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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 02/12/2025, n. 662 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 662 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1015/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PALMI
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. CO Pio Me, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1015/2020 promossa da:
nato a [...] il [...], (c.f. ) rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall' Avv. Domenica Scriva
- attore contro
(C.F.: ), nato a [...], il [...] Controparte_1 C.F._2
e (C.F.: ), nato a [...] (R.C.) il 13.12.1938, Parte_2 C.F._3 rappresentati e difesi dall' Avv. Sabina Pizzuto.
- convenuti nonché contro nata a [...] il [...] Controparte_2
- convenuta contumace
OGGETTO: azione di annullamento per incapacità
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
In decisione all'udienza del 20 novembre 2025 a seguito di discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Conclusioni delle parti
Con atto di citazione ritualmente notificato ha adito il Tribunale di Palmi e, per Parte_1 tramite dei propri difensori rappresentava le seguenti conclusioni:
“A) Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, reiectis contraris, dato atto della prefata narrativa e alla stregua delle risultanze processuali dichiarare che la Sig.ra era incapace di Controparte_3 intendere e di volere al momento della stipula dell'atto di donazione del bene immobile di sua proprietà, del 31.07.2019, per notar e conseguentemente annullare l'atto di donazione. Persona_1
B) Conseguentemente condannare i Sig.ri e alla Controparte_1 Parte_2 restituzione dell'immobile sito in Rosarno alla via Graziani n. 6 ed identificato al catasto urbano di quel comune al foglio 2 mappale 1412 subalterno 1 cat A/3 consistenza vani 4 superficie totale 86 mq valore 12.000,00 e del fabbricato sito in Rosarno alla via Largo AV ed identificato al catasto fabbricati di quel comune al foglio 20 mappale 1413 categoria A/4 classe 1 consistenza vani
1,5 superficie totale 30 mq valore € 2.800,00
C) Accertare la nullità della delega conferita al Sig. per operare sul Controparte_1 libretto postale n. 000048858566, presso Ufficio Postale di Rosarno e sul conto corrente bancario n.
C/03111/81530/000457 presso UBI BANCA agenzia di Rosarno perché atto compiuto nel mese di aprile 2019, da persona incapace ai sensi e per gli effetti dell'art. 428 c.c.
D) Conseguentemente condannare il Sig. alla restituzione delle somme Controparte_1 indebitamente prelevate sul conto corrente bancario ammontante ad € 15.000,00 ed € 9.109,00 prelevate sul libretto postale.”
Si sono costituiti in giudizio i convenuti e che la hanno Parte_2 Controparte_1 rassegnato le seguenti conclusioni:
“Voglia l'On. Tribunale adito, disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvedere:
NEL MERITO
1) Rigettare integralmente le domande proposte dall'attore con l'atto di citazione, ossia tanto la domanda di annullamento dell'atto di donazione e la richiesta di restituzione degli immobili de quibus per come sopra individuati ed identificati, quanto la domanda di accertamento della nullità della delega al prelevamento delle suddette somme conferita dalla sig.ra al fratello Controparte_3
e, la richiesta di restituzione delle stesse, siccome inammissibili ed infondate in fatto e in CP_1 diritto per i motivi sopra esposti e chiariti, attesa che la sig.ra sia al momento Controparte_3 della conclusione dell'atto di donazione, sia al momento del conferimento della delega al fratello non risultava incapace di intendere e di volere, bensì vigile e cosciente, e, di conseguenza, CP_1 bene consapevole degli atti che di sua libera e spontanea volontà di è apprestata a concludere in favore degli odierno convenuti, il tutto con vittoria di spese e competenze del giudizio come per legge.”
La convenuta pur regolarmente citata non si è costituita in giudizio e si è Controparte_4 proceduto nella sua contumacia. Nel corso del giudizio le parti hanno argomentato le loro tesi difensive e hanno depositato i loro scritti difensivi.
Infine, in data 20 novembre 2025 il giudice ha invitato le parti alla discussione orale, con i difensori che hanno rassegnato le loro rispettive conclusioni come da verbale d'udienza, e la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Nel merito: svolgimento dei fatti
Sulla scorta degli atti di causa, i fatti possono essere ricostruiti nei termini che seguono.
L'attore e gli odierni convenuti , e sono fratelli, Controparte_1 Pt_2 CP_4 nonchè tutti eredi legittimi di nata a [...] il [...] e deceduta in Persona_2
Rizziconi il 25.06.2020, senza coniuge o figli superstiti.
La de cuius, era proprietaria di un immobile sito nel comune di Rosarno alla via Graziani n.
6 - identificata al foglio 2 mappale 1412 subalterno 1 cat. A/3 - oltre che di un fabbricato sito in Rosarno alla via Largo AV - identificato al foglio 20 mappale 1413 categoria A/4 -.
La donna era, inoltre, titolare di un libretto postale n. 000048858566, presso ufficio Postale di
Rosarno ove confluiva la pensione, nonchè di conto corrente bancario numero C/
03111/81530/000457 presso UBI BANCA, agenzia di Rosarno.
Chiarite le consistenze patrimoniali della , parte attrice rappresenta che, a seguito Persona_2 della morte del marito, avvenuta in data 02.03.2018, la donna iniziava a “manifestare particolare sofferenza psichica con evidenti segni di disturbo mentale.”
Per tale motivo l'attore, unitamente al proprio cugino sottoponeva la sorella a Persona_3 cure psichiatriche presso il " centro salute mentale di Taurianova".
Rappresenta parte attrice di essersi fatto aiutare dal proprio cugino perché era ancora in precarie condizioni di salute dovute a un intervento cardiaco con i propri fratelli e che si CP_1 Pt_2 erano disinteressati allo stato di salute e alla cura della sorella.
Inoltre, delegata ad operare sul conto corrente della de cuis, nello stesso periodo era la nipote,
[...]
figlia del convenuto CP_5 Parte_2
In data 25 gennaio 2019, si recava con la sorella presso l'Agenzia di Rosarno UBI Parte_1
BANCA, perchè alla correntista giungeva comunicazione dalla banca in merito allo svincolo di somme giacenti su un fondo monetario denominato " Pramerica" a seguito di domanda presentata il
4 gennaio 2019.
In quell'occasione, la scopriva che le somme svincolate dal fondo monetario non venivano CP_1 versate sul suo conto corrente, ma venivano trasferite sul conto di dietro ordine Controparte_1 della delegata in data 21 gennaio 2019 mediante due bonifici bancari di Controparte_5
12.000.00 euro ciascuno. A seguito di tale notizia la de cuius, nello stesso giorno, alla presenza del direttore della filiale, revocava la delega alla nipote, delegando ad operare sul conto il fratello Pt_1
Quest'ultimo diffidava la nipote alla restituzione delle somme bonificate senza alcuna autorizzazione della titolare del conto, avvisando la stessa, della gravità del fatto e delle conseguenze penali del suo comportamento.
Tali somme venivano, pertanto, restituite alla titolare del conto.
Peraltro, secondo quanto riferito dall'attore, in seguito a questo episodio i rapporti personali tra la de cuius e i convenuti si raffreddavano fino al mese di aprile 2019.
In quel periodo, la de cuius si allontanava dai fratelli e e revocava la delega Pt_1 CP_4
a operare sul conto all'attore hanno costretto la sorella a revocare la delega ad operare sul conto al fratello Pt_1
Quest'ultimo, si adoperava quindi a far nominare – chiedendo peraltro la collaborazione ai propri fratelli – un amministratore di sostegno e depositando a tal fine il 2 agosto 2019.
Prima della celebrazione della prima udienza di comparizione – avvenuta in data 19 novembre 2019
– la de cuius donava ai convenuti e la propria casa in data 31.07.2019 con rogito CP_1 Pt_2 davanti al notaio e registrato a Palmi il 22.08.2019 al n. 2075 serie IT. Persona_1
A conferma della propria tesi, parte attrice richiama gli esiti dell'udienza di comparizione del
19.11.2019, veniva sentita l'amministranda, che in merito alla donazione, non ricordava di avere donato la propria casa ad alcuno nè ricordava di avere firmato atto di donazione presso il notaio.
A tal proposito, aggiungeva con sicurezza di essere proprietaria della casa e di non avere mai avuto intenzione di donare e, dopo l'escussione di tutti i fratelli, il Giudice ha nominato CTU sul cui elaborato si argomenterà nel prosieguo.
In data 17 gennaio 2020 i convenuti e ricoveravano, senza autorizzazione Controparte_1 Pt_2 del Giudice tutelare, la sorella presso la casa di cura S. CO sita in Rizziconi.
In data 5 febbraio 2020, veniva nominato amministratore di sostegno, l'avv. Vincenzo Parrello al quale veniva chiesto di relazionare sulla situazione economica dell'amministranda.
In particolare, veniva richiesto dal Giudice di redigere l'inventario dei beni mobili, immobili e delle somme di denaro possedute da compresi conti correnti deposito titoli, buoni Persona_2 postali fruttiferi intestati e/o cointestati.
Infine, il Tribunale richiedeva all'amministrato di compiere una valutazione riguardo l'opportunità o meno di procedere ad azioni di recupero dei beni immobili oggetto di precedente donazione.
