CA
Sentenza 2 novembre 2025
Sentenza 2 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 02/11/2025, n. 5268 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5268 |
| Data del deposito : | 2 novembre 2025 |
Testo completo
PROC. n. 2278/2022 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
4^ SEZIONE CIVILE composta dai seguenti Magistrati:
PE DE TULLIO - Presidente
Massimo SENSALE- Consigliere
PE AV INFANTINI - Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine
2278 dell'anno 2022, vertente tra
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Luca Rubinacci. Parte_1 C.F._1
- APPELLANTE -
e
(c.f. ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_1 dall'avv. Nuvola di Mauro.
- APPELLATO –
OGGETTO: “Appello avverso la sentenza n. 9533/2021 emessa dal Tribunale di Napoli, pubblicata il 22.11.2021, in tema di subentro in un contratto di locazione avente ad oggetto un alloggio di edilizia residenziale pubblica”.
CONCLUSIONI: Per entrambe le parti costituite: come da rispettivi atti introduttivi e da note di trattazione scritta depositate, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., il 21.10.2025 dalla difesa dell'appellato e il 27.10.2025 dalla difesa dell'appellante.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 24.5.2022, ha proposto appello avverso la sentenza n. 9533/2021 emessa Parte_1 dal Tribunale di Napoli, pubblicata il 22.11.2021.
****
1. IL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO. pagina 1 di 15 In primo grado aveva adìto il Tribunale di Napoli deducendo di avere presentato, in data Parte_1
22.10.2012, una “istanza di voltura mortis causa” per subentrare nel contratto di locazione avente ad oggetto l'alloggio di edilizia residenziale pubblica, sito in Strada Villa S. Giovanni, ed. 3, sc. E, p. 2, int. 2, in CP_1 precedenza assegnato al marito ( , deceduto il 6.5.2000), ed impugnando il provvedimento n. Persona_1 prot. PG/2018/243132 emesso dal il 12.3.2018 (e notificato in data 11.4.2018), con cui il detto Controparte_1
EN (a seguito dell'istruttoria espletata) le aveva comunicato l'esito negativo dell'istanza di subentro.
In particolare il Comune di aveva rilevato, a fondamento di tale provvedimento, l'insussistenza, in capo a CP_1
, dei requisiti previsti dalla normativa regionale per il subentro nel contratto di locazione dell'alloggio, Parte_1 sulla base dei seguenti motivi: 1) violazione dell'art. 2, comma 1, lett. c), della legge n. 18/1997della Regione
Campania, per essere (coniuge di , figlia dell'istante e componente del nucleo Controparte_2 Persona_2 familiare di quest'ultima) proprietario di un alloggio (in Corso San Giovanni n.374) adeguato alle esigenze CP_1 del nucleo familiare;
2) violazione dell'art.20, comma 1, lett g), della detta legge regionale, risultando a carico dell'istante un'esposizione debitoria pari ad euro 95,46.
E la ricorrente, ritenendo errate tali motivazioni (per le ragioni meglio esposte nel ricorso introduttivo), aveva chiesto al giudice di primo grado, di: 1) Accertare e dichiarare l'inefficacia del provvedimento n. prot.
PG/2018/243132 emesso dal il 12.3.2018 (e notificato in data 11.4.2018);
2. dichiarare, per Controparte_1
l'effetto, il proprio diritto di subentrare nel contratto di locazione (avente ad oggetto il detto alloggio di edilizia residenziale pubblica) stipulato tra il Comune di in virtù di decreto di assegnazione n. CP_1 Persona_1
24584 del 18.12.1991.
Il costituitosi in giudizio, aveva eccepito, in via preliminare, l'inammissibilità della domanda Controparte_1
(per non essere stato impugnato nei termini di legge il provvedimento in questione) e il difetto di giurisdizione del
G.O. (in favore del G.A.), contestando comunque, nel merito, la fondatezza dell'avversa domanda.
Il Tribunale di Napoli, con la sentenza n. 9553/2021 impugnata in questa sede, ha preliminarmente ritenuto sussistente la giurisdizione del g.o. adìto (non venendo in rilievo l'esercizio del potere autoritativo della p.a., anche sulla base di precedenti, in tal senso, della giurisprudenza di legittimità) e, nel merito, ha rigettato le domande proposte da , condannandola al pagamento delle spese di lite (liquidate in euro 50,00 per esborsi ed Parte_1 in euro 2.200,00 per compensi, oltre accessori come per legge).
In particolare il giudice di prime, premessa l'insussistenza di un diritto automatico degli eredi a ricevere in assegnazione l'immobile di cui il de cuius risultava assegnatario, ha ravvisato l'assenza dei requisiti richiesti dalla citata legge regionale per il subentro di nel contratto di locazione stipulato dal marito, poi deceduto, Parte_1 posto che, come rilevato anche dal Comune di nel provvedimento in questione, (figlia di CP_1 Persona_2
e membro del nucleo familiare di quest'ultima) risultava residente nell'immobile per cui è causa dal Parte_1
pagina 2 di 15 7.8.1996 al 3.2.2008 e, successivamente, dal 15.10.2015 all'attualità, nonché coniugata con , Controparte_2
a sua volta proprietario di un immobile adeguato alle esigenze familiari.
Il che, ad avviso del primo giudice, avrebbe confermato la violazione dell'art. 2, co.1, lett. c), posta dal
[...]
a fondamento del diniego di subentro, restando irrilevante, al riguardo, la circostanza, dedotta dalla CP_1 ricorrente, secondo cui non avrebbe mai fatto parte di del nucleo familiare di , Controparte_2 Parte_1 essendo invece rilevante, ai fini del requisito della impossidenza di altro alloggio, la circostanza che la figlia della ricorrente, facente parte del nucleo familiare della prima, avesse un diritto di alloggio in un immobile di proprietà del marito, adeguate alle esigenze del nucleo familiare.
Il Tribunale di Napoli, poi, ha ritenuto che ogni altra questione, pur formulata dalle parti, restasse assorbita dalla decisione in ordine al suddetto profilo e che, quanto alla dedotta mancata comunicazione del preavviso di diniego, anche ove accertata, avrebbe rappresentato una violazione meramente formale, ossia non incidente sulla legittimità sostanziale del provvedimento adottato dalla p.a., posto che il contenuto di tale provvedimento non avrebbe potuto essere diverso rispetto a quello adottato.
****
2. IL GIUDIZIO DI APPELLO.
, dopo avere proposto appello (con ricorso depositato, si ribadisce, il 24.5.2022) avverso la Parte_1 sentenza n. 9533/2021 emessa dal Tribunale di Napoli, ha formulato, il giorno successivo (ossia il 25.5.2022), istanza di rimessione in termini ex art. 153 c.p.c., deducendo di essere venuta a conoscenza della mancata accettazione del ricorso, il cui deposito era stato effettuato il 23.5.2022 (quindi nel rispetto del termine semestrale di cui all'art. 327 c.p.c.), solo quando i termini per proporre impugnazione erano ormai spirati, chiedendo di ritenere valido e tempestivo il deposito effettuato in data 23 maggio 2022, alle ore 18:09.
La difesa dell'appellante ha dedotto, in particolare, al riguardo: a) che, in data 23 maggio 2022, alle ore 18:09, nel termine di cui all'art. 327 c.p.c., aveva provveduto a depositare telematicamente il ricorso in appello avverso la suddetta sentenza;
b) che, successivamente all'invio telematico dell'atto, aveva ricevuto, nella propria casella p.e.c., alle ore 18:09 e 18:10, le ricevute di accettazione e consegna e, alle ore 18:10, la p.e.c. di esito dei controlli automatici “recante Codice Esito: -1 “atto non conforme alle specifiche. In attesa di conferma da cancelleria: ...; atto verrà comunque accettato non è necessario effettuare nuovamente il deposito”; c) che il 24 maggio 2022, alle ore 13:14, aveva ricevuto dalla cancelleria la p.e.c. di esito dei controlli automatici “recante Codice Esito: “-1 e riportante la descrizione “deposito di atto non conforme, Compete il civile”; d) di avere correttamente generato la busta telematica indicando l'oggetto del giudizio ricompreso tra le materie cui si applica il rito speciale del lavoro e che, dunque, nella specie, non ricorresse alcun errore, neanche di tipo fatale, che potesse giustificare il rifiuto del deposito opposto dalla cancelleria;
e) che, anche in virtù di quanto disposto dall'art. 7 della Circolare del Ministero
pagina 3 di 15 della Giustizia del 23 ottobre 2015, potesse essere rimessa in termini, ai sensi del secondo comma dell'art. 153
c.p.c., essendo incorsa in decadenza per causa ad essa non imputabile.
****
Quanto al merito del gravame, ha censurato la sentenza n.9533/2021 per i seguenti motivi: Parte_1
A) ERROR IN IUDICANDO. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 12 DEL D.P.R. 1035/1972 E DELL'ART. 2, COMMI 1,
LETT. C), 3 E 4, DELLA L.R.C. 18/1997. IN VIA SUBORDINATA, QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELL'ART. 2,
COMMI 1, LETT. C), 3 E 4, DELLA L.R.C. 18/1997, PER CONTRASTO CON L'ART. 3, COMMI 1 E 2, DELLA COSTITUZIONE.
Con il primo ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale di Napoli ha ritenuto ostativa al subentro nel contratto di locazione la reputata violazione dell'art. 2, comma 1, lett. c), della L.R.C. n. 18/97.
Ciò, secondo l'appellante, sull'erroneo (in quanto escluso dalla documentazione in atti) presupposto che e risultassero regolarmente coniugati e non separati legalmente. Persona_2 Controparte_2
In particolare, secondo , tale errore avrebbe travolto l'intero ragionamento del giudice di primo Parte_1 grado, posto che la separazione legale tra i detti coniugi - unitamente fatto che, in ogni caso, mai, dopo il 2015, il avesse avuto una convivenza stabile con la avrebbe impedito di considerare integrata la CP_1 Per_2 fattispecie di cui all'art. 2, comma 1, lett. c), della L.R.C. 18/1997 (“non titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso
e abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, nell'ambito della provincia cui si riferisce il bando”), in rapporto ai commi 3 e 4 del medesimo articolo.
L'appellante ha, così, evidenziato, che mancasse, nel caso di specie, non solo la condizione del rapporto di coniugio ma, in ogni caso, anche quella rappresentata dalla stabile convivenza tra i componenti del nucleo familiare, anch'essi soggetti, come tali, al rispetto delle condizioni di cui all'art.2, comma 1, lettere c), d) ed e) della legge regionale n. 18/1997.
In via del tutto subordinata, ossia qualora questa Corte non avesse reputato assorbente l'errore sopra lamentato, consistito nell'aver considerato e legalmente coniugati, ha Persona_2 Controparte_2 sostenuto che, laddove l'interpretazione delle norme in questione fosse stata quella di impedire l'assegnazione in locazione dell'immobile di edilizia residenziale pubblica considerando come compresi nel concetto di nucleo familiare anche soggetti non aventi alcuna stabile convivenza con il richiedente, essa sarebbe stata chiaramente in contrasto con l'art. 3, commi 1 e 2, della Costituzione.
