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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 07/10/2025, n. 539 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 539 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
Proc. Nr. 838/2022 R.G.
TRIBUNALE di PRATO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 838/2022
Oggi 07/10/2025, ad ore 9.30, davanti al sottoscritto giudice dott. Elisabetta Bartoloni Saint Omer, sono comparsi: per il Sig con l'avv Betti in sostituzione dell'Avv Soldi, Parte_1 per l'Avv Giorgio Tricò in sostituzione dell'Avv Vitagliano, Controparte_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da note conclusionali cui si riportano. Procedono a breve discussione orale rappresentando alcuni profili di quanto già in atti.
I Procuratori dichiarano di rinunciare ad essere presenti alla lettura della Sentenza. Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in Camera di Consiglio per deliberare.
Il Giudice, alle h 15.10 pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. come da allegato al presente verbale, dandone lettura in assenza delle parti.
Il Giudice
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di PRATO Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Elisabetta Bartoloni Saint
Omer, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 838/2022, promossa da: rappresentato e difeso come in atti dagli Avv.ti Riccardo Betti e Massimiliano Parte_1
Soldi;
ATTORE/I contro rappresentata e difesa come in atti dall'Avv. Massimo Controparte_2
CONVENUTO/I
Conclusioni
Preso atto della discussione e delle conclusioni come precisate a verbale di udienza, il Giudice dà lettura delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, nonché del dispositivo.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato il Sig. ha convenuto in giudizio la Parte_1 compagnia davanti all'intestato Tribunale per ottenere il Controparte_2 pagamento dell'indennizzo a termini di polizza n. 1/64947/30/177272844, dovuto per il furto della propria auto avvenuto in Spagna, a Barcellona in data tra il 27.02.2021 ed il 02.03.2021. In particolare, il Sig. a sostegno delle proprie pretese, rappresentava che: (1) in data Parte_1
27.02.2021, alle ore 22.00 circa, parcheggiava il veicolo di sua proprietà, , Controparte_3 targato GA 890 VW, in un parcheggio pubblico a Barcellona (Spagna), in Carrer del Pintor
Alsamora, all'altezza del civico n. 20; (2) il successivo 2 marzo 2021, recatosi nel parcheggio, si avvedeva che il proprio autoveicolo era stato prelevato da ignoti malfattori;
(3) conseguentemente si recava presso la di Barcellona per presentare Parte_2 denuncia di furto del veicolo;
(4) che il veicolo era assicurato, anche contro il Controparte_3 furto, con la con n. di polizza n. 1/64947/30/177272844 , ma la Controparte_2
pagina 2 di 6 compagnia assicurativa, pur a fronte di regolare richiesta, non provvedeva a risarcire alcunché;
(5) che, visto il mancato risarcimento, parte attrice presentava davanti all'Organismo di
Conciliazione Forense di Prato la domanda di mediazione obbligatoria, che si concludeva il
12.01.2022 per la mancata partecipazione all'incontro di mediazione da parte della CP_4
Parte attrice rassegnava le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Prato: A)
[...]
Condannare la in persona del legale rappresentante pro-tempore, a Controparte_2 risarcire tutti i danni subiti dall'attore in conseguenza del furto del veicolo di sua proprietà, nella misura di € 36.000,00 o in quella diversa misura che sarà accertata in corso di causa mantenendo la domanda entro la competenza del Giudice adito B) Rivalutare e dichiarare le somme di cui ai precedenti punti soggette a rivalutazione monetaria ex art. 1224 c.c. e agli interessi legali dal dì della messa in mora fino a quello dell'effettivo saldo C) Con vittoria di spese, diritti ed onorari D)
Munire l'emananda sentenza della clausola di provvisoria esecutorietà.”
Si costituiva in giudizio la convenuta società la quale, contestando Controparte_2 tutto quanto dedotto da parte attrice sia in ordine all'an che al quantum delle pretese, chiedeva il rigetto della domanda attorea. In particolare parte convenuta deduceva che: (1) in data 5 ottobre
2020, l'attore stipulava presso la convenuta Compagnia Assicuratrice la polizza n.
1/64947/30/177272844 a copertura dei rischi gravanti sul veicolo Volkswagen Sharan, che dichiarava di essere di sua proprietà, sino ad un massimale previsto pari ad € 45.350,00 in caso di furto;
2) in sede di stipula, il contraente, per dimostrare la proprietà del citato veicolo, produceva la carta di circolazione, dalla quale si evinceva come tale veicolo fosse stato immatricolato per la prima volta all'estero il 24/06/2019 e, successivamente, in Italia in data
31/08/2020; (3) a seguito della richiesta d'indennizzo avanzata dall'attore, la convenuta svolgeva i necessari accertamenti istruttori, dai quali emergeva che il furto denunciato dal Sig.
