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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 02/12/2025, n. 1795 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1795 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5478/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI sezione lavoro 1° grado
Il Tribunale in composizione monocratica in persona della dott.ssa Raffaella Falcione, quale Giudice del lavoro, all'udienza del 2/12/2025 ha pronunciato mediante pubblica lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione la seguente
SENTENZA AI SENSI DELL'ART.429 C.P.C.
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 5478/2024 R.G.A.L. del Tribunale di
Velletri e vertente tra
Ricorrente Parte_1
Rappresentato e difeso dagli Avv.ti Carlo Guglielmi e Gabriele Cingolo
E
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, Resistente
Rappresentata e difesa dall'Avv.to Gianluca Di Blasio
Oggetto: Licenziamento.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione
1. Accerta e dichiara la nullità, ai sensi degli artt. 1418 e 1345 c.c., del licenziamento intimato dalla a con Parte_2 Parte_1 lettera prot. 3259/2024 del 6.06.2024, in quanto ritorsivo.
pagina 1 di 27 2. Per l'effetto, ordina alla in persona del l.r.p.t., di Parte_2 reintegrare nel posto di lavoro precedentemente occupato e la Parte_1 condanna a corrispondere in favore del medesimo un'indennità Pt_1 risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione utile per il calcolo del TFR (€
1.661,20 lordi) oltre accessori di legge, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento alla reintegra, nonché a regolarizzare la posizione contributiva del lavoratore per il periodo di illegittima estromissione dall'azienda.
3. Condanna la in persona del l.r.p.t., a rimborsare Parte_2 al ricorrente le spese processuali liquidate in complessivi € 6.000,00 oltre IVA
CPA e spese generali come per legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
, con ricorso depositato in data 24.09.2024, ritualmente notificato, Parte_1 conviene in giudizio dinanzi al Tribunale di Velletri la società Controparte_1
appaltatrice del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani per il
[...]
Comune di TE MP, da cui veniva assunto in data 1.08.2019 con le mansioni di operatore ecologico ed inquadrato nel III Livello del CCNL Multiservizi. Chiede al giudice adito di accertare e dichiarare la nullità/illegittimità ed inefficacia del licenziamento per giusta causa comminatogli con lettera prot. 3259/2024 del
6.06.2024, consegnata brevi manu il 10.06.2024, in quanto discriminatorio e ritorsivo e, in ogni caso, illegittimo. Per l'effetto, chiede di ordinare alla società resistente, in persona del l.r.p.t., di reintegrarlo nel proprio posto di lavoro e di condannarla al pagamento in suo favore di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR (€ 1.661,20 lordi mensili) dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, o nella misura di 36 mensilità prevista dalla legge, oltre accessori. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.
Riferisce, in sintesi, in punto di fatto, che:
▪ Nel 2022, su indicazione del Medico competente, in quanto invalido al 67%, veniva esentato dall'attività di raccolta manuale dei rifiuti per strada nonché dall'attività di inginocchiamento, per cui veniva assegnato al Centro di Raccolta dei rifiuti comunali di via Fontana delle Cannetacce;
▪ Il 6.11.2023, per il tramite dell' e del proprio avvocato di fiducia, CP_2 contestava alla società datrice di lavoro la mancata applicazione del CCNL Fise-
Assoambiente, previsto nella gara di appalto ed applicato ad alcuni dipendenti aventi le sue stesse mansioni;
pagina 2 di 27 ▪ La società, a riscontro, affermava la propria insindacabile libertà di scegliere quale
CCNL applicare ai propri dipendenti, e programmava il suo reinserimento nei turni di spazzamento stradale per il 25.12.2023;
▪ A mezzo del proprio difensore di fiducia trasmetteva alla società una seconda diffida con cui evidenziava la natura palesemente ritorsiva dell'ordine di servizio, che si poneva al culmine di una serie di ostacoli posti in essere dal responsabile dell'appalto allo svolgimento della sua attività, oltre che in contrasto con la sua appartenenza alla categoria protetta di cui alla L. 68/1999, e alle indicazioni di cui al Verbale Sanitario INPS;
▪ Dopo il turno di Natale la società revocava l'ordine di servizio per cui tornava a lavorare presso l'Isola Ecologica e, dopo qualche mese, si avvedeva che, nelle ore di chiusura dell'impianto, qualcuno accedeva alle carte e ai file di lavoro presenti nell'ufficio/gabbiotto per cui il 2.03.2024 inviava una segnalazione cautelativa alla referente del Comune di TE MP;
▪ In data 8.03.2024 si iscriveva alla O.S. OB del Lavoro Privato venendo incaricato come referente aziendale dal responsabile OB per L'Igiene Urbana, Per_1
e il successivo 28.03.2024, a nome del segretario nazionale della
[...] CP_2 predisponeva e inviava al una diffida avente ad Parte_3 oggetto criticità per la salute e sicurezza dei lavoratori e dei cittadini presenti sul sito di via Fontana delle Cannetacce (avanzato degrado e malfunzionamento dei servizi igienici e delle docce;
collocamento del cassone scarrabile contenente rifiuti in prossimità degli spogliatori;
spargimento sul sito di acque tossiche derivate dalle operazioni di pulizia dei mezzi aziendali;
assenza di un muro di delimitazione tra l'area del cantiere e un burrone con essa confinante);
▪ La società, con lettera del 3.04.2024, informava la O.S. di essere a conoscenza delle questioni segnalate, e affermava di avere provveduto ad incaricare una ditta specializzata che, nel più breve tempo possibile, avrebbe eseguito i lavori necessari;
▪ Il successivo 15 aprile il OB del Lavoro Privato trasmetteva alla società e al