B) ERROR IN IUDICANDO. RIPROPOSIZIONE DELLA CENSURA RELATIVA ALLA PRESUNTA MOROSITÀ DI € 95,46 IN
RELAZIONE ALLA VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 20, COMMA 1, LETT. G), DELLA L.R.C. 18/1997.
Con il secondo motivo d'impugnazione ha riproposto la censura (ritenuta assorbita dal giudice di Parte_1 primo grado) mossa avverso il provvedimento emesso dal irca l'esistenza di una morosità, pari Controparte_1 ad euro 95,46, a carico della stessa.
In particolare, l'appellante ha ribadito che la motivazione del sul punto, fosse sbagliata. Controparte_1
pagina 4 di 15 A tal proposito, dopo aver richiamato l'art. 20 comma 1 lett. g) della L.R.C. 18/1997 (secondo cui “la decadenza dal dritto all'assegnazione viene dichiarata. ..nei casi in cui l'assegnatario sia incorso nelle condizioni di morosità nel pagamento del canone con conseguente risoluzione contrattuale, come previsto dall'art. 21 della presente legge”) ed evidenziato che il contratto di locazione stipulato tra il Comune di e , prevedesse, all'art. 6), le seguenti condizioni di CP_1 Persona_1 morosità: “la presente locazione … si risolverà di diritto qualora la morosità dei conduttori sia superiore alla somma di due mensilità di canone”, ha sostenuto che, alla data di emanazione del provvedimento impugnato
(12.3.2018), fosse perfettamente in regola con il pagamento dei canoni di locazione, non riferendosi l'esposizione debitoria di € 95,46, al pagamento dei detti canoni, bensì al conguaglio dovuto per il pagamento della manutenzione ordinaria edìle, degli impianti e per l'illuminazione anno 2012 (ciò risultando dalla racc. a/r del
27.10.2017), oneri condominiali prontamente pagati in data 20.11.2017.
C) ERROR IN IUDICANDO. SULLA RILEVANZA DELL'OMESSA NOTIFICA DEL PREAVVISO DI RIGETTO DELL'ISTANZA.
Con il terzo motivo ha criticato la decisione del primo giudice anche nella parte in cui ha ritenuto Parte_1 che l'omessa notifica, da parte del del preavviso di diniego, non inficiasse la regolarità del Controparte_1 provvedimento amministrativo.
Sul punto ha sostenuto che, contrariamente a tale assunto, ciò avesse profondamente pregiudicato il proprio diritto di difesa e frustrato la funzione che è propria del preavviso di rigetto, ossia quella di consentire un apporto procedimentale tale da orientare diversamente le scelte dell'ente.
E, alla luce di quanto dedotto, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “- in via interinale - SOSPENDERE, con ordinanza non impugnabile, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 447- bis, comma 4, c.p.c., l'efficacia esecutiva della sentenza del Tribunale di
Napoli, IX sezione civile, pubblicata il 22 novembre 2022, pronunciata nel giudizio r.g. n. 26195/2019 - in via principale - ANNULLARE
E/O RIFORMARE la sentenza del Tribunale di Napoli, IX sezione civile, pubblicata il 22 novembre 2022, pronunciata nel giudizio r.g. n.
26195/2019, e, conseguentemente, ACCERTARE E DICHIARARE l'inefficacia del provvedimento PG/2018/243132 emesso dal
[...] il 12.03.2018 per i motivi esposti in narrativa;
- per l'effetto - ACCERTARE E DICHIARARE il diritto della signora a CP_1 Parte_1 subentrare nel contratto di locazione per immobili di edilizia residenziale pubblica ad uso abitativo stipulato tra il Comune di ed il CP_1 sig. in virtù di decreto di assegnazione n. 24584 del 18.12.1991; Con vittoria delle spese processuali del doppio Persona_1 grado di giudizio.”.
Ha anche reiterato, in via istruttoria, l'ammissione di una prova per testi già richiesta in primo grado.
Iscritta la causa al n. 2278/2022 del Ruolo Generale, con decreto del 27.5.2022 è stata fissata l'udienza del
27.9.2022 per la discussione (anche in ordine alla sospensione chiesta dall'appellante ai sensi dell'art. 447.bis, co.4, c.p.c.), onerando l'appellante di notificare il ricorso e il decreto alla controparte entro i termini di cui all'art. 435 c.p.c. e riservando ogni valutazione sulla tempestività o meno del ricorso in sede di decisione della controversia.
Si è costituito in giudizio, con comparsa depositata in data 8.9.2022, il contestando Controparte_1
l'ammissibilità, ai sensi degli artt. 342 e 348-bis c.p.c. e, in ogni caso, la fondatezza dell'avverso gravame, rassegnando le seguenti conclusioni: “1) in via preliminare, disattendere la richiesta di sospensione dell'esecuzione del pagina 5 di 15 provvedimento impugnato;
2) in rito, dichiarare nullo l'atto di appello per mancanza dei requisiti di cui al combinato disposto degli artt.342,1°comma e 163 c.p.c.; 3) sempre in via preliminare, in rito, dichiarare l'inammissibilità dell'appello per mancanza dei requisiti prescritti dall'art.342, I comma e, in via gradata, sentite le parti, dichiararne comunque l'inammissibilità ex art.348 bis c.p.c. in quanto lo stesso non ha una ragionevole probabilità di essere accolto;
4) in via principale, ritenere infondati i motivi di appello esposti dall'attore e rigettare in toto l'appello per le eccezioni preliminari e subordinate sollevate, in quanto inammissibile, improcedibile ed infondato in fatto e in diritto, e comunque non provato sia in ordine al fatto che al nesso;
5) rigettare l'atto di appello e per l'effetto confermare la sentenza impugnata, che ha rigettato la domanda attorea. 6) Con vittoria delle spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio”.
Con ordinanza del 6.12.2022 è stata rigettata (per l'assenza del c.d. periculum in mora) l'istanza dell'appellante volta ad ottenere la sospensione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 447- bis, comma 4, c.p.c., dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, e la causa è stata rinviata, per la discussione, al 21.11.2023.
Indi, dopo alcuni rinvii di ufficio, con decreto depositato in data 1.10.2025 (ritualmente comunicato alle parti costituite), è stato disposto lo svolgimento dell'udienza del 28.10.2025 mediante la c.d. trattazione scritta, ex art. 127- ter c.p.c. (in quanto compatibile con il c.d. rito del lavoro;
cfr. Cass. civ., Sez. Unite, 30/06/2025, n. 17603).
E, depositate le note di trattazione scritta per l'udienza del 28.10.2025, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. (il
21.10.2025 dalla difesa dell'appellato e il 27.10.2025 dalla difesa dell'appellante), la causa è stata decisa mediante la redazione e il deposito del dispositivo alla detta udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare la Corte rileva l'infondatezza dell'eccezione, sollevata dall'ente appellato, di inammissibilità
(richiamando l'art. 342 c.p.c.) dell'appello ex adverso proposto.
Ed infatti, dalla lettura dell'atto di appello è possibile individuare con sufficiente chiarezza i punti della sentenza investiti da censura, nonché le ragioni per le quali è stata chiesta la riforma della decisione assunta dal Tribunale, onde va senz'altro esclusa la ricorrenza delle condizioni richieste dalla citata disposizione del codice di rito per la declaratoria di inammissibilità del gravame.
Ai fini della specificità dei motivi d'appello è sufficiente, invero, una chiara esposizione delle doglianze rivolte alla pronuncia impugnata (cfr. Cass. civ., Sez. 6 – 3, Ord. n. 40560 del 17/12/2021), in modo tale che il giudice sia messo in condizione (senza necessità di esplorare, in assenza di parametri di riferimento, le vicende processuali) di cogliere natura, portata e senso della critica (cfr. Cass. civ., Sez. 2, Ord. n. 7675 del 19/03/2019).
Al riguardo va detto che gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica pagina 6 di 15 CO (cfr. Cass. civ., Sez. Un., n. 27199 del 16/11/2017).
Del resto, ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342 c.p.c., l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, può sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, non essendo necessaria l'allegazione di profili fattuali e giuridici aggiuntivi, purché ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice (cfr. Cass. civ., Sez. 2, Ord. N. 23781 del 28/10/2020).
****
Sempre in via preliminare va detto, quanto all'inammissibilità dell'appello invocata dalla difesa dell'appellata costituita ai sensi dell'art. 348-bis c.p.с., che l'ordinanza di inammissibilità dell'appello, ai sensi dell'art. 348-ter
c.p.c. (articoli richiamati, per ciò che concerne specificamente il c.d. rito del lavoro, dall'art. 436-bis c.p.c., nella formulazione, applicabile ratione temporis al caso di specie, precedente alle modifiche operata dal d.lgs.
n.149/2022), deve essere pronunciata dal giudice competente prima di procedere alla trattazione della causa.
Essa, infatti, deve collocarsi prima di ogni altra attività, immediatamente dopo la verifica della regolare costituzione delle parti nel giudizio di appello (cfr. Cass. civ., Sez. L., n. 10409 del 01/06/2020).
Ragion per cui tale facoltà è preclusa, nel caso di specie, essendo stata già ampiamente superata la fase della trattazione della causa.
Del resto, la scelta del giudice d'appello di definire il giudizio prendendo in esame il merito della pretesa azionata
(sia con il rigetto che con l'accoglimento) non può dirsi proceduralmente viziata sul presupposto che si sarebbe dovuta affermare l'inammissibilità per assenza di ragionevole probabilità di accoglimento;
pertanto, ove il giudice non ritenga di assumere la decisione ai sensi dell'art. 348-ter, comma 1, c.p.c., la questione di inammissibilità resta assorbita dalla sentenza che definisce l'appello, che è l'unico provvedimento impugnabile, ma per vizi suoi propri, "in procedendo" o "in iudicando", e non per il solo fatto del non esservi stata decisione nelle forme semplificate (cfr. Cass. civ., Sez.
6- L, Ord. n. 37272 del 29/11/2021).
****
Ancora in via preliminare la Corte ritiene che sia fondata l'istanza di rimessione in termini formulata dalla difesa dell'appellante, ai sensi dell'art. 153 c.p.c., con conseguente tempestività del gravame proposto.
Al riguardo si rileva, in fatto, che, come documentato dall'appellante:
La difesa di ha effettuato una prima volta, in data 23.5.2022 (e, dunque, nel rispetto dei termini Parte_1 prescritti dall'art. 327 c.p.c.), il deposito del ricorso in appello, ricevendo la pec, generata in esito ai controlli automatici, recante il seguente esito: “atto non conforme alle specifiche. In attesa di conferma da cancelleria: ...; atto verrà comunque accettato non è necessario effettuare nuovamente il deposito”.
pagina 7 di 15 Solo il giorno successivo (il 24.5.2022), ossia quando il termine per proporre tempestivamente l'impugnazione era ormai decorso, la difesa dell'appellante ha ricevuto dalla cancelleria un'ulteriore p.e.c. recante il seguente esito: “Deposito di atto non conforme, Compete il civile. Atti rifiutati il 24/05/2022”.
Pertanto la detta difesa ha provveduto, nuovamente, ad effettuare il deposito dell'atto d'impugnazione (il
24.5.2022) e, il giorno dopo (il 25.5.2025) ha presentato, si ribadisce, una istanza di rimessione in termini ai sensi dell'art.153 c.p.c.
