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Sentenza 11 ottobre 2025
Sentenza 11 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 11/10/2025, n. 264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 264 |
| Data del deposito : | 11 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n.° 387/2025 - Pag. 1 di 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
- SEZIONE CIVILE - composto dai magistrati: dott. Gaetano Laviola Presidente dott. Matteo Prato Giudice dott. Gianluca Di Giovanni Giudice relatore ed estensore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa n.° 387/2025 del ruolo generale, avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio e vertente
TRA
, c.f. , parte nata a NO (Cs) in [...] Parte_1 C.F._1
30/08/1978, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Ettore Zagarese, elettivamente domiciliati come in atti
E
, c.f. , parte nata a [...] in data [...], CP_1 C.F._2 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Nicoletta Bauleo, elettivamente domiciliati come in atti
RICORRENTI con l'intervento del P.M.
INTERVENTORE EX LEGGE
CONCLUSIONI
I ricorrenti hanno chiesto di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio ed il P.M. non ha fatto pervenire conclusioni.
RAGIONI DI FATTO e DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 25/02/2025, i coniugi ricorrenti, in epigrafe indicati, hanno chiesto di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto in NO (Cs) in data 27/09/1998 (atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di NO, anno 1998, n. 63, Parte II, serie A, Uff. 2), alle concordate condizioni, assumendo la ricorrenza delle condizioni ex lege previste per la chiesta pronuncia. R.G. n.° 387/2025 - Pag. 2 di 3
L'udienza di cui all'art. 473 bis.51 c.p.c. è stata sostituita dal deposito telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., avendo le parti rinunciato espressamente a parteciparvi con comunicazione nella quale hanno dichiarato di essere a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione all'udienza, di aver aderito liberamente alla possibilità di rinunciare alla partecipazione all'udienza, di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso e di non volersi conciliare. Pertanto, all'esito della scadenza del termine per il deposito delle predette note, il giudice relatore ha riservato la decisione al Collegio
Tanto esposto, si osserva e rileva quanto segue.
La domanda congiunta concernente la cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta dai ricorrenti è fondata e va accolta.
Difatti, tenuto conto delle loro concordi dichiarazioni, può dirsi che è del tutto cessata e non può essere più ricostituita la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Nel caso di specie si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b della legge n. 898/70, perché la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno dodici mesi – computati fino alla data del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio – dalla data del 17/06/2021 di deposito della sentenza di separazione emessa da questo Tribunale n. 667/2021 (v. documentazione allegata).
Può ritenersi provato dal comportamento delle parti che dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi Presidente del Tribunale è perdurato lo stato di separazione, il quale, in mancanza di provata eccezione contraria, deve ritenersi ininterrotto ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge n.
898/70.
I ricorrenti, tenuto conto dell'istanza congiunta, hanno dichiarato di chiedere la cessazione del vincolo matrimoniale e di concordare le condizioni di cui al ricorso congiunto e già concordate in sede di separazione - ad eccezione di quella relativa alla contribuzione al mantenimento della figlia nelle more divenuta maggiorenne ed autosufficiente - , ed hanno chiesto al Tribunale: Per_1
“ … la cessazione degli effetti civili del contratto matrimonio in NO il 27.9.1998 atto 63 p 2
S.A. senza alcun pronunciamento ulteriore e con ordine al dirigente dell' ufficio di stato civile di annotare la emananda sentenza sui registri di stato civile e con ogni connessa e conseguenziale statuizione.”.
In assenza di figli minori (la figlia nata il [...], è maggiorenne), il Tribunale Per_1 si limita a prendere atto delle condizioni pattuite.
Per gli esposti motivi, il Tribunale deve pronunziare la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Trattandosi di ricorso congiunto, nulla deve disporsi in ordine alle spese di lite. R.G. n.° 387/2025 - Pag. 3 di 3
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Castrovillari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
A. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in NO (Cs) in data 27/09/1998 tra e (atto trascritto nel registro degli Parte_1 CP_1 atti di matrimonio del Comune di NO, anno 1998, n. 63, Parte II, serie A, Uff. 2), come sopra generalizzati, alle condizioni di cui in parte motiva;
sulle spese del procedimento;
CP_2
C. MANDA alla Cancelleria di trasmettere la sentenza, in copia autentica, non appena sarà passata in giudicato, all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Corigliano – NO (CS), per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al di cui al D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello
Stato Civile) in conformità all'art. 10 L.
1.12.1970 n.° 898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
D. DISPONE, per l'ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti a norma del D. Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in Castrovillari nella camera di consiglio tenutasi in data 10/10/25.
