caricati alcuni CP_1 quantitativi di merce non ordinati da lui. Quando c'ero io c'era solo un call center per il servizio dei clienti per tutta l'azienda, non solo per il nostro deposito”.
8 Di segno concorde è la deposizione del teste , il quale ha riferito: “Sono stato dipendente di Tes_2
da giugno 2006 al novembre 2011 come account food service, ovvero per la gestione dei Parte_1
clienti a carattere nazionale, e ora sono dipendente di TT da dicembre 2011, come coordinatore della tentata vendita e gestisco la operatività degli agenti, dei listini e dei prodotti. Io ho lavorato da dicembre 2011 fino a marzo 2017 a Roma;
ad aprile e maggio 2017 ho sostituito un collega ad Anzio e sono tornato ad Anzio da aprile 2018 a febbraio 2019. Conosco il ricorrente per ragioni di lavoro, credo da quando ha iniziato a lavorare anche lui, da una quindicina d'anni. Nei periodi ad Anzio ho visto il lavoro di si occupava della vendita dei prodotti e della CP_1 CP_1
promozione dei prodotti: concretamente lui andava dal cliente e proponeva e vendeva prodotti che facevano parte del pacchetto assortimento aziendale. aveva una zona di sua competenza: i CP_1
clienti della società che rientravano nel suo perimetro li assegnavo a Altri clienti Parte_1 CP_1
nuovi li trovava lui;
mi ricordo ad esempio la Pasticceria Pietrosanti a Nettuno. Lui usciva dal magazzino con un furgone dell'azienda con il carico della merce da vendere;
si trattava infatti di un'attività di tentata vendita. faceva il giro, tentava di vendere, se vendeva consegnava la CP_1 merce e riscuoteva il pagamento per l'azienda. Il percorso tra i clienti lo sceglieva lui. La stessa attività la faceva con i prodotti proposti a prezzi vantaggiosi, che offriva ai clienti, e che lui portava con sé nel furgone. La merce dal cliente la scaricava lui. Se un cliente aveva necessità poteva rivolgersi direttamente a me o all'azienda per segnalare che doveva acquistare i prodotti e poi doveva passare Da quello che so da ultimo aveva un contratto con TT, come tutti CP_1 CP_1
noi che eravamo in magazzino;
non riceveva disposizioni da personale di . Quando CP_1 Parte_1
lavorava, aveva un terminalino portatile che serviva per la vendita e per rilasciare il CP_1
Documento di trasporto con i quantitativi di prodotto e l'importo da incassare;
quindi CP_1
incassava il detto importo. Alla fine della giornata, fatti i conti, versava anche al bancomat CP_1
su una carta che era della società quanto riscosso dai clienti;
preciso che lui aveva la carta solo per effettuare i versamenti degli incassi. La carta era intestata alla , e anche i clienti erano della Parte_1
. La grande distribuzione non effettuava il pagamento giornaliero e quindi non nelle mani Parte_1
di le attività più piccole versavano il contante il pagamento a Adr: a Anzio io CP_1 CP_1
lavoravo dalle 8 alle 17:00 dal lunedì al venerdì e il sabato dalle 8 alle 13:00 e a volte mi è capitato di sostituire anche alla tentata vendita. veniva al lavoro alle 3:30 del mattino e finiva di CP_1
lavorare alle 9 del mattino;
sul furgone la merce la caricava quale e quanta merce caricare CP_1
lo decideva lui perché faceva il giorno prima un ordine preventivo attraverso il terminalino: che caricasse lui l'ho visto a maggio 2019 quando ho sostituito alla tentata vendita.La sera la merce invenduta se prossima alla scadenza veniva scaricata da e la restante rimaneva sul furgone CP_1
per la vendita;
quale merce scaricare lo decideva Nel magazzino di Anzio i erano CP_1
9 magazzinieri addetti anche allo scarico della merce in arrivo, ma non di quella in suscita per la tentata vendita. Questi magazzinieri portavano la merce ordinata da fino in prossimità del furgone. CP_1
è impiegato di che si occupa della grande distribuzione e gestisce le Controparte_3 Parte_1 promozioni presso i clienti della grande distribuzione”.