Sul punto va precisato che il deposito telematico si articola in quattro fasi, che coincidono con il rilascio di altrettanti messaggi di p.e.c. da parte del sistema informatico: 1) “ricevuta di accettazione deposito”, ossia la ricevuta di presa in carico del messaggio da parte del gestore p.e.c. del mittente;
2) "ricevuta di avvenuta consegna" (c.d. “seconda PEC”), con la quale il gestore p.e.c del Ministero della Giustizia attesta che lo stesso è stato ricevuto nella sua casella;
3) “esito controlli automatici deposito” (c.d. “terza Pec”), la quale viene inviata dal gestore dei servizi telematici del Ministero della Giustizia e contiene l'esito dei controlli che il sistema effettua automaticamente sulla busta, all'esito dei quali possono essere segnalate al depositante anomalie che sono codificate secondo specifiche tipologie;
4) “accettazione deposito” (c.d. “quarta PEC”), che viene inviata dalla cancelleria dell'ufficio giudiziario destinatario del deposito e che contiene l'eventuale accettazione o il rifiuto del deposito, previo scrutinio delle anomalie eventualmente rilevate dal sistema.
Solo a seguito dell'accettazione, il file viene caricato sul fascicolo telematico, divenendo visibile alle controparti e la relativa formalità può dirsi perciò compiuta.
Tale articolato procedimento è disciplinato dall'art. 16 bis, comma 7, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 (convertito con modificazione dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221), secondo il quale "il deposito con modalità telematiche si ha per avvenuto al momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del ministero della giustizia. Il deposito è tempestivamente eseguito quando la ricevuta di avvenuta consegna è generata entro la fine del giorno di scadenza”, nonché dall'art. 13, comma 2, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44 per il quale "i documenti informatici di cui al comma 1 si intendono ricevuti dal dominio giustizia nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia;
la ricevuta di avvenuta consegna attesta, altresì, l'avvenuto deposito dell'atto o del documento presso l'ufficio giudiziario competente”.
In forza di ciò, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito, in modo condivisibile, che, per accertare la tempestività del deposito, occorra fare riferimento al momento in cui viene generata, da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia, la ricevuta di avvenuta consegna e, cioè, la cosiddetta “seconda p.e.c.”.
Nondimeno, in considerazione del fatto che il procedimento di deposito telematico è una fattispecie a formazione progressiva, la detta seconda Pec consente di ritenere perfezionato il deposito con effetto anticipato,
pagina 8 di 15 ma provvisorio, giacché il buon esito del procedimento è solo quello comprovato dalla c.d. quarta Pec (cfr. Cass. civ., Sez. Un., 11/10/2023, n. 28403).
In sintesi, finché il depositante non riceve la quarta Pec, non può ritenere andato a buon fine il deposito;
ricevuta la quarta pec si consolidano gli effetti del deposito a far data dal ricevimento della c.d. seconda Pec, al quale può essere riconosciuto un effetto prenotativo.
Nella fase intermedia (ossia, dal ricevimento della c.d. seconda Pec fino al ricevimento della quarta ed ultima
Pec) non è consentito al depositante assumere un contegno meramente attendista, a meno che non ricorra una circostanza che consenta di ritenere maturato un affidamento circa il buon esito del deposito (cfr. Cass. civ., Sez.
III, Ord., 07/07/2023, n. 19307).
È, dunque, consentito un atteggiamento meramente attendista solo quando particolari circostanze ingenerino un affidamento ragionevolmente riposto dal depositante;
esso, cioè, deve basarsi su una causa che lo giustifichi, ovvero sulla ricorrenza di un univoco quid pluris, da valutare caso per caso, che, secondo l'id quod plerumque accidit renda l'attesa avveduta, cioè generi la fondata convinzione del depositante circa l'esito positivo del processo di deposito.
E, ciò, purché il depositante, avvedutosi dell'esistenza di un errore che ha inficiato il procedimento di deposito, si attivi tempestivamente per riprendere il procedimento di deposito telematico (cfr. Cass. civ., Sez. Il, Ord.,
24/07/2024, n. 20662).
Ciò premesso, la Corte ribadisce, allora, che sussistono i presupposti per ritenere che, pure a fronte di un errore iniziale dell'appellante, si fossero create le condizioni (in particolare, l'esito del controlli automatici, con cui si informava la difesa dell'appellante che l'atto, pur in presenza di un'anomalia, sarebbe stato comunque accettato e che non sarebbe stato necessario effettuare nuovamente il deposito) che legittimassero la parte ad un Part atteggiamento attendista fino al ricevimento della quarta con cui le era stato comunicato che il deposito non fosse andato a buon fine.
E, avendo la parte provveduto senza indugio a riprendere, il 24.5.2022, questa volta con esito positivo, il procedimento di deposito telematico, deve ritenersi che il deposito avvenuto in tale data abbia retroagito alla data della prima AC (la c.d. seconda pec), ossia al 23.5.2022, con conseguente tempestività del gravame (cfr., sul punto, Cass. civ., Sez. III, Ord., 24/07/2024, n. 20662 cit.).
***
Fatte queste premesse, e precisato che non vi è stata impugnazione sulla decisione del primo giudice di ritenere sussistente la giurisdizione del giudice ordinario in ordine alle domande della parte ricorrente (così formandosi, sul punto, il giudicato interno, ex art. 329 c.p.c.; cfr., tra le altre, Cass. civ., Sez. Unite, Ord., 03/06/2024, n. 15388), la
Corte ritiene - passando alla valutazione, nel merito, dell'appello proposto da - che tale gravame sia Parte_1 infondato per le ragioni di seguito esposte. pagina 9 di 15 ****
Risulta fondato, innanzitutto, il primo motivo di gravame.
Al riguardo vanno preliminarmente richiamate le norme della legge regionale del 2.7.1997 n.18 della Regione
Campania rilevanti nel caso di specie.
L'art. 2, comma 1, lett. c) contempla, tra i requisiti di assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, la “non titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, nell'ambito della provincia cui si riferisce il bando”.
Ai sensi del terzo comma del medesimo articolo: “Per nucleo familiare si intende la famiglia costituita dai coniugi e dai figli legittimi, legittimati, naturali, riconosciuti ed adottivi e dagli affiliati con loro conviventi. Fanno altresì parte del nucleo familiare il convivente more uxorio, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali e gli affini fino al terzo grado, purché la stabile convivenza con il concorrente duri da almeno due anni prima della data di pubblicazione del bando di concorso e sia dimostrata nelle forme di legge.
Possono essere considerati componenti del nucleo familiare anche persone non legate a vincoli di parentela o affinità, qualora la convivenza istituita abbia carattere di stabilità e sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale. Tale ulteriore forma di convivenza deve, ai fini della inclusione economica e normativa nel nucleo familiare, essere stata instaurata da almeno due anni dalla data di pubblicazione del bando e deve essere comprovata con idonea pubblica certificazione sia da parte del concorrente, sia da parte delle persone conviventi.”.
Il successivo comma 4, poi, chiarisce che il requisito in parola deve essere posseduto da parte del richiedente, nonchè da parte degli altri componenti il nucleo familiare alla data di emanazione del bando di concorso, nonché al momento dell'assegnazione e deve permanere in costanza del rapporto.
In base, poi, all'art. 14, co.1, della stessa legge: “In caso di decesso dell'aspirante assegnatario o dell'assegnatario, subentrano rispettivamente nella domanda o nella assegnazione i componenti il nucleo familiare come definito e secondo l'ordine indicato nell'art. 2 della presente legge.”.
E, secondo quanto previsto dal comma 4 dell'art. 14: “Al momento della voltura del contratto, l'EN gestore verifica che non sussistano per il subentrante e gli altri componenti il nucleo familiare eventuali condizioni ostative alla permanenza nell'alloggio.”.
Ciò premesso, e precisato che, in materia di locazione di immobili dell'edilizia residenziale pubblica, deve escludersi che possa comunque configurarsi, in base ad un'interpretazione dei principi generali in materia di edilizia residenziale pubblica, in caso di morte dell'assegnatario, un diritto al subentro automatico degli aventi diritto (determinando, il decesso dell'assegnatario, la cessazione dell'assegnazione-locazione ed il ritorno dell'alloggio nella disponibilità dell'ente il quale può procedere ad una nuova assegnazione in favore dei soggetti aventi i requisiti previsti dalla normativa, nel senso che, in ipotesi di decesso dell'assegnatario, il subentro nell'assegnazione discende direttamente dal dettato normativo in presenza di alcune condizioni, il cui accertamento non implica una valutazione discrezionale da parte della pubblica amministrazione, ma riguarda il merito della controversia;
cfr. Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord., 22/04/2021, n. 10587; cfr. anche Cass. civ., Sez. III,
Ord., 17/06/2022, n. 19614; Unite, Ord., 12/07/2019, n. 18828), il Tribunale di Napoli non ha, effettivamente, erroneamente considerato - ad avviso della Corte - che, nel caso di specie, non sussistesse, ai fini di escludere il pagina 10 di 15 diritto di di subentrare nel contratto di locazione stipulato dal marito (poi deceduto), la stabile Parte_1 convivenza tra la stessa e i presunti componenti del nucleo familiare, in base alle condizioni di cui all'art.2, comma
1, lettere c), d) ed e) della legge regionale Campania n. 18/1997.
In particolare il Tribunale di Napoli non ha, erroneamente, tenuto conto, dell'assenza di una stabile convivenza, al momento della data (22/10/2012) della domanda di voltura (quale momento rilevante ai fini della verifica della sussistenza delle condizioni di legge per il subentro, ex art. 14, co.1, L.R.C. n.18/1997), non solo tra Parte_1 ed il genero (quindi affine di primo grado) (ossia del titolare dell'immobile la cui proprietà Controparte_2 sarebbe poi stata reputata ostativa, dal Comune di al subentro nel contratto di locazione) ma anche tra la CP_1 prima e sua figlia, (moglie, all'epoca, di ). Persona_2 Controparte_2
In altri termini, al momento della detta voltura, né , né facevano parte del Controparte_2 Persona_2 nucleo familiare dell'istante, , nel senso indicato dalle dette norme, ossia quali conviventi con la Parte_1 stessa (cfr., sul requisito della convivenza, Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord., 27/09/2017, n. 22648).
Dai certificati storici di residenza di e di (ridepositati dall'appellante in Persona_2 Controparte_2 secondo grado) emerge, invero, che la prima avesse abitato nell'immobile per cui è causa (peraltro come dedotto sia in primo grado che in appello dal dal 7.8.1996 al 3.2.2008 e dal 15.10.2015 all'attualità Controparte_1
(dunque certamente non nel 2012), e che non avesse mai abitato in quell'immobile. Controparte_2
Dunque, il fatto che fosse divenuto proprietario di altro immobile, non poteva considerarsi Controparte_2 ostativo al subentro dell'appellante nel contratto di locazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica in precedenza stipulato (a seguito di assegnazione) dal marito (poi deceduto), proprio perché l'art. 2, co, 1, lett. c),
L.R.C. n.18/1997, nel prevedere, quale causa ostativa all'assegnazione e anche al subentro (in quest'ultimo caso per il richiamo operato dall'art. 14 ai componenti del nucleo familiare di cui all'art. 2), “la titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare”, considera, per l'appunto, che l'ulteriore alloggio sia adeguato alle esigenze del nucleo familiare e che, quindi, logicamente (come confermato espressamente dal comma 4 dello stesso articolo 2), la titolarità di uno dei diritti su tale ulteriore immobile spetti al richiedente o “ad altri componenti il suo nucleo familiare”.
