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Sentenza 15 novembre 2025
Sentenza 15 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 15/11/2025, n. 1170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1170 |
| Data del deposito : | 15 novembre 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana In nome del popolo italiano
Corte di Appello di Catanzaro Sezione prima civile
La Corte di Appello, riunita in camera di consiglio e composta dai dottori:
RT OL RD Presidente Fabrizio COSENTINO Consigliere relatore Teresa BARILLARI Consigliere
ha pronunciato la presente SENTENZA
nella causa civile n. 264/2021 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, vertente tra:
nato in [...] il [...] (c.f.: Parte_1
) e nata a [...] C.F._1 Parte_2 il 25.05.1961 (c.f.: , residenti in [...]C.F._2
Uffugo ed elettivamente domiciliati, ai fini del presente giudizio, in Cosenza alla Piazza Gullo n.6 - 87100 (CS), presso lo studio dell'Avv. Vincenzo Maradei (c.f.: dal quale sono C.F._3 rappresentati e difesi giusto mandato a margine dell'atto di citazione in opposizione a Decreto Ingiuntivo n. 457/2016 - n. 822/2016 RG - Tribunale di Cosenza
Appellanti e nella sua qualità di procuratore di Controparte_1 [...]
con sede legale in Conegliano (TV) alla Via Vittorio Controparte_2
Alfieri 1,
Appellato non costituitosi in giudizio Conclusioni delle parti
L'appellante precisa le proprie conclusioni come in atti e chiede che la causa venga trattenuta in decisione con rinuncia alla concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
PRINCIPALI FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
1.
Il processo concerne un contratto di apertura di credito in conto corrente.
La sentenza impugnata, in parziale accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo spiegata dai correntisti, odierni appellanti, considerava nulla – per indeterminatezza ed indeterminabilità dell'oggetto – la pattuizione della commissione di massimo scoperto, riteneva fondata la contestazione sulle ulteriori commissioni applicate al rapporto contrattuale, in quanto non previste in contratto, fondata
– ma solo in parte, per la frazione temporale a decorrere dal terzo trimestre del 2006 – la contestazione relativa alla spese di tenuta conto, ma non anche le ulteriori contestazioni, relative all'applicazione di interessi ultra legali.
Dato atto del riscontro ottenuto tramite CTU contabile disposta in corso di causa, il primo giudice riduceva pertanto il saldo a debito del c/c da 5.245,17 a 29,24 euro;
revocava il d.i. e condannava gli opponenti in solido al pagamento in favore dell'istituto di credito della somma risultante dal ricalcolo, compensando le spese processuali e ponendo le spese di consulenza a carico delle parti, in solido.
2.
L'appello verte sulle spese.
pag. 2/5 Parte opponente richiede il pagamento delle spese legali, quantificate nel minimo in euro 2.738,00, affermando di essere stata costretta ad agire in giudizio, al fine di evitare un pregiudizio al proprio patrimonio, a fronte di una richiesta di pagamento risultata
, sostenendo di avere avuto ragione nel limitare la pretesa della banca che aveva proceduto con il monitorio, giungendo a ridimensionare il debito complessivo derivante da un rapporto viziato da illegittima applicazione di voci a titolo di commissioni da parte dell'istituto di credito procedente.
La domanda non può trovare accoglimento.
Il regolamento delle spese processuali si basa sul principio di soccombenza.
La giurisprudenza di legittimità è consolidata nell'affermare che l'accoglimento di una domanda, anche per un importo significativamente inferiore a quello richiesto, non rende la parte convenuta (e nel giudizio di opposizione a d.i., gli opponenti sono parte convenuta) 'vittoriosa' sulla parte di domanda non accolta. Si è in presenza di una situazione che non giustifica una condanna della parte attrice (l'istituto di credito, opposto) al pagamento delle spese, potendo soltanto legittimare una compensazione, totale o parziale, delle stesse.
