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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sulmona, sentenza 27/11/2025, n. 280 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sulmona |
| Numero : | 280 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 48/2024
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE DI SULMONA composto dai magistrati: dott. Pierfilippo Mazzagreco Presidente dott.ssa Marta Sarnelli Giudice rel.
Dott.ssa Irene Giamminonni giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 48 del Ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2024, e vertente tra
, (c.f. ), elettivamente domiciliata in in Parte_1 C.F._1
Sulmona alla Via Circonvallazione Occidentale n.2, presso lo Studio dell'Avv. Lucia Teresa
Mariani che la rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso per la separazione giudiziale;
-ricorrente-
E
(c.f. , elettivamente domiciliato in Trebisacce CP_1 C.F._2
(CS), alla Via A. Cefaly, 14 presso lo Studio dell'Avv. Giovanni Mazzia che lo rappresenta e difende come da procura in calce alla comparsa di costituzione;
-resistente-
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
-intervenuto-
Oggetto: separazione giudiziale e richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni delle parti: come da precisazione delle conclusioni dell'udienza del 4.11.2025.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1 Con ricorso depositato il 30.1.2024 ha chiesto pronunciarsi la separazione Parte_1
dal coniuge nonché la declaratoria di cessazione degli effetti civili del CP_1
matrimonio, e che fosse disposto, in via principale: l'affido condiviso dei due figli minori con collocazione presso la madre e diritto di visita del padre, l'assegnazione della casa familiare alla un assegno di mantenimento per i figli a carico del padre di € 600 Pt_1
complessivi, di non disporre alcun assegno in favore dei coniugi per il reciproco mantenimento stante l'adeguatezza dei redditi di ciascuno e di disporre in favore della il versamento del 100% dell'assegno unico. Pt_1
A sostegno delle proprie pretese ha dedotto:
- di aver contratto matrimonio in Pacentro il 17.9.2006;
- che dal matrimonio sono nati i figli il 2.12.2007 e il 27.12.2008; Per_1 Per_2
- il rapporto coniugale si sarebbe deteriorato a causa del progressivo allontanamento dalla famiglia del il quale ha sempre lavorato in luoghi distanti CP_1
dall'abitazione familiare.
Con comparsa del 3.6.2024 si costituiva in giudizio il quale contestava la CP_1
ricostruzione dei fatti effettuata dalla ricorrente, evidenziando come la crisi coniugale sia stata determinata dal comportamento diffidente ed opprimente della nei confronti Pt_1
del marito e che le scelte lavorative del erano state concordate tra i coniugi. CP_1
Inoltre lo stesso evidenziava che la moglie aveva attuato una serie di comportamenti denigratori nei confronti dello stesso allontanandolo anche dai figli.
Pertanto, lo stesso aderiva alle richieste di affidamento condiviso dei figli con collocazione presso la madre a cui sarà assegnata la casa familiare, ma contestava l'importo dell'assegno di mantenimento richiesto dalla moglie chiedendo che fosse ricompreso nella misura massima di € 300 mensili stante la disparità economica tra i coniugi con riconoscimento del
50% dell'assegno unico per i figli.
A seguito dell'udienza, con ordinanza del 5.7.2024 il Giudice istruttore disponeva l'audizione dei minori.
In seguito dell'assegnazione della causa alla scrivente quale nuovo relatore, in data
3.12.2024 venivano ascoltati i minori e e, stante le richieste delle parti, Per_1 Per_2
veniva riservata decisione sull'adozione dei provvedimenti temporanei ed urgenti.
Con ordinanza del 14.2.2025, stante il rilievo della concreta difficoltà del rapporto tra padre e figli minori e comunque la non convenienza di disporre una consulenza tecnica, veniva
2 disposto: l'affidamento condiviso dei minori con collocamento presso la madre a cui veniva assegnata la casa familiare e diritto di visita del padre, un assegno di mantenimento per i figli a carico del padre di € 400 mensili, che le spese straordinarie dei figli venissero ripartite nel 50% ciascuno, che alla sig.ra fosse corrisposto il 100% dell'assegno Pt_1
unico per i figli.