E, si ribadisce, nel caso di specie, al momento della domanda di voltura , genero Controparte_2 dell'istante, non poteva considerarsi componente (in quanto affine di primo grado non convivente) del suo nucleo familiare, così come, del resto, neanche (figlia dell'istante e moglie, all'epoca, di Persona_2 CP_2
).
[...]
****
Quanto al secondo motivo di gravame, concernente, si ribadisce, l'ulteriore ragione per la quale il CP_1 aveva emesso il provvedimento di diniego al subentro richiesto e, cioè, la violazione dell'art. 20, comma 1,
[...]
pagina 11 di 15 lett. g) della L.R.C. 18/1997 per l'asserita esposizione debitoria, a carico di , di euro 95,46 (al Parte_1
30.8.2016), va detto quanto segue.
Innanzitutto occorre precisare che su tale profilo – oggetto comunque della opposizione al detto provvedimento formulata in primo grado dalla ricorrente – il Tribunale di Napoli non si è espressamente pronunciato, ritenendo che, rispetto alla decisione sulla questione inerente l'ulteriore alloggio in capo a , ogni altra Controparte_2 questione, pur se formulata dalle parti, restasse assorbita.
Ragion per cui, avendo l'appellante impugnato (con il primo motivo) la decisione sul profilo giudicato di carattere assorbente, non era neanche necessario un'apposita censura rispetto a quello ritenuto assorbito.
Ed infatti l'appello sulla decisione della questione assorbente ha trascinato con sé, e devoluto a questa Corte, anche la questione dichiarata assorbita (cfr. Cass. civ., Sez. lavoro, 03/05/2023, n. 1158).
Invero, come chiarito più volte dalla giurisprudenza di legittimità, di fronte al fenomeno dell'assorbimento c.d. improprio, che ricorre nel caso di rigetto di una domanda in base alla soluzione di una questione di carattere esaustivo e perciò assorbente, che rende superfluo l'esame delle altre (come nel caso di specie), il soccombente non ha l'onere di formulare alcun motivo di impugnazione sulle questioni assorbite, essendo invece sufficiente, per evitare il giudicato interno, che censuri la sola decisione sulla questione giudicata di carattere assorbente, fatta salva la facoltà di contestare i presupposti della stessa statuizione di assorbimento, e la sua ricaduta sull'effettiva decisione della causa (cfr. Cass. civ., Sez. I, Ord., 26/05/2022, n. 17155; Sez. I, Ord.,
04/01/2022, n. 48; Sez. II, 09/10/2012, n. 17219; cfr. anche Cass. civ., Sez. V, 26/04/2023, n. 10993; Sez. lavoro,
Ord., 24/07/2023, n. 22153).
Fatta questa precisazione, la Corte rileva che tale motivo di opposizione era fondato, non essendo neanche stato contestato dal in primo grado (ai sensi e per gli effetti dell'art. 115 c.p.c.; cfr. la comparsa Controparte_1 di risposta del primo grado, ridepositata in appello).
E a ciò si aggiunge, in ogni caso, quanto alla fondatezza di tale motivo di opposizione, che, come documentato dalla ricorrente/appellante (cfr. la raccomandata del 26.10.2017 e l'allegato bollettino postale di pagamento), la lamentata debitoria (peraltro estinta mediante il pagamento, in data 20.11.2027, di tale bollettino) non si riferiva ai canoni di locazione, bensì ad oneri condominiali (in particolare al conguaglio dovuto per il pagamento della manutenzione ordinaria edìle, degli impianti e per l'illuminazione anno 2012).
Ragion per cui il aveva erroneamente richiamato, nel provvedimento di diniego, l'art. 20, Controparte_1 comma 1, lett. g) della L.R.C. n. 18/1997, posto che tale disposizione faceva riferimento, effettivamente, come sostenuto dalla ricorrente/appellante, a condizioni di morosità nel pagamento del canone (con conseguente risoluzione contrattuale, come previsto dall'articolo 21 della stessa legge) e non anche degli oneri condominiali.
****
pagina 12 di 15 Quanto detto sino ad ora assorbe, logicamente, la valutazione dell'ultimo motivo di gravame (concernente quanto lamentato dalla ricorrente/appellante circa l'omessa notifica, da parte del del preavviso Controparte_1 di diniego).
La fondatezza dei primi due motivi (e l'assenza di altre ragioni ostative al subentro richiesto) comporta comunque, infatti, l'accertamento della sussistenza dei requisiti richiesti dalla summenzionata legge regionale per il subentro di nel contratto di locazione avente ad oggetto l'alloggio di edilizia residenziale pubblica Parte_1
(sito in in Via Villa S. Giovanni, Is. 3, Sc. E, p.2, int.
2 - cod. stipulato tra il CP_1 P.IVA_2 [...]
in esecuzione del decreto di assegnazione n. 24584 del 18.12.1991 (e, quindi, Controparte_3
l'inefficacia, nei confronti di , del provvedimento n. prot. PG/2018/243132 emesso dal Parte_1 CP_1
l 12.03.2018 e notificato in data 11.4.2018).
[...]
Ed è in questi termini, quindi, che va riformata la sentenza impugnata.
****
L'accoglimento dell'appello proposto da , comportando la riforma della sentenza impugnata, rende Parte_1 necessario che questa Corta provveda ad una nuova regolamentazione anche delle spese del primo grado, in base all'esito complessivo della lite (cfr. Cass. civ., Sez. 3, Ord. n. 9064 del 12/04/2018; cfr. anche Cass. civ., Sez.
II, Ord., 03/10/2023, n. 27891; Sez. 6 – 3, Ord., n. 27056 del 06/10/2021; Sez. 1, Ord. n. 14916 del 13/07/2020;
Sez. 3, n. 27606 del 29/10/2019; Sez. III, 11/06/2008, n. 15483).
Ragion per cui, in applicazione del principio di soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., il va Controparte_1 condannato al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio in favore di . Parte_1
In particolare, i compensi professionali spettanti al difensore dell'appellato vittorioso vengono liquidati, come in dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva complessivamente svolta in rapporto alla natura, alla difficoltà e al valore della controversia, nonché considerate le questioni giuridiche e di fatto trattate, in base ai parametri minimi
(ossia in base a quelli medi ridotti del 50%) per tutte le fasi (anche per quella istruttoria, posto che alla prima udienza non è stata fissata esclusivamente e direttamente l'udienza di discussione, ma vi è stato il compimento di ulteriori attività, in particolare la disamina dell'istanza di inibitoria;
cfr. Cass. civ., Sez. III, 19/09/2025, n. 25664;
Sez. III, Ord., 19/03/2025, n. 7343; Sez. III, Ord., 11/11/2024, n. 29077; Sez. III, Ord., 16/04/2021, n. 10206) di cui al D.M. n. 55/2014 (nella formulazione, applicabile ratione temporis al caso di specie, successiva alle modifiche operate dal DM 147/2022, essendo l'attività difensiva svolta nell'interesse dell'appellante stata ultimata dopo il
23.10.2022, ossia successivamente all'entrata in vigore del detto decreto) per i giudizi per i giudizi ordinari innanzi al Tribunale (tab. n.2) per il primo grado e alla Corte d'Appello (tab. n.12) per il secondo, con riferimento allo scaglione da euro 26.000,01 ad euro 52.000,00 (ex art.5, comma 6, del D.M. 55/2014), tenuto conto del valore indeterminato della controversia (non essendo possibile individuarlo specificamente, sulla base degli atti prodotti, neanche ai sensi dell'art. 12 c.p.c.). pagina 13 di 15 Va detto, al riguardo, che, in tema di spese processuali, in caso di riforma della decisione, il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art. 336 c.p.c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza d'appello, atteso che l'accezione omnicomprensiva di "compenso" evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza (cfr. Cass. civ.,
Sez. III, Ord., 13/07/2021, n. 19989; cfr. anche Cass. civ., Sez. III, 19/09/2025, n. 25664).
****
Non è superfluo poi precisare che va operata la distrazione delle spese di lite del primo grado di giudizio in favore dello Stato, ex art.133 del D.P.R. n.115/2002, essendo stata ammessa (come dalla stessa Parte_1 documentato) al patrocinio a spese dello Stato (con delibera n. prot. 3397/2019 del 9.4.2019 del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di per tale grado. CP_1
Non risulta, invece, in base agli atti prodotti in appello, che abbia chiesto (e ottenuto) una nuova Parte_1 ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato anche per il secondo grado.
Ciò comporta che non possa giovarsi del medesimo istituto anche nel giudizio di impugnazione, ai sensi dell'art. 120, co.1, del D.P.R. n. 115 del 2002, essendo la stessa risultata soccombente in primo grado (cfr. Cass. civ.,
Sez. II, Ord., 23/01/2023, n. 1901; Sez. VI - 2, Ord., 19/01/2023, n. 1578; Sez. II, Ord., 30/04/2019, n. 11470).
Ed infatti, la disposizione generale di cui all'art. 75, co.1, del D.P.R. n. 115 del 2002, secondo cui “L'ammissione al patrocinio è valida per ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte le eventuali procedure, derivate ed accidentali, comunque connesse”, opera, in sede di impugnazione, soltanto nel caso in cui la parte ammessa al beneficio non sia risultata soccombente nel giudizio di merito (diversamente rendendosi necessario, come detto, un nuovo provvedimento di ammissione, basato sulla rivalutazione dei presupposti di ammissione al beneficio nella prospettiva dell'impugnazione che la parte rimasta soccombente intenda proporre;
cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., 03/06/2024, n.
15483).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli - 4^ sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2278/2022 R.G.A.C., così provvede:
1. Accoglie l'appello proposto da avverso la sentenza n. 9533/2021 emessa dal Tribunale di Napoli, Parte_1 pubblicata il 22.11.2021 e, per l'effetto, in totale riforma di tale sentenza:
a) accerta e dichiara l'inefficacia, nei confronti di , del provvedimento n. prot. PG/2018/243132 Parte_1 emesso dal l 12.03.2018 (e notificato in data 11.4.2018); Controparte_1
b) accerta e dichiara il diritto di di subentrare nel contratto di locazione avente ad oggetto l'alloggio Parte_1 di edilizia residenziale pubblica (sito in in Via Villa S. Giovanni, Is. 3, Sc. E, p.2, int.
2 - cod. CP_1
stipulato tra il e in esecuzione del decreto di assegnazione P.IVA_2 Controparte_1 Persona_1
n. 24584 del 18.12.1991.
pagina 14 di 15 2. Dichiara tenuto e condanna il in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in Controparte_1 favore di , delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate complessivamente in euro 4.553,00 (di Parte_1 cui euro 745,00 per esborsi ed euro 3.808,00 per compensi professionali) per il primo grado - da distrarre in favore dell'Erario, ai sensi dell'art. 133 del D.p.r. n.115/2002- ed in euro 5.799,5 (di cui euro 804,00 per esborsi ed euro
4.995,5 per compensi) per il secondo, il tutto oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.