[...] non si era in realtà verificato;
(4) l'autovettura assicurata, avente Pt_1 Controparte_3 telaio n. WVWZZZ7NZKV019422, era stata immatricolata per la prima volta in Germania in data
24 giugno 2019 con targa M AF3317 come veicolo dedicato al noleggio senza conducente ed intestata alla società con sede a Monaco e che come Controparte_5 attestato dalla Polizia tedesca, detto veicolo, in data 30 giugno 2019, mesi prima del furto dedotto da parte attrice, era stato completamente distrutto a seguito di un incendio;
5) successivamente, sebbene distrutto, era stato venduto per l'importo di €100,00 ad un privato;
(6) tale veicolo risulta essere stato iscritto al P.R.A. italiano soltanto nel giugno 2021 - ovvero, quattro mesi dopo il presunto furto avvenuto in Spagna - a seguito di vendita verbale del 21.06.2021 in favore del pagina 3 di 6 Sig. per un prezzo dichiarato di € 25.000,00, (7) dall'esame del fascicolo relativo Parte_1 all'immatricolazione dell'autoveicolo targato 0V, emergeva come l'assicurato Pt_1 avrebbe acquistato il veicolo Volkswagen Sharan tg. 0V in data 21/06/2021 dal
[...]
Sig. al prezzo di € 25.000,00 nonché la presenza, nel modulo di iscrizione al Parte_3
P.R.A., di talune correzioni effettuate a penna, anche nella voce relativa al valore del veicolo, inizialmente indicato in €100,00 (la stessa cifra riferita dal rivenditore tedesco) e successivamente modificato in € 25.000,00. Parte convenuta rassegnava le seguenti conclusioni:
“Si chiede che l'Ecc.mo Tribunale di Prato, ogni contraria istanza disattesa e/o reietta, Voglia respingere la domanda svolta dall'attore perché infondata sia in fatto che in diritto per i motivi di cui in narrativa. Con vittoria di spese, competenze, compensi ed onorari di causa, oltre spese generali 15% ed oltre CPA ed IVA.”.
La causa veniva istruita mediante produzione documentali e prove testimoniali.
All'udienza del 25.09.2024 veniva esibita, e successivamente prodotta in PCT, la Sentenza penale n1473/2024 del Tribunale di Bologna, non definitiva, di condanna dell'odierno attore per il reato di cui all'art. 642 del c.p. perché, al fine di conseguire per sé o per altro l'indennizzo di una assicurazione o comunque un vantaggio derivante da un contratto di assicurazione, falsificava la documentazione richiesta per la stipulazione di un contratto di assicurazione, presentando a che emetteva la polizza n. 1/64947/30/177272844 a copertura dei rischi Parte_4 gravanti sul veicolo VW Sharan tg. 0V (telaio WVWZZZ7NKZV019422), un modulo di iscrizione al PRA di Pistoia e di una fattura di acquisto dell'auto alterati;
in particolare, indicava nel modulo PRA un prezzo di acquisto di €.25.000,00 e nella fattura il prezzo di €. 23.800,00, in luogo di
€.100,00 effettivamente corrisposti al venditore, avendo di fatto acquistato un rottame, atteso che il veicolo (già immatricolato in Germania con targa tedesca MAF3317 era andato completamente distrutto in un incendio in data 30/06/19, denunciandone “falsamente” il furto in data 02/03/2021 in Barcellona (Spagna) e inoltrando una richiesta di risarcimento sulla base della polizza Pt_4 sopra indicata.”
All'udienza odierna le parti, come da verbale di cui la presente Sentenza è parte integrante, precisavano le conclusioni e procedevano a breve discussione orale ex art 281 sexies cpc.
Motivi di fatto e di diritto
Mette conto evidenziare che i fatti allegati da parte attrice non hanno trovato adeguato riscontro probatorio. Dai documenti in atti emerge che il mezzo che parte attrice asserisce essere stato rubato con conseguente diritto all'indennizzo per cui è causa, sia in realtà andato distrutto pagina 4 di 6 precedentemente in Germania a causa di un incendio. Parte attrice non ha fornito prova in grado di superare detta circostanza, di cui alla prova documentale in atti. In particolare doc 9 e 13 di parte convenuta.
