TRIB
Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 10/12/2025, n. 1126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1126 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 3880/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. CE UP Presidente dott.ssa Chiara Pulicati Giudice dott.ssa LI GI Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 3880/2024 del registro generale, avente ad oggetto la modifica delle condizioni di divorzio, vertente tra:
C.F. , nato a [...] il 30 Parte_1 C.F._1 aprile 1979 ed ivi residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv.ta
IA LL ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Roma, via
Alessandria n. 119, giusta procura in atti
RICORRENTE
e
C.F. , nata a [...], il 10 aprile CP_1 C.F._2
1979 ed ivi residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv.ta
SI CH ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Palestrina
(RM), via di Colle Belvedere della Stazione n. 41, giusta procura in atti
RESISTENTE
con l'intervento del P. M. presso il Tribunale di Tivoli
1
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato il 25 novembre 2024, il sig. ha chiesto Parte_1 la modifica delle condizioni del divorzio dalla sig.ra come CP_1 regolamentate dall'accordo di divorzio raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato, con autorizzazione della Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Tivoli in data 14 dicembre 2022.
In particolare, il ricorrente ha chiesto la revoca dell'assegnazione della casa familiare alla sig.ra e la riduzione della misura dell'importo dovuto a CP_1 titolo di contributo al mantenimento dei figli LI (nata il [...]) e
(nato il [...]) da euro 500 ad euro 300 mensili. Per_1
A fondamento della domanda, il ricorrente ha dedotto e allegato: di essere stato licenziato dal proprio datore di lavoro e di usufruire unicamente del sostegno di disoccupazione (NASPI); la sopravvenuta indipendenza economica del figlio maggiorenne (nato il [...]) e l'allontanamento della sig.ra Per_2 dall'abitazione familiare unitamente ai tre figli. CP_1
Si è costituita in giudizio la sig.ra rappresentando di aver raggiunto CP_1 un accordo con il ricorrente nelle more del giudizio.
Con istanza congiunta depositata il 26 settembre 2025, le parti hanno confermato di essere addivenute ad un accordo e hanno chiesto di “anticipare, con nuova fissazione a breve anche nelle forme della Trattazione Scritta, l'udienza già indicata del 18 febbraio 2026, ratificando le condizioni contenute nell'accordo”.
Con provvedimento del 30 settembre 2025, la giudice nuova assegnataria del procedimento ha assegnato alle parti termine per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 473- bis.22 c.p.c.
Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., acquisito il parere del Pubblico Ministero, la causa è stata riservata al Collegio per la decisione.
2. L'accordo raggiunto dalle parti prevede quanto segue:
“1) Revoca dell'assegnazione alla Signora della casa coniugale sita in Cave CP_1
(Roma), Via Cesiano n. 5, in quanto già da tempo riconsegnata alla famiglia del
Signor avendone così perso il diritto. Pt_1
2 2) Il figlio minore è affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori che Per_1 eserciteranno la responsabilità genitoriale;
le decisioni di maggior interesse per il minore, relative all'educazione, all'istruzione e alla salute saranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio stesso, mentre per le sole questioni di ordinaria gestione, limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana, la responsabilità genitoriale è esercitata disgiuntamente nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza dei minori presso ciascun genitore.
3) Il figlio minorenne avrà collocazione prevalente presso la madre nell'abitazione di Palestrina, via Giovanni XXIII n. 75, con facoltà per il padre di vederlo quando lo desideri, previo accordo con la madre e comunque: a week end alternati dal venerdì pomeriggio, all'uscita da scuola, fino alla domenica sera alle ore 20,00, allorchè lo ricondurrà presso il domicilio materno;
durante le vacanze estive, dalla fine dell'anno scolastico alla ripresa delle lezioni, il padre potrà tenere con sé il figlio per 15 giorni consecutivi durante il mese di giugno o di luglio o di agosto, in considerazione del periodo di ferie concesso, da concordarsi preventivamente tra i genitori entro il 30 aprile di ogni anno;
durante le vacanze invernali, per consentire ad entrambi i genitori di trascorrere la vigilia di Natale (24/12) con il figlio, il 24 dicembre starà con la mamma o con il papà ad anni alterni;
per i restanti giorni delle vacanze rimarrà con ciascuno dei genitori, sempre ad anni alterni, dal 25/12 fino all'1/1 e dall'1/1 e fino alla mattina del giorno in cui ricomincerà la scuola;
durante le vacanze pasquali i genitori potranno tenere con sé il figlio ad anni alterni. Il tutto compatibilmente con le esigenze e gli impegni dello stesso, che avrà comunque una libera frequentazione con il padre.