Napoli, 28.10.2025
Il Presidente
PE De LL
Il Consigliere est.
PE AV AN
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
4^ SEZIONE CIVILE composta dai seguenti Magistrati:
PE DE TULLIO - Presidente
Massimo SENSALE- Consigliere
PE AV INFANTINI - Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine
2278 dell'anno 2022, vertente tra
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Luca Rubinacci. Parte_1 C.F._1
- APPELLANTE -
e
(c.f. ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_1 dall'avv. Nuvola di Mauro.
- APPELLATO –
OGGETTO: “Appello avverso la sentenza n. 9533/2021 emessa dal Tribunale di Napoli, pubblicata il 22.11.2021, in tema di subentro in un contratto di locazione avente ad oggetto un alloggio di edilizia residenziale pubblica”.
CONCLUSIONI: Per entrambe le parti costituite: come da rispettivi atti introduttivi e da note di trattazione scritta depositate, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., il 21.10.2025 dalla difesa dell'appellato e il 27.10.2025 dalla difesa dell'appellante.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 24.5.2022, ha proposto appello avverso la sentenza n. 9533/2021 emessa Parte_1 dal Tribunale di Napoli, pubblicata il 22.11.2021.
****
1. IL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO. pagina 1 di 15 In primo grado aveva adìto il Tribunale di Napoli deducendo di avere presentato, in data Parte_1
22.10.2012, una “istanza di voltura mortis causa” per subentrare nel contratto di locazione avente ad oggetto l'alloggio di edilizia residenziale pubblica, sito in Strada Villa S. Giovanni, ed. 3, sc. E, p. 2, int. 2, in CP_1 precedenza assegnato al marito ( , deceduto il 6.5.2000), ed impugnando il provvedimento n. Persona_1 prot. PG/2018/243132 emesso dal il 12.3.2018 (e notificato in data 11.4.2018), con cui il detto Controparte_1
EN (a seguito dell'istruttoria espletata) le aveva comunicato l'esito negativo dell'istanza di subentro.
In particolare il Comune di aveva rilevato, a fondamento di tale provvedimento, l'insussistenza, in capo a CP_1
, dei requisiti previsti dalla normativa regionale per il subentro nel contratto di locazione dell'alloggio, Parte_1 sulla base dei seguenti motivi: 1) violazione dell'art. 2, comma 1, lett. c), della legge n. 18/1997della Regione
Campania, per essere (coniuge di , figlia dell'istante e componente del nucleo Controparte_2 Persona_2 familiare di quest'ultima) proprietario di un alloggio (in Corso San Giovanni n.374) adeguato alle esigenze CP_1 del nucleo familiare;
2) violazione dell'art.20, comma 1, lett g), della detta legge regionale, risultando a carico dell'istante un'esposizione debitoria pari ad euro 95,46.
E la ricorrente, ritenendo errate tali motivazioni (per le ragioni meglio esposte nel ricorso introduttivo), aveva chiesto al giudice di primo grado, di: 1) Accertare e dichiarare l'inefficacia del provvedimento n. prot.
PG/2018/243132 emesso dal il 12.3.2018 (e notificato in data 11.4.2018);
2. dichiarare, per Controparte_1
l'effetto, il proprio diritto di subentrare nel contratto di locazione (avente ad oggetto il detto alloggio di edilizia residenziale pubblica) stipulato tra il Comune di in virtù di decreto di assegnazione n. CP_1 Persona_1
24584 del 18.12.1991.
Il costituitosi in giudizio, aveva eccepito, in via preliminare, l'inammissibilità della domanda Controparte_1
(per non essere stato impugnato nei termini di legge il provvedimento in questione) e il difetto di giurisdizione del
G.O. (in favore del G.A.), contestando comunque, nel merito, la fondatezza dell'avversa domanda.
Il Tribunale di Napoli, con la sentenza n. 9553/2021 impugnata in questa sede, ha preliminarmente ritenuto sussistente la giurisdizione del g.o. adìto (non venendo in rilievo l'esercizio del potere autoritativo della p.a., anche sulla base di precedenti, in tal senso, della giurisprudenza di legittimità) e, nel merito, ha rigettato le domande proposte da , condannandola al pagamento delle spese di lite (liquidate in euro 50,00 per esborsi ed Parte_1 in euro 2.200,00 per compensi, oltre accessori come per legge).
In particolare il giudice di prime, premessa l'insussistenza di un diritto automatico degli eredi a ricevere in assegnazione l'immobile di cui il de cuius risultava assegnatario, ha ravvisato l'assenza dei requisiti richiesti dalla citata legge regionale per il subentro di nel contratto di locazione stipulato dal marito, poi deceduto, Parte_1 posto che, come rilevato anche dal Comune di nel provvedimento in questione, (figlia di CP_1 Persona_2
e membro del nucleo familiare di quest'ultima) risultava residente nell'immobile per cui è causa dal Parte_1
pagina 2 di 15 7.8.1996 al 3.2.2008 e, successivamente, dal 15.10.2015 all'attualità, nonché coniugata con , Controparte_2
a sua volta proprietario di un immobile adeguato alle esigenze familiari.
Il che, ad avviso del primo giudice, avrebbe confermato la violazione dell'art. 2, co.1, lett. c), posta dal
[...]
a fondamento del diniego di subentro, restando irrilevante, al riguardo, la circostanza, dedotta dalla CP_1 ricorrente, secondo cui non avrebbe mai fatto parte di del nucleo familiare di , Controparte_2 Parte_1 essendo invece rilevante, ai fini del requisito della impossidenza di altro alloggio, la circostanza che la figlia della ricorrente, facente parte del nucleo familiare della prima, avesse un diritto di alloggio in un immobile di proprietà del marito, adeguate alle esigenze del nucleo familiare.
Il Tribunale di Napoli, poi, ha ritenuto che ogni altra questione, pur formulata dalle parti, restasse assorbita dalla decisione in ordine al suddetto profilo e che, quanto alla dedotta mancata comunicazione del preavviso di diniego, anche ove accertata, avrebbe rappresentato una violazione meramente formale, ossia non incidente sulla legittimità sostanziale del provvedimento adottato dalla p.a., posto che il contenuto di tale provvedimento non avrebbe potuto essere diverso rispetto a quello adottato.
****
2. IL GIUDIZIO DI APPELLO.
, dopo avere proposto appello (con ricorso depositato, si ribadisce, il 24.5.2022) avverso la Parte_1 sentenza n. 9533/2021 emessa dal Tribunale di Napoli, ha formulato, il giorno successivo (ossia il 25.5.2022), istanza di rimessione in termini ex art. 153 c.p.c., deducendo di essere venuta a conoscenza della mancata accettazione del ricorso, il cui deposito era stato effettuato il 23.5.2022 (quindi nel rispetto del termine semestrale di cui all'art. 327 c.p.c.), solo quando i termini per proporre impugnazione erano ormai spirati, chiedendo di ritenere valido e tempestivo il deposito effettuato in data 23 maggio 2022, alle ore 18:09.
La difesa dell'appellante ha dedotto, in particolare, al riguardo: a) che, in data 23 maggio 2022, alle ore 18:09, nel termine di cui all'art. 327 c.p.c., aveva provveduto a depositare telematicamente il ricorso in appello avverso la suddetta sentenza;
b) che, successivamente all'invio telematico dell'atto, aveva ricevuto, nella propria casella p.e.c., alle ore 18:09 e 18:10, le ricevute di accettazione e consegna e, alle ore 18:10, la p.e.c. di esito dei controlli automatici “recante Codice Esito: -1 “atto non conforme alle specifiche. In attesa di conferma da cancelleria: ...; atto verrà comunque accettato non è necessario effettuare nuovamente il deposito”; c) che il 24 maggio 2022, alle ore 13:14, aveva ricevuto dalla cancelleria la p.e.c. di esito dei controlli automatici “recante Codice Esito: “-1 e riportante la descrizione “deposito di atto non conforme, Compete il civile”; d) di avere correttamente generato la busta telematica indicando l'oggetto del giudizio ricompreso tra le materie cui si applica il rito speciale del lavoro e che, dunque, nella specie, non ricorresse alcun errore, neanche di tipo fatale, che potesse giustificare il rifiuto del deposito opposto dalla cancelleria;
e) che, anche in virtù di quanto disposto dall'art. 7 della Circolare del Ministero
pagina 3 di 15 della Giustizia del 23 ottobre 2015, potesse essere rimessa in termini, ai sensi del secondo comma dell'art. 153
c.p.c., essendo incorsa in decadenza per causa ad essa non imputabile.
****
Quanto al merito del gravame, ha censurato la sentenza n.9533/2021 per i seguenti motivi: Parte_1
A) ERROR IN IUDICANDO. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 12 DEL D.P.R. 1035/1972 E DELL'ART. 2, COMMI 1,
LETT. C), 3 E 4, DELLA L.R.C. 18/1997. IN VIA SUBORDINATA, QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELL'ART. 2,
COMMI 1, LETT. C), 3 E 4, DELLA L.R.C. 18/1997, PER CONTRASTO CON L'ART. 3, COMMI 1 E 2, DELLA COSTITUZIONE.
Con il primo ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale di Napoli ha ritenuto ostativa al subentro nel contratto di locazione la reputata violazione dell'art. 2, comma 1, lett. c), della L.R.C. n. 18/97.
Ciò, secondo l'appellante, sull'erroneo (in quanto escluso dalla documentazione in atti) presupposto che e risultassero regolarmente coniugati e non separati legalmente. Persona_2 Controparte_2
In particolare, secondo , tale errore avrebbe travolto l'intero ragionamento del giudice di primo Parte_1 grado, posto che la separazione legale tra i detti coniugi - unitamente fatto che, in ogni caso, mai, dopo il 2015, il avesse avuto una convivenza stabile con la avrebbe impedito di considerare integrata la CP_1 Per_2 fattispecie di cui all'art. 2, comma 1, lett. c), della L.R.C. 18/1997 (“non titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso
e abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, nell'ambito della provincia cui si riferisce il bando”), in rapporto ai commi 3 e 4 del medesimo articolo.
L'appellante ha, così, evidenziato, che mancasse, nel caso di specie, non solo la condizione del rapporto di coniugio ma, in ogni caso, anche quella rappresentata dalla stabile convivenza tra i componenti del nucleo familiare, anch'essi soggetti, come tali, al rispetto delle condizioni di cui all'art.2, comma 1, lettere c), d) ed e) della legge regionale n. 18/1997.
In via del tutto subordinata, ossia qualora questa Corte non avesse reputato assorbente l'errore sopra lamentato, consistito nell'aver considerato e legalmente coniugati, ha Persona_2 Controparte_2 sostenuto che, laddove l'interpretazione delle norme in questione fosse stata quella di impedire l'assegnazione in locazione dell'immobile di edilizia residenziale pubblica considerando come compresi nel concetto di nucleo familiare anche soggetti non aventi alcuna stabile convivenza con il richiedente, essa sarebbe stata chiaramente in contrasto con l'art. 3, commi 1 e 2, della Costituzione.
B) ERROR IN IUDICANDO. RIPROPOSIZIONE DELLA CENSURA RELATIVA ALLA PRESUNTA MOROSITÀ DI € 95,46 IN
RELAZIONE ALLA VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 20, COMMA 1, LETT. G), DELLA L.R.C. 18/1997.