Comune di TE MP una seconda diffida, lamentando che i lavori di messa in sicurezza del sito non erano iniziati, allegando foto e un video in cui egli stesso, su disposizione del Capo Cantiere, , spianava manualmente il Persona_2 carico di ferro all'interno del cassone stante l'assenza in Cantiere di una pala meccanica;
▪ Il 17.04.2024 il Capo Cantiere emanava un ordine di servizio con cui mutava le sue mansioni e quelle del collega in virtù del quale il lavoratore Per_3 Per_3 normo dotato, veniva spostato stabilmente presso il Centro di Raccolta -presso pagina 3 di 27 cui sino ad allora era stato applicato solo in caso di necessità-, e lui veniva addetto alle attività di spazzamento manuale zona 2 con turno 05:00/11:00;
▪ Il giorno successivo si recava presso l'Ispettorato Nazionale del Lavoro e sporgeva una formale richiesta di intervento con cui denunciava l'avvenuto spostamento ritorsivo a mansioni gravemente incompatibili con il suo stato di salute, sia le altre le violazioni al TU sulla sicurezza già evidenziate alla società convenuta e al
Comune committente;
▪ Il 19 aprile si avvedeva che il file Excel su cui vengono quotidianamente registrati i conferimenti dei rifiuti ingombranti, salvato nel PC aziendale, era stato manomesso, e che tutti i dati erano stati cancellati per cui, dopo avere inviato una
PEC di segnalazione alla società ed avere informato verbalmente dell'accaduto i
Carabinieri di Colonna, il 25 aprile sporgeva una denuncia contro ignoti;
▪ Lo stesso 19 aprile (data della segnalazione verbale ai Carabinieri), la convenuta elevava a suo carico due contestazioni disciplinari: con la prima veniva accusato di avere registrato un video, allegato alla diffida sindacale del 15 aprile, in cui
“contrariamente alle procedure impartite” lo si vedeva “entrare all'interno del
Cassone scarrabile ...”; con la seconda veniva accusato di avere collocato (o di non avere impedito che qualcuno collocasse) il giorno 17 aprile “all'interno del cassone dei rifiuti ingombranti …. un secchio contenente vernice”, condotta aggravata dalla “presenza a terra di 6 secchi di vernici” non sigillati;
▪ Con giustificazioni scritte del 30.05.2024, rese per il tramite dei propri avvocati di fiducia negava gli addebiti evidenziando che: in mancanza di una pala/pinza meccanica, l'unico modo per sistemare i rifiuti nel cassone è quello manuale entrando al suo interno, come è sempre stato fatto da tutti gli operatori;
il 17 aprile non era stato conferito alcun secchio di vernice come risultava dal registro dei conferimenti;
chiedeva, quindi, l'attivazione della procedura prevista dal D.lgs.
24/2023;
▪ Il 3 maggio l'Ispettorato del Lavoro, dando seguito alla sua segnalazione, eseguiva un sopralluogo in Cantiere e, all'esito, sequestrava parte dell'area tanto che la convenuta era costretta a chiedere al Comune di delocalizzare il Centro Logistico presso altra area;
▪ Il Capo Cantiere commentava l'accaduto sul sociale Facebook pubblicando il seguente messaggio: “tempo al tempo il restituirà tutto anche con gli Pt_4 interessi” al che l'Amministratore unico della resistente, , Controparte_3 replicava al post scrivendo: “puoi contarci”;
▪ Il 7 maggio riceveva, quindi, una terza contestazione disciplinare datata 23 aprile con cui gli venivano contestati fatti tutti e solo connessi al preavviso di denuncia pagina 4 di 27 del 19 aprile, in relazione ai quali la società affermava, tra l'altro, che il file dei conferimenti si presentava integro e non modificato e che era stato lui stesso, e non , ad avere attaccato il proprio cellulare con un cavetto al Persona_2
DVR;
▪ La società, mostratasi indisponibile ad ascoltarlo ai sensi del D.lgs. 24/2023, lo convocava per il 29 maggio per rendere le proprie giustificazioni orali presso il
Cantiere di TE MP, privo di un ufficio agibile, per cui rendeva le proprie giustificazioni per iscritto il 27 maggio, replicando punto per punto alle contestazioni elevate a suo carico;
▪ La O.S. OB chiedeva un incontro entro il 30 maggio, per affrontare con la società la sua situazione lavorativa e, nella stessa, data indiceva un sit-in davanti al Comune di TE MP che otteneva largo riscontro sulla stampa locale;
▪ Il successivo 6.06.2024 la società, dato atto che il 29 maggio non si era presentato per rendere le giustificazioni orali, gli comminava il licenziamento omettendo, tuttavia, di prendere in considerazione le giustificazioni scritte inviate con le PEC del 3 e del 27 maggio;
▪ Con lettera del 17.06.2024 impugnava il recesso datoriale;
▪ La vicenda lavorativa determinava un aggravamento delle sue condizioni di salute per le quali era in cura presso la UOC di Neurologia del Policlinico Tor Vergata, per cui dal 19.09.2024 è nuovamente in trattamento psicoterapico.
In punto di diritto, i procuratori del ricorrente sostengono che la condotta tenuta dalla società convenuta presenta plurimi profili di illegittimità. In primo luogo, lamentano la mancata apertura della procedura di cui al D.lgs. 24/2023 (c.d. whisteblowing) adottato dallo Stato in attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937 che ha lo scopo di prevenzione degli illeciti in violazione del diritto dell'Unione e delle disposizioni normative nazionali. Nel caso di specie, invece, la resistente ha immediatamente mutato le mansioni del ed ha proceduto al suo Pt_1 licenziamento per presunta giusta causa soltanto perché questi, venuto a conoscenza dell'esistenza di minacce e pregiudizi all'incolumità dei dipendenti in violazione del D.lgs. 81/2008, ha sporto denuncia agli organi competenti. Si è, quindi, in presenza di un caso scolastico di licenziamento ritorsivo. Precisa, infine, che, secondo la consolidata giurisprudenza in materia, solo in presenza di un altro fatto che di per sé avrebbe potuto rappresentare una giusta causa o un giustificato motivo di licenziamento, è onere del lavoratore dimostrare la prevalenza dell'intento ritorsivo, anche attraverso presunzioni. Allega documentazione.