Il Presidente
dott. Gaetano Laviola
Il Giudice estensore dott. Gianluca Di Giovanni
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione dell'Addetto all'Ufficio per il Processo
dott.ssa Valeria Morrone
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
- SEZIONE CIVILE - composto dai magistrati: dott. Gaetano Laviola Presidente dott. Matteo Prato Giudice dott. Gianluca Di Giovanni Giudice relatore ed estensore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa n.° 387/2025 del ruolo generale, avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio e vertente
TRA
, c.f. , parte nata a NO (Cs) in [...] Parte_1 C.F._1
30/08/1978, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Ettore Zagarese, elettivamente domiciliati come in atti
E
, c.f. , parte nata a [...] in data [...], CP_1 C.F._2 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Nicoletta Bauleo, elettivamente domiciliati come in atti
RICORRENTI con l'intervento del P.M.
INTERVENTORE EX LEGGE
CONCLUSIONI
I ricorrenti hanno chiesto di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio ed il P.M. non ha fatto pervenire conclusioni.
RAGIONI DI FATTO e DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 25/02/2025, i coniugi ricorrenti, in epigrafe indicati, hanno chiesto di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto in NO (Cs) in data 27/09/1998 (atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di NO, anno 1998, n. 63, Parte II, serie A, Uff. 2), alle concordate condizioni, assumendo la ricorrenza delle condizioni ex lege previste per la chiesta pronuncia. R.G. n.° 387/2025 - Pag. 2 di 3
L'udienza di cui all'art. 473 bis.51 c.p.c. è stata sostituita dal deposito telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., avendo le parti rinunciato espressamente a parteciparvi con comunicazione nella quale hanno dichiarato di essere a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione all'udienza, di aver aderito liberamente alla possibilità di rinunciare alla partecipazione all'udienza, di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso e di non volersi conciliare. Pertanto, all'esito della scadenza del termine per il deposito delle predette note, il giudice relatore ha riservato la decisione al Collegio
Tanto esposto, si osserva e rileva quanto segue.
La domanda congiunta concernente la cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta dai ricorrenti è fondata e va accolta.
Difatti, tenuto conto delle loro concordi dichiarazioni, può dirsi che è del tutto cessata e non può essere più ricostituita la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Nel caso di specie si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b della legge n. 898/70, perché la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno dodici mesi – computati fino alla data del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio – dalla data del 17/06/2021 di deposito della sentenza di separazione emessa da questo Tribunale n. 667/2021 (v. documentazione allegata).
Può ritenersi provato dal comportamento delle parti che dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi Presidente del Tribunale è perdurato lo stato di separazione, il quale, in mancanza di provata eccezione contraria, deve ritenersi ininterrotto ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge n.
898/70.
I ricorrenti, tenuto conto dell'istanza congiunta, hanno dichiarato di chiedere la cessazione del vincolo matrimoniale e di concordare le condizioni di cui al ricorso congiunto e già concordate in sede di separazione - ad eccezione di quella relativa alla contribuzione al mantenimento della figlia nelle more divenuta maggiorenne ed autosufficiente - , ed hanno chiesto al Tribunale: Per_1
“ … la cessazione degli effetti civili del contratto matrimonio in NO il 27.9.1998 atto 63 p 2
S.A. senza alcun pronunciamento ulteriore e con ordine al dirigente dell' ufficio di stato civile di annotare la emananda sentenza sui registri di stato civile e con ogni connessa e conseguenziale statuizione.”.
In assenza di figli minori (la figlia nata il [...], è maggiorenne), il Tribunale Per_1 si limita a prendere atto delle condizioni pattuite.
Per gli esposti motivi, il Tribunale deve pronunziare la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Trattandosi di ricorso congiunto, nulla deve disporsi in ordine alle spese di lite. R.G. n.° 387/2025 - Pag. 3 di 3
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Castrovillari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
A. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in NO (Cs) in data 27/09/1998 tra e (atto trascritto nel registro degli Parte_1 CP_1 atti di matrimonio del Comune di NO, anno 1998, n. 63, Parte II, serie A, Uff. 2), come sopra generalizzati, alle condizioni di cui in parte motiva;
sulle spese del procedimento;
CP_2
C. MANDA alla Cancelleria di trasmettere la sentenza, in copia autentica, non appena sarà passata in giudicato, all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Corigliano – NO (CS), per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al di cui al D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello
Stato Civile) in conformità all'art. 10 L.
1.12.1970 n.° 898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
D. DISPONE, per l'ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti a norma del D. Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in Castrovillari nella camera di consiglio tenutasi in data 10/10/25.
Il Presidente
dott. Gaetano Laviola
Il Giudice estensore dott. Gianluca Di Giovanni
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione dell'Addetto all'Ufficio per il Processo
dott.ssa Valeria Morrone