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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 15/01/2025, n. 26 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 26 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Roberto Ricci ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 53 2024 promossa da:
C.F. e P.IVA Parte_1 P.IVA_1
avv. Giovanni Chirico
attore opponente contro
c.f. e p.iva: Controparte_1 P.IVA_2
Avv. Valentina Cesari
Convenuto opposto
Svolgimento del processo
Con atto di citazione la società proponeva opposizione avverso il decreto Parte_1
ingiuntivo nr. 572 del 1.12.2023 emesso nel procedimento nr. 1561/2023 R.G. del
Tribunale di Ascoli Piceno in favore della con il quale si ingiungeva Controparte_1
all'opponente il pagamento della complessiva somma di € 13.851,76, oltre interessi e spese di procedura, così concludendo:
pagina 1 di 5 In via preliminare: rigettarsi l'eventuale istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
nel merito per i motivi di cui in narrativa,
revocarsi il decreto ingiuntivo nr. 572/2023 in data 1° dicembre 2023 emesso dal Tribunale
civile di Ascoli Piceno ad istanza della in accoglimento del ricorso RG Controparte_1
1561/2023 e, in ogni caso, respingersi ogni richiesta di pagamento da parte della nei confronti della Con vittoria di spese e competenze di Controparte_1 Parte_1
giudizio.
Deduceva l'opponente che il credito vantato dall'opposta non era dovuto in quanto questa ultima non aveva adempiuto alla prestazione cui si era obbligata, fornendo merce non conforme a quanto concordato.
Si costituiva in giudizio la così concludendo: In via preliminare: atteso Controparte_1
che l'opposizione proposta dalla società non è fondata su prova scritta o sia Parte_1
di pronta soluzione, palesandosi l'intento dilatorio e defatigatorio della debitrice-
opponente, concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ai sensi dell'art. 648 c.p.c., per l'intera somma ingiunta pari ad € 13.851,76 o, in subordine, della minor somma di € 11.990,40, oltre agli interessi moratori ex d.lgs 192/2012 dalla data di emissione delle fatture al saldo effettivo;
In via principale: per tutte le motivazioni in fatto ed in diritto meglio dedotte nella superiore narrativa, rigettare l'opposizione per cui si procede, confermando il decreto ingiuntivo nr. 572/2023 emesso dal Tribunale di Ascoli
Piceno in data 1.12.2023 nel rubricato al nr. 1561/2023 R.G.. Con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Nel corso del processo non veniva chiesta e, quindi, espletata attività istruttoria e, precisate le conclusioni, la causa veniva rimessa in decisione.
pagina 2 di 5 Motivi della decisione a) I fatti storici oggetto del presente giudizio appaiono pacifici;
ciò emerge dalle stesse asserzioni difensive delle parti contenute negli atti difensivi.
In atti è depositato ordine di fornitura del 29.3.23 ove sono indicate le merci richieste dall'opponente, con specificazione delle relative misure.
L'opponente ha dedotto l'errata misura di un tubo oggetto di fornitura, circostanza questa confermata dalla parte opposta. Le parti, entrambe, confermano - inoltre - che l'opposta ha inviato altro tubo con le dimensioni corrette il 5.5.2023.
L'opponente ha altresì dedotto che il ritardo nella fornitura ha comportato un danno non avendo essa parte potuto consegnare nei tempi pattuiti i beni ad altra azienda con sede in
America latina, circostanza, invece, questa espressamente contestata dalla parte opposta.
b) Premesso ciò, determinato il quadro processuale della vicenda giuridica, è da evidenziare come – preso atto del ritardo nell'adempimento da parte dell'opposta – questo abbia cagionato un danno all'opponente, oggetto della qualificata eccezione di inadempimento.
Alla luce degli elementi probatori acquisiti al processo, il diritto dell'opponente appare non sussistente.
Innanzitutto, non vi è traccia documentale delle vicende legate all'obbligo di fornitura dei beni a società terza da parte dell'opponente collegato al rapporto di questa ultima con l'opposta.
Nell'ordine di fornitura, poi, non sono indicati termini di consegna dei beni oggetto della fornitura.
pagina 3 di 5 Inoltre, il documento in atti prodotto dall'opponente proveniente dalla Arcalar è stato prodotto non in lingua italiana come prescritto dall'art. 122 cpc.
Per le dichiarazioni probatorie raccolte nel processo nonché per i documenti allegati, è
consentito l'utilizzo di una lingua straniera, purché con la relativa traduzione, fatto questo non avvenuto nel caso di specie.
Nel caso in cui l'atto processuale venga redatto in altra lingua, esso dovrà considerarsi del tutto inefficace.
Stando così i fatti, non può certamente parlarsi di ritardo nell'inadempimento, non essendo stato stabilito un termine entro cui il contraente doveva adempiere, in questo caso l'opposta.
In ogni caso, la potenziale sussistenza di danno per ritardato adempimento non è stata confermata da idonea prova.
c) L'opposta nel presente giudizio ha fornito ampia prova del proprio diritto di credito vantato verso l'opposta in sede monitoria.
Risulta provato che l'opposta ha fornito la merce richiesta dall'opponente; risulta altresì
provato che l'opponente nulla ha versato all'opposta rispetto a quanto contrattualmente pattuito quale prezzo della merce. Nessuna contestazione è stata mossa sugli importi richiesti e dovuti.
L'opposizione va pertanto respinta ed il decreto opposto confermato in ogni sua parte.
d) Le spese di lite seguono la soccombenza e, tenuto conto dell'effettiva attività prestata,
vengono liquidate in euro 3.400,00, oltre spese forfettarie, oltre accessori di legge.
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PQM
Il Tribunale di Ascoli Piceno in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella controversia in questione, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione assorbita o disattesa, per le ragioni esposte in motivazione, così provvede:
respinge l'opposizione; conferma in ogni sua parte il decreto opposto.
Condanna l'opponente a rifondere all'opposta le spese di lite che liquida in euro 3.400,00,
oltre spese forfettarie, oltre accessori di legge.
Così è deciso in Ascoli Piceno,15/01/2025
Il Giudice
Roberto Ricci
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