La società (da qui in poi anche o la società) si Parte_2 Pt_2
pagina 5 di 27 costituisce in giudizio, in persona del l.r.p.t., e chiede il rigetto del ricorso perché infondato in fatto e in diritto. Premette che il ricorrente è stato assunto con contratto del 30.07.2019 (a tempo determinato poi trasformato a tempo indeterminato dall'1.07.2021) con iniziale inquadramento nel II livello del CCNL
Multiservizi, essendo diritto e facoltà del datore di lavoro, in ragione del principio di libertà negoziale, di discostarsi dalla lex specialis dell'appalto nell'elezione del contratto collettivo di riferimento. Inoltre, il non è stato assunto in Pt_1 applicazione della clausola sociale di cui all'art. 6 del CCNL Fise, in quanto non era incluso nell'elenco degli addetti all'appalto trasmessi dall'impresa cessante, ma per scelta libera e volontaria della società. Premette, ancora, che il lavoratore, nel 2024, si è iscritto all'O.S. OB del Lavoro Privato ma non ha mai ricevuto alcuna delega o potere di rappresentanza sindacale, ed infatti le diffide pervenute il 28 marzo e il 15 aprile sono state sottoscritte dall'effettivo rappresentante del OB, CP_4
, a cui veniva comunicato, a riscontro, che, già dal 15 marzo era stato chiesto
[...]
l'intervento del per il ripristino della funzionalità dei servizi sanitari presso il Pt_3
CDR, fornendo un preventivo di spesa. Deduce, in punto di fatto, che il riposizionamento del ricorrente nel servizio di spazzamento si è reso necessario per stemperare il clima di conflittualità sorto tra i membri del personale impegnato nel
Centro di Raccolta (come risulta dalla Relazione sottoscritta il 13.05.2024 dagli operatori del Cantiere di TE MP) e che detta mansione è compatibile con il suo inquadramento contrattuale nonché con i cinque giudizi di idoneità parziale resi dal Medico Competente nel corso del rapporto di lavoro (non essendo richiesta né la movimentazione di carichi né l'assunzione di posture implicanti la flessione articolare del ginocchio). Evidenzia che il ricorrente sporgeva formale richiesta di intervento dell'Ispettorato del Lavoro il giorno successivo al recepimento dell'ordine di servizio relativo al mutamento delle mansioni, rappresentando circostanze prive di veridicità, e che l'Ispettorato non ha mai disposto il sequestro dell'area. Evidenzia, ancora, che nella denuncia sporta il 25.04.2024 ai Carabinieri di Colonna, il lavoratore si è arbitrariamente qualificato come Gestore e Responsabile del Centro di
Raccolta Isola Ecologica, benché non abbia mai ricoperto tale qualifica. Ribadisce, quindi, la fondatezza delle due contestazioni disciplinari elevate a carico del in Pt_1 data 19.04.2024, su richiesta del Capo Cantiere (prot. 2243/2024 e prot. 2248/2024) che hanno comportato l'irrogazione della “Multa pari a 3 ORE di retribuzione oraria”
e della “Sospensione di 2 giorni dal lavoro e dalla retribuzione”, per inadempimento contrattuale, stante la violazione dei principi di “diligenza del prestatore” e di correttezza e buona fede (artt. 2104, 1175, 1375 c.c. e 45 CCNL). Con riferimento alla terza contestazione disciplinare, elevata su richiesta del Capo Area Persona_4
pagina 6 di 27 destinatario delle segnalazioni del Preposto al CDR , rappresenta che: il 19 Per_2 aprile non vi era stato alcun ingresso anomalo nel gabbiotto presente sul cantiere;
non risultava effettuato alcun accesso né modifica e/o cancellazione del file contenente le registrazioni dei conferimenti degli utenti presso il CDR;
il aveva Pt_1 copiato, di propria iniziativa e senza alcuna autorizzazione, il file relativo al periodo marzi/aprile 2024 su una chiavetta USB;
aveva inoltre incaricato il collega di Per_3 redigere un report sulle condizioni dell'ufficio (richiesta non autorizzata né prevista dalle sue mansioni); aveva falsamente denunciato ai Carabinieri che il Preposto
accedeva al DVR installato in Cantiere con il proprio smartphone per Per_2 controlli a distanza;
il 27 marzo aveva notato i dipendenti e Persona_2 Per_3 che avevano collegato un cellulare al dispositivo di registrazione di Pt_1 videosorveglianza di cui il conosceva la password di accesso. Il ricorrente si è, Pt_1 quindi, reso responsabile di una serie di condotte poste in essere nel tentativo di porre la società in condizioni di “imbarazzo” nei confronti dell'Ente appaltatore e della cittadinanza, ovvero di porre in “allarme” la Stazione Appaltante, creando artificiosamente un casus belli, coinvolgendo anche le Forze dell'Ordine per darne maggiore risonanza mediatica e, quindi, mettere in dubbio l'affidabilità dell'appaltatrice e lederne l'immagine.
Sostiene, pertanto, in punto di diritto, che, dalla cronologia degli accadimenti, emerge la legittimità del licenziamento per giusta causa comminato al ai sensi Pt_1 dell'art. 2119 c.c., e da qui l'assenza di prova del carattere discriminatorio/ritorsivo dell'atto espulsivo, con le ricadute in punto di distribuzione degli oneri probatori.
Sostiene, infine, che non trova applicazione quanto disposto dall'art. 54 bis del D.lgs.
165/2001 in quanto ne va esclusa l'estensione all'ipotesi in cui, per l'inconsistenza delle accuse e le concrete modalità di utilizzo della segnalazione da parte del lavoratore, può ragionevolmente affermarsi che la segnalazione è stata finalizzata a generare pressioni sul datore di lavoro per perseguire un interesse privato del dipendente, ovvero abbia avuto un carattere del tutto strumentale. Peraltro, il ricorrente non ha segnalato al datore di lavoro il compimento di illeciti sul Cantiere, ma ha preferito trasmettere i dati raccolti a terzi quali l'O.S., l'Ispettorato del Lavoro, il e le Forze dell'Ordine, ossia a chiunque potesse Parte_3 sanzionare o colpire pubblicamente la società datrice di lavoro. Allega documentazione.
La causa veniva istruita con la documentazione prodotta dalle parti e con la prova per testi. All'odierna udienza, dopo la discussione, previa concessione di termine per il deposito di note, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti negli scritti pagina 7 di 27 difensivi e a verbale, la causa veniva decisa con lettura della sentenza con motivazione contestuale, ex art. 429 c.p.c..
Così riassunto il thema decidendum del giudizio, si impongono alcune precisazioni. In primo luogo, va rilevato che il licenziamento discriminatorio e quello ritorsivo costituiscono due ipotesi distinte, ancorché assoggettate alla medesima tutela, come affermato dalla giurisprudenza della S.C. di Cassazione (cfr. ad es. sent. n.