La deposizione del teste , ritenuta dal Tribunale decisiva per le ragioni del Testimone_6
reclamato, si accorda invece, a ben vedere, a quelle riferite. Costui infatti ha dichiarato: “Conosco il ricorrente perché è un ex collega, io lavoravo in una cooperativa che lavorava alla Parte_2
e lui veniva a caricare il latte e a fare le consegne. Io ho iniziato a lavorare nella cooperativa nel 2006
e c'ho lavorato fino a gennaio/febbraio 2016; è arrivato un paio di anni dopo che c'ero io, CP_1
mi sembra. Ho lavorato per varie cooperative nel tempo, io però facevo sempre lo stesso lavoro,
l'ultima cooperativa si chiamava LOMA P. Io facevo i turni: di notte caricavo il latte sui mezzi secondo quantità che ci lasciava indicate l'ufficio, perché fosse portato alla vendita;
di pomeriggio lavoravo in cella frigorifera, scaricavo i resi che rientravano sui mezzi;
la mattina aspettavo i venditori come il ricorrente che rientrassero perché scaricavano i resi. usciva con il mezzo durante il CP_1
mio turno di notte e rientrava nel mio turno di mattina. La quantità da caricare era indicata su un foglio preparato dall'ufficio commerciale che veniva lasciato in una bacheca, noi lo prendevamo e preparavamo secondo quelle indicazioni i carichi di latte;
questo valeva pure per il carico di CP_1
Il reso che riportava veniva scaricato e noi lo staccavano con il resto del prodotto. CP_1 CP_1
veniva tutti i giorni verso le 2:30 di notte, noi caricavamo il latte secondo le indicazioni che CP_1
trovavamo e poi tornava per le 11:00 - 11:30 per lo scarico del reso. Da quello che so il mezzo utilizzato da era della . Al rientro di scaricavamo io o alti colleghi della CP_1 Parte_1 CP_1
cooperativa in turno. Da quello che so anche come gli altri colleghi aveva una cassettina CP_1 nell'ufficio in cui venivano riposti i terminali, in cui lui metteva le bolle di consegna”. Dunque, anche secondo il teste il era un “venditore” e la sua attività lavorativa era quella di “portare Tes_4 CP_1 alla vendita”, e non certo meramente di consegnare, la merce che era caricata sul veicolo da lui condotto.
La deposizione del teste non concorda, in effetti, con le restanti prove orali, ma Testimone_7 tuttavia non è tale da smentirle. Invero, il teste ha dichiarato: “Conosco il ricorrente perché riforniva dei prodotti della il negozio Sigma per il quale lavoro ancora a Nettuno in via Aldo Moro. Parte_1
Non ho mai avuto rapporti diretti con TT, che conosco solo di nome, e con solo Parte_1 attraverso il call center o l'agente che è , da 8 o 9 anni. Io lavoro presso lo stesso negozio da CP_3
9 anni, ed è sempre venuto a consegnare i prodotti , salvo sue ferie o malattia. CP_1 Parte_1
Praticamente io ordinavo i prodotti attraverso i call center della o mandando Parte_1 Parte_1
10 una mail a un indirizzo per me non era riferibile a e il giorno dopo veniva a CP_1 CP_1
consegnare il prodotto ordinato. non veniva a prendere gli ordini, né a promuovere i prodotti CP_1
Le promozioni mi venivano comunicato dal nostro centro di distribuzione che ce li gira ancora adesso attraverso mail. Quando io ordinavo i prodotti, non mi veniva comunicata l'ora di consegna, ma secondo gli usi commerciali quanto ordinato veniva consegnato il giorno successivo all'ordine. Mi ricordo che all'inizio veniva con un furgone con la scritta e poi mi sembra con CP_1 Parte_1
uno senza insegna;
quanto arrivava scaricava da solo i prodotti. I pagamenti vanivano fatti dall'azienda attraverso rifatturazione, successiva, ma non vi era il pagamento nelle mani di CP_1
La documentazione che accompagnava la merce aveva l'intestazione della ”. Viene esibito Parte_1 il doc. 19 a di parte ricorrente all'informatore: “si tratta della stampa di un foglio elettronico contenente gli ordini fatti alla . Viene esibito il doc. 19 b di parte ricorrente all'informatore: Parte_1
“si tratta di una delle bolle di consegna che pervenivano coi prodotti da me ordinati, che Parte_1 mi portava . Invero, questa deposizione risulta ricondotta a unità con le altre esaminate dalla CP_1
prova documentale prodotta dalla reclamante, non debitamente esaminata dal Giudice di primo grado, prova che dimostra che per l'attività di mero trasporto e consegna era attribuito al uno CP_1
specifico compenso provvigionale, esiguo e del tutto marginale rispetto alle provvigioni, ben più cospicue, versategli per l'attività di agenzia in regime di tentata vendita con annesso trasporto e consegna merci, questa svolta nei confronti sia dei piccoli rivenditori, sia della grande distribuzione organizzata (v. docc. 14 e 15 reclamante).
