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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 18/09/2025, n. 1485 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1485 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa A.M. D'Antonio all'udienza del 18.9.2025 , sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.1901/24 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
, ( ), elettivamente domiciliata in Salerno al Corso Vittorio Parte_1 CodiceFiscale_1
Emanuele, 111, presso lo studio dell'avvocato Beniamino Mariano ( ), che CodiceFiscale_2 la rappresenta edifende, giusta mandato in calce al ricorso introduttivo;
Opponente
E
Controparte_1
[...] , in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso, giusta
[...] procura in atti, dall'avv. Antonietta Glielmi presso il quale elettivamente domicilia in Eboli (SA) alla via G. D'Orso n.1;
Opposti
Avente ad oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento
Conclusioni rassegnate alla presenta udienza: I procuratori delle parti costituite hanno trasmesso note di trattazione scritta con le quali hanno rassegnato le proprie conclusioni riportandosi alle conclusioni di cui ai rispettivi atti
Motivi in fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 2 aprile 2024 la ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso la intimazione di pagamento n. 100 2024 90037932 12/000, notificata dall' Controparte_1
il 22.2.2024 e cui era sottesa, tra le altre , la cartella di pagamento n.
[...]
10020170023138961000, con la quale le veniva ingiunto il pagamento della somma di € 11.786,03 a titolo di contributi previdenziali e oneri accessori dovuti alla Controparte_1
per gli anni 2012, 2013 e 2014. L'opponente eccepiva la nullità e/o annullabilità
[...] dell'intimazione di pagamento impugnata, in quanto fondata su una cartella già impugnata e sospesa dal Tribunale di Nocera Inferiore Sezione Lavoro RG 3899/2022; eccepiva poi l'omessa notifica della cartella di pagamento impugnata da cui discendeva irrimediabilmente la nullità e/o annullabilità degli atti conseguenti, nonché l'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria per decorso del termine quinquennale;
tanto premesso concludeva chiedendo al giudice adito, previa sospensione, anche inaudita altera parte, disposta nello stesso decreto di fissazione udienza, dell'efficacia esecutiva, in parte qua, dell'intimazione di pagamento n. 100 2024 90037932 12/000 datata 02.02.2024 e notificata in data 22.02.2024, di“ accertare e dichiarare il mancato rispetto della procedura di riscossione dei crediti per omessa e/o invalida notifica della cartella di pagamento analiticamente indicata nella comunicazione impugnata, nonché per tutti gli altri motivi di cui in premessa e, conseguentemente, annullare l'intimazione di pagamento n. 100 2024 90037932 12/000 datata 02.02.2024 e notificata in data 22.02.2024, nonché la cartella presupposta;
- accertare e dichiarare, inoltre, per le causali tutte esposte in narrativa, l'intervenuta prescrizione del diritto di agire in executivis dell'esattore, nei confronti della IG.ra , per il decorso del termine di legge e, per l'effetto, Parte_1 annullare l'intimazione di pagamento n. 100 2024 90037932 12/000 datata 02.02.2024 e notificata in data 22.02.2024, nonchè la cartella presupposto;
- accertare e dichiarare, pertanto, che nessuna somma è dovuta dalla IG.ra , in relazione agli atti indicati nel corpo del ricorso e Parte_1
a tutti quelli sottesi, e, per l'effetto, annullare l'intimazione di pagamento n. 100 2024 90037932
12/000 datata 02.02.2024 e notificata in data 22.02.2024;- con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio”.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio solamente l' Controparte_1
chiedendo al giudice adito il rigetto dell'opposizione e della richiesta di sospensiva
[...] dell'atto impugnato, e di condannare in ogni caso il ricorrente alla rifusione delle spese.
All'udienza del 18 settembre 2025 , sulle conclusioni rassegnate dai procuratori costituiti, il giudice ha deciso come da sentenza con motivazione contestuale.
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Preliminarmente va dichiarata la contumacia della convenuta Controparte_2
, la quale , sebbene ritualmente convenuta in giudizio , non si è costituita .
E' opportuno in primo luogo evidenziare che si sono posti non pochi problemi di ammissibilità della presente procedura.
Mutuando le disposizioni vigenti in materia tributaria, infatti, si potrebbe ritenere che l'intimazione di pagamento notificata all'attuale opponente non costituisca un atto autonomamente impugnabile .
L'art.16 del D.P.R. 636/72 contiene, infatti, una elencazione precisa degli atti suscettibili di impugnazione ( avviso di accertamento, ingiunzione, ruolo, provvedimento che irroga le sanzioni pecuniarie) , atti tra i quali non è compresa la intimazione di pagamento, dal momento che essa rappresenta soltanto un sollecito non avente alcuna rilevanza ai fini della riscossione.
L'invito al pagamento , dunque, non costituisce atto presupposto o comunque prodromico all'avvio di una procedura riscossiva, e non deve essere necessariamente emesso in tutte le ipotesi in cui iscrizioni e procedura abbiano titolo in avvisi di liquidazione, accertamento, rettifica o irrogazione di sanzioni e cioè in atti recanti certificazione dell'esistenza e della quantificazione delle ragioni vantate dall'amministrazione finanziaria .