6575/2016). Ed infatti, la discriminazione discende direttamente dalla violazione di norme interne (art. 4 L. n. 604/1966, art. 3 L. n. 108/1990, art. 15 L n. 300/1970) o di precetti europei (in particolar modo le Direttive antidiscriminatorie) e opera obiettivamente “ovvero in ragione del mero rilievo del trattamento deteriore riservato al lavoratore quale effetto della sua appartenenza alla categoria protetta... ed a prescindere dalla volontà illecita (e del motivo) del datore di lavoro”. Inoltre
l'art. 15 dello Statuto dei Lavoratori, volto a regolamentare un rapporto negoziale (il contratto di lavoro) riconosciuto come relazione tra diseguali (in virtù della diversa forza effettiva dei contraenti), prevede che: “È nullo qualsiasi patto od atto diretto
a: a) subordinare l'occupazione di un lavoratore alla condizione che aderisca o non aderisca ad una associazione sindacale ovvero cessi di farne parte;
b) licenziare un lavoratore, discriminarlo nella assegnazione di qualifiche o mansioni, nei trasferimenti, nei provvedimenti disciplinari, o recargli altrimenti pregiudizio a causa della sua affiliazione o attività sindacale ovvero della sua partecipazione ad uno sciopero”.
Diversamente, il licenziamento ritorsivo è quello intimato come ingiusta e arbitraria reazione ad un comportamento legittimo del lavoratore, per cui assume la connotazione di “ingiustificata vendetta”. La sua nullità trova fondamento nel combinato disposto degli artt. 1345 e 1418 c.c., in quanto si tratta di motivo illecito determinante e, quindi, nullo (ad es. cfr. Cass. n.17329/2012).
Nel caso in esame è bene precisare da subito che il ricorrente non risulta avere ricevuto alcuna delega o potere di rappresentanza da parte della O.S. OB del
Lavoro Provato, ed infatti le diffide in atti recano la firma del rappresentante legale della . Inoltre, secondo quanto disposto dall'art. 54-bis del CP_2 Controparte_4
D.lgs. n. 1652001 (Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti), il pubblico dipendente, o il lavoratore di impresa che fornisce beni o servizi in favore dell'amministrazione pubblica, che denuncia all'autorità giudiziaria ordinaria, o a quella contabile, condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti,
pagina 8 di 27 sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione. Il segnalante che sia licenziato a motivo della segnalazione ha quindi diritto ad essere reintegrato nel posto di lavoro.
Tanto premesso, si impongono ulteriori precisazioni.
Va, infatti, chiarito che la società convenuta ha intimato a il Parte_1 licenziamento per giusta causa per le condotte di cui alla lettera di contestazione degli addebiti del 23.04.2024 (prot. 2341/2024) con la conseguenza che le condotte oggetto delle due contestazioni disciplinari del 19 aprile (prot. 2243/2024 e
2248/2024) non rilevano ai fini dell'accertamento sulla sussistenza della giusta causa del licenziamento, ex art. 2119 c.c., non risultando richiamate come recidiva nella lettera di addebito, né invero avrebbero potuto esserlo in quanto i relativi procedimenti disciplinari si sono conclusi il 4 e il 5 giugno 2024. Inoltre, i precedenti procedimenti disciplinari non vengono menzionati, sempre a titolo di recidiva, neanche nella lettera di licenziamento del 6 giugno.
Ne deriva che i fatti di cui va accertata la sussistenza e la fondatezza sono i seguenti:
a) Avere richiesto con PEC del 19 aprile ore 12:55 l'intervento immediato del datore di lavoro presso il Cantiere di TE MP, “… sproloquiando anomalie importanti nel luogo di lavoro e la Sua necessità di rivolgersi alle forze dell'ordine. Messaggio con contenuto similare veniva da Lei inviato nella stessa data su WhatsApp al responsabile di Cantiere sostenendo Persona_2 ancora… verrà depositata denuncia del fatto e, ancora, sempre con medesima argomentazione e sempre nella medesima giornata, chiamava telefonicamente perfino il Responsabile dell'Ufficio Ambiente del Comune di TEcompatri
LA EL Frate, sostenendo che… qualcuno era entrato nel CDR era andato in bagno e aveva cancellato dal computer presente nell'ufficio il file per il caricamento degli utenti che conferiscono nel CDR”.
b) Avere incaricato il collega di fare un report su come era stato Testimone_1 lasciato l'ufficio a fine turno del 18 aprile, giorno in cui sarebbe stato assente dal lavoro (come da lui stesso riferito al Capo Cantiere alle ore 13:05 Per_2 del 19 aprile), attività non rientrante nelle sue mansioni e non richiesta da alcun Responsabile aziendale.
c) Avere comunicato al suo Responsabile in data 20 aprile ore 8:00 di avere copiato il file di cui sopra -contenente i dati dei conferimenti dei mesi di marzo e aprile 2024 di proprietà del e in gestione alla Parte_3
su una chiavetta USB in suo possesso, senza la necessaria e Pt_2 preventiva autorizzazione del datore di lavoro, manifestando, altresì,
pagina 9 di 27 l'intenzione di portare presso la sua abitazione sia il file furtivamente copiato sia il “blocchetto dove sono registrati i conferimenti, a suo dire… per registrare i conferimenti a casa”. La società afferma al riguardo che, dopo attento controllo, era stato constatato che nel CDR era legittimamente entrato il solo lavoratore (durante l'orario di lavoro per fruire del bagno) e Parte_5 che il file, contrariamente a quanto sostenuto dal non era stato né Pt_1 aperto né modificato “ed era perfettamente integro nel PC presente nel CDR a disposizione per l'attività lavorativa”.
d) Il 22 aprile ore 12:00 il Responsabile del Cantiere , convocato Persona_2 dai Carabinieri di Colonna, veniva informato che, a seguito della denuncia sporta dal avrebbero proceduto al sequestro del DVR installato dal Pt_1
Comune presso il CDR e che, secondo quanto riferito dal lavoratore, lo stesso
“visionava le telecamere dal proprio smartphone, cosa non vera. Da Per_2 un sopralluogo effettuato al 27.03.2024 h 14,30 era risultato, invece, che il Suo telefono cellulare era attaccato con un cavetto proprio al predetto DVR”.
Il dipendente veniva, quindi, invitato a fornire le giustificazioni scritte, e veniva informato che, in mancanza o nel caso di ritenuta inidoneità delle giustificazioni, poteva essere comminata una sanzione disciplinare proporzionata alla gravità dell'infrazione contestata.
