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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 15/10/2025, n. 4346 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4346 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 9209/2025
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Milano
Sezione Lavoro
Il Giudice di Milano
Dr. TO BA quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa da
, con l'Avv.to BELLO' ANDREA, elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Indirizzo Telematico;
RICORRENTE contro
(già , con l'Avv.to Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_1
AR VA, elettivamente domiciliato in VIA ARRIGO DAVILA, 43 00179 ROMA;
RESISTENTE
OGGETTO: Pagamento somme.
All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso al Tribunale di Milano, quale Giudice del Lavoro, depositato in data 22/07/2025, il ricorrente conveniva in giudizio la società al fine di vedere accolte Parte_1 Controparte_2 le seguenti conclusioni: «Accertato e dichiarato che il ricorrente signor è creditore per le causali in Parte_1 premessa nei confronti di della complessiva somma di € 9.709,99 di cui € Controparte_2
4.672,93 per FR (lordo IRPEF netto contributi previdenziali), ovvero della diversa somma che fosse ritenuta di giustizia o comunque dovuta, condannarsi in persona del legale Controparte_2 rappresentante PT con sede a Roma (RM) Via Ignazio Silone n. 199 a pagare in favore del ricorrente sig. la complessiva somma di € 9.709,99 di cui € 4.672,93 per FR (lordo Parte_1
IRPEF netto contributi previdenziali) oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali dalle singole scadenze sino al saldo ovvero l'altra che fosse ritenuta equa e di giustizia.
In ogni caso, con il favore di spese, competenze ed onorari di causa, da distrarre in favore del sottoscritto difensore, che si dichiara antistatario».
Costituitasi con memoria di costituzione e risposta la (già Controparte_1 CP_2
chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni:
[...]
«Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, respingere l'avversa domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto e, nel contempo, accertare e dichiarare come nessuna somma sia dovuta dalla
[...]
(già asl signor in ragione del pagamento degli Controparte_1 Controparte_2 Parte_1 importi netti da questi maturati alla società finanziaria , a fronte dell'estinzione del prestito CP_3 da questi contratto mediante cessione del quinto stipendiale
Con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore dell'Avv. Giovanni Faragasso, difensore antistatario».
All'udienza del 15/10/2025 le parti davano concordemente atto della circostanza che, a fronte dell'intervenuto pagamento, in data 26/09/2025, dell'importo dovuto dal dipendente alla società di finanziamento Unicredit, per un controvalore pari al credito del ricorrente nei confronti del datore di lavoro, doveva ritenersi cessata la materia del contendere, controvertendosi unicamente sulla regolamentazione delle spese di lite, in ragione della richiesta di parte ricorrente di condanna della resistente al pagamento delle spese di lite e della richiesta di quest'ultima di compensare le spese.
Al fine di regolamentare le spese di lite occorre applicare la regola della causalità giudiziaria e della c.d. soccombenza virtuale. Il ricorrente, a fronte della cessazione del rapporto di lavoro in data
1/5/2025, ha in questa sede rivendicato le retribuzioni dei mesi di aprile e le spettanze di fine rapporto e il FR. Il datore di lavoro ha, tuttavia, omesso di consegnare al ricorrente i relativi prospetti paga, mettendo in condizione il medesimo di verificare l'eventuale dovuto, anche in ragione dell'esistenza di un finanziamento con cessione del quinto dello stipendio. Soltanto il 26/09/2025, a ridosso della costituzione giudiziale, la società ha provveduto a saldare nei confronti dell'Ente finanziatore il dovuto,
2 non essendovi alcun elemento dal quale inferire che il ritardo nella quantificazione degli importi eseguiti dall'Ente, eseguita in data 15/09/2025, sia frutto di un ritardo dell'Ente e non riconducibile a inerzia del datore di lavoro nell'avanzare la relativa richiesta. Alla luce di quanto emerge, dunque, deve ritenersi ragionevole l'iniziativa giudiziaria del ricorrente con il ricorso ordinario (e non monitorio, alla luce della mancata consegna dei prospetti paga) introduttivo del presente procedimento. Al contempo deve essere valorizzata la circostanza secondo cui, per effetto del pagamento in favore del terzo, il credito residuo da erogare al ricorrente per i titoli di cui al ricorso è pari a zero.
Ne deriva, pertanto, l'opportunità di compensare nella misura di un mezzo le spese di lite, con condanna della resistente al pagamento della restante metà delle spese di lite sostenute dal ricorrente, quantificate come in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara la cessazione della materia del contendere;
dispone la compensazione, nella misura di un mezzo, delle spese di lite, e condanna Controparte_1 al pagamento, in favore di , della restante metà delle spese di lite, che liquida in €
[...] Parte_1
1.250,00 per compensi di avvocato, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Milano, 15/10/2025
Il Giudice
TO BA
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Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Milano
Sezione Lavoro
Il Giudice di Milano
Dr. TO BA quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa da
, con l'Avv.to BELLO' ANDREA, elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Indirizzo Telematico;
RICORRENTE contro
(già , con l'Avv.to Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_1
AR VA, elettivamente domiciliato in VIA ARRIGO DAVILA, 43 00179 ROMA;
RESISTENTE
OGGETTO: Pagamento somme.