Peraltro, tutta la documentazione relativa all'immatricolazione e all'iscrizione al PRA, avvenuta quest'ultima, 4 mesi dopo il dedotto furto, presentano gravi anomalie tali da ritenere che verosimilmente l'odierno attore non è mai entrato in possesso dell'autovettura di cui poi ha denunciato il furto. Ciò è stato, altresì, ricostruito in questi termini anche dal giudice penale in sede di ricostruzione del fatto di cui alla Sentenza penale di condanna del Tribunale di Bologna sopra richiamata secondo cui: “ … omissis… Accertato dunque che il veicolo Volkswagen con numero di telaio WVWZZZ7NKV019422 fin dal 30 giugno 2019 era andato quasi totalmente distrutto, e che pertanto la riparazione del mezzo sarebbe stata non solo antieconomica ma del tutto inattuabile, deve escludersi che quella stessa autovettura possa essere stata guidata dall'imputato fino a Barcellona nel marzo 2020 per essere poi rubata da ignoti nel capoluogo catalano. Peraltro, altri dati probatori confermano l'ipotesi accusatoria, portando a concludere che il veicolo con numero di telaio WVWZZZ7NKV019422 non raggiunse mai né l'Italia né la Spagna, e che l'immatricolazione del veicolo in Italia da parte dell venne effettuata dietro esibizione Parte_1 dell'originale del libretto di circolazione tedesco dell'autovettura e di falsa documentazione di vendita, col fine precipuo di lucrare il risarcimento assicurativo simulando un furto”. Detta ricostruzione collima con quanto emerge dall'istruttoria documentale del presente giudizio.
Peraltro, quanto emerge da detta Sentenza, seppur non definitiva, può, unitamente ad altri elementi di prova di cui al presente giudizio – nel caso di specie la documentazione relativa all'incendio/distruzione del veicolo in Germania e le anomalia e incongruenze tra l'immatricolazione in Italia e l'iscrizione al PRA- essere valutato come un elemento di prova dalla scrivente.
Per completezza, mette conto, altresì, rilevare che neppure la prova testimoniale escussa nel presente giudizio permette di ritenere provato quanto dedotto da parte attrice a fondamento delle proprie pretese. Sul punto si evidenzia che: I) il teste fratello della parte Parte_3 attrice, escusso all'udienza del 18.03.2024, alla luce dei documenti in atti, non risulta attendibile, per ciò che risulta soggetto coinvolto nelle anomalie relative alla formalizzazione dei documenti presso la motorizzazione ed il PRA, figurando in detta seconda occasione come il soggetto che avrebbe venduto la macchina all'odierno attore;
II) il teste amico di parte attrice, Tes_1 espressamente in risposta al cap 8, ha dichiarato “perché me l'ha detto , mostrando dunque Pt_1
pagina 5 di 6 di non aver avuto contezza diretta, di quanto oggetto del capitolo, ma di averne appreso la circostanza direttamente da parte attrice. Mentre negli altri capitoli ha genericamente confermato, rispondendo seccamente “si” di essere salito su auto per cui è causa e di averla vista, senza fornire alcun riferimento specifico né di tempo né di luogo. II) infine, le testimonianze dei funzionari della motorizzazione risultano ininfluenti dal punto di vista probatorio, in quanto il teste escusso all'udienza del 25.09.2025, non si è mai occupato della pratica relativa Tes_2 all'auto per cui è causa, mentre il teste escusso all'udienza del 27.11.2023, ha Tes_3 chiaramente dichiarato di non aver isto l'auto della cui pratica si è occupato, limitandosi alla parte amministrativa sulla base dei documenti esibiti dal . Parte_1
Orbene, per quanto sopra evidenziato, non vi è prova del diritto all'indennizzo di cui alla domanda attorea, che, pertanto, viene rigettata.
Spese di lite
Le spese legali, seguono la soccombenza e, pertanto, vengono poste a carico di parte attrice e liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e del concreto svolgersi delle fasi processuali.