Il lavoratore non rendeva personalmente le giustificazioni (né per iscritto né oralmente per la ritenuta inadeguatezza del CDR di TE MP presso cui era stato convocato su sua richiesta di audizione dell'8.05.2024), e conferiva il relativo mandato al proprio avvocato di fiducia che vi ha provveduto con la missiva trasmessa alla società a mezzo PEC il 27.05.2024. Nella lettera di giustificazione il difensore del lavoratore, pur non negando che il aveva posto in essere alcune Pt_1 delle condotte a lui addebitate, ne sostiene la legittimità in quanto:
a) Come già riferito nella lettera del 3 maggio a riscontro delle due contestazioni datate 19 aprile, il aveva informato la società di fatti commessi da ignoti Pt_1 con possibile natura di reato in quanto da tempo al mattino riscontrava evidenti segni di intrusione nell'ufficio del CDR e dell'avvenuta consultazione dei documenti ivi custoditi;
b) Non avendo avuto riscontri, il e il collega si determinavano a Pt_1 Per_3 registrare un breve video a fine turno così da provare lo stato dei luoghi (misura cautelativa nell'interesse della datrice di lavoro);
c) Dopo avere constatato una ulteriore intrusione il 19 aprile e la cancellazione dei dati contenuti nel file di conferimento dei rifiuti, il lavoratore si determinava a informare nell'immediatezza i Carabinieri e il successivo 25 aprile sporgeva pagina 10 di 27 formale denuncia/querela;
d) L'esecuzione del backup dei dati del PC è stata una decisione, di cui l'azienda era stata posta a conoscenza, presa al solo fine di mettere in sicurezza i dati, con la precisazione che la chiavetta USB è sempre rimasta in Cantiere;
e) Visto il lasso di tempo trascorso il lavoratore non era in grado di ricordare se il 27 marzo avesse collegato il suo cellulare al DVR ma, in ogni caso, era certo di non avere mai caricato nessuno dato sul suo cellulare;
f) La circostanza che, all'esito delle verifiche aziendali, il file del conferimento dei rifiuti sia risultato integro non era di per sé dirimente, in quanto chi lo aveva cancellato poteva averlo ripristinato.
Nella premessa della citata missiva l'avvocato del precisa, inoltre, che il Pt_1 lavoratore si è determinato a segnalare le criticità e a sporgere le denunce, dopo avere informato la società datrice di lavoro dei contenuti delle stesse e delle relative emergenze probatorie, al solo fine di migliorare le condizioni di lavoro, mentre invece la società aveva mostrato di non avere interesse alcuno ad essere informata dei fatti, in quanto evidentemente noti e a sé imputabili.
Nella lettera di licenziamento del 6.06.2024 il datore di lavoro, dopo avere riportato pedissequamente le contestazioni disciplinari di cui alla missiva del 23 aprile, avere dato atto delle giustificazioni scritte rese dall'avvocato del in nome e per Pt_1 conto del lavoratore, e che il lavoratore convocato per il 29 maggio non si era presentato presso il Cantiere di TE MP per essere ascoltato ai sensi dell'art. 46 del CCNL, afferma che la gravità dei fatti contestati avevano determinato la definitiva perdita della fiducia nei confronti del dipendente, così da non consentire la prosecuzione del rapporto, per cui intimava a il licenziamento per Parte_1 giusta causa. Sostiene, in particolare, che la condotta contestata al lavoratore è inquadrabile quale inadempimento contrattuale per la mancata osservanza dei principi di cui all'art. 2104 c.c., diligenza del prestatore di lavoro, nonché dei principi di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., in quanto egli ha assunto l'iniziativa di presentare una denuncia agli organi di polizia giudiziaria arbitrariamente, arrogandosi il relativo potere che, per la tutela della proprietà dei beni aziendali e dei dati gestiti dall'azienda ed appartenenti all'Ente pubblico committente, spetta esclusivamente al soggetto titolare e non certamente al lavoratore subordinato. Sostiene, altresì, che la condotta è espressamente disciplinata, quanto alla sanzione, dall'art. 48 lett. B punto c) del CCNL
“trafugamento di oggetti o documenti dell'azienda o del committente”.
Ciò posto, e precisato che l'onere probatorio della legittimità del licenziamento per pagina 11 di 27 giusta causa grava, come è noto, sulla parte datoriale, ai sensi dell'art. 5 della L.
604/1966, ritiene il giudicante che le condotte di cui alla contestazione disciplinare del 24 aprile, riassunte sub a) b) e c), possono ritenersi sostanzialmente accertate nella loro materialità fattuale anche solo tenuto conto delle emergenze documentali. E', infatti, è fuor di dubbio che il lavoratore ha denunciato ai
Carabinieri di Colonna, oralmente il 19 aprile e con atto scritto il successivo 25 aprile, che la mattina del 19, nel prendere servizio intorno alle ore 10:00, si avvedeva che qualcuno si era introdotto nel gabbiotto ed aveva cancellato dal registro elettronico alcuni scarichi delle utenze che aveva lui stesso compilato. Gli ignoti, pertanto, avevano avuto accesso non autorizzato a dati sensibili presenti nel PC, circostanza che, secondo quanto si legge nella denuncia querela, i Carabinieri avevano avuto modo di verificare nell'immediatezza in quanto intervenuti sul Cantiere su richiesta del (circostanza non specificamente contestata dalla resistente ex art. 115 Pt_1
c.p.c.). Risulta, altresì, pacifico, che, poiché il sarebbe stato assente dal lavoro Pt_1 il 18 aprile, il collega (di cui non era superiore gerarchico), come tra loro Per_3 concordato, aveva redatto un report sulle condizioni dell'ufficio alla chiusura del
CDR, così da poter individuare il giorno successivo eventuali tracce di indebite intrusioni. Peraltro, poiché non si rinviene in atti nessun report sulle condizioni dell'ufficio, né la circostanza è stata oggetto dei capitoli di prova articolati dalla società resistente, non può neppure affermarsi con certezza che tale report sia stato poi effettivamente realizzato dal Per_3
E', altresì, vero che il non è mai stato Gestore e Responsabile del Centro Di Pt_1
Raccolta di TE MP, come invece dichiarato ai Carabinieri nella ratifica della denuncia/querela rispondendo alla domanda per quale società lavora e quale ruolo ricopre ?, purtuttavia la circostanza non è contestata nella lettera di addebito del 23 aprile, in quanto antecedente alla denuncia, ne può escludersi che il ricorrente, essendo l'unico addetto in maniera fissa all'Isola Ecologica, intendesse dire che aveva la responsabilità della gestione dell'attività ivi svolta. In ogni caso, dagli atti di causa non risulta che il lavoratore abbia mai dichiarato di agire in nome e per conto della . Pt_2
E', infine, incontestato che il lavoratore ha eseguito un backup dei dati presenti nel file del conferimento dei rifiuti ingombranti nel periodo marzo-aprile 2024 e che ha manifestato la volontà di portare presso la sua abitazione la chiavetta USB -su cui aveva copiato il file- sia il blocchetto su cui vengono registrati i conferimenti in cartaceo ma, come si dirà meglio in proseguo, non vi è prova che abbia trafugato i dati oggetto del backup.