In data 7 maggio 2020 l'amministratore depositava la relazione richiesta dal Giudice e riferiva che le somme sul libretto postale erano interamente prelevate con prelievo allo sportello ed in contante, effettuato dal delegato . Controparte_1 Anche le somme presenti sul conto corrente bancario venivano prelevate interamente con ammanchi di € 3.000,00 mensili sempre dal delegato . Controparte_1
Pertanto, l'amministratore concludeva la relazione ritenendo "che sussistono le condizioni per intraprendere un'azione giudiziaria finalizzata all'annullamento dell'atto dispositivo e alla restituzione dei beni alla beneficiata" tuttavia, in data 25 giugno 2020 la decedeva in Rizziconi presso la casa di cura ove si trovava Per_4 ricoverata.
***
Nei propri atti difensivi i convenuti costituiti hanno contestato la prospettazione dei fatti offerta da parte attrice.
Procedendo alla disamina degli argomenti sostenuti dalle parti convenute, in primo luogo, si è affermato la piena capacità della de cuius nel momento in cui compiva le disposizioni sui suoi beni e all'atto del conferimento della delega.
In particolare, si è contestato in primo luogo che, ove la donante fosse effettivamente incapace il notaio non avrebbe potuto procedere alla stipula della donazione.
In secondo luogo, hanno escluso che dalle condotte censurate ne derivassero dei pregiudizi per la di qualsivoglia pregiudizio in capo alla donante in ragione del diritto di usufrutto su detti beni CP_1 garantito alla donante.
Peraltro, circa i rapporti tra la de cuius e l'odierno attore, hanno sostenuto che in realtà costui veniva allontanato dalla RO perché “troppo attaccato ai soldi” e in ragione di precedenti contese con il proprio defunto marito.
A ciò si aggiunge che, secondo la prospettazione offerta dai convenuti la donna avrebbe negato in udienza di essere incapace.
3. La fase istruttoria
Nel corso del giudizio sono stati escussi vari testi.
In particolare, è stata escussa il notaio che redigeva l'atto di donazione impugnato Per_1 nell'odierno giudizio.
Sul punto, la teste ha riferito di non ricordare né l'atto né le parti ma, una volta posto in visione, ha riconosciuto l'atto di donazione ma non rammentava fisicamente le parti che erano presenti.
A tal proposito, ha affermato di non ricordo se la signora fosse capace di Persona_2 intendere e di volere proprio perché non in grado di ricordarla presumendo che lo fosse poiché
“solitamente, consento al contraente di sottoscrivere l'atto solo se accerto una sua partecipazione intellettiva.” Sul punto, la teste ha precisato “Non pongo al contraente delle domande per verificare il suo stato psichico ma accerto solo che sia in condizione di parlare e che non sia presente passivamente. Per il resto mi limito a leggere l'atto che ho predisposto in precedenza sulla base della documentazione che mi è stata esibita dalle parti o dai loro tecnici e invito i contraenti a sottoscriverlo.
ADR. Ribadisco che non svolgo accertamenti ulteriori sullo stato psichico dei contraenti a meno che non mi accorga che uno di loro non riesce a seguirmi durante la lettura dell'atto.”
***
In udienza è stato inoltre sentito come teste l'Avv. Parrello, nominato amministratore di sostegno della che ha riferito in merito al proprio incarico come da nomina del 5 Febbraio 2020 del CP_1
Giudice Tutelare presso il Tribunale di Palmi spiegando che la beneficiaria era affetta da un deterioramento cerebrale progressivo, per come risultante dalla documentazione versata nel relativo procedimento.
Il teste ha quindi spiegato che la beneficiaria era titolare di un libretto di deposito postale sul quale veniva accreditata la pensione – pari a circa 790,00 euro mensili - e di un conto corrente bancario presso UBI Banca sede di Rosarno.
In seguito al giuramento l'amministratore compiva gli accertamenti, aventi per oggetto il periodo che compreso tra il mese di gennaio 2019 e l'apertura dell'amministrazione di sostegno, presso l'Ufficio
Postale di Rosarno, Piazza Valerioti e presso la sede di Rosarno di Ubi Banca.
Sul punto, l'amministratore ha riferito che nel periodo di riferimento venivano eseguiti otto prelievi sul conto corrente bancario e sedici prelievi sul libretto postale di cui riusciva ad accertare il soggetto che li eseguiva solo per dodici degli stessi in quanto quattro prelievi sono stati eseguiti presso un altro ufficio postale non individuato.
Per quanto concerne la verifica relativa ai quattro prelievi in altro ufficio postale il teste ha spiegato di non aver proceduto negli accertamenti perché, nel frattempo, la beneficiaria decedeva.
Quanto ai singoli movimenti, viene qui di seguito trascritta la risposta del teste per come verbalizzata
– e poi confermata – in udienza:
“Dei dodici prelievi dal libretto postale, i primi tre (del giorno 11 Gennaio 2019 per € 513,00, del 5
Febbraio 2019 per € 513,00 e del 6 Maggio 2019 per € 513,00) sono stati eseguiti personalmente dalla beneficiaria, gli ulteriori due (del 16 Marzo 2019 per € 700,00 e del 4 Aprile 2019 per € 500,00) sono stati eseguiti dal sig. (l'attore, n.d.r.), fratello della beneficiaria, che, Parte_1 all'epoca, risultava delegato e gli ultimi sette (del 6 Giugno 2019 per € 513,00, del 2 Luglio 2019 per € 950,00, del 1° Ottobre 2019 per € 930,00, del 2 Novembre 2019 per € 390,00, del 3 Dicembre
2019 per € 1.900,00, del 7 Gennaio 2020 per € 800,00 e del 3 Febbraio 2020 per € 800,00) sono stati eseguiti dal sig. (il convenuto, n.d.r.), fratello della beneficiaria, che Controparte_1 risultava delegato.
ADR: Per quanto riguarda gli 8 prelievi sul conto corrente bancario, il primo (del 3 Gennaio 2019 per € 2.500,00) è stato eseguito dalla beneficiaria personalmente, il secondo (del 21 gennaio 2019 per € 1.000,00) è stato eseguito dalla nipote della beneficiaria che Controparte_6 risultava delegata, il terzo (del 4 aprile 2019 per € 3.000,00) è stato eseguito dal sig. Parte_1
(l'attore, n.d.r.), fratello della beneficiaria, che risultava delegato e gli ultimi 5 (del 3 Luglio
[...]
2019 per € 3.000,00, del 1° Agosto 2019 per € 3.000,00, del 26 Settembre 2019 per € 3.000,00, del
1° Ottobre 2019 per € 3.000,00 e del 4 Novembre 2019 per € 3.000,00) sono stati eseguiti dal sig.
(il convenuto, n.d.r.), fratello della beneficiaria, che risultava delegato.” Controparte_1
Pertanto, al 3 febbraio del 2020 il saldo del libretto postale era di € 23,43 mentre, con riferimento al conto corrente bancario, al 20 Febbraio 2020 il saldo era di € 2.339,89.
Infine, ha dichiarato il teste che dall'apertura dell'amministrazione di sostegno sul conto corrente bancario non si verificano più accrediti mentre sul libretto postale continuava a essere accreditata mensilmente la pensione della beneficiaria.
4. Segue: risultanze delle CTU disposte dinanzi al giudice tutelare e nell'odierno giudizio.
Nel giudizio di volontaria giurisdizione, come si è detto, veniva nominato come CTU Dott. Per_5 che, peraltro, è stato escusso come teste di parte attrice nel presente giudizio.
Nell'ambito del precedente giudizio il primo quesito sottoposto allo specialista era il seguente:
“Se la perizianda sia affetta o sia affetta da infermità psico fisiche indicando in caso di risposta affermativa, se e ed quali limiti le riscontrate problematiche comportino per la stessa una limitazione
o una impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai bisogni e agli interessi propri di natura sia personale sia patrimoniale, in modo da comprendere se appare necessaria o consigliata
o inutile l'adozione di una misura di protezione;
”
Il secondo quesito formulato dal giudice tutelare era invece il seguente:
“In ipotesi accertata impossibilità della perizianda di provvedere adeguatamente ai propri bisogni ed interessi, indicare, ove possibile, gli atti che la stessa è in grado di compiere da sola, quelli per il compimento è necessario l'assistenza da parte di terzi e quelli per i quali deve essere sostituita;
”
A tali quesiti il CTU rispondeva affermando che la perizianda era affetta da grave deterioramento mentale, peraltro in soggetto con fragilità emotiva.
Lo stato d'infermità veniva definito come abituale oltre ad alterare le capacità intellettive nella gestione della via quotidiana.
A tal proposito, venivano definite come “scarse” le capacità di provvedere ai propri interessi di natura personale, oltre a necessitare di essere stimolata in ragione della ridotta l'iniziativa personale. Pertanto, in relazione a tale quesito il medico concludeva affermando “a mio parere è consigliabile la nomina di un amministratore di sostegno che ne gestisca il patrimonio ed anche il quotidiano.”
Al terzo quesito veniva richiesto all'ausiliario:
“In ipotesi di accertata infermità psico fisica indichi il periodo di insorgenza e indichi altresì se a far data dall'aprile / maggio del 2019 tale infermità psico fisica abbia potuto influenzare e in quale misura i comportamenti concludenti posti in essere dalla perizianda, nonchè il grado di consapevolezza in capo alla stessa nel porre in essere i singoli atti dispositivi del proprio patrimonio;
”
A tale quesito il perito rispondeva, che la era affetta da deterioramento cognitivo grave in CP_1 soggetto con fragilità emotiva. Trattandosi di una patologia a carattere degenerativa ed ingravescente conduce poi allo sfacelo della persona.