Per questi motivi
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta le domande di parte attrice;
- condanna parte attrice alla refusione delle competenze di lite di che si Controparte_6 liquidano complessivamente in €6164,00, oltre spese, oltre rimborso forfettario, IVA e CAP di legge
Prato 7.10.2025
Il Giudice
dott. Elisabetta Bartoloni Saint Omer
Sentenza ex articolo 281 sexies c.p.c, letta alle ore 15.10 all'esito della Camera di Consiglio, in difetto della presenza dei difensori delle parti ed allegata al Verbale di Udienza.
pagina 6 di 6
TRIBUNALE di PRATO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 838/2022
Oggi 07/10/2025, ad ore 9.30, davanti al sottoscritto giudice dott. Elisabetta Bartoloni Saint Omer, sono comparsi: per il Sig con l'avv Betti in sostituzione dell'Avv Soldi, Parte_1 per l'Avv Giorgio Tricò in sostituzione dell'Avv Vitagliano, Controparte_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da note conclusionali cui si riportano. Procedono a breve discussione orale rappresentando alcuni profili di quanto già in atti.
I Procuratori dichiarano di rinunciare ad essere presenti alla lettura della Sentenza. Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in Camera di Consiglio per deliberare.
Il Giudice, alle h 15.10 pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. come da allegato al presente verbale, dandone lettura in assenza delle parti.
Il Giudice
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di PRATO Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Elisabetta Bartoloni Saint
Omer, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 838/2022, promossa da: rappresentato e difeso come in atti dagli Avv.ti Riccardo Betti e Massimiliano Parte_1
Soldi;
ATTORE/I contro rappresentata e difesa come in atti dall'Avv. Massimo Controparte_2
CONVENUTO/I
Conclusioni
Preso atto della discussione e delle conclusioni come precisate a verbale di udienza, il Giudice dà lettura delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, nonché del dispositivo.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato il Sig. ha convenuto in giudizio la Parte_1 compagnia davanti all'intestato Tribunale per ottenere il Controparte_2 pagamento dell'indennizzo a termini di polizza n. 1/64947/30/177272844, dovuto per il furto della propria auto avvenuto in Spagna, a Barcellona in data tra il 27.02.2021 ed il 02.03.2021. In particolare, il Sig. a sostegno delle proprie pretese, rappresentava che: (1) in data Parte_1
27.02.2021, alle ore 22.00 circa, parcheggiava il veicolo di sua proprietà, , Controparte_3 targato GA 890 VW, in un parcheggio pubblico a Barcellona (Spagna), in Carrer del Pintor
Alsamora, all'altezza del civico n. 20; (2) il successivo 2 marzo 2021, recatosi nel parcheggio, si avvedeva che il proprio autoveicolo era stato prelevato da ignoti malfattori;
(3) conseguentemente si recava presso la di Barcellona per presentare Parte_2 denuncia di furto del veicolo;
(4) che il veicolo era assicurato, anche contro il Controparte_3 furto, con la con n. di polizza n. 1/64947/30/177272844 , ma la Controparte_2
pagina 2 di 6 compagnia assicurativa, pur a fronte di regolare richiesta, non provvedeva a risarcire alcunché;
(5) che, visto il mancato risarcimento, parte attrice presentava davanti all'Organismo di
Conciliazione Forense di Prato la domanda di mediazione obbligatoria, che si concludeva il
12.01.2022 per la mancata partecipazione all'incontro di mediazione da parte della CP_4
Parte attrice rassegnava le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Prato: A)
[...]
Condannare la in persona del legale rappresentante pro-tempore, a Controparte_2 risarcire tutti i danni subiti dall'attore in conseguenza del furto del veicolo di sua proprietà, nella misura di € 36.000,00 o in quella diversa misura che sarà accertata in corso di causa mantenendo la domanda entro la competenza del Giudice adito B) Rivalutare e dichiarare le somme di cui ai precedenti punti soggette a rivalutazione monetaria ex art. 1224 c.c. e agli interessi legali dal dì della messa in mora fino a quello dell'effettivo saldo C) Con vittoria di spese, diritti ed onorari D)
Munire l'emananda sentenza della clausola di provvisoria esecutorietà.”
Si costituiva in giudizio la convenuta società la quale, contestando Controparte_2 tutto quanto dedotto da parte attrice sia in ordine all'an che al quantum delle pretese, chiedeva il rigetto della domanda attorea. In particolare parte convenuta deduceva che: (1) in data 5 ottobre
2020, l'attore stipulava presso la convenuta Compagnia Assicuratrice la polizza n.
1/64947/30/177272844 a copertura dei rischi gravanti sul veicolo Volkswagen Sharan, che dichiarava di essere di sua proprietà, sino ad un massimale previsto pari ad € 45.350,00 in caso di furto;
2) in sede di stipula, il contraente, per dimostrare la proprietà del citato veicolo, produceva la carta di circolazione, dalla quale si evinceva come tale veicolo fosse stato immatricolato per la prima volta all'estero il 24/06/2019 e, successivamente, in Italia in data
31/08/2020; (3) a seguito della richiesta d'indennizzo avanzata dall'attore, la convenuta svolgeva i necessari accertamenti istruttori, dai quali emergeva che il furto denunciato dal Sig.