Inoltre, nella medesima ordinanza, veniva disposto l'affidamento ai servizi sociali del nucleo familiare al fine di ascoltare i membri della famiglia e predisporre un percorso psicologico e calendarizzare gli incontri padre-figli.
Venivano rigettate le altre istante istruttorie.
In data 24.10.2025 veniva depositata la relazione dei servizi sociali in merito all'andamento della situazione del nucleo familiare.
Con ordinanza del 5.11.2025, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
***
Preliminarmente, occorre evidenziare che parte resistente, in sede di note di trattazione scritta, ha ribadito la richiesta di procedere a CTU onde accertare l'avvenuta alienazione parentale del padre compiuto dalla madre, stante il continuo rifiuto dei figli a frequentare il padre.
Tuttavia, come già precisato in sede di istruttoria dal Giudice relatore, l'età dei figli, ormai prossimi alla maggiore età ( compirà 18 anni il 2.12.2025 mentre il Per_1 Per_2
28.12.2026), rende allo stato del tutto superfluo e poco efficace procedere a una lunga e dispendiosa consulenza che possa accertare la sussistenza di un'ipotesi di alienazione parentale, determinarne le cause a approntare una soluzione per il recupero del rapporto padre-figli poiché tale soluzione, non sarebbe poi concretamente praticabile dato il raggiungimento della maggiore età dei figli che potranno scegliere liberamente se e come frequentare i genitori.
Proprio nel superiore interesse dei figli e dello stesso padre dei minori, era stato predisposto, in sede di istruttoria, un percorso di sostegno alla genitorialità dai Servizi sociali del territorio al fine di poter procedere al recupero dei rapporti tra padre e figli a prescindere dall'individuazione delle cause di un'eventuale alienazione parentale da parte del genitore collocatario.
Pertanto, la richiesta di procedere a CTU deve essere nuovamente rigettata.
3 Venendo al merito, in primo luogo, va accolta la domanda di separazione in quanto l'esame degli atti evidenzia chiaramente il determinarsi di una persistente situazione di contrasto e di conflittualità tra i coniugi, palesemente suscettibile di rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, e, di riflesso, di legittimare la pronuncia della separazione personale.
Dagli atti, infatti, emerge non solo che da tempo è venuta meno la convivenza, ma soprattutto che non vi è più alcun sentimento di reciproco affetto e rispetto dei coniugi che possa determinare una possibile riconciliazione.
Del resto entrambe le parti hanno ribadito la volontà che venisse dichiarata la separazione dei coniugi con rimessione della causa in istruttoria per la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Inoltre, le parti hanno sostanzialmente aderito alle statuizioni del Giudice istruttore/relatore nell'ambito dei provvedimenti provvisori ed urgenti per quanto concerne l'affidamento condiviso dei figli con collocamento presso la madre a cui è stata conseguentemente assegnata la casa familiare, l'assegno di mantenimento per i figli a carico del nella misura di 400 € mensili da versare direttamente alla CP_1 Pt_1
l'assegnazione dell'intero importo dell'assegno unico per i figli alla la non Pt_1
previsione di alcun mantenimento a favore di uno o dell'altro coniuge, nonché il riconoscimento a carico di entrambi i genitori delle spese straordinarie per i figli nella misura del 50% ciascuno.
Per tali ragioni, appare superflua ogni ulteriore approfondimento su tali punti richiamando integralmente l'ordinanza del 14.2.2025.
L'unica questione su cui occorre invece fare delle precisazioni, è in merito al diritto di visita del padre nei confronti dei figli.