Prosegue lo specialista: “Su autorizzazione, del Sig. Giudice, sono entrato in possesso degli atti che erano presenti al Centro di salute mentale di Taurianova da dove risulta che la Sig.ra ha CP_1 effettuato quattro accessi in data 25.01.2019, 20.03.2019, 29.05.2019 e 30.05.2019. Dalla visita del
29.05.2019 si legge disorientamento tempero spaziale compromissione processi mnesici e depressione. Il 30.05.2019 è stato rilasciato il seguente certificato su richiesta del medico curante " deterioramento cognitivo con riferite ricorrenti episodi confusivi" dalle informazioni presenti nella cartella clinica e dal certificato rilasciato in data 30.05.2019 è evidente che la patologia degenerativa riguardo il deterioramento mentale fosse già presente ma non si riesce ad individuare il grado, pertanto, la signora a mio parere poteva alternare momenti di confusione a momenti di lucidità.”
Dietro richiesta dell'odierno attore, si è inoltre precisato che sulla scorta della documentazione acquisita presso le strutture sanitarie non era possibile affermare se la perizianda fosse in uno stato di infermità nel momento in cui compiva affermazioni circa la propria volontà.
Tuttavia, il perito ha specificato anche che lo stato in cui la perizianda si potesse trovare alla data successiva del 13 maggio 2019, poichè il deterioramento mentale è una patologia degenerativa ad andamento evolutivo, le condizioni della potevano essere peggiorate e di conseguenza gli CP_1 sprazzi di lucidità ridotta poiché, peraltro, veniva riscontrata una fragilità emotiva e, pertanto “ciò non toglie che potesse anche essere suggestionabile.”
Infine, si è richiesto allo specialista:
“Indichi ogni ulteriore elemento ritenuto utile al fine dell'eventuale adozione di una misura di protezione rispondente all'effettive necessità della perizianda”
A tale domanda il consulente ha risposto spiegando che la era incapace di gestire il proprio CP_1 patrimonio, il proprio reddito mensile e la sua persona senza l'assistenza di terzi. Nel corso dell'odierno giudizio il professionista sanitario è stato escusso come teste e ha affermato quanto segue.
In primo luogo, il medico ha spiegato di essere stato, come si è visto, nominato C.T.U. nel procedimento per nomina di amministratore di sostegno n. 937/2019 R.G.V.G. e sottoponeva a visita psichiatrica la beneficiaria i primi giorni del mese di Gennaio del 2020, Persona_2 riportandosi al contenuto del proprio elaborato.
Quanto alla documentazione sanitaria rinvenuta ha spiegato:
“Da una cartella clinica del C.S.M. di Taurianova del 25 Gennaio 2019, agli atti del procedimento di V.G., risultava già che la signora fosse affetta da “disorientamento T/S Persona_2
(temporo-spaziale), compromissione dei processi mnesici, ansia, depressione”. Inoltre, dal certificato reso il 30 Maggio 2019 dal Dott. , sempre del C.S.M. di Taurianova, Persona_6 anch'esso agli atti del procedimento di V.G., risultava a carico della signora Persona_2 un “deterioramento cognitivo con riferiti ricorrenti episodi confusivi”.”
Nel prosieguo dell'esame, lo specialista ha ripercorso gli esiti della visita a cui sottoponeva la CP_1
“Durante la visita da me eseguita ho somministrato alla signora anche un test Persona_2 sulla memoria, il c.d. “mini mental test (m.m.s.e.)” nel quale, su un punteggio massimo di trenta, corretto in base all'età e alla scolarità, la stessa ha totalizzato un punteggio di 10 che rientra nel deterioramento mentale grave. “
E ancora ha proseguito sostenendo che, sulla scorta della suddetta documentazione e dalla visita da lui eseguita, sulla bese della propria esperienza professionale quale psichiatra, ha ritenuto che nel mese di Luglio del 2019 - sei mesi prima della visita e sei mesi dopo il primo accesso al C.S.M. di
Taurianova - la perizianda non era in grado di valutare in maniera critica la scelta di donare la propria casa ai fratelli.
A tal proposito, ha ritenuto che “la signora , come accade spesso nei pazienti Persona_2 affetti da demenza, potrebbe avere avuto dei rari momenti di lucidità ma, a mio parere, questi rari momenti sono insufficienti per poter affermare che la signora fosse capace di intendere e di volere nonché di comprendere l'importanza e la funzione della scelta di donare la sua casa.”
Infine, il teste ha confermato quanto già sostenuto nel proprio elaborato circa la demenza da cui era affetta la rappresentando che si trattava di una malattia degenerativa evolutiva a carico del CP_1 cervello e, quindi, peggiora progressivamente nel tempo.
***
Nel presente giudizio è stata inoltre disposta CTU che, sulla base della documentazione clinica esaminata, ha rassegnato le conclusioni che qui di seguito, per maggiore completezza e chiarezza espositiva qui di seguito si richiamano: “Agli atti, esiste solo la visita psichiatrica del CSM con una diagnosi di deterioramento cognitivo, senza citare la gravità e senza somministrazione di test. Nelle visite effettuate al CSM, non sono stati effettuati step progressivi ai fini della progressione della patologia. Agli atti non risultano presenti esami strumentali da poter indirizzare ad una diagnosi di precisione. Unico test MMSE risulta essere stato somministrato alla fine del 2019 per perizia ai fini di assegnazione di ADS
Tale situazione, ha determinato per il sottoscritto, una grande difficoltà nell'accertare la capacità/incapacità di intendere e volere della signora in un periodo intermedio, luglio 2019. CP_1
Nelle impugnative testamentarie per incapacità, ai sensi dell'art. 591 n. 3 c.c., la valutazione della capacità del testatore è postuma e si basa essenzialmente su documentazione medica e testimonianze di soggetti che hanno avuto contatti con il de cuius nel periodo in cui il testamento è stato redatto. Il problema giuridico da affrontare attiene all'individuazione delle «condizioni mentali del soggetto, che sono senz'altro di impedimento ad una volontà attuale del soggetto stesso»
[...]
VALUTAZIONE DELLA CAPACITÀ DEL TESTATORE E FORMA DEL CP_7
TESTAMENTO 2020, pag 44
E' chiaro che le testimonianze dei soggetti che hanno avuto contatti sono parti in causa, notaio compreso, il ruolo del notaio nel testamento pubblico, il quale in ogni caso è chiamato a 'indagare' la volontà del testatore VALUTAZIONE DELLA CAPACITÀ DEL Controparte_7
TESTATORE E FORMA DEL TESTAMENTO 2020, pag 51 per cui la valutazione può essere fatta solo su documentazione medica, tra l'altro carente. Alla luce di quanto detto, il mio parere non può avere il carattere dell'assolutezza, potrei meglio parlare di una incapacità “sfumata” in considerazione delle condizioni psicopatologiche della signora CP_1
Al di là delle disabilità cognitive, è necessario considerare anche la fragilità decisionale di natura psichiatrica e della vulnerabilità emotiva. Nella certificazione del dott. si faceva riferimento Per_6 ad ansia e depressione e ricorrenti episodi confusivi, e nella diagnosi del dott. , si faceva Per_5 riferimento alla fragilità emotiva. Non possiamo stabilire a posteriori se nel luglio 2019 ci fosse uno stato confusionale transitorio o una lucida consapevolezza, o addirittura condizionamenti di ripicche personali. Possiamo affermare, in considerazione di quanto detto sopra, che la fragilità emotiva possa avere influenzato in maniera negativa le capacità decisionali.
Risulta quindi, difficilmente accertabile in termini di assolutezza ma solo in termini di probabilità la capacità di intendere e volere.
In estrema sintesi, la signora nel luglio del 2019, nel momento della redazione dell'atto di CP_1 donazione, si trovava in uno stato di sfumata incapacità di intendere e volere influenzata negativamente anche dalla fragilità emotiva. Nel luglio 2019, sempre in termini di probabilità, l'atto di donazione è stato condizionato dalla non perfetta capacità di autodeterminazione, non possiamo infatti, a posteriori, affermare che la signora abbia espresso una volontà spontanea e consapevole. CP_1
A fronte del contezioso molto esteso, solo la saggezza e la competenza del sig. Giudice potrà trovare una soluzione adeguata alla questione, cercando di conciliare con equilibrio e giustizia gli interessi delle parti in causa. abile in termini di assolutezza ma solo in termini di probabilità la capacità di intendere e volere.”
5. Diritto
Chiariti nei termini che precedono i fatti oggetto dell'odierna vicenda processuale e le conclusioni degli ausiliari del giudice non resta che verificare se effettivamente la volontà della de cuius era viziata all'epoca del compimento delle disposizioni patrimoniali impugnate da parte attrice.