Con il secondo motivo d'impugnazione ha riproposto la censura (ritenuta assorbita dal giudice di Parte_1 primo grado) mossa avverso il provvedimento emesso dal irca l'esistenza di una morosità, pari Controparte_1 ad euro 95,46, a carico della stessa.
In particolare, l'appellante ha ribadito che la motivazione del sul punto, fosse sbagliata. Controparte_1
pagina 4 di 15 A tal proposito, dopo aver richiamato l'art. 20 comma 1 lett. g) della L.R.C. 18/1997 (secondo cui “la decadenza dal dritto all'assegnazione viene dichiarata. ..nei casi in cui l'assegnatario sia incorso nelle condizioni di morosità nel pagamento del canone con conseguente risoluzione contrattuale, come previsto dall'art. 21 della presente legge”) ed evidenziato che il contratto di locazione stipulato tra il Comune di e , prevedesse, all'art. 6), le seguenti condizioni di CP_1 Persona_1 morosità: “la presente locazione … si risolverà di diritto qualora la morosità dei conduttori sia superiore alla somma di due mensilità di canone”, ha sostenuto che, alla data di emanazione del provvedimento impugnato
(12.3.2018), fosse perfettamente in regola con il pagamento dei canoni di locazione, non riferendosi l'esposizione debitoria di € 95,46, al pagamento dei detti canoni, bensì al conguaglio dovuto per il pagamento della manutenzione ordinaria edìle, degli impianti e per l'illuminazione anno 2012 (ciò risultando dalla racc. a/r del
27.10.2017), oneri condominiali prontamente pagati in data 20.11.2017.
C) ERROR IN IUDICANDO. SULLA RILEVANZA DELL'OMESSA NOTIFICA DEL PREAVVISO DI RIGETTO DELL'ISTANZA.
Con il terzo motivo ha criticato la decisione del primo giudice anche nella parte in cui ha ritenuto Parte_1 che l'omessa notifica, da parte del del preavviso di diniego, non inficiasse la regolarità del Controparte_1 provvedimento amministrativo.
Sul punto ha sostenuto che, contrariamente a tale assunto, ciò avesse profondamente pregiudicato il proprio diritto di difesa e frustrato la funzione che è propria del preavviso di rigetto, ossia quella di consentire un apporto procedimentale tale da orientare diversamente le scelte dell'ente.
E, alla luce di quanto dedotto, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “- in via interinale - SOSPENDERE, con ordinanza non impugnabile, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 447- bis, comma 4, c.p.c., l'efficacia esecutiva della sentenza del Tribunale di
Napoli, IX sezione civile, pubblicata il 22 novembre 2022, pronunciata nel giudizio r.g. n. 26195/2019 - in via principale - ANNULLARE
E/O RIFORMARE la sentenza del Tribunale di Napoli, IX sezione civile, pubblicata il 22 novembre 2022, pronunciata nel giudizio r.g. n.
26195/2019, e, conseguentemente, ACCERTARE E DICHIARARE l'inefficacia del provvedimento PG/2018/243132 emesso dal
[...] il 12.03.2018 per i motivi esposti in narrativa;
- per l'effetto - ACCERTARE E DICHIARARE il diritto della signora a CP_1 Parte_1 subentrare nel contratto di locazione per immobili di edilizia residenziale pubblica ad uso abitativo stipulato tra il Comune di ed il CP_1 sig. in virtù di decreto di assegnazione n. 24584 del 18.12.1991; Con vittoria delle spese processuali del doppio Persona_1 grado di giudizio.”.
Ha anche reiterato, in via istruttoria, l'ammissione di una prova per testi già richiesta in primo grado.
Iscritta la causa al n. 2278/2022 del Ruolo Generale, con decreto del 27.5.2022 è stata fissata l'udienza del
27.9.2022 per la discussione (anche in ordine alla sospensione chiesta dall'appellante ai sensi dell'art. 447.bis, co.4, c.p.c.), onerando l'appellante di notificare il ricorso e il decreto alla controparte entro i termini di cui all'art. 435 c.p.c. e riservando ogni valutazione sulla tempestività o meno del ricorso in sede di decisione della controversia.
Si è costituito in giudizio, con comparsa depositata in data 8.9.2022, il contestando Controparte_1
l'ammissibilità, ai sensi degli artt. 342 e 348-bis c.p.c. e, in ogni caso, la fondatezza dell'avverso gravame, rassegnando le seguenti conclusioni: “1) in via preliminare, disattendere la richiesta di sospensione dell'esecuzione del pagina 5 di 15 provvedimento impugnato;
2) in rito, dichiarare nullo l'atto di appello per mancanza dei requisiti di cui al combinato disposto degli artt.342,1°comma e 163 c.p.c.; 3) sempre in via preliminare, in rito, dichiarare l'inammissibilità dell'appello per mancanza dei requisiti prescritti dall'art.342, I comma e, in via gradata, sentite le parti, dichiararne comunque l'inammissibilità ex art.348 bis c.p.c. in quanto lo stesso non ha una ragionevole probabilità di essere accolto;
4) in via principale, ritenere infondati i motivi di appello esposti dall'attore e rigettare in toto l'appello per le eccezioni preliminari e subordinate sollevate, in quanto inammissibile, improcedibile ed infondato in fatto e in diritto, e comunque non provato sia in ordine al fatto che al nesso;
5) rigettare l'atto di appello e per l'effetto confermare la sentenza impugnata, che ha rigettato la domanda attorea. 6) Con vittoria delle spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio”.
Con ordinanza del 6.12.2022 è stata rigettata (per l'assenza del c.d. periculum in mora) l'istanza dell'appellante volta ad ottenere la sospensione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 447- bis, comma 4, c.p.c., dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, e la causa è stata rinviata, per la discussione, al 21.11.2023.
Indi, dopo alcuni rinvii di ufficio, con decreto depositato in data 1.10.2025 (ritualmente comunicato alle parti costituite), è stato disposto lo svolgimento dell'udienza del 28.10.2025 mediante la c.d. trattazione scritta, ex art. 127- ter c.p.c. (in quanto compatibile con il c.d. rito del lavoro;
cfr. Cass. civ., Sez. Unite, 30/06/2025, n. 17603).
E, depositate le note di trattazione scritta per l'udienza del 28.10.2025, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. (il
21.10.2025 dalla difesa dell'appellato e il 27.10.2025 dalla difesa dell'appellante), la causa è stata decisa mediante la redazione e il deposito del dispositivo alla detta udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare la Corte rileva l'infondatezza dell'eccezione, sollevata dall'ente appellato, di inammissibilità
(richiamando l'art. 342 c.p.c.) dell'appello ex adverso proposto.
Ed infatti, dalla lettura dell'atto di appello è possibile individuare con sufficiente chiarezza i punti della sentenza investiti da censura, nonché le ragioni per le quali è stata chiesta la riforma della decisione assunta dal Tribunale, onde va senz'altro esclusa la ricorrenza delle condizioni richieste dalla citata disposizione del codice di rito per la declaratoria di inammissibilità del gravame.
Ai fini della specificità dei motivi d'appello è sufficiente, invero, una chiara esposizione delle doglianze rivolte alla pronuncia impugnata (cfr. Cass. civ., Sez. 6 – 3, Ord. n. 40560 del 17/12/2021), in modo tale che il giudice sia messo in condizione (senza necessità di esplorare, in assenza di parametri di riferimento, le vicende processuali) di cogliere natura, portata e senso della critica (cfr. Cass. civ., Sez. 2, Ord. n. 7675 del 19/03/2019).
Al riguardo va detto che gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica pagina 6 di 15 CO (cfr. Cass. civ., Sez. Un., n. 27199 del 16/11/2017).
Del resto, ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342 c.p.c., l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, può sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, non essendo necessaria l'allegazione di profili fattuali e giuridici aggiuntivi, purché ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice (cfr. Cass. civ., Sez. 2, Ord. N. 23781 del 28/10/2020).
****
Sempre in via preliminare va detto, quanto all'inammissibilità dell'appello invocata dalla difesa dell'appellata costituita ai sensi dell'art. 348-bis c.p.с., che l'ordinanza di inammissibilità dell'appello, ai sensi dell'art. 348-ter
c.p.c. (articoli richiamati, per ciò che concerne specificamente il c.d. rito del lavoro, dall'art. 436-bis c.p.c., nella formulazione, applicabile ratione temporis al caso di specie, precedente alle modifiche operata dal d.lgs.
n.149/2022), deve essere pronunciata dal giudice competente prima di procedere alla trattazione della causa.
Essa, infatti, deve collocarsi prima di ogni altra attività, immediatamente dopo la verifica della regolare costituzione delle parti nel giudizio di appello (cfr. Cass. civ., Sez. L., n. 10409 del 01/06/2020).
Ragion per cui tale facoltà è preclusa, nel caso di specie, essendo stata già ampiamente superata la fase della trattazione della causa.
Del resto, la scelta del giudice d'appello di definire il giudizio prendendo in esame il merito della pretesa azionata
(sia con il rigetto che con l'accoglimento) non può dirsi proceduralmente viziata sul presupposto che si sarebbe dovuta affermare l'inammissibilità per assenza di ragionevole probabilità di accoglimento;
pertanto, ove il giudice non ritenga di assumere la decisione ai sensi dell'art. 348-ter, comma 1, c.p.c., la questione di inammissibilità resta assorbita dalla sentenza che definisce l'appello, che è l'unico provvedimento impugnabile, ma per vizi suoi propri, "in procedendo" o "in iudicando", e non per il solo fatto del non esservi stata decisione nelle forme semplificate (cfr. Cass. civ., Sez.
6- L, Ord. n. 37272 del 29/11/2021).
****
Ancora in via preliminare la Corte ritiene che sia fondata l'istanza di rimessione in termini formulata dalla difesa dell'appellante, ai sensi dell'art. 153 c.p.c., con conseguente tempestività del gravame proposto.
Al riguardo si rileva, in fatto, che, come documentato dall'appellante:
La difesa di ha effettuato una prima volta, in data 23.5.2022 (e, dunque, nel rispetto dei termini Parte_1 prescritti dall'art. 327 c.p.c.), il deposito del ricorso in appello, ricevendo la pec, generata in esito ai controlli automatici, recante il seguente esito: “atto non conforme alle specifiche. In attesa di conferma da cancelleria: ...; atto verrà comunque accettato non è necessario effettuare nuovamente il deposito”.
pagina 7 di 15 Solo il giorno successivo (il 24.5.2022), ossia quando il termine per proporre tempestivamente l'impugnazione era ormai decorso, la difesa dell'appellante ha ricevuto dalla cancelleria un'ulteriore p.e.c. recante il seguente esito: “Deposito di atto non conforme, Compete il civile. Atti rifiutati il 24/05/2022”.
Pertanto la detta difesa ha provveduto, nuovamente, ad effettuare il deposito dell'atto d'impugnazione (il
24.5.2022) e, il giorno dopo (il 25.5.2025) ha presentato, si ribadisce, una istanza di rimessione in termini ai sensi dell'art.153 c.p.c.