Nell'ordinanza temporanea ed urgente veniva disposto che il padre potesse vedere i figli “ per due pomeriggi a settimana con libertà di stabilire giorni e orari purché gli stessi minori facciano rientro presso l'abitazione della madre a orario di cena, nonché a fine settimana alterni i minori potranno trascorrere le giornate del sabato e la domenica con il padre anche eventualmente pernottando o esclusivamente le intere giornate per poi essere riaccompagnati presso l'abitazione materna la sera, mente le festività verranno trascorse dai figli ad anni alterni con il padre o la madre
4 dal 23 dicembre al 30 dicembre, il giorno di Capodanno e la Befana e il giorno di Pasqua e durante le vacanze estive i minori trascorreranno con il padre 20 giorni continuativi tra il mese di luglio e il mese di agosto qualora lo vorranno.
In sede di note di precisazione delle conclusioni, il ha evidenziato che nonostante la CP_1
sua partecipazione al percorso presso i Servizi sociali, i figli non si sono mai presentati e non è riuscito quindi mai ad avere alcuna frequentazione con gli stessi.
Nella relazione dei servizi sociali si legge che “Alla luce di quanto emerso dagli incontri, si evince una non disponibilità dei minori ad effettuare degli incontri con il genitore;
quest'ultimo non sembra voler accogliere il punto di vista dei figli. Ha altresì deciso di interrompere gli incontri attraverso una mail…”.
Anche in sede di audizione, i minori hanno rappresentato con determinazione la volontà di non incontrare il padre.
Alla luce di tali considerazioni, pur riconoscenza l'esistenza di un sicuro interesse dei minori a coltivare un rapporto con il padre, non può che prendersi atto dell'impossibilità di individuare concretamente le modalità di visita del padre con figli tenuto conto, tra l'altro, che il maggiore compirà 18 anni il 2.12.2025. Per_1
E' chiaro ed auspicabile che sia il padre che la madre o i figli possano in futuro aderire a un percorso presso i Servizi sociali che hanno preso in carico il nucleo, al fine di poter recuperare un rapporto.
Tuttavia, non si ritiene possano esserci i presupposti per procedere, allo stato, a una determinazione precisa del calendario di visita del padre nei confronti dei figli i quali, data la loro capacità di discernimento, hanno legittimamente scelto di non frequentare il padre.
Il procedimento deve proseguire, ai sensi dell'art. 473 bis. 49 c.p.c. per la pronuncia sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio come da ordinanza emessa in data odierna.
La regolamentazione delle spese deve essere differita alla pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata ogni altra domanda, eccezione e deduzione,
- dichiara la separazione personale dei coniugi e i Parte_1 CP_1
quali hanno contratto matrimonio in Pacentro il 17.9.2006, autorizzandoli per
5 l'effetto a vivere separati serbandosi reciproco rispetto;
- dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del
Comune di Pacentro, anno 2006 ,al n. 6 parte II Serie A Ufficio 1;
- affida i figli minori e ad entrambi i genitori con collocazione Per_1 Per_2
presso la madre nell'abitazione familiare di Sulmona Via Lamaccio Parte_1
14/A con diritto di visita del padre secondo le modalità che lo stesso concorderà con i figli e previo loro consenso;
- assegna la causa coniugale in Sulmona Via Lamaccio n. 14/A alla signora Pt_1
;
[...]
- non dispone alcun assegno di mantenimento in favore dell'uno o dell'altro coniuge;
- dispone a carico di il pagamento di un assegno di mantenimento CP_1 per i figli di € 400 mensili oltre rivalutazione ISTAT, da versare entro il giorno 5 di ogni mese direttamente a con decorrenza dal mese di marzo 2025; Parte_1
- dispone che l'assegno unico per i figli venga corrisposto integralmente a favore di
; Parte_1
- dispone a carico di entrambi i genitori le spese straordinarie per i figli come indicate nel protocollo vigente presso il Tribunale di Sulmona, nella misura del 50% ciascuno;
- rimette la causa sul ruolo della dott.ssa Marta Sarnelli come da separata ordinanza.