L'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una unica domanda, quindi, non dà luogo a soccombenza relativamente alla parte della domanda non accolta e non consente, pertanto, la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, potendo giustificarne al più la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ. (Cassazione Sez.
1 n. 28090 del 2025; v., anche Id., n. 32061 del 2022).
pag. 3/5 D'altro canto, all'esito della CTU e del nuovo regolamento del rapporto negoziale, la parte poteva anche rinunciare al prosieguo e ricercare un accordo con la banca, o offrire banco iudicis il pagamento della somma residua, accordandosi sulle spese.
3.
Parte appellata è rimasta contumace, quindi non vi è luogo a regolamento di spese del presente giudizio.
Tale assunto trae fondamento dalla seguente massima: “la condanna alle spese processuali, a norma dell'art. 91 c.p.c., ha il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto;
sicché essa non può essere pronunziata in favore del contumace (o intimato in sede di giudizio di cassazione) vittorioso, poiché questi, non avendo espletato alcuna attività processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto (Cass. n. 16174 del 2018; Cass. n. 17432 del 2011)”
[Cass. ord. n. 12897 del 15.05.2019].
Il contumace vittorioso, avendo deliberatamente deciso di non costituirsi in giudizio, non avrà perciò diritto al rimborso delle spese processuali anche qualora all'esito del detto giudizio risulti vittorioso, non avendo espletato alcuna attività processuale e/o difensiva nel procedimento medesimo.
Consegue tuttavia al rigetto dell'appello l'obbligo di pagamento del doppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte di appello di Catanzaro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e avverso la Parte_1 Parte_2 sentenza n. 1300/2020 pubbl. il 22.7.2020 dal Tribunale ordinario di Cosenza, dichiara la contumacia di , respinge Controparte_1
pag. 4/5 l'appello e per l'effetto conferma integralmente la sentenza impugnata.
Nulla sulle spese.
Dichiara sussistenti i presupposti di cui all'art. 13 comma
1quater dpr 115/2002 per porre a carico dell'appellante l'obbligo del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione dell'appello.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Catanzaro 11.11.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Fabrizio Cosentino dott. RT OL Filardo
pag. 5/5
Corte di Appello di Catanzaro Sezione prima civile
La Corte di Appello, riunita in camera di consiglio e composta dai dottori:
RT OL RD Presidente Fabrizio COSENTINO Consigliere relatore Teresa BARILLARI Consigliere
ha pronunciato la presente SENTENZA
nella causa civile n. 264/2021 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, vertente tra:
nato in [...] il [...] (c.f.: Parte_1
) e nata a [...] C.F._1 Parte_2 il 25.05.1961 (c.f.: , residenti in [...]C.F._2
Uffugo ed elettivamente domiciliati, ai fini del presente giudizio, in Cosenza alla Piazza Gullo n.6 - 87100 (CS), presso lo studio dell'Avv. Vincenzo Maradei (c.f.: dal quale sono C.F._3 rappresentati e difesi giusto mandato a margine dell'atto di citazione in opposizione a Decreto Ingiuntivo n. 457/2016 - n. 822/2016 RG - Tribunale di Cosenza
Appellanti e nella sua qualità di procuratore di Controparte_1 [...]
con sede legale in Conegliano (TV) alla Via Vittorio Controparte_2
Alfieri 1,
Appellato non costituitosi in giudizio Conclusioni delle parti
L'appellante precisa le proprie conclusioni come in atti e chiede che la causa venga trattenuta in decisione con rinuncia alla concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
PRINCIPALI FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
1.
Il processo concerne un contratto di apertura di credito in conto corrente.
La sentenza impugnata, in parziale accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo spiegata dai correntisti, odierni appellanti, considerava nulla – per indeterminatezza ed indeterminabilità dell'oggetto – la pattuizione della commissione di massimo scoperto, riteneva fondata la contestazione sulle ulteriori commissioni applicate al rapporto contrattuale, in quanto non previste in contratto, fondata
– ma solo in parte, per la frazione temporale a decorrere dal terzo trimestre del 2006 – la contestazione relativa alla spese di tenuta conto, ma non anche le ulteriori contestazioni, relative all'applicazione di interessi ultra legali.