All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso al Tribunale di Milano, quale Giudice del Lavoro, depositato in data 22/07/2025, il ricorrente conveniva in giudizio la società al fine di vedere accolte Parte_1 Controparte_2 le seguenti conclusioni: «Accertato e dichiarato che il ricorrente signor è creditore per le causali in Parte_1 premessa nei confronti di della complessiva somma di € 9.709,99 di cui € Controparte_2
4.672,93 per FR (lordo IRPEF netto contributi previdenziali), ovvero della diversa somma che fosse ritenuta di giustizia o comunque dovuta, condannarsi in persona del legale Controparte_2 rappresentante PT con sede a Roma (RM) Via Ignazio Silone n. 199 a pagare in favore del ricorrente sig. la complessiva somma di € 9.709,99 di cui € 4.672,93 per FR (lordo Parte_1
IRPEF netto contributi previdenziali) oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali dalle singole scadenze sino al saldo ovvero l'altra che fosse ritenuta equa e di giustizia.
In ogni caso, con il favore di spese, competenze ed onorari di causa, da distrarre in favore del sottoscritto difensore, che si dichiara antistatario».
Costituitasi con memoria di costituzione e risposta la (già Controparte_1 CP_2
chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni:
[...]
«Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, respingere l'avversa domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto e, nel contempo, accertare e dichiarare come nessuna somma sia dovuta dalla
[...]
(già asl signor in ragione del pagamento degli Controparte_1 Controparte_2 Parte_1 importi netti da questi maturati alla società finanziaria , a fronte dell'estinzione del prestito CP_3 da questi contratto mediante cessione del quinto stipendiale
Con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore dell'Avv. Giovanni Faragasso, difensore antistatario».
All'udienza del 15/10/2025 le parti davano concordemente atto della circostanza che, a fronte dell'intervenuto pagamento, in data 26/09/2025, dell'importo dovuto dal dipendente alla società di finanziamento Unicredit, per un controvalore pari al credito del ricorrente nei confronti del datore di lavoro, doveva ritenersi cessata la materia del contendere, controvertendosi unicamente sulla regolamentazione delle spese di lite, in ragione della richiesta di parte ricorrente di condanna della resistente al pagamento delle spese di lite e della richiesta di quest'ultima di compensare le spese.
Al fine di regolamentare le spese di lite occorre applicare la regola della causalità giudiziaria e della c.d. soccombenza virtuale. Il ricorrente, a fronte della cessazione del rapporto di lavoro in data
1/5/2025, ha in questa sede rivendicato le retribuzioni dei mesi di aprile e le spettanze di fine rapporto e il FR. Il datore di lavoro ha, tuttavia, omesso di consegnare al ricorrente i relativi prospetti paga, mettendo in condizione il medesimo di verificare l'eventuale dovuto, anche in ragione dell'esistenza di un finanziamento con cessione del quinto dello stipendio. Soltanto il 26/09/2025, a ridosso della costituzione giudiziale, la società ha provveduto a saldare nei confronti dell'Ente finanziatore il dovuto,
2 non essendovi alcun elemento dal quale inferire che il ritardo nella quantificazione degli importi eseguiti dall'Ente, eseguita in data 15/09/2025, sia frutto di un ritardo dell'Ente e non riconducibile a inerzia del datore di lavoro nell'avanzare la relativa richiesta. Alla luce di quanto emerge, dunque, deve ritenersi ragionevole l'iniziativa giudiziaria del ricorrente con il ricorso ordinario (e non monitorio, alla luce della mancata consegna dei prospetti paga) introduttivo del presente procedimento. Al contempo deve essere valorizzata la circostanza secondo cui, per effetto del pagamento in favore del terzo, il credito residuo da erogare al ricorrente per i titoli di cui al ricorso è pari a zero.
Ne deriva, pertanto, l'opportunità di compensare nella misura di un mezzo le spese di lite, con condanna della resistente al pagamento della restante metà delle spese di lite sostenute dal ricorrente, quantificate come in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara la cessazione della materia del contendere;
dispone la compensazione, nella misura di un mezzo, delle spese di lite, e condanna Controparte_1 al pagamento, in favore di , della restante metà delle spese di lite, che liquida in €
[...] Parte_1
1.250,00 per compensi di avvocato, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Milano, 15/10/2025
Il Giudice
TO BA
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