Sulmona, così deciso nella camera di consiglio del 26.11.2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Marta Sarnelli
Il Presidente
Dott. Pierfilippo Mazzagreco
6
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE DI SULMONA composto dai magistrati: dott. Pierfilippo Mazzagreco Presidente dott.ssa Marta Sarnelli Giudice rel.
Dott.ssa Irene Giamminonni giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 48 del Ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2024, e vertente tra
, (c.f. ), elettivamente domiciliata in in Parte_1 C.F._1
Sulmona alla Via Circonvallazione Occidentale n.2, presso lo Studio dell'Avv. Lucia Teresa
Mariani che la rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso per la separazione giudiziale;
-ricorrente-
E
(c.f. , elettivamente domiciliato in Trebisacce CP_1 C.F._2
(CS), alla Via A. Cefaly, 14 presso lo Studio dell'Avv. Giovanni Mazzia che lo rappresenta e difende come da procura in calce alla comparsa di costituzione;
-resistente-
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
-intervenuto-
Oggetto: separazione giudiziale e richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni delle parti: come da precisazione delle conclusioni dell'udienza del 4.11.2025.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1 Con ricorso depositato il 30.1.2024 ha chiesto pronunciarsi la separazione Parte_1
dal coniuge nonché la declaratoria di cessazione degli effetti civili del CP_1
matrimonio, e che fosse disposto, in via principale: l'affido condiviso dei due figli minori con collocazione presso la madre e diritto di visita del padre, l'assegnazione della casa familiare alla un assegno di mantenimento per i figli a carico del padre di € 600 Pt_1
complessivi, di non disporre alcun assegno in favore dei coniugi per il reciproco mantenimento stante l'adeguatezza dei redditi di ciascuno e di disporre in favore della il versamento del 100% dell'assegno unico. Pt_1
A sostegno delle proprie pretese ha dedotto:
- di aver contratto matrimonio in Pacentro il 17.9.2006;
- che dal matrimonio sono nati i figli il 2.12.2007 e il 27.12.2008; Per_1 Per_2
- il rapporto coniugale si sarebbe deteriorato a causa del progressivo allontanamento dalla famiglia del il quale ha sempre lavorato in luoghi distanti CP_1
dall'abitazione familiare.
Con comparsa del 3.6.2024 si costituiva in giudizio il quale contestava la CP_1
ricostruzione dei fatti effettuata dalla ricorrente, evidenziando come la crisi coniugale sia stata determinata dal comportamento diffidente ed opprimente della nei confronti Pt_1
del marito e che le scelte lavorative del erano state concordate tra i coniugi. CP_1
Inoltre lo stesso evidenziava che la moglie aveva attuato una serie di comportamenti denigratori nei confronti dello stesso allontanandolo anche dai figli.
Pertanto, lo stesso aderiva alle richieste di affidamento condiviso dei figli con collocazione presso la madre a cui sarà assegnata la casa familiare, ma contestava l'importo dell'assegno di mantenimento richiesto dalla moglie chiedendo che fosse ricompreso nella misura massima di € 300 mensili stante la disparità economica tra i coniugi con riconoscimento del
50% dell'assegno unico per i figli.
A seguito dell'udienza, con ordinanza del 5.7.2024 il Giudice istruttore disponeva l'audizione dei minori.
In seguito dell'assegnazione della causa alla scrivente quale nuovo relatore, in data
3.12.2024 venivano ascoltati i minori e e, stante le richieste delle parti, Per_1 Per_2
veniva riservata decisione sull'adozione dei provvedimenti temporanei ed urgenti.
Con ordinanza del 14.2.2025, stante il rilievo della concreta difficoltà del rapporto tra padre e figli minori e comunque la non convenienza di disporre una consulenza tecnica, veniva
2 disposto: l'affidamento condiviso dei minori con collocamento presso la madre a cui veniva assegnata la casa familiare e diritto di visita del padre, un assegno di mantenimento per i figli a carico del padre di € 400 mensili, che le spese straordinarie dei figli venissero ripartite nel 50% ciascuno, che alla sig.ra fosse corrisposto il 100% dell'assegno Pt_1
unico per i figli.
