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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 23/01/2025, n. 66 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 66 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
VERBALE DI UDIENZA
(art. 281 sexies c.p.c.)
Il giorno 23 del mese di gennaio dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal G.I. presso il
Tribunale di Patti, dott. Giuseppe Puglisi, viene chiamata la causa civile iscritta al n. 672/2020
R.G.
È comparso, per la parte attrice, l'avv. GABRIELE LANFRANCO in sostituzione dell'avv.
ALESSANDRO PRUITI il quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
È comparso, per l'avv. MARCO VICARI in sostituzione dell'avv. Controparte_1
ALFREDO VICARI, il quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, non accettando il contraddittorio in ordine alle domande avversarie.
È comparso, per l'avv. CALOGERO MONASTRA Controparte_2 il quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
È comparso, per l'avv. GIUSEPPE MERLO in sostituzione Parte_1 dell'avv. DONATELLA CONCETTA MILETI il quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
È presente la dott.ssa per la pratica forense. Persona_1
Il G.I. dispone procedersi con la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Le parti discutono oralmente la causa.
Il G.U. esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PATTI SEZIONE CIVILE
Il giudice del Tribunale di Patti, dott. Giuseppe Puglisi, in funzione di giudice monocratico, visto il provvedimento del 30 novembre 2022 con cui ha assunto le funzioni presso l'Ufficio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 672/2020 R.G.
TRA
, nata a [...] il [...] (c.f. Parte_2 [...]
), in proprio e nella qualità di madre esercente la potestà sul minore C.F._1
, nato a [...] il [...] (c.f. Persona_2 [...]
) e (c.f. , nato C.F._2 Parte_3 CodiceFiscale_3
a S. Agata Militello il 4 maggio 1999, in proprio e nella qualità di eredi di
, rappresentati e difesi, come da Persona_3 procura in atti, dall'avv. Alessandro Pruiti Ciarello presso il cui studio professionale sono elettivamente domiciliati
ATTORI
CONTRO
P.I. , in persona del direttore Controparte_3 P.IVA_1 generale e legale rappresentante, rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'avv. Alfredo Vicari presso il cui studio è elettivamente domiciliato
E
, nato a [...] il [...] (c.f. Parte_1 C.F._4
), rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'avv. Donatella Concetta
[...]
Mileti presso il cui studio professionale è elettivamente domiciliato
E , nata a [...] il [...] (c.f. Controparte_2 [...]
), rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'avv. Calogero C.F._5
Monastra, presso il cui studio professionale è elettivamente domiciliato
CONVENUTI avente per OGGETTO: risarcimento del danno da morte.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come da verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – – in proprio e nella qualità di madre di Parte_2 Persona_2
e convenivano in giudizio davanti a questo Tribunale
[...] Parte_3
e Controparte_3 Parte_1 Controparte_2 esponendo che il giorno 30 novembre 2017, il sig. Persona_3
rispettivamente marito e padre – quale autista della i trovava
[...] Controparte_4 in UCRIA, lungo la S.P. 139, Km 1,5, alla guida del Minibus Mercedes Sprinter trg.
BA536RY di proprietà di contraente assicurato con la Controparte_2 il sig. che Controparte_1 Parte_1 Persona_3 procedeva in direzione Sinagra-Ucria quando giunto in località Pardo, nel
[...] disimpegnare una curva destrorsa del tipo tornante non segnalato, perdeva il controllo del mezzo ed andava a collidere con il terrapieno costituente il margine destro della carreggiata;
che a causa dell'impatto il Minibus Mercedes Sprinter si ribaltava sul lato destro rimanendo sulla carreggiata nel senso di marcia percorso e il conducente rimaneva incastrato per parecchio tempo all'interno dell'abitacolo del mezzo tra il sedile e lo sportello riportando la frattura della gamba sinistra e poi decedeva a causa del sinistro;
che il contratto di assicurazione n. 655.013.0000120138 del veicolo prevedeva espressamente un risarcimento di € 25.000 in caso di morte o infortunio del conducente. Chiedevano, pertanto, la corresponsione del superiore importo maggiorato di rivalutazione e interessi con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Dopo plurimi differimenti la causa perveniva per la prima volta dinnanzi allo scrivente, insediatosi il 30 novembre 2022, all'udienza del 1° marzo 2023 (poi sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte fino al 29 marzo 2023) e, preso atto che nelle note del 28 febbraio 2023 parte attrice dichiarava di non rinvenire la prova della notifica nei confronti dell'Assicurazione e chiedeva altresì di essere rimessa in termini per il rinnovo, con ordinanza del 30 marzo 2023 assegnava termine perentorio fino al 10 giugno 2023 per provvedere a una nuova notifica.