Preliminarmente, pur non essendo stata contestata, ritiene il giudice di affermare la legittimazione attiva di all'esperimento dell'azione di annullamento stante la sua qualifica di erede Parte_1 della Persona_2
Specificato tale aspetto, si è affermato in giurisprudenza che, in tema di annullamento del testamento, ai fini della sussistenza dell'incapacità di intendere e di volere, costituente causa di annullamento del negozio ex art. 428 cod. civ., non occorre la totale privazione delle facoltà intellettive e volitive, essendo sufficiente che esse siano menomate, sì da impedire comunque la formazione di una volontà cosciente.
La prova di tale condizione non richiede la dimostrazione che il soggetto, al momento di compiere l'atto, versasse in uno stato patologico tale da far venir meno, in modo totale e assoluto, le facoltà psichiche, essendo sufficiente accertare che queste fossero perturbate al punto da impedire una seria valutazione del contenuto e degli effetti del negozio e, quindi, il formarsi di una volontà cosciente.
La prova di questa condizione può essere data con ogni mezzo o in base ad indizi e presunzioni che anche da soli, se del caso, possono essere decisivi per la sua configurabilità, essendo il giudice di merito libero di utilizzare, ai fini del proprio convincimento, anche le prove raccolte in un giudizio intercorso tra le stesse parti o tra altre, secondo una valutazione incensurabile in sede di legittimità, se sorretta da congrue argomentazioni, scevre da vizi logici ed errori di diritto.
La menomazione delle facoltà intellettive e volitive, tale da impedire una seria valutazione del contenuto e degli effetti del negozio e la formazione di una volontà consapevole, costituisce causa di annullamento del negozio ai sensi dell'art. 775 cod. civ.
La prova di tale condizione può risultare anche da c.t.u. che certifichi l'esistenza di turbe psichiche rilevanti (cfr. Cass. civ. n. 19874/2024). Nel caso di specie, si osserva che tali principi di diritto consentono di addivenire all'accoglimento delle domande di parte attrice per tutti i motivi che seguono.
In particolare, appare certo che la all'epoca della donazione e della delega dei propri fratelli CP_1 fosse già affetta da un quadro patologico con natura degenerativa, per come si evince dalla documentazione medica che colloca i primi accessi al C.S.M. nel gennaio 2019 veniva diagnosticato
“disorientamento T/S (temporo-spaziale), compromissione dei processi mnesici, ansia, depressione” mentre la medesima struttura, nel maggio 2019 diagnosticava “deterioramento cognitivo con riferiti ricorrenti episodi confusivi”
In altre parole, la donna soffriva di uno stato di demenza da cui non solo non poteva guarire ma, al contrario, destinato ad aggravarsi con il decorso del tempo in cui potevano verificarsi – e nel caso di specie non se ne ravvisa la sussistenza – di momenti di lucidità.
Pertanto, appare innegabile che all'epoca dei fatti per cui è causa la soffrisse di quelle rilevanti CP_1 turbe psichiche che la giurisprudenza di legittimità richiamata in precedenza indica come elementi sufficienti ai fini dell'annullamento dell'atto di liberalità impugnato.
Anche la circostanza che la donazione veniva stipulata dal notaio tenuto, per legge, a effettuare i controlli sulla capacità delle parti appare decisivo a escludere l'incapacità della CP_1
Sul punto, dal tenore delle risposte fornite in udienza dal notaio che redigeva l'atto di donazione, si ritiene che il controllo sulla capacità dei soggetti comparsi dinanzi a lei non fosse particolarmente rigoroso.
Più precisamente, secondo quanto riferito dalla teste - che in ogni caso non ricordava la specifica vicenda o le parti comparse dinanzi a lei, salvo poi riconoscere la provenienza dell'atto di donazione
- all'atto della stipula si limita a verificare la presenza delle parti e procede alla stipula, previa lettura dell'atto.
Tale procedura viene solitamente interrotta se il pubblico ufficiale si rende conto che le parti non sono in grado di seguire coscientemente la stipula dell'atto.
Esclusa tale ultima eventualità, per come espressamente riferito in udienza - non vengono svolti ulteriori approfondimenti sulla capacità delle parti.
Pertanto, sulla scorta di tali affermazioni non si ritiene che la stipula da parte del notaio dell'atto di donazione sia indice della accertata capacità delle parti di procedere alla stipula del contrario potendosi al più sostenere che, nella lettura della volontà delle parti, non emergevano comportamenti della tale da far trasparire palesemente la propria incapacità. CP_1
La documentazione medica in atti, seppur non in grado di fornire prova certa che al momento della donazione la RO fosse totalmente incapace fornisce in ogni caso un serio quadro patologico sullo stato psichico della donna. Anche il CTU nominato nel presente giudizio, seppur prendendo atto dell'impossibilità di affermare con certezza dell'incapacità al momento della donazione, ha affermato che la capacità della donante era quantomeno sfumata e la sua volontà condizionabile all'atto della donazione.
Tale affermazione si pone in continuità logica con quella dei medici del C.S.M. di Taurianova che, come si è visto, già dal maggio 2019 riferivano lo stato confusionale della non è emersa in CP_1 maniera certa, ma comunque in termini di probabilistici circa l'incapacità della donante di disporre spontaneamente dei propri beni.
Nei medesimi termini – ovverosia – circa l'incapacità di disporre autonomamente delle proprie sostanze a partire dal maggio del 2019 si pronunciava anche il CTU nell'ambito del precedente giudizio.
Alla luce delle superiori considerazioni ritiene questo giudicante che la de cuius Persona_2 all'epoca della donazione non era in grado di formare liberamente la propria volontà negoziale.
Pertanto, deve disporsi l'annullamento dell'atto di donazione impugnato.
***
Quanto all'impugnazione della delega a operare sui conti e sui libretti della si osserva che CP_1 impropriamente prte attrice ha agito per sentire la declaratoria della nullità di detta disposizione.
Tuttavia, a ben vedere nel corpo dell'atto di parte si fa espresso richiamo all'art' 428 c.c. e all'azione disciplinata in quella sede.
Pertanto, ritiene questo giudice che, a dispetto della richiesta di declaratoria di nullità, parte attrice in realtà agisce per ottenere l'annullamento dell'atto dispositivo avendo appunto richiamato detta disciplina.
Chiariti tali aspetti si ritiene che le motivazioni circa l'annullamento della donazione posso essere richiamate ai fini dell'annullamento della delega conferita dalla de cuius al Persona_2 proprio fratello Controparte_1
Si tratta, infatti, di un periodo in cui gli effetti dello stato patologico minavano la capacità della de cuius di curare autonomamente i propri interessi essendo in quel periodo emerso dalla documentazione del C.S.M. la presenza di sintomi quali disorientamento e confusione della donna.
Inoltre, fermo restando quanto si è detto in precedenza in tema di legittimazione dell'attore a esperire l'azione di annullamento, appare palese il danno arrecato agli eredi in ragione della sottrazione del denaro all'asse ereditario.
Peraltro, a fronte dei rilevanti importi prelevati non è stata nemmeno provato l'impiego di dette somme nel soddisfacimento delle esigenze della donante.
*** Alla luce di tutte le superiori considerazioni la richiesta di rinnovazione di CTU avanzata dai convenuti appare essere superflua specie se si considerano gli insegnamenti del Supremo Consesso richiamati in precedenza.
***
Dall'accoglimento della domanda deriva il conferimento per collazione del bene immobile e delle somme di denaro prelevate in virtù di delega invalida all'asse ereditario.
6. Sulle spese
Le spese seguono la soccombenza e sono determinate secondo il D.M. 55/2014 con riferimento alle cause per un valore fino a 50.000,00, valori massimi in ragione della complessità elevata e della durata del processo anche in ragione della lunga istruttoria espletata.
Pertanto, e quali parti soccombenti devono essere Controparte_1 Parte_2 condannato alla rifusione delle spese di lite, in favore di che si liquidano in € Parte_1
11.425,00 euro come compensi ed € 1.713,45 per spese generali.
Le spese per il CTU vengono poste definitivamente a carico di e Controparte_1 Parte_2
[...]
Il ruolo nella vicenda e nel processo di , rilevatasi sostanzialmente estranea alle Controparte_4 vicende, indice il giudice a compensare le spese del giudizio con la parte vittoriosa.
P.Q.M.
Il Giudice definitivamente pronunciando sulla causa specificata in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede: accoglie le domande promosse da e per l'effetto Parte_1 annulla l'atto di donazione del 31.07.2019, per notar Persona_1 annulla la delega conferita a per operare sul libretto postale n. Controparte_1
000048858566, presso Ufficio Postale di Rosarno e sul conto corrente bancario n.
C/03111/81530/000457 presso UBI BANCA agenzia di Rosarno dispone che l'immobile sito in Rosarno alla via Graziani n. 6, il fabbricato sito in Rosarno alla via
Largo AV nonché le somme di € 15.000,00 prelevate sul conto corrente bancario e di € 9.109,00 prelevate sul libretto postale siano conferite per collazione all'asse ereditario. condanna e alla rifusione delle spese di lite, in favore Controparte_1 Parte_2 di che si liquidano in € 11.425,00 euro come compensi ed € 1.713,45 per spese Parte_1 generali oltre iva e cpa se dovuti.