Quindi, dal contesto probatorio descritto emerge in modo congruo che il secondo quanto CP_1
pattuito nel contratto cartolare, acquisiva anche clienti nuovi, stabiliva quale e quanta merce caricare e scaricare se invenduta, consegnava quindi i prodotti venduti e raccoglieva il prezzo delle vendite.
Dal canto suo il ancorché onerato ex art. 2697 cc, non ha dimostrato che il rapporto di lavoro CP_1
tra le parti si fosse conformato, in fase funzionale, alla fattispecie di cui all'art. 2094 ss. cc.Al riguardo, vale rammentare che, secondo noti e consolidati principi di diritto, l'elemento tipico della fattispecie ex artt. 2094 ss. cc è la soggezione gerarchica del lavoratore ai poteri datoriali -in primis quello direttivo e conformativo della prestazione- con suo stabile inserimento nell'organizzazione aziendale, mentre i dati della continuità e della durata della prestazione, della rispondenza della prestazione ai fini dell'impresa, della modalità di erogazione del compenso rappresentano soltanto indici del vincolo di dipendenza, in quanto compatibili anche con forme atipiche di lavoro e, come tali, da utilizzare in via sussidiaria per la formulazione del giudizio richiesto. La Suprema Corte ha precisato che nella formulazione del predetto giudizio possono comunque essere sublimati gli indici c.d. “sintomatici” della subordinazione e ciò nel caso in cui la particolare natura della prestazione (ad
11 esempio, se elementare ovvero di contenuto intellettuale) attenui l'esercizio dei poteri datoriali, rendendone difficoltoso l'accertamento in giudizio (v. Cass. n. 11539/2020, n. 15083/2018). Dunque, il contesto normativo e giurisprudenziale descritto richiede in ogni caso al fine d'interesse -e ciò pure nelle ipotesi peculiari, in cui il vincolo di dipendenza può assumere una strutturazione affievolita- la prova del fatto che il lavoratore è sottordinato ai poteri datoriali, di autorità privata, del beneficiario della prestazione di lavoro, sottordinazione intesa come messa a disposizione delle energie lavorative da parte del primo in favore del secondo, che ne dispone secondo le proprie variegate esigenze imprenditoriali, ne controlla l'esatto svolgimento e interviene per ricondurre “a regola” comportamenti violativi del lavoratore sottoposto.
Ebbene, neppure il Tribunale ha evidenziato la prova dell'avvenuto esercizio da parte della società preponente dei tipici e insopprimibili poteri di eterodirezione e di controllo nei confronti del CP_1
né tanto meno si apprezzano in atti riscontri dei c.d. indici sintomatici della subordinazione.
Più in particolare, non hanno trovato riscontro in giudizio le seguenti circostanze che il ha CP_1
allegato al fine:
- l'osservanza di un percorso predeterminato dalla società preponente per visitare i clienti;
- l'indicazione tassativa, da parte della predetta società, dei clienti da visitare;
- l'esistenza di uno strumento oggettivo di rilevazione oraria delle presenza sul lavoro;
- l'osservanza di turni;
- l'esistenza di un obbligo di disponibilità oraria;
- l'esistenza di un obbligo di giustificare le assenze o di essere autorizzato a fruire di ferie;
- l'impossibilità di influire sulla quantità di merci da consegnare.