Con comparsa del 15 dicembre 2023 si costituiva Controparte_3 eccependo l'estinzione del giudizio in quanto la notifica era stata eseguita oltre il termine perentorio. Nella resistenza anche di e Parte_1 [...] medio tempore costituitisi con comparsa del 17 gennaio 2024, con CP_2 ordinanza ex art. 185 bis c.p.c. veniva formulata una proposta conciliativa che veniva accettata da tutte le parti tranne che dagli attori.
Dopo un differimento per la organizzazione del ruolo istruttorio, la causa viene oggi decisa sulle conclusioni precisate dalle parti e previa discussione orale ex art. 281 sexies
c.p.c.
2. – Il processo va dichiarato estinto.
L'art. 307, comma 3, c.p.c. prevede infatti che “il processo si estingue altresì qualora le parti alle quali spetta di rinnovare la citazione o di proseguire, riassumere o integrare il giudizio, non vi abbiano provveduto entro il termine perentorio stabilito dalla legge, o dal giudice che dalla legge sia autorizzato a fissarlo”.
Nella specie, parte attrice non ha contestato di avere provveduto alla notifica dopo il termine assegnatole, ma ha sostenuto che, adempiuto seppure tardivamente l'onere, la costituzione della parte avrebbe prodotto effetti sananti, non venendo in rilievo una ipotesi di inesistenza ed avendo l'atto comunque raggiunto lo scopo senza lesione del diritto di difesa.
Sennonché tali argomentazioni non possono condividersi.
Infatti, la perentorietà del termine ex artt. 102 c.p.c. o 291 c.p.c. risponde ad esigenze di ordine processuale e trova la sua giustificazione in una precedente omissione della parte (tale dovendosi considerare l'impossibilità di dimostrare per smarrimento l'avvenuta notifica telematica), sicché l'inutile decorso del tempo determina la perdita del potere di compiere l'atto. Se il potere viene meno, ne consegue che l'atto non può essere più giuridicamente compiuto (in maniera valida).
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “la sussistenza di un termine decadenziale è incompatibile con la possibilità di una sanatoria, salvo che la mancata ripresa, immediata e tempestiva, del procedimento notificatorio, onde evitare l'estinzione del giudizio, sia dovuta a causa non imputabile alla parte” (Cass., n. 31438/2023).
È opportuno precisare che in forza della massima appena citata non può affatto sostenersi che la notifica è stata comunque eseguita e quindi può operare una qualsivoglia forma di sanatoria, giacché il Supremo Collegio si è pronunciato in una vicenda dove, si noti, in pendenza del termine perentorio assegnato, il processo notificatorio aveva subito un arresto per cause non imputabili alla parte, mentre nel caso in esame il processo notificatorio è pacificamente iniziato e terminato fuori termine.
Peraltro, se la costituzione della parte avesse efficacia sanante, non si spiegherebbe perché l'art. 307, comma 4, c.p.c. nella precedente formulazione subordinasse l'estinzione all'eccezione “della parte interessata prima di ogni altra sua difesa”, mentre adesso statuisce che “l'estinzione opera di diritto ed è dichiarata, anche d'ufficio”.
In altre parole, da un lato, il rilievo officioso individua sicuramente un interesse che trascende quello individuale e, dall'altro, la possibilità ancora riconosciuta alle parti di sollevare l'eccezione di estinzione presuppone che la sanzione operi pur in presenza di una notifica tardiva;
notifica tardiva senza di cui la parte evocata in giudizio non potrebbe eccepire alcunché.