Non vi è prova documentale della contestazione di cui al punto d).
pagina 12 di 27 Procedendo alla disamina delle risultanze della prova orale, appare utile riportare testualmente le dichiarazioni rese dai testimoni esaminati nel corso dell'istruttoria
(emendate da eventuali sviste/errori di battitura):
, teste di parte resistente, dipendente della società dal Persona_4 Pt_2
2017, da circa 6 anni con la mansione di Capo Area per la Marsica e la zona di Roma
Sud incluso il Cantiere di TE MP: “La mia mansione consiste nel recarmi presso i vari cantieri per assicurare il buon andamento dell'appalto per cui nella fase iniziale sono presente anche quotidianamente;
mentre quanto il servizio è avviato ho un contatto costante con il capo Cantiere e una volta a settimana mi reco presso i vari cantieri per le verifiche del caso. Conosco personalmente il ricorrente che era addetto all'appalto di TE MP inizialmente con le mansioni di spazzamento delle aree urbane e talvolta anche di raccolta di rifiuti porta a porta e successivamente dopo che ha avuto problemi di salute è stato addetto al cdr con la mansione di operaio. in quanto operaio non aveva alcuna responsabilità del CDR che invece è di competenza del capo Cantiere . Non aveva quindi alcun Persona_2 potere di acquisire copia dei dati presenti sul pc del Cantiere ovvero nei sistemi della videosorveglianza. Ricordo per averne discusso io stesso con il ricorrente che poiché la mansione di addetto al CDR prevedeva il lavoro domenicale per tutte le domeniche del mese, abbiamo stabilito che qualche domenica riposasse e il lunedì successivo svolgesse eccezionalmente attività di spazzamento. Nulla so sul capitolo 3. Confermo che gli operai i cui nominativi mi viene data lettura (cap. 4 della memoria) hanno redatto un documento lamentando che la serenità del Cantiere veniva messa in discussione dai comportamenti del e del In particolare, costoro Pt_1 Per_3 tramite la OS COBAS inviavano alla pec aziendale filmati che riprendevano alcuni operai al lavoro. Mi risulta altresì che sono usciti comunicati stampa che hanno avuto diffusione locale sempre da parte del Sindacato COBAS USB. Nei comunicati si evidenziavano problemi di sicurezza sul lavoro. Ricordo che il 18.04.2024 mi sono recato presso il Cantiere di TE MP su segnalazione del capo Cantiere il quale mi informa che aveva ipotizzato che qualcuno avesse cancellato il file del Pt_1 conferimento annuale dei rifiuti presente sul pc. Ho quindi controllato l'unico pc presente nel gabbiotto e non ho verificato nessuno accesso anomalo purtuttavia il file del conferimento annuale dei rifiuti era effettivamente mancante. È vero che il giorno successivo il capo Cantiere mi informava che il gli aveva detto di aver Pt_1 copiato i dati dei conferimenti degli utenti nel periodo 1° marzo -11 aprile 2024 e di essere in possesso della chiavetta USB su cui aveva effettuato il trasferimento dei dati. Non sono sicuro se il su richiesta del preposto abbia successivamente Pt_1
pagina 13 di 27 consegnato la chiavetta usb. Confermo, per averlo appreso da che il Per_2 ricorrente aveva manifestato l'intenzione di portare presso la sua abitazione il blocco cartaceo delle ricevute dei conferimenti da parte dei singoli cittadini, al che il preposto gli disse che non era autorizzato all'operazione. Ricordo che sempre nello stesso periodo il preposto mi disse che era stato convocato dai carabinieri di Colonna
i quali volevano sequestrate il Dvr di proprietà del Comune e installato presso il
Cantiere di TE MP, in quanto il aveva denunciato che attraverso il Pt_1
DRV veniva controllato mentre lavorava. I carabinieri non hanno provveduto al sequestro dopo avere riscontrato che il DVR non era collegato ad internet per cui non era possibile che terzi potessero accedervi da remoto. Nulla so sul capitolo 9. So per averlo appreso da che il 27.3.2024 aveva notato che il e il Per_2 Pt_1 Per_3 avevano collegato tramite un cavo usb un cellulare al Dvr. Posso però dire che mentre non è possibile accedere da remoto al Dvr è possibile farlo sul posto con un cavo usb. Il non mi ha mai chiesto di essere autorizzato ad accedere al Dvr ma Pt_1 se lo avesse fatto non lo avrei autorizzato in quanto nessuno può accedervi. Per quanto mi consta il Dvr registra per 3 4 giorni e le nuove registrazione si sovrascrivono sulle vecchie per cui non c'è un archivio dei dati. La funzione dell'impianto di videoregistrazione è solo quella di consentire al comune proprietario del sito di controllare eventuali accessi di terzi al Cantiere o di danneggiamenti, per cui ha una funzione di sicurezza. Per accedere al Dvr è necessario utilizzare la password che in teoria doveva essere conosciuta solo dai dipendenti comunicali ma di solito viene preimposta e so che qualcuno degli operai del Cantiere ne era a conoscenza. Non ricordo con precisione ma credo che l'assegnazione per motivi di saluto del al CDR risale almeno a 3 anni fa, comunque è stata disposta su Pt_1 indicazione del medico competente. Poco dopo come ho riferito è stato raggiunto un accordo con il che gli consentiva di usufruire di qualche domenica di riposo, Pt_1 lavorando il lunedì per lo spazzamento. Non so dire se la chiavetta USB su cui Pt_1 aveva copiato una parte dei file dei conferimenti annuali fosse di sua proprietà ovvero l'avesse reperita in cantiere. Non so dire se abbia portato la chiavetta Pt_1 presso la sua abitazione, ma so che ad un certo punto l'ha consegnata a . Per_2
Non so dire se il blocchetto del conferimento sottoscritto dai cittadini, sia mai stato prelevato dal gabbiotto”.