Pone le spese del CTU definitivamente a carico di e Controparte_1 Parte_2
Compensa integralmente le spese di lite tra e Parte_1 Controparte_4
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza Palmi, 2 dicembre 2025
Il Giudice
Dott. CO Pio Me
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PALMI
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. CO Pio Me, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1015/2020 promossa da:
nato a [...] il [...], (c.f. ) rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall' Avv. Domenica Scriva
- attore contro
(C.F.: ), nato a [...], il [...] Controparte_1 C.F._2
e (C.F.: ), nato a [...] (R.C.) il 13.12.1938, Parte_2 C.F._3 rappresentati e difesi dall' Avv. Sabina Pizzuto.
- convenuti nonché contro nata a [...] il [...] Controparte_2
- convenuta contumace
OGGETTO: azione di annullamento per incapacità
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
In decisione all'udienza del 20 novembre 2025 a seguito di discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Conclusioni delle parti
Con atto di citazione ritualmente notificato ha adito il Tribunale di Palmi e, per Parte_1 tramite dei propri difensori rappresentava le seguenti conclusioni:
“A) Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, reiectis contraris, dato atto della prefata narrativa e alla stregua delle risultanze processuali dichiarare che la Sig.ra era incapace di Controparte_3 intendere e di volere al momento della stipula dell'atto di donazione del bene immobile di sua proprietà, del 31.07.2019, per notar e conseguentemente annullare l'atto di donazione. Persona_1
B) Conseguentemente condannare i Sig.ri e alla Controparte_1 Parte_2 restituzione dell'immobile sito in Rosarno alla via Graziani n. 6 ed identificato al catasto urbano di quel comune al foglio 2 mappale 1412 subalterno 1 cat A/3 consistenza vani 4 superficie totale 86 mq valore 12.000,00 e del fabbricato sito in Rosarno alla via Largo AV ed identificato al catasto fabbricati di quel comune al foglio 20 mappale 1413 categoria A/4 classe 1 consistenza vani
1,5 superficie totale 30 mq valore € 2.800,00
C) Accertare la nullità della delega conferita al Sig. per operare sul Controparte_1 libretto postale n. 000048858566, presso Ufficio Postale di Rosarno e sul conto corrente bancario n.
C/03111/81530/000457 presso UBI BANCA agenzia di Rosarno perché atto compiuto nel mese di aprile 2019, da persona incapace ai sensi e per gli effetti dell'art. 428 c.c.
D) Conseguentemente condannare il Sig. alla restituzione delle somme Controparte_1 indebitamente prelevate sul conto corrente bancario ammontante ad € 15.000,00 ed € 9.109,00 prelevate sul libretto postale.”
Si sono costituiti in giudizio i convenuti e che la hanno Parte_2 Controparte_1 rassegnato le seguenti conclusioni:
“Voglia l'On. Tribunale adito, disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvedere:
NEL MERITO
1) Rigettare integralmente le domande proposte dall'attore con l'atto di citazione, ossia tanto la domanda di annullamento dell'atto di donazione e la richiesta di restituzione degli immobili de quibus per come sopra individuati ed identificati, quanto la domanda di accertamento della nullità della delega al prelevamento delle suddette somme conferita dalla sig.ra al fratello Controparte_3
e, la richiesta di restituzione delle stesse, siccome inammissibili ed infondate in fatto e in CP_1 diritto per i motivi sopra esposti e chiariti, attesa che la sig.ra sia al momento Controparte_3 della conclusione dell'atto di donazione, sia al momento del conferimento della delega al fratello non risultava incapace di intendere e di volere, bensì vigile e cosciente, e, di conseguenza, CP_1 bene consapevole degli atti che di sua libera e spontanea volontà di è apprestata a concludere in favore degli odierno convenuti, il tutto con vittoria di spese e competenze del giudizio come per legge.”
La convenuta pur regolarmente citata non si è costituita in giudizio e si è Controparte_4 proceduto nella sua contumacia. Nel corso del giudizio le parti hanno argomentato le loro tesi difensive e hanno depositato i loro scritti difensivi.
Infine, in data 20 novembre 2025 il giudice ha invitato le parti alla discussione orale, con i difensori che hanno rassegnato le loro rispettive conclusioni come da verbale d'udienza, e la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Nel merito: svolgimento dei fatti
Sulla scorta degli atti di causa, i fatti possono essere ricostruiti nei termini che seguono.
L'attore e gli odierni convenuti , e sono fratelli, Controparte_1 Pt_2 CP_4 nonchè tutti eredi legittimi di nata a [...] il [...] e deceduta in Persona_2
Rizziconi il 25.06.2020, senza coniuge o figli superstiti.
La de cuius, era proprietaria di un immobile sito nel comune di Rosarno alla via Graziani n.
6 - identificata al foglio 2 mappale 1412 subalterno 1 cat. A/3 - oltre che di un fabbricato sito in Rosarno alla via Largo AV - identificato al foglio 20 mappale 1413 categoria A/4 -.
La donna era, inoltre, titolare di un libretto postale n. 000048858566, presso ufficio Postale di
Rosarno ove confluiva la pensione, nonchè di conto corrente bancario numero C/
03111/81530/000457 presso UBI BANCA, agenzia di Rosarno.
Chiarite le consistenze patrimoniali della , parte attrice rappresenta che, a seguito Persona_2 della morte del marito, avvenuta in data 02.03.2018, la donna iniziava a “manifestare particolare sofferenza psichica con evidenti segni di disturbo mentale.”
Per tale motivo l'attore, unitamente al proprio cugino sottoponeva la sorella a Persona_3 cure psichiatriche presso il " centro salute mentale di Taurianova".
Rappresenta parte attrice di essersi fatto aiutare dal proprio cugino perché era ancora in precarie condizioni di salute dovute a un intervento cardiaco con i propri fratelli e che si CP_1 Pt_2 erano disinteressati allo stato di salute e alla cura della sorella.
Inoltre, delegata ad operare sul conto corrente della de cuis, nello stesso periodo era la nipote,
[...]
figlia del convenuto CP_5 Parte_2
In data 25 gennaio 2019, si recava con la sorella presso l'Agenzia di Rosarno UBI Parte_1
BANCA, perchè alla correntista giungeva comunicazione dalla banca in merito allo svincolo di somme giacenti su un fondo monetario denominato " Pramerica" a seguito di domanda presentata il
4 gennaio 2019.
In quell'occasione, la scopriva che le somme svincolate dal fondo monetario non venivano CP_1 versate sul suo conto corrente, ma venivano trasferite sul conto di dietro ordine Controparte_1 della delegata in data 21 gennaio 2019 mediante due bonifici bancari di Controparte_5
12.000.00 euro ciascuno. A seguito di tale notizia la de cuius, nello stesso giorno, alla presenza del direttore della filiale, revocava la delega alla nipote, delegando ad operare sul conto il fratello Pt_1
Quest'ultimo diffidava la nipote alla restituzione delle somme bonificate senza alcuna autorizzazione della titolare del conto, avvisando la stessa, della gravità del fatto e delle conseguenze penali del suo comportamento.
Tali somme venivano, pertanto, restituite alla titolare del conto.
Peraltro, secondo quanto riferito dall'attore, in seguito a questo episodio i rapporti personali tra la de cuius e i convenuti si raffreddavano fino al mese di aprile 2019.
In quel periodo, la de cuius si allontanava dai fratelli e e revocava la delega Pt_1 CP_4
a operare sul conto all'attore hanno costretto la sorella a revocare la delega ad operare sul conto al fratello Pt_1
Quest'ultimo, si adoperava quindi a far nominare – chiedendo peraltro la collaborazione ai propri fratelli – un amministratore di sostegno e depositando a tal fine il 2 agosto 2019.
Prima della celebrazione della prima udienza di comparizione – avvenuta in data 19 novembre 2019
– la de cuius donava ai convenuti e la propria casa in data 31.07.2019 con rogito CP_1 Pt_2 davanti al notaio e registrato a Palmi il 22.08.2019 al n. 2075 serie IT. Persona_1
A conferma della propria tesi, parte attrice richiama gli esiti dell'udienza di comparizione del
19.11.2019, veniva sentita l'amministranda, che in merito alla donazione, non ricordava di avere donato la propria casa ad alcuno nè ricordava di avere firmato atto di donazione presso il notaio.
A tal proposito, aggiungeva con sicurezza di essere proprietaria della casa e di non avere mai avuto intenzione di donare e, dopo l'escussione di tutti i fratelli, il Giudice ha nominato CTU sul cui elaborato si argomenterà nel prosieguo.
In data 17 gennaio 2020 i convenuti e ricoveravano, senza autorizzazione Controparte_1 Pt_2 del Giudice tutelare, la sorella presso la casa di cura S. CO sita in Rizziconi.
In data 5 febbraio 2020, veniva nominato amministratore di sostegno, l'avv. Vincenzo Parrello al quale veniva chiesto di relazionare sulla situazione economica dell'amministranda.
In particolare, veniva richiesto dal Giudice di redigere l'inventario dei beni mobili, immobili e delle somme di denaro possedute da compresi conti correnti deposito titoli, buoni Persona_2 postali fruttiferi intestati e/o cointestati.
Infine, il Tribunale richiedeva all'amministrato di compiere una valutazione riguardo l'opportunità o meno di procedere ad azioni di recupero dei beni immobili oggetto di precedente donazione.