Il processo va dunque dichiarato integralmente estinto, venendo in rilievo una ipotesi di litisconsorzio necessario.
3. – Essendo sorta controversia circa l'avvenuto verificarsi della fattispecie estintiva tra parte attrice e l'Assicurazione, ragione per cui il provvedimento conclusivo ha la forma della sentenza, le spese tra queste ultime parti si liquidano secondo il criterio della soccombenza.
Esse, pertanto, vanno poste a carico di parte attrice in solido e liquidate, come in dispositivo in base ai parametri minimi previsti dal D.M. n. 55/2014, aggiornato al D.M. n. 147/2022 (in vigore dal 23 ottobre 2022 e applicabile ratione temporis ai sensi dell'art. 6, secondo cui “le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”, nonché in virtù dei principi già espressi da Cass., S.U., n. 17405/2012 in fattispecie analoga) per le cause di valore fino a € 26.000 tenuto conto della semplicità, in fatto e in diritto, della questione trattata ed esclusa la fase istruttoria che non ha avuto luogo.
Le spese sostenute dai restanti convenuti vanno integralmente compensate, giacché gli stessi non hanno mai preso posizione sull'eccezione di estinzione sollevata dall'Assicurazione e, pertanto, deve trovare applicazione l'art. 310, ultimo comma,
c.p.c. (“le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate”).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n. 672/2020 R.G., ogni contraria istanza eccezione e difesa respinta, così decide:
1) dichiara estinto il processo ex art. 307 c.p.c.;
2) condanna – in proprio e nella qualità di madre di Parte_2 [...]
– e in solido, a rifondere a Persona_2 Parte_3 [...] le spese di lite, che si liquidano in € 1.700, oltre spese generali, Controparte_3
C.P.A. ed I.V.A. come per legge;
3) compensa integralmente ex art. 310, ult. comma, c.p.c. le spese di lite tra le restanti parti.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Patti, lì 23 gennaio 2025
Il Giudice
Giuseppe Puglisi
VERBALE DI UDIENZA
(art. 281 sexies c.p.c.)
Il giorno 23 del mese di gennaio dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal G.I. presso il
Tribunale di Patti, dott. Giuseppe Puglisi, viene chiamata la causa civile iscritta al n. 672/2020
R.G.
È comparso, per la parte attrice, l'avv. GABRIELE LANFRANCO in sostituzione dell'avv.
ALESSANDRO PRUITI il quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
È comparso, per l'avv. MARCO VICARI in sostituzione dell'avv. Controparte_1
ALFREDO VICARI, il quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, non accettando il contraddittorio in ordine alle domande avversarie.
È comparso, per l'avv. CALOGERO MONASTRA Controparte_2 il quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
È comparso, per l'avv. GIUSEPPE MERLO in sostituzione Parte_1 dell'avv. DONATELLA CONCETTA MILETI il quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
È presente la dott.ssa per la pratica forense. Persona_1
Il G.I. dispone procedersi con la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Le parti discutono oralmente la causa.
Il G.U. esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PATTI SEZIONE CIVILE
Il giudice del Tribunale di Patti, dott. Giuseppe Puglisi, in funzione di giudice monocratico, visto il provvedimento del 30 novembre 2022 con cui ha assunto le funzioni presso l'Ufficio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 672/2020 R.G.
TRA
, nata a [...] il [...] (c.f. Parte_2 [...]
), in proprio e nella qualità di madre esercente la potestà sul minore C.F._1
, nato a [...] il [...] (c.f. Persona_2 [...]
) e (c.f. , nato C.F._2 Parte_3 CodiceFiscale_3
a S. Agata Militello il 4 maggio 1999, in proprio e nella qualità di eredi di
, rappresentati e difesi, come da Persona_3 procura in atti, dall'avv. Alessandro Pruiti Ciarello presso il cui studio professionale sono elettivamente domiciliati
ATTORI
CONTRO
P.I. , in persona del direttore Controparte_3 P.IVA_1 generale e legale rappresentante, rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'avv. Alfredo Vicari presso il cui studio è elettivamente domiciliato
E
, nato a [...] il [...] (c.f. Parte_1 C.F._4
), rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'avv. Donatella Concetta
[...]