Inoltre, nella medesima ordinanza, veniva disposto l'affidamento ai servizi sociali del nucleo familiare al fine di ascoltare i membri della famiglia e predisporre un percorso psicologico e calendarizzare gli incontri padre-figli.
Venivano rigettate le altre istante istruttorie.
In data 24.10.2025 veniva depositata la relazione dei servizi sociali in merito all'andamento della situazione del nucleo familiare.
Con ordinanza del 5.11.2025, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
***
Preliminarmente, occorre evidenziare che parte resistente, in sede di note di trattazione scritta, ha ribadito la richiesta di procedere a CTU onde accertare l'avvenuta alienazione parentale del padre compiuto dalla madre, stante il continuo rifiuto dei figli a frequentare il padre.
Tuttavia, come già precisato in sede di istruttoria dal Giudice relatore, l'età dei figli, ormai prossimi alla maggiore età ( compirà 18 anni il 2.12.2025 mentre il Per_1 Per_2
28.12.2026), rende allo stato del tutto superfluo e poco efficace procedere a una lunga e dispendiosa consulenza che possa accertare la sussistenza di un'ipotesi di alienazione parentale, determinarne le cause a approntare una soluzione per il recupero del rapporto padre-figli poiché tale soluzione, non sarebbe poi concretamente praticabile dato il raggiungimento della maggiore età dei figli che potranno scegliere liberamente se e come frequentare i genitori.
Proprio nel superiore interesse dei figli e dello stesso padre dei minori, era stato predisposto, in sede di istruttoria, un percorso di sostegno alla genitorialità dai Servizi sociali del territorio al fine di poter procedere al recupero dei rapporti tra padre e figli a prescindere dall'individuazione delle cause di un'eventuale alienazione parentale da parte del genitore collocatario.
Pertanto, la richiesta di procedere a CTU deve essere nuovamente rigettata.
3 Venendo al merito, in primo luogo, va accolta la domanda di separazione in quanto l'esame degli atti evidenzia chiaramente il determinarsi di una persistente situazione di contrasto e di conflittualità tra i coniugi, palesemente suscettibile di rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, e, di riflesso, di legittimare la pronuncia della separazione personale.
Dagli atti, infatti, emerge non solo che da tempo è venuta meno la convivenza, ma soprattutto che non vi è più alcun sentimento di reciproco affetto e rispetto dei coniugi che possa determinare una possibile riconciliazione.
Del resto entrambe le parti hanno ribadito la volontà che venisse dichiarata la separazione dei coniugi con rimessione della causa in istruttoria per la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Inoltre, le parti hanno sostanzialmente aderito alle statuizioni del Giudice istruttore/relatore nell'ambito dei provvedimenti provvisori ed urgenti per quanto concerne l'affidamento condiviso dei figli con collocamento presso la madre a cui è stata conseguentemente assegnata la casa familiare, l'assegno di mantenimento per i figli a carico del nella misura di 400 € mensili da versare direttamente alla CP_1 Pt_1
l'assegnazione dell'intero importo dell'assegno unico per i figli alla la non Pt_1
previsione di alcun mantenimento a favore di uno o dell'altro coniuge, nonché il riconoscimento a carico di entrambi i genitori delle spese straordinarie per i figli nella misura del 50% ciascuno.
Per tali ragioni, appare superflua ogni ulteriore approfondimento su tali punti richiamando integralmente l'ordinanza del 14.2.2025.
L'unica questione su cui occorre invece fare delle precisazioni, è in merito al diritto di visita del padre nei confronti dei figli.