In data 7 maggio 2020 l'amministratore depositava la relazione richiesta dal Giudice e riferiva che le somme sul libretto postale erano interamente prelevate con prelievo allo sportello ed in contante, effettuato dal delegato . Controparte_1 Anche le somme presenti sul conto corrente bancario venivano prelevate interamente con ammanchi di € 3.000,00 mensili sempre dal delegato . Controparte_1
Pertanto, l'amministratore concludeva la relazione ritenendo "che sussistono le condizioni per intraprendere un'azione giudiziaria finalizzata all'annullamento dell'atto dispositivo e alla restituzione dei beni alla beneficiata" tuttavia, in data 25 giugno 2020 la decedeva in Rizziconi presso la casa di cura ove si trovava Per_4 ricoverata.
***
Nei propri atti difensivi i convenuti costituiti hanno contestato la prospettazione dei fatti offerta da parte attrice.
Procedendo alla disamina degli argomenti sostenuti dalle parti convenute, in primo luogo, si è affermato la piena capacità della de cuius nel momento in cui compiva le disposizioni sui suoi beni e all'atto del conferimento della delega.
In particolare, si è contestato in primo luogo che, ove la donante fosse effettivamente incapace il notaio non avrebbe potuto procedere alla stipula della donazione.
In secondo luogo, hanno escluso che dalle condotte censurate ne derivassero dei pregiudizi per la di qualsivoglia pregiudizio in capo alla donante in ragione del diritto di usufrutto su detti beni CP_1 garantito alla donante.
Peraltro, circa i rapporti tra la de cuius e l'odierno attore, hanno sostenuto che in realtà costui veniva allontanato dalla RO perché “troppo attaccato ai soldi” e in ragione di precedenti contese con il proprio defunto marito.
A ciò si aggiunge che, secondo la prospettazione offerta dai convenuti la donna avrebbe negato in udienza di essere incapace.
3. La fase istruttoria
Nel corso del giudizio sono stati escussi vari testi.
In particolare, è stata escussa il notaio che redigeva l'atto di donazione impugnato Per_1 nell'odierno giudizio.
Sul punto, la teste ha riferito di non ricordare né l'atto né le parti ma, una volta posto in visione, ha riconosciuto l'atto di donazione ma non rammentava fisicamente le parti che erano presenti.
A tal proposito, ha affermato di non ricordo se la signora fosse capace di Persona_2 intendere e di volere proprio perché non in grado di ricordarla presumendo che lo fosse poiché
“solitamente, consento al contraente di sottoscrivere l'atto solo se accerto una sua partecipazione intellettiva.” Sul punto, la teste ha precisato “Non pongo al contraente delle domande per verificare il suo stato psichico ma accerto solo che sia in condizione di parlare e che non sia presente passivamente. Per il resto mi limito a leggere l'atto che ho predisposto in precedenza sulla base della documentazione che mi è stata esibita dalle parti o dai loro tecnici e invito i contraenti a sottoscriverlo.
ADR. Ribadisco che non svolgo accertamenti ulteriori sullo stato psichico dei contraenti a meno che non mi accorga che uno di loro non riesce a seguirmi durante la lettura dell'atto.”
***
In udienza è stato inoltre sentito come teste l'Avv. Parrello, nominato amministratore di sostegno della che ha riferito in merito al proprio incarico come da nomina del 5 Febbraio 2020 del CP_1
Giudice Tutelare presso il Tribunale di Palmi spiegando che la beneficiaria era affetta da un deterioramento cerebrale progressivo, per come risultante dalla documentazione versata nel relativo procedimento.
Il teste ha quindi spiegato che la beneficiaria era titolare di un libretto di deposito postale sul quale veniva accreditata la pensione – pari a circa 790,00 euro mensili - e di un conto corrente bancario presso UBI Banca sede di Rosarno.
In seguito al giuramento l'amministratore compiva gli accertamenti, aventi per oggetto il periodo che compreso tra il mese di gennaio 2019 e l'apertura dell'amministrazione di sostegno, presso l'Ufficio
Postale di Rosarno, Piazza Valerioti e presso la sede di Rosarno di Ubi Banca.
Sul punto, l'amministratore ha riferito che nel periodo di riferimento venivano eseguiti otto prelievi sul conto corrente bancario e sedici prelievi sul libretto postale di cui riusciva ad accertare il soggetto che li eseguiva solo per dodici degli stessi in quanto quattro prelievi sono stati eseguiti presso un altro ufficio postale non individuato.
Per quanto concerne la verifica relativa ai quattro prelievi in altro ufficio postale il teste ha spiegato di non aver proceduto negli accertamenti perché, nel frattempo, la beneficiaria decedeva.
Quanto ai singoli movimenti, viene qui di seguito trascritta la risposta del teste per come verbalizzata
– e poi confermata – in udienza:
“Dei dodici prelievi dal libretto postale, i primi tre (del giorno 11 Gennaio 2019 per € 513,00, del 5
Febbraio 2019 per € 513,00 e del 6 Maggio 2019 per € 513,00) sono stati eseguiti personalmente dalla beneficiaria, gli ulteriori due (del 16 Marzo 2019 per € 700,00 e del 4 Aprile 2019 per € 500,00) sono stati eseguiti dal sig. (l'attore, n.d.r.), fratello della beneficiaria, che, Parte_1 all'epoca, risultava delegato e gli ultimi sette (del 6 Giugno 2019 per € 513,00, del 2 Luglio 2019 per € 950,00, del 1° Ottobre 2019 per € 930,00, del 2 Novembre 2019 per € 390,00, del 3 Dicembre
2019 per € 1.900,00, del 7 Gennaio 2020 per € 800,00 e del 3 Febbraio 2020 per € 800,00) sono stati eseguiti dal sig. (il convenuto, n.d.r.), fratello della beneficiaria, che Controparte_1 risultava delegato.
ADR: Per quanto riguarda gli 8 prelievi sul conto corrente bancario, il primo (del 3 Gennaio 2019 per € 2.500,00) è stato eseguito dalla beneficiaria personalmente, il secondo (del 21 gennaio 2019 per € 1.000,00) è stato eseguito dalla nipote della beneficiaria che Controparte_6 risultava delegata, il terzo (del 4 aprile 2019 per € 3.000,00) è stato eseguito dal sig. Parte_1
(l'attore, n.d.r.), fratello della beneficiaria, che risultava delegato e gli ultimi 5 (del 3 Luglio
[...]
2019 per € 3.000,00, del 1° Agosto 2019 per € 3.000,00, del 26 Settembre 2019 per € 3.000,00, del
1° Ottobre 2019 per € 3.000,00 e del 4 Novembre 2019 per € 3.000,00) sono stati eseguiti dal sig.
(il convenuto, n.d.r.), fratello della beneficiaria, che risultava delegato.” Controparte_1
Pertanto, al 3 febbraio del 2020 il saldo del libretto postale era di € 23,43 mentre, con riferimento al conto corrente bancario, al 20 Febbraio 2020 il saldo era di € 2.339,89.
Infine, ha dichiarato il teste che dall'apertura dell'amministrazione di sostegno sul conto corrente bancario non si verificano più accrediti mentre sul libretto postale continuava a essere accreditata mensilmente la pensione della beneficiaria.
4. Segue: risultanze delle CTU disposte dinanzi al giudice tutelare e nell'odierno giudizio.
Nel giudizio di volontaria giurisdizione, come si è detto, veniva nominato come CTU Dott. Per_5 che, peraltro, è stato escusso come teste di parte attrice nel presente giudizio.
Nell'ambito del precedente giudizio il primo quesito sottoposto allo specialista era il seguente:
“Se la perizianda sia affetta o sia affetta da infermità psico fisiche indicando in caso di risposta affermativa, se e ed quali limiti le riscontrate problematiche comportino per la stessa una limitazione
o una impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai bisogni e agli interessi propri di natura sia personale sia patrimoniale, in modo da comprendere se appare necessaria o consigliata
o inutile l'adozione di una misura di protezione;
”
Il secondo quesito formulato dal giudice tutelare era invece il seguente:
“In ipotesi accertata impossibilità della perizianda di provvedere adeguatamente ai propri bisogni ed interessi, indicare, ove possibile, gli atti che la stessa è in grado di compiere da sola, quelli per il compimento è necessario l'assistenza da parte di terzi e quelli per i quali deve essere sostituita;
”
A tali quesiti il CTU rispondeva affermando che la perizianda era affetta da grave deterioramento mentale, peraltro in soggetto con fragilità emotiva.
Lo stato d'infermità veniva definito come abituale oltre ad alterare le capacità intellettive nella gestione della via quotidiana.
A tal proposito, venivano definite come “scarse” le capacità di provvedere ai propri interessi di natura personale, oltre a necessitare di essere stimolata in ragione della ridotta l'iniziativa personale. Pertanto, in relazione a tale quesito il medico concludeva affermando “a mio parere è consigliabile la nomina di un amministratore di sostegno che ne gestisca il patrimonio ed anche il quotidiano.”
Al terzo quesito veniva richiesto all'ausiliario:
“In ipotesi di accertata infermità psico fisica indichi il periodo di insorgenza e indichi altresì se a far data dall'aprile / maggio del 2019 tale infermità psico fisica abbia potuto influenzare e in quale misura i comportamenti concludenti posti in essere dalla perizianda, nonchè il grado di consapevolezza in capo alla stessa nel porre in essere i singoli atti dispositivi del proprio patrimonio;
”
A tale quesito il perito rispondeva, che la era affetta da deterioramento cognitivo grave in CP_1 soggetto con fragilità emotiva. Trattandosi di una patologia a carattere degenerativa ed ingravescente conduce poi allo sfacelo della persona.