Va rilevato, peraltro , che lo stesso riscossione, nel notificare l'intimazione di Controparte_3 pagamento , avvisa l'intimato della possibilità di presentare ricorso avverso l'atto stesso allorquando i vizi riguardino proprio l'intimazione di pagamento , per esempio per la mancata notifica della cartella o per errori nella indicazione degli importi dovuti.
In tema di riscossione dei contributi , infatti , possiamo ritenere che l'intimazione di pagamento assolve due funzioni : la prima , equivalente a quella del precetto , consistente nell'accertare il mancato pagamento del debito contributivo e nell'intimare al contribuente l'effettuazione del versamento dovuto entro un termine ristretto , con l'avvertenza che in mancanza si procederà ad esecuzione forzata;
la seconda funzione è eventuale , ha natura sostanziale , e consiste nel portare a conoscenza del contribuente per la prima volta la pretesa contributiva , ove l'intimazione di pagamento non sia stata preceduta dalla regolare notifica della cartella esattoriale . Pertanto il contribuente , il quale lamenti che la notificazione dell'intimazione di pagamento non sia stata preceduta dalla regolare notificazione degli atti prodromici , ha la possibilità di promuovere l'azione nei confronti del solo ente concessionario eccependo unicamente la nullità dell'atto consequenziale o impugnare cumulativamente anche l'atto presupposto ( non notificato) per contestare radicalmente la pretesa contributiva ( Cass. 25 luglio 2007 n. 16412; Cass.
8.6.2007 n.13483; Cass. n.3231/2005;
Cass. n.7649/2006; Cass. n.10533/2006 ; Cass. n.24975/2006 ; Cass. n. 5003/2007; Cass. sez. U.
4.3.2008 n.5791).
Tanto premesso , va evidenziato che nel caso di specie l'opposizione è qualificabile innanzitutto come opposizione agli atti esecutivi in quanto la ricorrente si duole della mancata notifica degli atti prodromici alla intimazione di pagamento e, in particolare , della cartella esattoriale n.
10020170023138961000 avente ad oggetto crediti contributivi della . Controparte_1
La domanda è stata correttamente proposta nei confronti dell' Controparte_1
.L'agente del servizio di riscossione deve infatti ritenersi legittimato rispetto alla opposizioni agli atti esecutivi laddove appunto viene contestata, in generale, la regolarità degli atti esecutivi o del titolo ovvero del precetto che, nel caso dell'esecuzione mediante ruolo, è costituito dalla cartella di pagamento la quale, infatti, a norma dell'art. 25 del d.P.R. n. 602/73, deve contenere l'intimazione di pagamento entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella stessa con avvertimento che in mancanza si procederà ad esecuzione forzata. La Corte di cassazione, del resto, nella parallela materia del contenzioso tributario, ha affermato che
“ai sensi dell'art. 10, D.LGS. n. 546/92, in caso di impugnazione della cartella esattoriale, sussiste la legittimazione passiva del Concessionario del Servizio di riscossione dei tributi solo se
l'impugnazione concerne vizi propri della cartella o del procedimento esecutivo, mentre va esclusa qualora i motivi di ricorso attengano alla debenza del tributo (Cass. Sez. Trib., 6-5-2002, n. 6450).
Il D.LGS. n. 546/92, regolatore del nuovo processo tributario, attribuisce al concessionario la qualità di parte. Tuttavia, la legittimazione passiva del Concessionario sussiste solo nei casi in cui oggetto della controversia sia l'impugnazione di atti allo stesso direttamente riferibili, nel senso che trattasi di errori imputabili al , come la compilazione o intestazione della cartella di CP_3 pagamento oppure la notifica della stessa. In caso contrario, il Concessionario chiamato in causa – per esempio, in relazione ad un vizio relativo alla preliminare attività accertativa – potrà eccepire validamente il difetto di legittimazione passiva, con ogni ovvia conseguenza in ordine alle spese processuali” (Cass. 12.7.2005, n. 14669).
Ciò premesso , va tuttavia evidenziato che , nella specie , l'opposizione agli atti esecutivi proposta nei confronti dell' è inammissibile perché tardiva . E' la stessa Controparte_1 ricorrente , infatti , a riferire che la intimazione di pagamento oggi opposta le sarebbe stata notificata in data 22 febbraio 2024, sicché , trattandosi di opposizione agli atti esecutivi , ella avrebbe dovuto proporre l'opposizione nei successivi venti giorni , termine che non è stato rispettato .
E per gli stessi motivi l'opposizione è inammissibile anche con riguardo alla eccezione circa il difetto di motivazione della intimazione di pagamento . Quanto alla eccezione di illegittimità della intimazione di pagamento perché fondata su una cartella esattoriale già sospesa , occorre evidenziare che dalla documentazione prodotta non emerge alcun provvedimento di sospensione della esecutorietà della cartella esattoriale n. 10020170023138961000.