Nell'ordinanza temporanea ed urgente veniva disposto che il padre potesse vedere i figli “ per due pomeriggi a settimana con libertà di stabilire giorni e orari purché gli stessi minori facciano rientro presso l'abitazione della madre a orario di cena, nonché a fine settimana alterni i minori potranno trascorrere le giornate del sabato e la domenica con il padre anche eventualmente pernottando o esclusivamente le intere giornate per poi essere riaccompagnati presso l'abitazione materna la sera, mente le festività verranno trascorse dai figli ad anni alterni con il padre o la madre
4 dal 23 dicembre al 30 dicembre, il giorno di Capodanno e la Befana e il giorno di Pasqua e durante le vacanze estive i minori trascorreranno con il padre 20 giorni continuativi tra il mese di luglio e il mese di agosto qualora lo vorranno.
In sede di note di precisazione delle conclusioni, il ha evidenziato che nonostante la CP_1
sua partecipazione al percorso presso i Servizi sociali, i figli non si sono mai presentati e non è riuscito quindi mai ad avere alcuna frequentazione con gli stessi.
Nella relazione dei servizi sociali si legge che “Alla luce di quanto emerso dagli incontri, si evince una non disponibilità dei minori ad effettuare degli incontri con il genitore;
quest'ultimo non sembra voler accogliere il punto di vista dei figli. Ha altresì deciso di interrompere gli incontri attraverso una mail…”.
Anche in sede di audizione, i minori hanno rappresentato con determinazione la volontà di non incontrare il padre.
Alla luce di tali considerazioni, pur riconoscenza l'esistenza di un sicuro interesse dei minori a coltivare un rapporto con il padre, non può che prendersi atto dell'impossibilità di individuare concretamente le modalità di visita del padre con figli tenuto conto, tra l'altro, che il maggiore compirà 18 anni il 2.12.2025. Per_1
E' chiaro ed auspicabile che sia il padre che la madre o i figli possano in futuro aderire a un percorso presso i Servizi sociali che hanno preso in carico il nucleo, al fine di poter recuperare un rapporto.
Tuttavia, non si ritiene possano esserci i presupposti per procedere, allo stato, a una determinazione precisa del calendario di visita del padre nei confronti dei figli i quali, data la loro capacità di discernimento, hanno legittimamente scelto di non frequentare il padre.
Il procedimento deve proseguire, ai sensi dell'art. 473 bis. 49 c.p.c. per la pronuncia sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio come da ordinanza emessa in data odierna.
La regolamentazione delle spese deve essere differita alla pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata ogni altra domanda, eccezione e deduzione,
- dichiara la separazione personale dei coniugi e i Parte_1 CP_1
quali hanno contratto matrimonio in Pacentro il 17.9.2006, autorizzandoli per
5 l'effetto a vivere separati serbandosi reciproco rispetto;
- dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del
Comune di Pacentro, anno 2006 ,al n. 6 parte II Serie A Ufficio 1;
- affida i figli minori e ad entrambi i genitori con collocazione Per_1 Per_2
presso la madre nell'abitazione familiare di Sulmona Via Lamaccio Parte_1
14/A con diritto di visita del padre secondo le modalità che lo stesso concorderà con i figli e previo loro consenso;
- assegna la causa coniugale in Sulmona Via Lamaccio n. 14/A alla signora Pt_1
;
[...]
- non dispone alcun assegno di mantenimento in favore dell'uno o dell'altro coniuge;
- dispone a carico di il pagamento di un assegno di mantenimento CP_1 per i figli di € 400 mensili oltre rivalutazione ISTAT, da versare entro il giorno 5 di ogni mese direttamente a con decorrenza dal mese di marzo 2025; Parte_1
- dispone che l'assegno unico per i figli venga corrisposto integralmente a favore di
; Parte_1
- dispone a carico di entrambi i genitori le spese straordinarie per i figli come indicate nel protocollo vigente presso il Tribunale di Sulmona, nella misura del 50% ciascuno;
- rimette la causa sul ruolo della dott.ssa Marta Sarnelli come da separata ordinanza.
Sulmona, così deciso nella camera di consiglio del 26.11.2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Marta Sarnelli
Il Presidente
Dott. Pierfilippo Mazzagreco
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