teste di parte resistente, dipendente della società dal Testimone_2 Pt_2
2014 come conducente di macchina spazzatrice: “quando il capo Cantiere è assente lo sostituisco. Confermo che il ricorrente nell'ultimo periodo era stato assegnato all'isola ecologica ma non è vero che lavorava tutte le domeniche in quanto per la giornata della domenica era prevista una turnazione dei dipendenti. Confermo che il
pagina 14 di 27 ricorrente utilizzava il proprio cellulare per fare fotografie o video riprese sul Cantiere
e ne sono a conoscenza in quanto alcune volte ha ritratto anche me e mi sono accorto che lo stava facendo. Confermo di avere sottoscritto il documento del 13 maggio 2024 con il quale io e altri colleghi chiedevamo all'amministratori della società di adottare provvedimiti affinché cessasse i suoi comportamenti. Pt_1
Confermo che materialmente è stato scritto dal capo Cantiere e poi noi Per_2 dipendenti lo abbiamo sottoscritto dopo averne preso visione. Confermo che ad un certo punto il riferiva al capo Cantiere che era stato cancellato dal PC il file dei Pt_1 conferimenti annuali e posso dire che io stesso insieme a ho verificato che il Per_2 file era stato effettivamente cancellato. Non so dire dal pc era possibile verificare eventuali accessi anomali. Non ricordo quanto mi si domanda con riferimento al capitolo 6, confermo che chiese al capo Cantiere di portare presso la sua Pt_1 abitazione il blocchetto cartaceo dove sono riportati i conferimenti giornalieri per poterli registrare da casa ma l'autorizzazione gli è stata negata. Confermo che ad un certo punto i Carabinieri di Colonna sono venuti sul Cantiere per sequestrare il Dvr installato nel Cantiere dal comune di monte MP per motivi di sicurezza, ma non so dire se lo abbiano sequestrato. Escludo che sia possibile collegarsi al Dvr da remoto in quanto non ha connessione ad internet ma non so dire se sia possibile da un cellulare collegato con un cavetto usb. So per averlo appreso da Persona_2 che aveva collegato con un cavo usb un cellulare al Drv, ma non so dire se Pt_1 fosse il suo, di visconti o di altri. Nulla so sul capitolo 11”.
teste di parte resistente dipendente della dal 2014 e dal Persona_2 Pt_2
2022 con la mansione di Responsabile del Cantiere di TE MP: “Confermo che nel periodo 2022/2024 il svolgeva la mansione di operatore addetto Pt_1 all'isola Ecologica o Centro di Raccolta. Prima mi risulta che svolgesse la mansione di addetto alla raccolta dei rifiuti porta a porta. Per quanto mi risulta la mansione è stata mutata a seguito di un infortunio occorso al che aveva inciso sulla Pt_1 idoneità alla precedente mansione. Il quale addetto al Centro di Raccolta Pt_1 aveva il compito di identificare gli utenti e indicare su un documento cartaceo le tipologie dei rifiuti che il cliente si apprestava a smaltire. So che era iscritto ai COBAS.
Confermo che presso Centro di Raccolta è installato un impianto di video sorveglianza ma nessuno è autorizzato a visionare i filmati che si sovrascrivono ma non so dire dopo quanto tempo. Per accedere ai filmati del DVR su richiesta eventuale del Comune era necessario inserire una password fornita dal tecnico che aveva installato l'impianto. La password era conosciuta oltre che da me da due o tre operatori ma non anche il Confermo che il ricorrente aveva chiesto Pt_1 direttamente al Capo Area di non essere assegnato ai turni di Persona_4
pagina 15 di 27 domenica ma non conosco il motivo della richiesta. Su segnalazione dei colleghi di lavoro ho saputo che il nell'ultimo periodo da marzo 2024 era solito filmare Pt_1 con il proprio cellulare i colleghi e il Centro di Raccolta ma non ho mai parlato con lui della vicenda ma l'ho segnalata al Capo Area. La lettera del 13/05/2024 l'ho materialmente compilata io e un altro operatore previo accordo con gli altri operatorie poi l'ho letta a tutti e ciascun operatore ha deciso liberamente di sottoscriverla o meno. Mi risulta che le riprese video effettuate dal sono state Pt_1 trasmesse agli organi competenti non si dire se ai Carabinieri o all'Ispettorato del
Lavoro ma sono sicuro che il sopralluogo è stato eseguito da questi ultimi. Mi risulta che all'esito hanno consegnato un verbale alla società con cui di dichiarava che non erano state accertate violazioni delle norme sulla sicurezza del lavoro. Hanno invece accertato alcune anomalie dell'impianto elettrico. Premetto che le chiavi del gabbiotto in cui si trova il PC aziendale erano detenute da dal e Pt_1 Per_3 dall'autista addetto alla guida del mezzo che porta o cassoni scarrabili per accedere al sistema operativo non è invece necessario essere muniti di una password. Su segnalazione del ho verificato sabato 20 aprile che l'ultimo accesso al file Pt_1
Excel del mese in corso era stato effettuato il mercoledì precedente alle ore 11,30 e che il file era stato cancellato ma non ho capito per quale motivo. Lo stesso giorno il mi disse tramite sms alle ore 12,44 che utilizzando una chiavetta USB di sua Pt_1 proprietà aveva copiato i file dei conferimenti memorizzati nel PC. Non so dire per qual ragione abbia agito in tal senso ma io non lo avevo autorizzato né lo avevo autorizzato a portare a casa i documenti cartacei per archiviarli sul file Excel in quanto non potevano uscire dai locali dell'azienda. Confermo il capitolo 8 della memoria. Non è vero che utilizzando lo smart- phone potevo collegarmi da remoto al
DVR in quanto presso il Centro di Raccolta non è presente né una line internet mobile né fissa. I Carabinieri sono venuti in Cantiere il sabato successivo e hanno scaricato i filmati relativi ai giorni segnalati di in cui a suo dire estranei erano entrati Pt_1 presso il Centro al fine di manomettere il PC. Non so dire l'esito del controllo. I
Carabinieri mi dissero anche che era stato il a dire che potevo collegarmi da Pt_1 remoto. Confermo che il 27/03/2025 ho constato che il o il unici in Pt_1 Per_3 servizio avevano collegato un cavetto ad un telefono cellulare alla porta USB del
DVR. E' vero che il i chiedeva di essere autorizzato ad accedere ai filmati del Pt_1
DVR autorizzazione che gli ho negato e mi disse che la sua richiesta nasceva dalla convinzione che una persona di cui non mi disse il nome entrava nel Centro di raccolta quando era chiuso al pubblico. I video filmati dal sono stati trasmessi Pt_1 anche al sindacato che ha chiesto delucidazioni all'azienda a cui ho dovuto replicare.