[...] non si era in realtà verificato;
(4) l'autovettura assicurata, avente Pt_1 Controparte_3 telaio n. WVWZZZ7NZKV019422, era stata immatricolata per la prima volta in Germania in data
24 giugno 2019 con targa M AF3317 come veicolo dedicato al noleggio senza conducente ed intestata alla società con sede a Monaco e che come Controparte_5 attestato dalla Polizia tedesca, detto veicolo, in data 30 giugno 2019, mesi prima del furto dedotto da parte attrice, era stato completamente distrutto a seguito di un incendio;
5) successivamente, sebbene distrutto, era stato venduto per l'importo di €100,00 ad un privato;
(6) tale veicolo risulta essere stato iscritto al P.R.A. italiano soltanto nel giugno 2021 - ovvero, quattro mesi dopo il presunto furto avvenuto in Spagna - a seguito di vendita verbale del 21.06.2021 in favore del pagina 3 di 6 Sig. per un prezzo dichiarato di € 25.000,00, (7) dall'esame del fascicolo relativo Parte_1 all'immatricolazione dell'autoveicolo targato 0V, emergeva come l'assicurato Pt_1 avrebbe acquistato il veicolo Volkswagen Sharan tg. 0V in data 21/06/2021 dal
[...]
Sig. al prezzo di € 25.000,00 nonché la presenza, nel modulo di iscrizione al Parte_3
P.R.A., di talune correzioni effettuate a penna, anche nella voce relativa al valore del veicolo, inizialmente indicato in €100,00 (la stessa cifra riferita dal rivenditore tedesco) e successivamente modificato in € 25.000,00. Parte convenuta rassegnava le seguenti conclusioni:
“Si chiede che l'Ecc.mo Tribunale di Prato, ogni contraria istanza disattesa e/o reietta, Voglia respingere la domanda svolta dall'attore perché infondata sia in fatto che in diritto per i motivi di cui in narrativa. Con vittoria di spese, competenze, compensi ed onorari di causa, oltre spese generali 15% ed oltre CPA ed IVA.”.
La causa veniva istruita mediante produzione documentali e prove testimoniali.
All'udienza del 25.09.2024 veniva esibita, e successivamente prodotta in PCT, la Sentenza penale n1473/2024 del Tribunale di Bologna, non definitiva, di condanna dell'odierno attore per il reato di cui all'art. 642 del c.p. perché, al fine di conseguire per sé o per altro l'indennizzo di una assicurazione o comunque un vantaggio derivante da un contratto di assicurazione, falsificava la documentazione richiesta per la stipulazione di un contratto di assicurazione, presentando a che emetteva la polizza n. 1/64947/30/177272844 a copertura dei rischi Parte_4 gravanti sul veicolo VW Sharan tg. 0V (telaio WVWZZZ7NKZV019422), un modulo di iscrizione al PRA di Pistoia e di una fattura di acquisto dell'auto alterati;
in particolare, indicava nel modulo PRA un prezzo di acquisto di €.25.000,00 e nella fattura il prezzo di €. 23.800,00, in luogo di
€.100,00 effettivamente corrisposti al venditore, avendo di fatto acquistato un rottame, atteso che il veicolo (già immatricolato in Germania con targa tedesca MAF3317 era andato completamente distrutto in un incendio in data 30/06/19, denunciandone “falsamente” il furto in data 02/03/2021 in Barcellona (Spagna) e inoltrando una richiesta di risarcimento sulla base della polizza Pt_4 sopra indicata.”
All'udienza odierna le parti, come da verbale di cui la presente Sentenza è parte integrante, precisavano le conclusioni e procedevano a breve discussione orale ex art 281 sexies cpc.
Motivi di fatto e di diritto
Mette conto evidenziare che i fatti allegati da parte attrice non hanno trovato adeguato riscontro probatorio. Dai documenti in atti emerge che il mezzo che parte attrice asserisce essere stato rubato con conseguente diritto all'indennizzo per cui è causa, sia in realtà andato distrutto pagina 4 di 6 precedentemente in Germania a causa di un incendio. Parte attrice non ha fornito prova in grado di superare detta circostanza, di cui alla prova documentale in atti. In particolare doc 9 e 13 di parte convenuta.