Sul punto va precisato che il deposito telematico si articola in quattro fasi, che coincidono con il rilascio di altrettanti messaggi di p.e.c. da parte del sistema informatico: 1) “ricevuta di accettazione deposito”, ossia la ricevuta di presa in carico del messaggio da parte del gestore p.e.c. del mittente;
2) "ricevuta di avvenuta consegna" (c.d. “seconda PEC”), con la quale il gestore p.e.c del Ministero della Giustizia attesta che lo stesso è stato ricevuto nella sua casella;
3) “esito controlli automatici deposito” (c.d. “terza Pec”), la quale viene inviata dal gestore dei servizi telematici del Ministero della Giustizia e contiene l'esito dei controlli che il sistema effettua automaticamente sulla busta, all'esito dei quali possono essere segnalate al depositante anomalie che sono codificate secondo specifiche tipologie;
4) “accettazione deposito” (c.d. “quarta PEC”), che viene inviata dalla cancelleria dell'ufficio giudiziario destinatario del deposito e che contiene l'eventuale accettazione o il rifiuto del deposito, previo scrutinio delle anomalie eventualmente rilevate dal sistema.
Solo a seguito dell'accettazione, il file viene caricato sul fascicolo telematico, divenendo visibile alle controparti e la relativa formalità può dirsi perciò compiuta.
Tale articolato procedimento è disciplinato dall'art. 16 bis, comma 7, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 (convertito con modificazione dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221), secondo il quale "il deposito con modalità telematiche si ha per avvenuto al momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del ministero della giustizia. Il deposito è tempestivamente eseguito quando la ricevuta di avvenuta consegna è generata entro la fine del giorno di scadenza”, nonché dall'art. 13, comma 2, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44 per il quale "i documenti informatici di cui al comma 1 si intendono ricevuti dal dominio giustizia nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia;
la ricevuta di avvenuta consegna attesta, altresì, l'avvenuto deposito dell'atto o del documento presso l'ufficio giudiziario competente”.
In forza di ciò, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito, in modo condivisibile, che, per accertare la tempestività del deposito, occorra fare riferimento al momento in cui viene generata, da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia, la ricevuta di avvenuta consegna e, cioè, la cosiddetta “seconda p.e.c.”.
Nondimeno, in considerazione del fatto che il procedimento di deposito telematico è una fattispecie a formazione progressiva, la detta seconda Pec consente di ritenere perfezionato il deposito con effetto anticipato,
pagina 8 di 15 ma provvisorio, giacché il buon esito del procedimento è solo quello comprovato dalla c.d. quarta Pec (cfr. Cass. civ., Sez. Un., 11/10/2023, n. 28403).
In sintesi, finché il depositante non riceve la quarta Pec, non può ritenere andato a buon fine il deposito;
ricevuta la quarta pec si consolidano gli effetti del deposito a far data dal ricevimento della c.d. seconda Pec, al quale può essere riconosciuto un effetto prenotativo.
Nella fase intermedia (ossia, dal ricevimento della c.d. seconda Pec fino al ricevimento della quarta ed ultima
Pec) non è consentito al depositante assumere un contegno meramente attendista, a meno che non ricorra una circostanza che consenta di ritenere maturato un affidamento circa il buon esito del deposito (cfr. Cass. civ., Sez.
III, Ord., 07/07/2023, n. 19307).
È, dunque, consentito un atteggiamento meramente attendista solo quando particolari circostanze ingenerino un affidamento ragionevolmente riposto dal depositante;
esso, cioè, deve basarsi su una causa che lo giustifichi, ovvero sulla ricorrenza di un univoco quid pluris, da valutare caso per caso, che, secondo l'id quod plerumque accidit renda l'attesa avveduta, cioè generi la fondata convinzione del depositante circa l'esito positivo del processo di deposito.
E, ciò, purché il depositante, avvedutosi dell'esistenza di un errore che ha inficiato il procedimento di deposito, si attivi tempestivamente per riprendere il procedimento di deposito telematico (cfr. Cass. civ., Sez. Il, Ord.,
24/07/2024, n. 20662).
Ciò premesso, la Corte ribadisce, allora, che sussistono i presupposti per ritenere che, pure a fronte di un errore iniziale dell'appellante, si fossero create le condizioni (in particolare, l'esito del controlli automatici, con cui si informava la difesa dell'appellante che l'atto, pur in presenza di un'anomalia, sarebbe stato comunque accettato e che non sarebbe stato necessario effettuare nuovamente il deposito) che legittimassero la parte ad un Part atteggiamento attendista fino al ricevimento della quarta con cui le era stato comunicato che il deposito non fosse andato a buon fine.
E, avendo la parte provveduto senza indugio a riprendere, il 24.5.2022, questa volta con esito positivo, il procedimento di deposito telematico, deve ritenersi che il deposito avvenuto in tale data abbia retroagito alla data della prima AC (la c.d. seconda pec), ossia al 23.5.2022, con conseguente tempestività del gravame (cfr., sul punto, Cass. civ., Sez. III, Ord., 24/07/2024, n. 20662 cit.).
***
Fatte queste premesse, e precisato che non vi è stata impugnazione sulla decisione del primo giudice di ritenere sussistente la giurisdizione del giudice ordinario in ordine alle domande della parte ricorrente (così formandosi, sul punto, il giudicato interno, ex art. 329 c.p.c.; cfr., tra le altre, Cass. civ., Sez. Unite, Ord., 03/06/2024, n. 15388), la
Corte ritiene - passando alla valutazione, nel merito, dell'appello proposto da - che tale gravame sia Parte_1 infondato per le ragioni di seguito esposte. pagina 9 di 15 ****
Risulta fondato, innanzitutto, il primo motivo di gravame.
Al riguardo vanno preliminarmente richiamate le norme della legge regionale del 2.7.1997 n.18 della Regione
Campania rilevanti nel caso di specie.
L'art. 2, comma 1, lett. c) contempla, tra i requisiti di assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, la “non titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, nell'ambito della provincia cui si riferisce il bando”.
Ai sensi del terzo comma del medesimo articolo: “Per nucleo familiare si intende la famiglia costituita dai coniugi e dai figli legittimi, legittimati, naturali, riconosciuti ed adottivi e dagli affiliati con loro conviventi. Fanno altresì parte del nucleo familiare il convivente more uxorio, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali e gli affini fino al terzo grado, purché la stabile convivenza con il concorrente duri da almeno due anni prima della data di pubblicazione del bando di concorso e sia dimostrata nelle forme di legge.
Possono essere considerati componenti del nucleo familiare anche persone non legate a vincoli di parentela o affinità, qualora la convivenza istituita abbia carattere di stabilità e sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale. Tale ulteriore forma di convivenza deve, ai fini della inclusione economica e normativa nel nucleo familiare, essere stata instaurata da almeno due anni dalla data di pubblicazione del bando e deve essere comprovata con idonea pubblica certificazione sia da parte del concorrente, sia da parte delle persone conviventi.”.
Il successivo comma 4, poi, chiarisce che il requisito in parola deve essere posseduto da parte del richiedente, nonchè da parte degli altri componenti il nucleo familiare alla data di emanazione del bando di concorso, nonché al momento dell'assegnazione e deve permanere in costanza del rapporto.
In base, poi, all'art. 14, co.1, della stessa legge: “In caso di decesso dell'aspirante assegnatario o dell'assegnatario, subentrano rispettivamente nella domanda o nella assegnazione i componenti il nucleo familiare come definito e secondo l'ordine indicato nell'art. 2 della presente legge.”.
E, secondo quanto previsto dal comma 4 dell'art. 14: “Al momento della voltura del contratto, l'EN gestore verifica che non sussistano per il subentrante e gli altri componenti il nucleo familiare eventuali condizioni ostative alla permanenza nell'alloggio.”.
Ciò premesso, e precisato che, in materia di locazione di immobili dell'edilizia residenziale pubblica, deve escludersi che possa comunque configurarsi, in base ad un'interpretazione dei principi generali in materia di edilizia residenziale pubblica, in caso di morte dell'assegnatario, un diritto al subentro automatico degli aventi diritto (determinando, il decesso dell'assegnatario, la cessazione dell'assegnazione-locazione ed il ritorno dell'alloggio nella disponibilità dell'ente il quale può procedere ad una nuova assegnazione in favore dei soggetti aventi i requisiti previsti dalla normativa, nel senso che, in ipotesi di decesso dell'assegnatario, il subentro nell'assegnazione discende direttamente dal dettato normativo in presenza di alcune condizioni, il cui accertamento non implica una valutazione discrezionale da parte della pubblica amministrazione, ma riguarda il merito della controversia;
cfr. Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord., 22/04/2021, n. 10587; cfr. anche Cass. civ., Sez. III,
Ord., 17/06/2022, n. 19614; Unite, Ord., 12/07/2019, n. 18828), il Tribunale di Napoli non ha, effettivamente, erroneamente considerato - ad avviso della Corte - che, nel caso di specie, non sussistesse, ai fini di escludere il pagina 10 di 15 diritto di di subentrare nel contratto di locazione stipulato dal marito (poi deceduto), la stabile Parte_1 convivenza tra la stessa e i presunti componenti del nucleo familiare, in base alle condizioni di cui all'art.2, comma
1, lettere c), d) ed e) della legge regionale Campania n. 18/1997.
In particolare il Tribunale di Napoli non ha, erroneamente, tenuto conto, dell'assenza di una stabile convivenza, al momento della data (22/10/2012) della domanda di voltura (quale momento rilevante ai fini della verifica della sussistenza delle condizioni di legge per il subentro, ex art. 14, co.1, L.R.C. n.18/1997), non solo tra Parte_1 ed il genero (quindi affine di primo grado) (ossia del titolare dell'immobile la cui proprietà Controparte_2 sarebbe poi stata reputata ostativa, dal Comune di al subentro nel contratto di locazione) ma anche tra la CP_1 prima e sua figlia, (moglie, all'epoca, di ). Persona_2 Controparte_2
In altri termini, al momento della detta voltura, né , né facevano parte del Controparte_2 Persona_2 nucleo familiare dell'istante, , nel senso indicato dalle dette norme, ossia quali conviventi con la Parte_1 stessa (cfr., sul requisito della convivenza, Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord., 27/09/2017, n. 22648).
Dai certificati storici di residenza di e di (ridepositati dall'appellante in Persona_2 Controparte_2 secondo grado) emerge, invero, che la prima avesse abitato nell'immobile per cui è causa (peraltro come dedotto sia in primo grado che in appello dal dal 7.8.1996 al 3.2.2008 e dal 15.10.2015 all'attualità Controparte_1
(dunque certamente non nel 2012), e che non avesse mai abitato in quell'immobile. Controparte_2
Dunque, il fatto che fosse divenuto proprietario di altro immobile, non poteva considerarsi Controparte_2 ostativo al subentro dell'appellante nel contratto di locazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica in precedenza stipulato (a seguito di assegnazione) dal marito (poi deceduto), proprio perché l'art. 2, co, 1, lett. c),
L.R.C. n.18/1997, nel prevedere, quale causa ostativa all'assegnazione e anche al subentro (in quest'ultimo caso per il richiamo operato dall'art. 14 ai componenti del nucleo familiare di cui all'art. 2), “la titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare”, considera, per l'appunto, che l'ulteriore alloggio sia adeguato alle esigenze del nucleo familiare e che, quindi, logicamente (come confermato espressamente dal comma 4 dello stesso articolo 2), la titolarità di uno dei diritti su tale ulteriore immobile spetti al richiedente o “ad altri componenti il suo nucleo familiare”.