4) Il Signor a titolo di contributo al mantenimento dei figli LI e Pt_1
, verserà la somma mensile di euro 400,00 (200,00 cadauno), da rivalutarsi Per_1 automaticamente ogni anno secondo gli indici ISTAT per le famiglie di operai e impiegati. Detta somma verrà corrisposta dal Signor alla Signora in Pt_1 CP_1 via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese a partire dal provvedimento del Giudice che farà proprio questo accordo, tramite bonifico bancario, utilizzando le relative coordinate fornite dalla Signora per quanto riguarda il contributo al CP_1 mantenimento di , mentre per la figlia LI, ormai maggiorenne, e su Per_1 richiesta della medesima, lo stesso verrà versato direttamente alla figlia su carta
3 prepagata che verrà all'uopo emessa e le cui coordinate saranno fornite al Signor
Pt_1
5) Le spese straordinarie in favore dei figli graveranno nella misura del 50% su ciascuno dei genitori, in ossequio al protocollo di intesa del Tribunale Ordinario di
Tivoli, con l'obbligo per ognuno di rimborsarle a quello che eventualmente le anticiperà, previa consegna all'obbligato del relativo giustificativo di spesa anche tramite fax e/o e mail.
6) L'assegno unico per i figli, compresi gli arretrati ove eventualmente spettanti, verranno usufruiti interamente dalla Signora in quanto genitore collocatario CP_1 in via prevalente del figlio minore.
7) Tutte le somme pregresse a qualsiasi titolo dovute dall'uno nei confronti dell'altro, compreso il contributo al mantenimento relativo ai mesi di agosto e settembre stabilito in euro 500,00 già corrisposto alla Signora in data 23 CP_1 settembre 2025, sono integralmente compensate tra di essi che hanno inteso, così, definire, come in effetti definiscono, qualsiasi pendenza debitoria tra di loro esistente.
8) Le spese legali sono integralmente compensate tra le parti.”.
Le condizioni concordate dalle parti appaiono congrue e conformi a legge e idonee a preservare l'interesse della prole, atteso altresì il raggiungimento della maggiore età della figlia LI, per la quale nulla occorre provvedere in termini di affidamento e collocamento. Le stesse possono pertanto essere condivise da questo
Collegio.
La domanda di modifica può pertanto essere accolta.
Il raggiungimento di un accordo giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, in composizione collegiale, definitivamente decidendo:
a) dispone la modifica delle condizioni del divorzio dei sig.ri e Parte_1 di cui all'accordo di divorzio raggiunto a seguito di convenzione di CP_1 negoziazione assistita da un avvocato, con autorizzazione della Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Tivoli in data 14 dicembre 2022, in conformità alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione;
4 b) dichiara le spese di lite compensate.
Così deciso in Tivoli nella Camera di Consiglio del 24 novembre 2025.
La Giudice Il Presidente
LI GI CE UP
5
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. CE UP Presidente dott.ssa Chiara Pulicati Giudice dott.ssa LI GI Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 3880/2024 del registro generale, avente ad oggetto la modifica delle condizioni di divorzio, vertente tra:
C.F. , nato a [...] il 30 Parte_1 C.F._1 aprile 1979 ed ivi residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv.ta
IA LL ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Roma, via
Alessandria n. 119, giusta procura in atti
RICORRENTE
e
C.F. , nata a [...], il 10 aprile CP_1 C.F._2
1979 ed ivi residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv.ta
SI CH ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Palestrina
(RM), via di Colle Belvedere della Stazione n. 41, giusta procura in atti
RESISTENTE
con l'intervento del P. M. presso il Tribunale di Tivoli
1
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato il 25 novembre 2024, il sig. ha chiesto Parte_1 la modifica delle condizioni del divorzio dalla sig.ra come CP_1 regolamentate dall'accordo di divorzio raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato, con autorizzazione della Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Tivoli in data 14 dicembre 2022.
In particolare, il ricorrente ha chiesto la revoca dell'assegnazione della casa familiare alla sig.ra e la riduzione della misura dell'importo dovuto a CP_1 titolo di contributo al mantenimento dei figli LI (nata il [...]) e
(nato il [...]) da euro 500 ad euro 300 mensili. Per_1
A fondamento della domanda, il ricorrente ha dedotto e allegato: di essere stato licenziato dal proprio datore di lavoro e di usufruire unicamente del sostegno di disoccupazione (NASPI); la sopravvenuta indipendenza economica del figlio maggiorenne (nato il [...]) e l'allontanamento della sig.ra Per_2 dall'abitazione familiare unitamente ai tre figli. CP_1
Si è costituita in giudizio la sig.ra rappresentando di aver raggiunto CP_1 un accordo con il ricorrente nelle more del giudizio.
Con istanza congiunta depositata il 26 settembre 2025, le parti hanno confermato di essere addivenute ad un accordo e hanno chiesto di “anticipare, con nuova fissazione a breve anche nelle forme della Trattazione Scritta, l'udienza già indicata del 18 febbraio 2026, ratificando le condizioni contenute nell'accordo”.
Con provvedimento del 30 settembre 2025, la giudice nuova assegnataria del procedimento ha assegnato alle parti termine per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 473- bis.22 c.p.c.
Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., acquisito il parere del Pubblico Ministero, la causa è stata riservata al Collegio per la decisione.