Peraltro, tutta la documentazione relativa all'immatricolazione e all'iscrizione al PRA, avvenuta quest'ultima, 4 mesi dopo il dedotto furto, presentano gravi anomalie tali da ritenere che verosimilmente l'odierno attore non è mai entrato in possesso dell'autovettura di cui poi ha denunciato il furto. Ciò è stato, altresì, ricostruito in questi termini anche dal giudice penale in sede di ricostruzione del fatto di cui alla Sentenza penale di condanna del Tribunale di Bologna sopra richiamata secondo cui: “ … omissis… Accertato dunque che il veicolo Volkswagen con numero di telaio WVWZZZ7NKV019422 fin dal 30 giugno 2019 era andato quasi totalmente distrutto, e che pertanto la riparazione del mezzo sarebbe stata non solo antieconomica ma del tutto inattuabile, deve escludersi che quella stessa autovettura possa essere stata guidata dall'imputato fino a Barcellona nel marzo 2020 per essere poi rubata da ignoti nel capoluogo catalano. Peraltro, altri dati probatori confermano l'ipotesi accusatoria, portando a concludere che il veicolo con numero di telaio WVWZZZ7NKV019422 non raggiunse mai né l'Italia né la Spagna, e che l'immatricolazione del veicolo in Italia da parte dell venne effettuata dietro esibizione Parte_1 dell'originale del libretto di circolazione tedesco dell'autovettura e di falsa documentazione di vendita, col fine precipuo di lucrare il risarcimento assicurativo simulando un furto”. Detta ricostruzione collima con quanto emerge dall'istruttoria documentale del presente giudizio.
Peraltro, quanto emerge da detta Sentenza, seppur non definitiva, può, unitamente ad altri elementi di prova di cui al presente giudizio – nel caso di specie la documentazione relativa all'incendio/distruzione del veicolo in Germania e le anomalia e incongruenze tra l'immatricolazione in Italia e l'iscrizione al PRA- essere valutato come un elemento di prova dalla scrivente.
Per completezza, mette conto, altresì, rilevare che neppure la prova testimoniale escussa nel presente giudizio permette di ritenere provato quanto dedotto da parte attrice a fondamento delle proprie pretese. Sul punto si evidenzia che: I) il teste fratello della parte Parte_3 attrice, escusso all'udienza del 18.03.2024, alla luce dei documenti in atti, non risulta attendibile, per ciò che risulta soggetto coinvolto nelle anomalie relative alla formalizzazione dei documenti presso la motorizzazione ed il PRA, figurando in detta seconda occasione come il soggetto che avrebbe venduto la macchina all'odierno attore;
II) il teste amico di parte attrice, Tes_1 espressamente in risposta al cap 8, ha dichiarato “perché me l'ha detto , mostrando dunque Pt_1
pagina 5 di 6 di non aver avuto contezza diretta, di quanto oggetto del capitolo, ma di averne appreso la circostanza direttamente da parte attrice. Mentre negli altri capitoli ha genericamente confermato, rispondendo seccamente “si” di essere salito su auto per cui è causa e di averla vista, senza fornire alcun riferimento specifico né di tempo né di luogo. II) infine, le testimonianze dei funzionari della motorizzazione risultano ininfluenti dal punto di vista probatorio, in quanto il teste escusso all'udienza del 25.09.2025, non si è mai occupato della pratica relativa Tes_2 all'auto per cui è causa, mentre il teste escusso all'udienza del 27.11.2023, ha Tes_3 chiaramente dichiarato di non aver isto l'auto della cui pratica si è occupato, limitandosi alla parte amministrativa sulla base dei documenti esibiti dal . Parte_1
Orbene, per quanto sopra evidenziato, non vi è prova del diritto all'indennizzo di cui alla domanda attorea, che, pertanto, viene rigettata.
Spese di lite
Le spese legali, seguono la soccombenza e, pertanto, vengono poste a carico di parte attrice e liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e del concreto svolgersi delle fasi processuali.
Per questi motivi
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta le domande di parte attrice;
- condanna parte attrice alla refusione delle competenze di lite di che si Controparte_6 liquidano complessivamente in €6164,00, oltre spese, oltre rimborso forfettario, IVA e CAP di legge
Prato 7.10.2025
Il Giudice
dott. Elisabetta Bartoloni Saint Omer
Sentenza ex articolo 281 sexies c.p.c, letta alle ore 15.10 all'esito della Camera di Consiglio, in difetto della presenza dei difensori delle parti ed allegata al Verbale di Udienza.
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