Prosegue lo specialista: “Su autorizzazione, del Sig. Giudice, sono entrato in possesso degli atti che erano presenti al Centro di salute mentale di Taurianova da dove risulta che la Sig.ra ha CP_1 effettuato quattro accessi in data 25.01.2019, 20.03.2019, 29.05.2019 e 30.05.2019. Dalla visita del
29.05.2019 si legge disorientamento tempero spaziale compromissione processi mnesici e depressione. Il 30.05.2019 è stato rilasciato il seguente certificato su richiesta del medico curante " deterioramento cognitivo con riferite ricorrenti episodi confusivi" dalle informazioni presenti nella cartella clinica e dal certificato rilasciato in data 30.05.2019 è evidente che la patologia degenerativa riguardo il deterioramento mentale fosse già presente ma non si riesce ad individuare il grado, pertanto, la signora a mio parere poteva alternare momenti di confusione a momenti di lucidità.”
Dietro richiesta dell'odierno attore, si è inoltre precisato che sulla scorta della documentazione acquisita presso le strutture sanitarie non era possibile affermare se la perizianda fosse in uno stato di infermità nel momento in cui compiva affermazioni circa la propria volontà.
Tuttavia, il perito ha specificato anche che lo stato in cui la perizianda si potesse trovare alla data successiva del 13 maggio 2019, poichè il deterioramento mentale è una patologia degenerativa ad andamento evolutivo, le condizioni della potevano essere peggiorate e di conseguenza gli CP_1 sprazzi di lucidità ridotta poiché, peraltro, veniva riscontrata una fragilità emotiva e, pertanto “ciò non toglie che potesse anche essere suggestionabile.”
Infine, si è richiesto allo specialista:
“Indichi ogni ulteriore elemento ritenuto utile al fine dell'eventuale adozione di una misura di protezione rispondente all'effettive necessità della perizianda”
A tale domanda il consulente ha risposto spiegando che la era incapace di gestire il proprio CP_1 patrimonio, il proprio reddito mensile e la sua persona senza l'assistenza di terzi. Nel corso dell'odierno giudizio il professionista sanitario è stato escusso come teste e ha affermato quanto segue.
In primo luogo, il medico ha spiegato di essere stato, come si è visto, nominato C.T.U. nel procedimento per nomina di amministratore di sostegno n. 937/2019 R.G.V.G. e sottoponeva a visita psichiatrica la beneficiaria i primi giorni del mese di Gennaio del 2020, Persona_2 riportandosi al contenuto del proprio elaborato.
Quanto alla documentazione sanitaria rinvenuta ha spiegato:
“Da una cartella clinica del C.S.M. di Taurianova del 25 Gennaio 2019, agli atti del procedimento di V.G., risultava già che la signora fosse affetta da “disorientamento T/S Persona_2
(temporo-spaziale), compromissione dei processi mnesici, ansia, depressione”. Inoltre, dal certificato reso il 30 Maggio 2019 dal Dott. , sempre del C.S.M. di Taurianova, Persona_6 anch'esso agli atti del procedimento di V.G., risultava a carico della signora Persona_2 un “deterioramento cognitivo con riferiti ricorrenti episodi confusivi”.”
Nel prosieguo dell'esame, lo specialista ha ripercorso gli esiti della visita a cui sottoponeva la CP_1
“Durante la visita da me eseguita ho somministrato alla signora anche un test Persona_2 sulla memoria, il c.d. “mini mental test (m.m.s.e.)” nel quale, su un punteggio massimo di trenta, corretto in base all'età e alla scolarità, la stessa ha totalizzato un punteggio di 10 che rientra nel deterioramento mentale grave. “
E ancora ha proseguito sostenendo che, sulla scorta della suddetta documentazione e dalla visita da lui eseguita, sulla bese della propria esperienza professionale quale psichiatra, ha ritenuto che nel mese di Luglio del 2019 - sei mesi prima della visita e sei mesi dopo il primo accesso al C.S.M. di
Taurianova - la perizianda non era in grado di valutare in maniera critica la scelta di donare la propria casa ai fratelli.
A tal proposito, ha ritenuto che “la signora , come accade spesso nei pazienti Persona_2 affetti da demenza, potrebbe avere avuto dei rari momenti di lucidità ma, a mio parere, questi rari momenti sono insufficienti per poter affermare che la signora fosse capace di intendere e di volere nonché di comprendere l'importanza e la funzione della scelta di donare la sua casa.”
Infine, il teste ha confermato quanto già sostenuto nel proprio elaborato circa la demenza da cui era affetta la rappresentando che si trattava di una malattia degenerativa evolutiva a carico del CP_1 cervello e, quindi, peggiora progressivamente nel tempo.
***
Nel presente giudizio è stata inoltre disposta CTU che, sulla base della documentazione clinica esaminata, ha rassegnato le conclusioni che qui di seguito, per maggiore completezza e chiarezza espositiva qui di seguito si richiamano: “Agli atti, esiste solo la visita psichiatrica del CSM con una diagnosi di deterioramento cognitivo, senza citare la gravità e senza somministrazione di test. Nelle visite effettuate al CSM, non sono stati effettuati step progressivi ai fini della progressione della patologia. Agli atti non risultano presenti esami strumentali da poter indirizzare ad una diagnosi di precisione. Unico test MMSE risulta essere stato somministrato alla fine del 2019 per perizia ai fini di assegnazione di ADS
Tale situazione, ha determinato per il sottoscritto, una grande difficoltà nell'accertare la capacità/incapacità di intendere e volere della signora in un periodo intermedio, luglio 2019. CP_1
Nelle impugnative testamentarie per incapacità, ai sensi dell'art. 591 n. 3 c.c., la valutazione della capacità del testatore è postuma e si basa essenzialmente su documentazione medica e testimonianze di soggetti che hanno avuto contatti con il de cuius nel periodo in cui il testamento è stato redatto. Il problema giuridico da affrontare attiene all'individuazione delle «condizioni mentali del soggetto, che sono senz'altro di impedimento ad una volontà attuale del soggetto stesso»
[...]
VALUTAZIONE DELLA CAPACITÀ DEL TESTATORE E FORMA DEL CP_7
TESTAMENTO 2020, pag 44
E' chiaro che le testimonianze dei soggetti che hanno avuto contatti sono parti in causa, notaio compreso, il ruolo del notaio nel testamento pubblico, il quale in ogni caso è chiamato a 'indagare' la volontà del testatore VALUTAZIONE DELLA CAPACITÀ DEL Controparte_7
TESTATORE E FORMA DEL TESTAMENTO 2020, pag 51 per cui la valutazione può essere fatta solo su documentazione medica, tra l'altro carente. Alla luce di quanto detto, il mio parere non può avere il carattere dell'assolutezza, potrei meglio parlare di una incapacità “sfumata” in considerazione delle condizioni psicopatologiche della signora CP_1
Al di là delle disabilità cognitive, è necessario considerare anche la fragilità decisionale di natura psichiatrica e della vulnerabilità emotiva. Nella certificazione del dott. si faceva riferimento Per_6 ad ansia e depressione e ricorrenti episodi confusivi, e nella diagnosi del dott. , si faceva Per_5 riferimento alla fragilità emotiva. Non possiamo stabilire a posteriori se nel luglio 2019 ci fosse uno stato confusionale transitorio o una lucida consapevolezza, o addirittura condizionamenti di ripicche personali. Possiamo affermare, in considerazione di quanto detto sopra, che la fragilità emotiva possa avere influenzato in maniera negativa le capacità decisionali.
Risulta quindi, difficilmente accertabile in termini di assolutezza ma solo in termini di probabilità la capacità di intendere e volere.
In estrema sintesi, la signora nel luglio del 2019, nel momento della redazione dell'atto di CP_1 donazione, si trovava in uno stato di sfumata incapacità di intendere e volere influenzata negativamente anche dalla fragilità emotiva. Nel luglio 2019, sempre in termini di probabilità, l'atto di donazione è stato condizionato dalla non perfetta capacità di autodeterminazione, non possiamo infatti, a posteriori, affermare che la signora abbia espresso una volontà spontanea e consapevole. CP_1
A fronte del contezioso molto esteso, solo la saggezza e la competenza del sig. Giudice potrà trovare una soluzione adeguata alla questione, cercando di conciliare con equilibrio e giustizia gli interessi delle parti in causa. abile in termini di assolutezza ma solo in termini di probabilità la capacità di intendere e volere.”
5. Diritto
Chiariti nei termini che precedono i fatti oggetto dell'odierna vicenda processuale e le conclusioni degli ausiliari del giudice non resta che verificare se effettivamente la volontà della de cuius era viziata all'epoca del compimento delle disposizioni patrimoniali impugnate da parte attrice.