2. L'accordo raggiunto dalle parti prevede quanto segue:
“1) Revoca dell'assegnazione alla Signora della casa coniugale sita in Cave CP_1
(Roma), Via Cesiano n. 5, in quanto già da tempo riconsegnata alla famiglia del
Signor avendone così perso il diritto. Pt_1
2 2) Il figlio minore è affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori che Per_1 eserciteranno la responsabilità genitoriale;
le decisioni di maggior interesse per il minore, relative all'educazione, all'istruzione e alla salute saranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio stesso, mentre per le sole questioni di ordinaria gestione, limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana, la responsabilità genitoriale è esercitata disgiuntamente nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza dei minori presso ciascun genitore.
3) Il figlio minorenne avrà collocazione prevalente presso la madre nell'abitazione di Palestrina, via Giovanni XXIII n. 75, con facoltà per il padre di vederlo quando lo desideri, previo accordo con la madre e comunque: a week end alternati dal venerdì pomeriggio, all'uscita da scuola, fino alla domenica sera alle ore 20,00, allorchè lo ricondurrà presso il domicilio materno;
durante le vacanze estive, dalla fine dell'anno scolastico alla ripresa delle lezioni, il padre potrà tenere con sé il figlio per 15 giorni consecutivi durante il mese di giugno o di luglio o di agosto, in considerazione del periodo di ferie concesso, da concordarsi preventivamente tra i genitori entro il 30 aprile di ogni anno;
durante le vacanze invernali, per consentire ad entrambi i genitori di trascorrere la vigilia di Natale (24/12) con il figlio, il 24 dicembre starà con la mamma o con il papà ad anni alterni;
per i restanti giorni delle vacanze rimarrà con ciascuno dei genitori, sempre ad anni alterni, dal 25/12 fino all'1/1 e dall'1/1 e fino alla mattina del giorno in cui ricomincerà la scuola;
durante le vacanze pasquali i genitori potranno tenere con sé il figlio ad anni alterni. Il tutto compatibilmente con le esigenze e gli impegni dello stesso, che avrà comunque una libera frequentazione con il padre.
4) Il Signor a titolo di contributo al mantenimento dei figli LI e Pt_1
, verserà la somma mensile di euro 400,00 (200,00 cadauno), da rivalutarsi Per_1 automaticamente ogni anno secondo gli indici ISTAT per le famiglie di operai e impiegati. Detta somma verrà corrisposta dal Signor alla Signora in Pt_1 CP_1 via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese a partire dal provvedimento del Giudice che farà proprio questo accordo, tramite bonifico bancario, utilizzando le relative coordinate fornite dalla Signora per quanto riguarda il contributo al CP_1 mantenimento di , mentre per la figlia LI, ormai maggiorenne, e su Per_1 richiesta della medesima, lo stesso verrà versato direttamente alla figlia su carta
3 prepagata che verrà all'uopo emessa e le cui coordinate saranno fornite al Signor
Pt_1
5) Le spese straordinarie in favore dei figli graveranno nella misura del 50% su ciascuno dei genitori, in ossequio al protocollo di intesa del Tribunale Ordinario di
Tivoli, con l'obbligo per ognuno di rimborsarle a quello che eventualmente le anticiperà, previa consegna all'obbligato del relativo giustificativo di spesa anche tramite fax e/o e mail.
6) L'assegno unico per i figli, compresi gli arretrati ove eventualmente spettanti, verranno usufruiti interamente dalla Signora in quanto genitore collocatario CP_1 in via prevalente del figlio minore.
7) Tutte le somme pregresse a qualsiasi titolo dovute dall'uno nei confronti dell'altro, compreso il contributo al mantenimento relativo ai mesi di agosto e settembre stabilito in euro 500,00 già corrisposto alla Signora in data 23 CP_1 settembre 2025, sono integralmente compensate tra di essi che hanno inteso, così, definire, come in effetti definiscono, qualsiasi pendenza debitoria tra di loro esistente.
8) Le spese legali sono integralmente compensate tra le parti.”.
Le condizioni concordate dalle parti appaiono congrue e conformi a legge e idonee a preservare l'interesse della prole, atteso altresì il raggiungimento della maggiore età della figlia LI, per la quale nulla occorre provvedere in termini di affidamento e collocamento. Le stesse possono pertanto essere condivise da questo
Collegio.
La domanda di modifica può pertanto essere accolta.
Il raggiungimento di un accordo giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, in composizione collegiale, definitivamente decidendo:
a) dispone la modifica delle condizioni del divorzio dei sig.ri e Parte_1 di cui all'accordo di divorzio raggiunto a seguito di convenzione di CP_1 negoziazione assistita da un avvocato, con autorizzazione della Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Tivoli in data 14 dicembre 2022, in conformità alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione;
4 b) dichiara le spese di lite compensate.
Così deciso in Tivoli nella Camera di Consiglio del 24 novembre 2025.
La Giudice Il Presidente
LI GI CE UP
5