Sentenza 9 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 09/02/2025, n. 139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 139 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA in nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2357 del R.G.A.C. per l'anno 2023, avente ad oggetto: opposizione avverso intimazione di pagamento, promossa da
(C.F.: ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
13.08.1968, difeso dall'avv. Maria Rotundo;
opponente contro
- in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, con l'avv. Silvia Parisi;
opposto e
in persona del legale Controparte_2 rappresentante p.t., con l'avv. Vincenzo Cizza;
opposta provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti mediante lo scambio delle note ex art. 127-ter c.p.c., qui da intendersi riprodotte, come da dispositivo e contestuale esposizione delle concise
1
Parte ricorrente ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n.
03020239001602165000 che l' le ha notificato in Controparte_2
data 10.10.2023, avente ad oggetto la richiesta di pagamento della somma di euro
41.372,07, esposta nella cartella esattoriale n. 030 2009 0025096758000, notificata in data 11.05.2010, relativa ad omesso versamento di contributi IVS fissi/percentuale sul minimale, oltre somme aggiuntive per omesso versamento contributi IVS fissi/percentuale sul minimale. Ha eccepito la prescrizione del credito previdenziale.
Si sono costituiti in giudizio gli enti convenuti, resistendo alla domanda.
Il ricorso è fondato.
L'opposizione all'intimazione di pagamento è ammissibile dinanzi al giudice ordinario poiché involge un giudizio di opposizione all'esecuzione, ai sensi dell'art. 29, co. 2, D. Lgs. n. 46/1999, tale essendo quello volto a far valere fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo, come la prescrizione del diritto.
E se è vero che il decorso del termine previsto dall'art. 24, co. 5, D. Lgs. n. 46/1999, per l'opposizione alla cartella esattoriale o all'avviso di addebito, comporta l'incontrovertibilità del provvedimento e, dal punto di vista processuale,
l'inammissibilità dell'opposizione, è altresì vero che, qualora nell'eventuale giudizio di opposizione tardivamente introdotto venga in rilievo un fatto estintivo sopravvenuto alla formazione del titolo esecutivo, qual è la sopravvenuta prescrizione del credito contributivo, esso va rilevato d'ufficio dal giudice, vertendosi in materia sottratta alla disponibilità delle parti.
Nella specie, dopo la notifica della suindicata cartella esattoriale eseguita il
11.05.2010, l'agente della riscossione non ha posto in essere, nei confronti di parte opponente, idonei atti conservativi e/o esecutivi che valessero a costituirla in mora e ad interrompere il corso della prescrizione, lasciando decorrere oltre un quinquennio prima di notificarle, in data 10.10.2023 l'intimazione di pagamento contro cui la stessa ha reagito nel presente giudizio.
Al riguardo, contrariamente a quanto eccepisce l' , Controparte_2
non sono atti idonei ad interrompere la prescrizione, né l'intimazione di pagamento
2 n. 03020129010091753000 che si assume notificata al contribuente in data
20.07.2012, ma di cui non è stata prodotta in giudizio la relativa prova (cfr all. n. 6 fascicolo , né le intimazioni di pagamento n. 03020179001711653000 CP_3
notificata il 14.07.2017 (cfr. all. n. 7 fascicolo e n. 03020189002406207000 CP_3
notificata il 20.10.2018 (cfr. all. n. 8 fascicolo le quali non costituiscono CP_3
idonei atti interruttivi atteso che, tra la notifica della cartella avvenuta il 11.05.2010
e quella di cui alle suddette intimazioni, rispettivamente eseguita in date 14.07.2017
e 20.10.2018, sono decorsi oltre sette anni, per cui il credito contributivo in questione si è inesorabilmente prescritto.
Neppure rileva il periodo di sospensione legale (COVID) della prescrizione per complessivi giorni 311 (ai sensi dell'art. 37 d.l. n. 18/2020 e s.m.i, e dell'articolo 11 del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, secondo cui i termini prescrizionali sono normativamente sospesi per il periodo dal 23.02.2020 al 30.06.2020 e dal 31.12.2020 CP_ al 30.06.2021, complessivamente pari a 311 giorni, come da Circolare n.
126/2021) in quanto tale sospensione afferisce ad un periodo di tempo successivo alla già maturata prescrizione della pretesa creditoria dell' . CP_1
Alla luce di quanto esposto, va dichiarata la prescrizione del credito contestato dall'opponente, con assorbimento di ogni ulteriore profilo controverso.
Conseguentemente, la cartella esattoriale mediante la quale quel credito era stato azionato deve essere annullata.
L'estraneità dell' alle vicende successive alla formazione del ruolo che, nella CP_1 specie, hanno determinato la prescrizione del credito e condotto all'accoglimento dell'opposizione giustificano la compensazione delle spese del giudizio tra detto ente e la parte ricorrente. Esse vanno invece poste a carico del concessionario della riscossione in base alla soccombenza e liquidate come da dispositivo, con distrazione in favore del procuratore attoreo antistatario.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
3 - dichiara prescritto il credito di cui alla cartella esattoriale n. 030 2009
0025096758000 e, per l'effetto, annulla il suddetto titolo;
- compensa le spese di lite tra la parte ricorrente e l' ; CP_1
- condanna l' a rifondere alla parte ricorrente le Controparte_2
spese del giudizio, che liquida in euro 43,00 per esborsi ed euro 4.500,00 per onorario, oltre IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore attoreo antistatario.
Catanzaro, 06.02.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Francesco Aragona
4