La ricorrente , infatti , si è limitata ad impugnare una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria chiedendone l'annullamento e il provvedimento emesso dal giudice in via cautelare si limita a sospendere l'atto impugnato , sicchè si deve ritenere che la sospensione disposta dal giudice inpedisca unicamente all' riscossione di iscrivere ipoteca per i crediti Controparte_1 menzionati nel provvedimento , ma non impedisce la notifica di una nuova intimazione di pagamento
.
E dunque non è possibile accogliere nessuno dei motivi di opposizione qualificabili come opposizione agli atti esecutivi . Va rilevato , tuttavia , che , nella specie , l'opposizione proposta dall'avv. è qualificabile Pt_1 anche come opposizione all'esecuzione atteso che la ricorrente contesta il diritto dell' a CP_4 procedere ad esecuzione forzata per l'intervenuta prescrizione del credito e , sotto tale profilo ,
l'opposizione , oltre che ammissibile è anche fondata .
Dalla intimazione oggi opposta , infatti , emerge con chiarezza che il credito vantato dalla
[...]
attiene alla sanzione ex art. 17 , comma 4, delle legge Parte_2
n. 576/1980 , come modificato dall'art. 9 legge n. 141/1992 – relativa al mancato invio della obbligatoria comunicazione reddituale per gli anni 2012,2013 e 2014 .
L'art. 17 della legge 576/1980 , infatti , pone a carico degli avvocati l'obbligo di comunicare “ entro trenta giorni dalla data prescritta per la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi “ , alla di previdenza ( mediante l'invio del modello 5) , l'ammontare del reddito dichiarato ai fini CP_1 dell'Irpef per l'anno precedente , nonché il volume di affari ai fini dell'IVA .
Gli avvocati , dunque , per il solo fatto di essere iscritti all'albo hanno l'obbligo di inviare il modello
5 , anche di importo negativo , sì da consentire alla l'esatta quantificazione dei versamenti CP_1 contributivi da parte degli iscritti e verificare il momento in cui diveniva obbligatoria, prima della riforma , l'iscrizione alla , CP_1
Trattandosi di mancato invio del Mod. 5 , l'infrazione si considera commessa il giorno successivo alla scadenza del relativo termine .
L'omissione o l'invio di una comunicazione non conforme al vero , infatti , deve considerarsi sufficiente ai fini dell'operatività del meccanismo sanzionatorio previsto dall'art. 5 del Nuovo
Regolamento deliberato dal Comitato dei Delegati ed approvato con Decreto Ministeriale del novembre 2000 e successive modifiche .
Orbene , nella specie , la ricorrente non contesta la sanzione sostenendo di aver effettuato la comunicazione reddituale , ma afferma che il diritto della a pretendere il pagamento della stessa CP_1 si sarebbe estinto per prescrizione e l'eccezione , sotto tale profilo , è fondata .
Le sanzioni amministrative per il mancato o tardivo invio del Mod. 5 si prescrivono in 5 anni da quando si è perfezionato l'illecito ossia dalla scadenza del termine in cui la comunicazione o il versamento dovevano essere eseguiti ( Cass. n. 27509/2019). In particolare, la Cassazione fa iniziare il decorso della prescrizione dal giorno successivo alla scadenza dei trenta giorni dalla data prevista per la dichiarazione annuale dei redditi nel caso dell'omesso invio del mod.
5. In relazione al caso di specie , dunque la ricorrente avrebbe dovuto effettuare tale trasmissione , con riferimento agli anni oggetto di causa , rispettivamente nei mesi di settembre 2013 , 2014 e 2015 e da tali date , dunque , è cominciato a decorrere il termine prescrizionale di cinque anni che non è stato ritualmente interrotto .
La ricorrente , infatti , ha documentato che la cartella esattoriale n . 10020170023138961000 è stata erroneamente notificata per compiuta giacenza a Pagani nonostante ella fosse già residente a [...]da circa due anni . E dunque il primo atto interruttivo della prescrizione è costituito , nella specie , dalla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria , notificata alla ricorrente soltanto nell'anno
2022 , quando era già maturata la prescrizione quinquennale .
L'opposizione , sotto tale profilo , va dunque accolta con la precisazione che la dichiarazione di illegittimità della minacciata esecuzione atterrà unicamente ai crediti di competenza del giudice del lavoro .
Le spese del giudizio , in considerazione dell'esito complessivo della causa , restano interamente compensate tra le parti .
P.Q.M.
- dichiara inammissibile perché tardiva l'opposizione agli atti esecutivi proposta nei confronti dell' ; Controparte_1
- accoglie per quanto di ragione l'eccezione di prescrizione sollevata nei confronti della
[...]
e , per l'effetto , ritenuti prescritti i crediti di cui alla Parte_2 cartella esattoriale n. n. 10020170023138961000, dichiara illegittima la minacciata esecuzione con riferimento ai predetti crediti;
- compensa tra le parti le spese del giudizio .
Salerno 18 settembre 2025
Il Giudice
A.M.D'Antonio
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