Nello stesso senso e condivisibilmente, oltre al precedente reso fra le odierne parti, può richiamarsi la pronuncia n. 1586/2024 di questa Corte resa nei confronti di nonché la sentenza n. Parte_3
3755/2021, resa nei confronti di , colleghi del in fattispecie del tutto simili Controparte_4 CP_1
alla presente;
la seconda delle quali anch'essa oggetto di conferma da parte della S.C. (sentenza n.
18435/2024). Ivi, come nel precedente reso fra le odierne parti, questa Corte ha sottolineato che il
Tribunale aveva omesso di esaminare il contratto che ha regolato i rapporti fra le parti e aggiunto:
“Peraltro, l'indagine è significativa, perché la stessa tipologia di rapporto della quale oggi si duole il ha avuto una durata molto lunga, con la dal 2001 per 9 anni, con la TT dal CP_4 Parte_1
12 gennaio 2011 per circa 7 anni senza che siano mai insorti motivi di doglianza. Il contratto stipulato fra le parti rientra nella fattispecie della c.d. “tentata vendita” di cui alla disciplina legislativa generale dettata dalla l.n.173/05 “Disciplina della vendita diretta a domicilio” che all'art.1 intende “a) per
"vendita diretta a domicilio", la forma speciale di vendita al dettaglio e di offerta di beni e servizi, di cui all' articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, effettuate tramite la raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio del consumatore finale o nei locali nei quali il consumatore si trova…. b) per "incaricato alla vendita diretta a domicilio", colui che, con o senza vincolo di subordinazione, promuove, direttamente o indirettamente, la raccolta di ordinativi di acquisto presso privati consumatori per conto di imprese esercenti la vendita diretta a domicilio.”. Questa attività può essere svolta anche con rapporto di agenzia: secondo l'art. 3 (Attività di incaricato alla vendita diretta a domicilio): “2. L'attività di incaricato alla vendita diretta a domicilio senza vincolo di subordinazione può essere esercitata come oggetto di una obbligazione assunta con contratto di agenzia….”. Nel caso di contratto di agenzia è però necessario che sia assunto contrattualmente l'obbligo di svolgere attività promozionale (ex art.69 dlgs.n.59/10 sulle vendite presso il domicilio dei consumatori, come modificato dall'art.7 dlgs.n.147/12, il quale tipizzando la figura dell'incaricato alla vendita diretta a domicilio abituale di cui all'art.3, comma 4, l.n.173/05 stabilisce, fra l'altro, che questi opera “in assenza di esclusiva di zona e vincoli di durata della prestazione…”e senza aver assunto contrattualmente nei confronti dell'impresa affidante alcun obbligo vincolante di svolgere attivita' promozionale”). Alla luce del contenuto della l.n.173/05, l'attività di incaricato alla vendita diretta a domicilio può quindi essere svolta 1)in regime di subordinazione, 2)in forma autonoma abituale 3)in forma autonoma occasionale 4)come “obbligazione assunta con contratto di agenzia”. È poi sicuramente escluso il rapporto di agenzia quando il contratto non preveda espressamente
“l'obbligo vincolante di svolgere attività promozionale”. Nel caso in oggetto, il contratto stipulato di sub-agenzia non è di per sé indicativo della simulazione del rapporto di agenzia, perché è espressamente indicato l'obbligo dell'agente a promuovere gli affari (punto 3.1) e la zona assegnata e tutte le pattuizioni contrattuali sono compatibili con questa tipologia contrattuale, tanto che i motivi di doglianza del si appuntano solo sulle modalità in fatto del rapporto e l'accertamento del CP_4
tribunale si è fondato esclusivamente sulla prova testimoniale. Come da contratto, al era CP_4
assegnata nel contratto una determinata zona ed egli lavorava non solo con piccoli rivenditori (bar, pasticcerie ecc..: c.d. normal trade), ma anche nei confronti della grande distribuzione organizzata
(doc.23 e 23 bis fasc.TT s.r.l., dai quali emerge che il fatturato del per i piccoli CP_4
rivenditori era mediamente pari alla metà del fatturato complessivo). In favore del sub-agente era previsto un compenso provvigionale calcolato sul venduto “per effetto dell'attività di promozione” con possibilità di riconoscere anche compensi aggiuntivi al raggiungimento di obiettivi
13 predeterminati. Era altresì previsto l'incarico accessorio di curare la riscossione del prezzo con obbligo di retrocessione entro la fine della giornata lavorativa e con trattamento provvigionale apposito. Il sub-agente poteva anche avvalersi di suoi “collaboratori e/o dipendenti” (clausola 5.1.10), ma sempre dentro la sua zona e previa autorizzazione. Di fronte ad una volontà contrattuale delle parti espressa per un lungo periodo di tempo, ed in ragione del reciproco affidamento delle stesse, circa la natura dei rispettivi diritti ed obblighi, la prova del diverso atteggiarsi del rapporto sarebbe dovuta provenire da chi ne assume la diversa natura con risultati ben più convincenti.”.