E, si ribadisce, nel caso di specie, al momento della domanda di voltura , genero Controparte_2 dell'istante, non poteva considerarsi componente (in quanto affine di primo grado non convivente) del suo nucleo familiare, così come, del resto, neanche (figlia dell'istante e moglie, all'epoca, di Persona_2 CP_2
).
[...]
****
Quanto al secondo motivo di gravame, concernente, si ribadisce, l'ulteriore ragione per la quale il CP_1 aveva emesso il provvedimento di diniego al subentro richiesto e, cioè, la violazione dell'art. 20, comma 1,
[...]
pagina 11 di 15 lett. g) della L.R.C. 18/1997 per l'asserita esposizione debitoria, a carico di , di euro 95,46 (al Parte_1
30.8.2016), va detto quanto segue.
Innanzitutto occorre precisare che su tale profilo – oggetto comunque della opposizione al detto provvedimento formulata in primo grado dalla ricorrente – il Tribunale di Napoli non si è espressamente pronunciato, ritenendo che, rispetto alla decisione sulla questione inerente l'ulteriore alloggio in capo a , ogni altra Controparte_2 questione, pur se formulata dalle parti, restasse assorbita.
Ragion per cui, avendo l'appellante impugnato (con il primo motivo) la decisione sul profilo giudicato di carattere assorbente, non era neanche necessario un'apposita censura rispetto a quello ritenuto assorbito.
Ed infatti l'appello sulla decisione della questione assorbente ha trascinato con sé, e devoluto a questa Corte, anche la questione dichiarata assorbita (cfr. Cass. civ., Sez. lavoro, 03/05/2023, n. 1158).
Invero, come chiarito più volte dalla giurisprudenza di legittimità, di fronte al fenomeno dell'assorbimento c.d. improprio, che ricorre nel caso di rigetto di una domanda in base alla soluzione di una questione di carattere esaustivo e perciò assorbente, che rende superfluo l'esame delle altre (come nel caso di specie), il soccombente non ha l'onere di formulare alcun motivo di impugnazione sulle questioni assorbite, essendo invece sufficiente, per evitare il giudicato interno, che censuri la sola decisione sulla questione giudicata di carattere assorbente, fatta salva la facoltà di contestare i presupposti della stessa statuizione di assorbimento, e la sua ricaduta sull'effettiva decisione della causa (cfr. Cass. civ., Sez. I, Ord., 26/05/2022, n. 17155; Sez. I, Ord.,
04/01/2022, n. 48; Sez. II, 09/10/2012, n. 17219; cfr. anche Cass. civ., Sez. V, 26/04/2023, n. 10993; Sez. lavoro,
Ord., 24/07/2023, n. 22153).
Fatta questa precisazione, la Corte rileva che tale motivo di opposizione era fondato, non essendo neanche stato contestato dal in primo grado (ai sensi e per gli effetti dell'art. 115 c.p.c.; cfr. la comparsa Controparte_1 di risposta del primo grado, ridepositata in appello).
E a ciò si aggiunge, in ogni caso, quanto alla fondatezza di tale motivo di opposizione, che, come documentato dalla ricorrente/appellante (cfr. la raccomandata del 26.10.2017 e l'allegato bollettino postale di pagamento), la lamentata debitoria (peraltro estinta mediante il pagamento, in data 20.11.2027, di tale bollettino) non si riferiva ai canoni di locazione, bensì ad oneri condominiali (in particolare al conguaglio dovuto per il pagamento della manutenzione ordinaria edìle, degli impianti e per l'illuminazione anno 2012).
Ragion per cui il aveva erroneamente richiamato, nel provvedimento di diniego, l'art. 20, Controparte_1 comma 1, lett. g) della L.R.C. n. 18/1997, posto che tale disposizione faceva riferimento, effettivamente, come sostenuto dalla ricorrente/appellante, a condizioni di morosità nel pagamento del canone (con conseguente risoluzione contrattuale, come previsto dall'articolo 21 della stessa legge) e non anche degli oneri condominiali.
****
pagina 12 di 15 Quanto detto sino ad ora assorbe, logicamente, la valutazione dell'ultimo motivo di gravame (concernente quanto lamentato dalla ricorrente/appellante circa l'omessa notifica, da parte del del preavviso Controparte_1 di diniego).
La fondatezza dei primi due motivi (e l'assenza di altre ragioni ostative al subentro richiesto) comporta comunque, infatti, l'accertamento della sussistenza dei requisiti richiesti dalla summenzionata legge regionale per il subentro di nel contratto di locazione avente ad oggetto l'alloggio di edilizia residenziale pubblica Parte_1
(sito in in Via Villa S. Giovanni, Is. 3, Sc. E, p.2, int.
2 - cod. stipulato tra il CP_1 P.IVA_2 [...]
in esecuzione del decreto di assegnazione n. 24584 del 18.12.1991 (e, quindi, Controparte_3
l'inefficacia, nei confronti di , del provvedimento n. prot. PG/2018/243132 emesso dal Parte_1 CP_1
l 12.03.2018 e notificato in data 11.4.2018).
[...]
Ed è in questi termini, quindi, che va riformata la sentenza impugnata.
****
L'accoglimento dell'appello proposto da , comportando la riforma della sentenza impugnata, rende Parte_1 necessario che questa Corta provveda ad una nuova regolamentazione anche delle spese del primo grado, in base all'esito complessivo della lite (cfr. Cass. civ., Sez. 3, Ord. n. 9064 del 12/04/2018; cfr. anche Cass. civ., Sez.
II, Ord., 03/10/2023, n. 27891; Sez. 6 – 3, Ord., n. 27056 del 06/10/2021; Sez. 1, Ord. n. 14916 del 13/07/2020;
Sez. 3, n. 27606 del 29/10/2019; Sez. III, 11/06/2008, n. 15483).
Ragion per cui, in applicazione del principio di soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., il va Controparte_1 condannato al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio in favore di . Parte_1
In particolare, i compensi professionali spettanti al difensore dell'appellato vittorioso vengono liquidati, come in dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva complessivamente svolta in rapporto alla natura, alla difficoltà e al valore della controversia, nonché considerate le questioni giuridiche e di fatto trattate, in base ai parametri minimi
(ossia in base a quelli medi ridotti del 50%) per tutte le fasi (anche per quella istruttoria, posto che alla prima udienza non è stata fissata esclusivamente e direttamente l'udienza di discussione, ma vi è stato il compimento di ulteriori attività, in particolare la disamina dell'istanza di inibitoria;
cfr. Cass. civ., Sez. III, 19/09/2025, n. 25664;
Sez. III, Ord., 19/03/2025, n. 7343; Sez. III, Ord., 11/11/2024, n. 29077; Sez. III, Ord., 16/04/2021, n. 10206) di cui al D.M. n. 55/2014 (nella formulazione, applicabile ratione temporis al caso di specie, successiva alle modifiche operate dal DM 147/2022, essendo l'attività difensiva svolta nell'interesse dell'appellante stata ultimata dopo il
23.10.2022, ossia successivamente all'entrata in vigore del detto decreto) per i giudizi per i giudizi ordinari innanzi al Tribunale (tab. n.2) per il primo grado e alla Corte d'Appello (tab. n.12) per il secondo, con riferimento allo scaglione da euro 26.000,01 ad euro 52.000,00 (ex art.5, comma 6, del D.M. 55/2014), tenuto conto del valore indeterminato della controversia (non essendo possibile individuarlo specificamente, sulla base degli atti prodotti, neanche ai sensi dell'art. 12 c.p.c.). pagina 13 di 15 Va detto, al riguardo, che, in tema di spese processuali, in caso di riforma della decisione, il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art. 336 c.p.c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza d'appello, atteso che l'accezione omnicomprensiva di "compenso" evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza (cfr. Cass. civ.,
Sez. III, Ord., 13/07/2021, n. 19989; cfr. anche Cass. civ., Sez. III, 19/09/2025, n. 25664).
****
Non è superfluo poi precisare che va operata la distrazione delle spese di lite del primo grado di giudizio in favore dello Stato, ex art.133 del D.P.R. n.115/2002, essendo stata ammessa (come dalla stessa Parte_1 documentato) al patrocinio a spese dello Stato (con delibera n. prot. 3397/2019 del 9.4.2019 del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di per tale grado. CP_1
Non risulta, invece, in base agli atti prodotti in appello, che abbia chiesto (e ottenuto) una nuova Parte_1 ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato anche per il secondo grado.
Ciò comporta che non possa giovarsi del medesimo istituto anche nel giudizio di impugnazione, ai sensi dell'art. 120, co.1, del D.P.R. n. 115 del 2002, essendo la stessa risultata soccombente in primo grado (cfr. Cass. civ.,
Sez. II, Ord., 23/01/2023, n. 1901; Sez. VI - 2, Ord., 19/01/2023, n. 1578; Sez. II, Ord., 30/04/2019, n. 11470).
Ed infatti, la disposizione generale di cui all'art. 75, co.1, del D.P.R. n. 115 del 2002, secondo cui “L'ammissione al patrocinio è valida per ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte le eventuali procedure, derivate ed accidentali, comunque connesse”, opera, in sede di impugnazione, soltanto nel caso in cui la parte ammessa al beneficio non sia risultata soccombente nel giudizio di merito (diversamente rendendosi necessario, come detto, un nuovo provvedimento di ammissione, basato sulla rivalutazione dei presupposti di ammissione al beneficio nella prospettiva dell'impugnazione che la parte rimasta soccombente intenda proporre;
cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., 03/06/2024, n.
15483).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli - 4^ sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2278/2022 R.G.A.C., così provvede:
1. Accoglie l'appello proposto da avverso la sentenza n. 9533/2021 emessa dal Tribunale di Napoli, Parte_1 pubblicata il 22.11.2021 e, per l'effetto, in totale riforma di tale sentenza:
a) accerta e dichiara l'inefficacia, nei confronti di , del provvedimento n. prot. PG/2018/243132 Parte_1 emesso dal l 12.03.2018 (e notificato in data 11.4.2018); Controparte_1
b) accerta e dichiara il diritto di di subentrare nel contratto di locazione avente ad oggetto l'alloggio Parte_1 di edilizia residenziale pubblica (sito in in Via Villa S. Giovanni, Is. 3, Sc. E, p.2, int.
2 - cod. CP_1
stipulato tra il e in esecuzione del decreto di assegnazione P.IVA_2 Controparte_1 Persona_1
n. 24584 del 18.12.1991.
pagina 14 di 15 2. Dichiara tenuto e condanna il in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in Controparte_1 favore di , delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate complessivamente in euro 4.553,00 (di Parte_1 cui euro 745,00 per esborsi ed euro 3.808,00 per compensi professionali) per il primo grado - da distrarre in favore dell'Erario, ai sensi dell'art. 133 del D.p.r. n.115/2002- ed in euro 5.799,5 (di cui euro 804,00 per esborsi ed euro
4.995,5 per compensi) per il secondo, il tutto oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.
Napoli, 28.10.2025
Il Presidente
PE De LL
Il Consigliere est.
PE AV AN
pagina 15 di 15