Dato atto del riscontro ottenuto tramite CTU contabile disposta in corso di causa, il primo giudice riduceva pertanto il saldo a debito del c/c da 5.245,17 a 29,24 euro;
revocava il d.i. e condannava gli opponenti in solido al pagamento in favore dell'istituto di credito della somma risultante dal ricalcolo, compensando le spese processuali e ponendo le spese di consulenza a carico delle parti, in solido.
2.
L'appello verte sulle spese.
pag. 2/5 Parte opponente richiede il pagamento delle spese legali, quantificate nel minimo in euro 2.738,00, affermando di essere stata costretta ad agire in giudizio, al fine di evitare un pregiudizio al proprio patrimonio, a fronte di una richiesta di pagamento risultata
, sostenendo di avere avuto ragione nel limitare la pretesa della banca che aveva proceduto con il monitorio, giungendo a ridimensionare il debito complessivo derivante da un rapporto viziato da illegittima applicazione di voci a titolo di commissioni da parte dell'istituto di credito procedente.
La domanda non può trovare accoglimento.
Il regolamento delle spese processuali si basa sul principio di soccombenza.
La giurisprudenza di legittimità è consolidata nell'affermare che l'accoglimento di una domanda, anche per un importo significativamente inferiore a quello richiesto, non rende la parte convenuta (e nel giudizio di opposizione a d.i., gli opponenti sono parte convenuta) 'vittoriosa' sulla parte di domanda non accolta. Si è in presenza di una situazione che non giustifica una condanna della parte attrice (l'istituto di credito, opposto) al pagamento delle spese, potendo soltanto legittimare una compensazione, totale o parziale, delle stesse.
L'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una unica domanda, quindi, non dà luogo a soccombenza relativamente alla parte della domanda non accolta e non consente, pertanto, la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, potendo giustificarne al più la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ. (Cassazione Sez.
1 n. 28090 del 2025; v., anche Id., n. 32061 del 2022).
pag. 3/5 D'altro canto, all'esito della CTU e del nuovo regolamento del rapporto negoziale, la parte poteva anche rinunciare al prosieguo e ricercare un accordo con la banca, o offrire banco iudicis il pagamento della somma residua, accordandosi sulle spese.
3.
Parte appellata è rimasta contumace, quindi non vi è luogo a regolamento di spese del presente giudizio.
Tale assunto trae fondamento dalla seguente massima: “la condanna alle spese processuali, a norma dell'art. 91 c.p.c., ha il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto;
sicché essa non può essere pronunziata in favore del contumace (o intimato in sede di giudizio di cassazione) vittorioso, poiché questi, non avendo espletato alcuna attività processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto (Cass. n. 16174 del 2018; Cass. n. 17432 del 2011)”
[Cass. ord. n. 12897 del 15.05.2019].
Il contumace vittorioso, avendo deliberatamente deciso di non costituirsi in giudizio, non avrà perciò diritto al rimborso delle spese processuali anche qualora all'esito del detto giudizio risulti vittorioso, non avendo espletato alcuna attività processuale e/o difensiva nel procedimento medesimo.
Consegue tuttavia al rigetto dell'appello l'obbligo di pagamento del doppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte di appello di Catanzaro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e avverso la Parte_1 Parte_2 sentenza n. 1300/2020 pubbl. il 22.7.2020 dal Tribunale ordinario di Cosenza, dichiara la contumacia di , respinge Controparte_1
pag. 4/5 l'appello e per l'effetto conferma integralmente la sentenza impugnata.
Nulla sulle spese.
Dichiara sussistenti i presupposti di cui all'art. 13 comma
1quater dpr 115/2002 per porre a carico dell'appellante l'obbligo del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione dell'appello.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Catanzaro 11.11.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Fabrizio Cosentino dott. RT OL Filardo
pag. 5/5