Come nel caso del collega anche nella fattispecie che ha coinvolto la allora TT, la CP_4
e il dall'istruttoria condotta secondo il rito “Fornero” e richiamata nella sentenza Parte_1 CP_1
oggetto di gravame non vi sono elementi sufficienti per poter ritenere quanto affermato dal ricorrente e cioè che la sua attività era limitata alla guida del veicolo e alla consegna di ordini già effettuati dai clienti presso la TT, né risulta che gli ordini e i rapporti cliente-fornitore avvenivano direttamente senza il tramite del trasportatore e che egli, così come i suoi colleghi, si limitava solamente a trasportare e consegnare i prodotti a marchio presso i clienti individuati dalla Parte_1
controparte, procurati dalla stessa e facenti capo ad un unico pacchetto di esclusivo proprio riferimento, senza alcuna traccia di tentata vendita da parte dell'agente e senza alcuna promozione del prodotto, del tutto estranea al rapporto in oggetto.
Ed allora, a questa stregua si concorda con i citati precedenti interni richiamati nel concludere che:
- l'attività di trasporto e consegna dei prodotti è strumentale e accessoria alla vendita a domicilio ed anzi proprio in funzione della stessa e, come sopra evidenziato, non risulta affatto che fosse la preponente a stabilire ogni giorno quali prodotti affidare all'agente per la consegna e ad imporgli i clienti cui recarsi;
- la circostanza che i sub agenti si occupassero di predisporre i documenti di consegna e registrare i dati dei clienti non è affatto incompatibile con il contratto di agenzia per la vendita ed il palmare sotto tale profilo era elemento di facilitazione del lavoro.
- le parti hanno stipulato un contratto di comodato per uso manutenzione del mezzo e della cella frigorifera (necessaria, trattandosi di prodotti lattiero caseari facilmente deperibili), mentre le spese del carburante, e quelle di “allaccio elettrico” erano a carico del sub-agente, dipendendo dai “giri” che riteneva di fare;
- la circostanza che con separata pattuizione sia stata prevista anche la consegna di altri beni (non oggetto di tentata vendita) non è affatto indice di subordinazione, perché per questa attività era
14 previsto un compenso a parte che era sicuramente inferiore a quello derivante dal rapporto di agenzia, per cui deve ritenersi attività del tutto residuale.
Venuto meno il titolo dei pagamenti costituito dalla sentenza oggetto di gravame, anche la domanda della di restituzione degli importi corrisposti al in esecuzione della sentenza di Parte_1 CP_1
merito è fondata.
Il pagamento è avvenuto il 2.1.2023 (cfr. bonifico in atti) per la somma di euro 209.285,60, con espressa riserva di ripetizione. Questo importo deve essere restituito dal alla , con CP_1 Parte_1
interessi legali da tale data al soddisfo.
Le spese processuali sono interamente compensate, attesa l'esistenza di una giurisprudenza difforme relativa alla tipologia del rapporto di cui è causa.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con ricorso depositato Parte_1
in data 7.3.2023 avverso la sentenza del Tribunale del Lavoro di Velletri n. 1239/2022 del
24.11.2022 nei confronti di così provvede: Controparte_1
- In totale accoglimento dell'appello e in totale riforma della sentenza gravata, respinge le originarie domande di;
Controparte_1
- Condanna a restituire alla quanto percepito in esecuzione Controparte_1 Parte_1
della sentenza gravata, oltre interessi legali dal dì del pagamento al saldo effettivo;
- Compensa le spese di lite del doppio grado fra le parti.
Così deciso in Roma, il 26 febbraio 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Maria Giulia Cosentino Vito Francesco Nettis
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