Mileti presso il cui studio professionale è elettivamente domiciliato
E , nata a [...] il [...] (c.f. Controparte_2 [...]
), rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'avv. Calogero C.F._5
Monastra, presso il cui studio professionale è elettivamente domiciliato
CONVENUTI avente per OGGETTO: risarcimento del danno da morte.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come da verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – – in proprio e nella qualità di madre di Parte_2 Persona_2
e convenivano in giudizio davanti a questo Tribunale
[...] Parte_3
e Controparte_3 Parte_1 Controparte_2 esponendo che il giorno 30 novembre 2017, il sig. Persona_3
rispettivamente marito e padre – quale autista della i trovava
[...] Controparte_4 in UCRIA, lungo la S.P. 139, Km 1,5, alla guida del Minibus Mercedes Sprinter trg.
BA536RY di proprietà di contraente assicurato con la Controparte_2 il sig. che Controparte_1 Parte_1 Persona_3 procedeva in direzione Sinagra-Ucria quando giunto in località Pardo, nel
[...] disimpegnare una curva destrorsa del tipo tornante non segnalato, perdeva il controllo del mezzo ed andava a collidere con il terrapieno costituente il margine destro della carreggiata;
che a causa dell'impatto il Minibus Mercedes Sprinter si ribaltava sul lato destro rimanendo sulla carreggiata nel senso di marcia percorso e il conducente rimaneva incastrato per parecchio tempo all'interno dell'abitacolo del mezzo tra il sedile e lo sportello riportando la frattura della gamba sinistra e poi decedeva a causa del sinistro;
che il contratto di assicurazione n. 655.013.0000120138 del veicolo prevedeva espressamente un risarcimento di € 25.000 in caso di morte o infortunio del conducente. Chiedevano, pertanto, la corresponsione del superiore importo maggiorato di rivalutazione e interessi con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Dopo plurimi differimenti la causa perveniva per la prima volta dinnanzi allo scrivente, insediatosi il 30 novembre 2022, all'udienza del 1° marzo 2023 (poi sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte fino al 29 marzo 2023) e, preso atto che nelle note del 28 febbraio 2023 parte attrice dichiarava di non rinvenire la prova della notifica nei confronti dell'Assicurazione e chiedeva altresì di essere rimessa in termini per il rinnovo, con ordinanza del 30 marzo 2023 assegnava termine perentorio fino al 10 giugno 2023 per provvedere a una nuova notifica.
Con comparsa del 15 dicembre 2023 si costituiva Controparte_3 eccependo l'estinzione del giudizio in quanto la notifica era stata eseguita oltre il termine perentorio. Nella resistenza anche di e Parte_1 [...] medio tempore costituitisi con comparsa del 17 gennaio 2024, con CP_2 ordinanza ex art. 185 bis c.p.c. veniva formulata una proposta conciliativa che veniva accettata da tutte le parti tranne che dagli attori.
Dopo un differimento per la organizzazione del ruolo istruttorio, la causa viene oggi decisa sulle conclusioni precisate dalle parti e previa discussione orale ex art. 281 sexies
c.p.c.
2. – Il processo va dichiarato estinto.
L'art. 307, comma 3, c.p.c. prevede infatti che “il processo si estingue altresì qualora le parti alle quali spetta di rinnovare la citazione o di proseguire, riassumere o integrare il giudizio, non vi abbiano provveduto entro il termine perentorio stabilito dalla legge, o dal giudice che dalla legge sia autorizzato a fissarlo”.
Nella specie, parte attrice non ha contestato di avere provveduto alla notifica dopo il termine assegnatole, ma ha sostenuto che, adempiuto seppure tardivamente l'onere, la costituzione della parte avrebbe prodotto effetti sananti, non venendo in rilievo una ipotesi di inesistenza ed avendo l'atto comunque raggiunto lo scopo senza lesione del diritto di difesa.
