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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 28/07/2025, n. 1036 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1036 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4542/2025
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa DI ON Presidente rel.
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice
Dott.ssa Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
29.6.2025, assunto in decisione in data 21.7.2025 e vertente tra
(c.f. ) nato a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
e tra
(c.f. nata in [...] il [...], entrambi con gli Parte_2 C.F._2
Avvocati Riccardo Gabaglio e Michele Miccoli ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo in Milano, Via Monte Napoleone n. 8;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO
LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
OGGETTO: 111011-Divorzio congiunto - CESSAZIONE EFFETTI CIVILI
pagina 1 di 3 CONCLUSIONI
- pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
1) Il minore , pur vivendo con la madre, sarà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori;
Persona_1 il padre potrà vederlo e tenerlo con sé ogni qualvolta desidera previo avviso alla moglie e nel rispetto delle esigenze del minore, il quale trascorrerà i periodi di vacanza e le festività in modo alternato e per uguali periodi di tempo con ciascun genitore;
2) Il Sig. si impegna a versare alla moglie, a titolo di mantenimento del figlio , Parte_1 Persona_1 entro il 15 di ogni mese la somma di euro 200,00 rivalutabili annualmente secondo indice ISTAT;
il marito verserà, inoltre, il 50% delle spese straordinarie, mediche e scolastiche, sostenute per il figlo, le quali dovranno essere preventivamente concordate da entrambi i genitori;
3) I coniugi dichiarano di avere regolato fra loro in maniera soddisfacente ogni rapporto economico e di non avere fra loro più nulla a pretendere.
Motivi della decisione
Premesso che:
- e hanno contratto matrimonio in data 19.12.1992 a Parte_1 Parte_2
Meda;
- Dall'unione sono nati , in data 8.8.1993, in data 13.12.1994 e , in data 26.10.2008. Per_2 Per_3 Per_1
Ritenuto che:
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è stata pronunciata la separazione personale omologata dal Tribunale di Monza in data 9.10.2014.
Non è poi contestato che sin dalla data di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione (26.9.2014) non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli , 26.10.2008) e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di Per_1 equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
pagina 2 di 3 Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 [...]
, con ricorso depositato in data 29.6.2025, così provvede: Parte_2
1. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 [...]
in Meda in data 19.12.1992 (Atto n. 79, Parte II, Serie A del registro degli atti Parte_2 di matrimonio del Comune di Meda), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Meda, affinchè sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre
1970 n. 898.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 24.7.2025
Il Presidente est.
DI ON
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa DI ON Presidente rel.
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice
Dott.ssa Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
29.6.2025, assunto in decisione in data 21.7.2025 e vertente tra
(c.f. ) nato a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
e tra
(c.f. nata in [...] il [...], entrambi con gli Parte_2 C.F._2
Avvocati Riccardo Gabaglio e Michele Miccoli ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo in Milano, Via Monte Napoleone n. 8;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO
LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
OGGETTO: 111011-Divorzio congiunto - CESSAZIONE EFFETTI CIVILI
pagina 1 di 3 CONCLUSIONI
- pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
1) Il minore , pur vivendo con la madre, sarà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori;
Persona_1 il padre potrà vederlo e tenerlo con sé ogni qualvolta desidera previo avviso alla moglie e nel rispetto delle esigenze del minore, il quale trascorrerà i periodi di vacanza e le festività in modo alternato e per uguali periodi di tempo con ciascun genitore;
2) Il Sig. si impegna a versare alla moglie, a titolo di mantenimento del figlio , Parte_1 Persona_1 entro il 15 di ogni mese la somma di euro 200,00 rivalutabili annualmente secondo indice ISTAT;
il marito verserà, inoltre, il 50% delle spese straordinarie, mediche e scolastiche, sostenute per il figlo, le quali dovranno essere preventivamente concordate da entrambi i genitori;
3) I coniugi dichiarano di avere regolato fra loro in maniera soddisfacente ogni rapporto economico e di non avere fra loro più nulla a pretendere.
Motivi della decisione
Premesso che:
- e hanno contratto matrimonio in data 19.12.1992 a Parte_1 Parte_2
Meda;
- Dall'unione sono nati , in data 8.8.1993, in data 13.12.1994 e , in data 26.10.2008. Per_2 Per_3 Per_1
Ritenuto che:
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è stata pronunciata la separazione personale omologata dal Tribunale di Monza in data 9.10.2014.
Non è poi contestato che sin dalla data di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione (26.9.2014) non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli , 26.10.2008) e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di Per_1 equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
pagina 2 di 3 Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 [...]
, con ricorso depositato in data 29.6.2025, così provvede: Parte_2
1. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 [...]
in Meda in data 19.12.1992 (Atto n. 79, Parte II, Serie A del registro degli atti Parte_2 di matrimonio del Comune di Meda), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Meda, affinchè sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre
1970 n. 898.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 24.7.2025
Il Presidente est.
DI ON
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