Preliminarmente, pur non essendo stata contestata, ritiene il giudice di affermare la legittimazione attiva di all'esperimento dell'azione di annullamento stante la sua qualifica di erede Parte_1 della Persona_2
Specificato tale aspetto, si è affermato in giurisprudenza che, in tema di annullamento del testamento, ai fini della sussistenza dell'incapacità di intendere e di volere, costituente causa di annullamento del negozio ex art. 428 cod. civ., non occorre la totale privazione delle facoltà intellettive e volitive, essendo sufficiente che esse siano menomate, sì da impedire comunque la formazione di una volontà cosciente.
La prova di tale condizione non richiede la dimostrazione che il soggetto, al momento di compiere l'atto, versasse in uno stato patologico tale da far venir meno, in modo totale e assoluto, le facoltà psichiche, essendo sufficiente accertare che queste fossero perturbate al punto da impedire una seria valutazione del contenuto e degli effetti del negozio e, quindi, il formarsi di una volontà cosciente.
La prova di questa condizione può essere data con ogni mezzo o in base ad indizi e presunzioni che anche da soli, se del caso, possono essere decisivi per la sua configurabilità, essendo il giudice di merito libero di utilizzare, ai fini del proprio convincimento, anche le prove raccolte in un giudizio intercorso tra le stesse parti o tra altre, secondo una valutazione incensurabile in sede di legittimità, se sorretta da congrue argomentazioni, scevre da vizi logici ed errori di diritto.
La menomazione delle facoltà intellettive e volitive, tale da impedire una seria valutazione del contenuto e degli effetti del negozio e la formazione di una volontà consapevole, costituisce causa di annullamento del negozio ai sensi dell'art. 775 cod. civ.
La prova di tale condizione può risultare anche da c.t.u. che certifichi l'esistenza di turbe psichiche rilevanti (cfr. Cass. civ. n. 19874/2024). Nel caso di specie, si osserva che tali principi di diritto consentono di addivenire all'accoglimento delle domande di parte attrice per tutti i motivi che seguono.
In particolare, appare certo che la all'epoca della donazione e della delega dei propri fratelli CP_1 fosse già affetta da un quadro patologico con natura degenerativa, per come si evince dalla documentazione medica che colloca i primi accessi al C.S.M. nel gennaio 2019 veniva diagnosticato
“disorientamento T/S (temporo-spaziale), compromissione dei processi mnesici, ansia, depressione” mentre la medesima struttura, nel maggio 2019 diagnosticava “deterioramento cognitivo con riferiti ricorrenti episodi confusivi”
In altre parole, la donna soffriva di uno stato di demenza da cui non solo non poteva guarire ma, al contrario, destinato ad aggravarsi con il decorso del tempo in cui potevano verificarsi – e nel caso di specie non se ne ravvisa la sussistenza – di momenti di lucidità.
Pertanto, appare innegabile che all'epoca dei fatti per cui è causa la soffrisse di quelle rilevanti CP_1 turbe psichiche che la giurisprudenza di legittimità richiamata in precedenza indica come elementi sufficienti ai fini dell'annullamento dell'atto di liberalità impugnato.
Anche la circostanza che la donazione veniva stipulata dal notaio tenuto, per legge, a effettuare i controlli sulla capacità delle parti appare decisivo a escludere l'incapacità della CP_1
Sul punto, dal tenore delle risposte fornite in udienza dal notaio che redigeva l'atto di donazione, si ritiene che il controllo sulla capacità dei soggetti comparsi dinanzi a lei non fosse particolarmente rigoroso.
Più precisamente, secondo quanto riferito dalla teste - che in ogni caso non ricordava la specifica vicenda o le parti comparse dinanzi a lei, salvo poi riconoscere la provenienza dell'atto di donazione
- all'atto della stipula si limita a verificare la presenza delle parti e procede alla stipula, previa lettura dell'atto.
Tale procedura viene solitamente interrotta se il pubblico ufficiale si rende conto che le parti non sono in grado di seguire coscientemente la stipula dell'atto.
Esclusa tale ultima eventualità, per come espressamente riferito in udienza - non vengono svolti ulteriori approfondimenti sulla capacità delle parti.
Pertanto, sulla scorta di tali affermazioni non si ritiene che la stipula da parte del notaio dell'atto di donazione sia indice della accertata capacità delle parti di procedere alla stipula del contrario potendosi al più sostenere che, nella lettura della volontà delle parti, non emergevano comportamenti della tale da far trasparire palesemente la propria incapacità. CP_1
La documentazione medica in atti, seppur non in grado di fornire prova certa che al momento della donazione la RO fosse totalmente incapace fornisce in ogni caso un serio quadro patologico sullo stato psichico della donna. Anche il CTU nominato nel presente giudizio, seppur prendendo atto dell'impossibilità di affermare con certezza dell'incapacità al momento della donazione, ha affermato che la capacità della donante era quantomeno sfumata e la sua volontà condizionabile all'atto della donazione.
Tale affermazione si pone in continuità logica con quella dei medici del C.S.M. di Taurianova che, come si è visto, già dal maggio 2019 riferivano lo stato confusionale della non è emersa in CP_1 maniera certa, ma comunque in termini di probabilistici circa l'incapacità della donante di disporre spontaneamente dei propri beni.
Nei medesimi termini – ovverosia – circa l'incapacità di disporre autonomamente delle proprie sostanze a partire dal maggio del 2019 si pronunciava anche il CTU nell'ambito del precedente giudizio.
Alla luce delle superiori considerazioni ritiene questo giudicante che la de cuius Persona_2 all'epoca della donazione non era in grado di formare liberamente la propria volontà negoziale.
Pertanto, deve disporsi l'annullamento dell'atto di donazione impugnato.
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Quanto all'impugnazione della delega a operare sui conti e sui libretti della si osserva che CP_1 impropriamente prte attrice ha agito per sentire la declaratoria della nullità di detta disposizione.
Tuttavia, a ben vedere nel corpo dell'atto di parte si fa espresso richiamo all'art' 428 c.c. e all'azione disciplinata in quella sede.
Pertanto, ritiene questo giudice che, a dispetto della richiesta di declaratoria di nullità, parte attrice in realtà agisce per ottenere l'annullamento dell'atto dispositivo avendo appunto richiamato detta disciplina.
Chiariti tali aspetti si ritiene che le motivazioni circa l'annullamento della donazione posso essere richiamate ai fini dell'annullamento della delega conferita dalla de cuius al Persona_2 proprio fratello Controparte_1
Si tratta, infatti, di un periodo in cui gli effetti dello stato patologico minavano la capacità della de cuius di curare autonomamente i propri interessi essendo in quel periodo emerso dalla documentazione del C.S.M. la presenza di sintomi quali disorientamento e confusione della donna.
Inoltre, fermo restando quanto si è detto in precedenza in tema di legittimazione dell'attore a esperire l'azione di annullamento, appare palese il danno arrecato agli eredi in ragione della sottrazione del denaro all'asse ereditario.
Peraltro, a fronte dei rilevanti importi prelevati non è stata nemmeno provato l'impiego di dette somme nel soddisfacimento delle esigenze della donante.
*** Alla luce di tutte le superiori considerazioni la richiesta di rinnovazione di CTU avanzata dai convenuti appare essere superflua specie se si considerano gli insegnamenti del Supremo Consesso richiamati in precedenza.
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Dall'accoglimento della domanda deriva il conferimento per collazione del bene immobile e delle somme di denaro prelevate in virtù di delega invalida all'asse ereditario.
6. Sulle spese
Le spese seguono la soccombenza e sono determinate secondo il D.M. 55/2014 con riferimento alle cause per un valore fino a 50.000,00, valori massimi in ragione della complessità elevata e della durata del processo anche in ragione della lunga istruttoria espletata.
Pertanto, e quali parti soccombenti devono essere Controparte_1 Parte_2 condannato alla rifusione delle spese di lite, in favore di che si liquidano in € Parte_1
11.425,00 euro come compensi ed € 1.713,45 per spese generali.
Le spese per il CTU vengono poste definitivamente a carico di e Controparte_1 Parte_2
[...]
Il ruolo nella vicenda e nel processo di , rilevatasi sostanzialmente estranea alle Controparte_4 vicende, indice il giudice a compensare le spese del giudizio con la parte vittoriosa.
P.Q.M.
Il Giudice definitivamente pronunciando sulla causa specificata in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede: accoglie le domande promosse da e per l'effetto Parte_1 annulla l'atto di donazione del 31.07.2019, per notar Persona_1 annulla la delega conferita a per operare sul libretto postale n. Controparte_1
000048858566, presso Ufficio Postale di Rosarno e sul conto corrente bancario n.
C/03111/81530/000457 presso UBI BANCA agenzia di Rosarno dispone che l'immobile sito in Rosarno alla via Graziani n. 6, il fabbricato sito in Rosarno alla via
Largo AV nonché le somme di € 15.000,00 prelevate sul conto corrente bancario e di € 9.109,00 prelevate sul libretto postale siano conferite per collazione all'asse ereditario. condanna e alla rifusione delle spese di lite, in favore Controparte_1 Parte_2 di che si liquidano in € 11.425,00 euro come compensi ed € 1.713,45 per spese Parte_1 generali oltre iva e cpa se dovuti.
Pone le spese del CTU definitivamente a carico di e Controparte_1 Parte_2
Compensa integralmente le spese di lite tra e Parte_1 Controparte_4
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza Palmi, 2 dicembre 2025
Il Giudice
Dott. CO Pio Me