Sennonché tali argomentazioni non possono condividersi.
Infatti, la perentorietà del termine ex artt. 102 c.p.c. o 291 c.p.c. risponde ad esigenze di ordine processuale e trova la sua giustificazione in una precedente omissione della parte (tale dovendosi considerare l'impossibilità di dimostrare per smarrimento l'avvenuta notifica telematica), sicché l'inutile decorso del tempo determina la perdita del potere di compiere l'atto. Se il potere viene meno, ne consegue che l'atto non può essere più giuridicamente compiuto (in maniera valida).
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “la sussistenza di un termine decadenziale è incompatibile con la possibilità di una sanatoria, salvo che la mancata ripresa, immediata e tempestiva, del procedimento notificatorio, onde evitare l'estinzione del giudizio, sia dovuta a causa non imputabile alla parte” (Cass., n. 31438/2023).
È opportuno precisare che in forza della massima appena citata non può affatto sostenersi che la notifica è stata comunque eseguita e quindi può operare una qualsivoglia forma di sanatoria, giacché il Supremo Collegio si è pronunciato in una vicenda dove, si noti, in pendenza del termine perentorio assegnato, il processo notificatorio aveva subito un arresto per cause non imputabili alla parte, mentre nel caso in esame il processo notificatorio è pacificamente iniziato e terminato fuori termine.
Peraltro, se la costituzione della parte avesse efficacia sanante, non si spiegherebbe perché l'art. 307, comma 4, c.p.c. nella precedente formulazione subordinasse l'estinzione all'eccezione “della parte interessata prima di ogni altra sua difesa”, mentre adesso statuisce che “l'estinzione opera di diritto ed è dichiarata, anche d'ufficio”.
In altre parole, da un lato, il rilievo officioso individua sicuramente un interesse che trascende quello individuale e, dall'altro, la possibilità ancora riconosciuta alle parti di sollevare l'eccezione di estinzione presuppone che la sanzione operi pur in presenza di una notifica tardiva;
notifica tardiva senza di cui la parte evocata in giudizio non potrebbe eccepire alcunché.
Il processo va dunque dichiarato integralmente estinto, venendo in rilievo una ipotesi di litisconsorzio necessario.
3. – Essendo sorta controversia circa l'avvenuto verificarsi della fattispecie estintiva tra parte attrice e l'Assicurazione, ragione per cui il provvedimento conclusivo ha la forma della sentenza, le spese tra queste ultime parti si liquidano secondo il criterio della soccombenza.
Esse, pertanto, vanno poste a carico di parte attrice in solido e liquidate, come in dispositivo in base ai parametri minimi previsti dal D.M. n. 55/2014, aggiornato al D.M. n. 147/2022 (in vigore dal 23 ottobre 2022 e applicabile ratione temporis ai sensi dell'art. 6, secondo cui “le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”, nonché in virtù dei principi già espressi da Cass., S.U., n. 17405/2012 in fattispecie analoga) per le cause di valore fino a € 26.000 tenuto conto della semplicità, in fatto e in diritto, della questione trattata ed esclusa la fase istruttoria che non ha avuto luogo.
Le spese sostenute dai restanti convenuti vanno integralmente compensate, giacché gli stessi non hanno mai preso posizione sull'eccezione di estinzione sollevata dall'Assicurazione e, pertanto, deve trovare applicazione l'art. 310, ultimo comma,
c.p.c. (“le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate”).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n. 672/2020 R.G., ogni contraria istanza eccezione e difesa respinta, così decide:
1) dichiara estinto il processo ex art. 307 c.p.c.;
2) condanna – in proprio e nella qualità di madre di Parte_2 [...]
– e in solido, a rifondere a Persona_2 Parte_3 [...] le spese di lite, che si liquidano in € 1.700, oltre spese generali, Controparte_3
C.P.A. ed I.V.A. come per legge;
3) compensa integralmente ex art. 310, ult. comma, c.p.c. le spese di lite tra le restanti parti.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Patti, lì 23 gennaio 2025
Il Giudice
Giuseppe Puglisi