Tra i video ce ne era uno in cui il si trovava dentro un cassone contenente Pt_1
pagina 16 di 27 ferro e ha riferito lo aveva fatto su mia disposizione cosa non vera in quanto tutti i cassoni inclusi quelli del ferro sono posti ad altezza uomo per cui dall'esterno utilizzando una pala è possibile procedere a sistemare i rifiuti. Non ho mai autorizzato nessun operatore ad entrare in qualsiasi cassone. Confermo che ho denunciato il per diffamazione dopo che è stato licenziato. Il PM ha chiesto Pt_1
l'archiviazione ed io ho proposto opposizione. L'udienza dinanzi al GIP si terrà il 15 luglio”.
teste di parte ricorrente: “Sono dipendente della da Testimone_1 CP_5 molti anni e nel 2024 ero assegnato al Cantiere di TE MP come capo
Cantiere fino a quando sono stato sostituito da . Confermo che Persona_2
ad un certo punto è stato assegnato al CdR per motivi di salute. Ricordo Parte_1 che il ricorrente ha chiesto al capo area se era possibile operare una turnazione per la giornata di domenica e anzi gli fu negata, in quanto gli venne detto che avrebbe riposato come i parrucchieri nella giornata del lunedì. Nel periodo precedente all'assegnazione all'isola ecologica, oltre allo spazzamento si occupava anche della raccolta porta a porta, della raccolta dei rifiuti ingombranti, della pulizia dei tombini, della manutenzione del verde. Non è vero che effettuava continue riprese con il cellulare ritraendo i colleghi che lavoravano nel cantiere, ma ricordo che una volta ha scattato delle foto in quanto gli operai della spazzatrice avevano ribaltato il cassone
e lo stavano svuotando in un altro cassone, dopo essere saliti sul cassone medesimo cosa proibita in quanto pericolosa. Ho saputo ad un certo punto che era stato scritto un documento con cui alcuni colleghi si lamentavano delle condotte tenute dal Pt_1
e so che nel documento era indicato anche il mio nominativo, ma io non ho firmato alcun documento. Ricordo ma non so dire il giorno esatto, che una mattina io e Pt_1 abbiamo eseguito l'accesso al pc presente nel gabbiotto per compilare il file dei conferimenti annuali aggiungendo quelli giornalieri che sarebbero stati conferiti lo stesso giorno, e ci siamo accorti che il file non era presente nella memoria del PC.
Non so rispondere con esattezza ma posso dire che a causa dei continui sbalzi Pt_1 di corrente che si verificavano nel gabbiotto aveva copiato per precauzione alcuni dati dei conferimenti annuali su una chiavetta usb che era presente nel gabbiotto.
Per quanto mi risulta la chiavetta usb è sempre rimasta nel gabbiotto. È vero che chiese a di poter portare presso la sua abitazione il blocchetto delle Pt_1 Per_2 ricevute dei conferimenti individuali ma lo aveva chiesto al solo fine di aggiornare il file dei conferimenti annuali che per molti giorni non era stato aggiornato a causa dei problemi del pc. negò l'autorizzazione e non successe nulla. Nulla so sul Per_2 capitolo 8 e 9. È vero che in una occasione poiché non ho trovato nel gabbiotto il
pagina 17 di 27 carica batteria del mio cellulare che avevo lasciato in precedenza, e avendo il telefono scarico e la madre disabile ho deciso di caricare il mio cellulare e non quello di collegandolo con un cavetto usb al videoregistratore che fungeva fonte di Pt_1 ricarica. Non è vero per quanto a mia conoscenza che abbia chiesto al capo Pt_1
Cantiere di essere autorizzato ad accedere ai filmati del Dvr in quanto nessun operaio né il preposto può accedere in quanto è di proprietà del comune”.
teste di parte ricorrente: “Sono dipendente della da Testimone_3 Pt_2 circa 10 anni addetto al Cantiere di TE MP con la mansione di raccolta dei rifiuti porta a porta. Per questo motivo non sono quasi mai presente presso l'isola ecologica dove mi reco ad inizio turno per prelevare il mezzo e torno a fine turno per lasciarlo. Confermo che inizialmente era addetto al giro di raccolta porta a Pt_1 porta, poi per motivi di salute è stato assegnato all'isola ecologica. Per quanto a mia conoscenza, poiché l'isola ecologica è aperta anche di domenica ed è chiusa di lunedì, lavorava tutte le domeniche. Ricordo che aveva chiesto se potesse Pt_1 riposare a turno di domenica ma gli venne data risposta negativa. Confermo che ad un certo punto il ha iniziato a fotografare e video riprendere con il cellulare i Pt_1 colleghi che lavoravano presso l'isola ecologica in quanto in una foto compaio anche io e non lo avevo autorizzato a riprendere. Non so per quale motivo si comportasse così. Confermo che ad un certo punto io e altri colleghi abbiamo sottoscritto un documento compilato dal capo Cantiere al pc con cui chiedevamo all'amministratore della società di adottare provvedimento affinché cessasse le condotte di cui ho Pt_1 detto. Nulla so sulla cancellazione del file dei conferimenti annuali dal pc aziendale installato nel gabbiotto. Nulla so sul capitolo 6. Nulla so sul capitolo 7. Confermo che
i carabinieri ad un certo punto si sono recati presso il Cantiere per sequestrare
l'impianto di video riprese di proprietà del comune, ma non so se l'abbiano fatto.
Nulla so sul capitolo 9. Per sentito dire, so che aveva collegato il suo cellulare Per_3 con un cavo usb, ma non so il motivo forse per ricaricare il telefono. Nulla so sul capitolo 11. Con riferimento alla foto che mi ritraeva, non ricordo chi, ma mi fu fatto vedere da un collega. La foto ritraeva gli operai che stavano scaricando la macchina spazzatrice operando all'interno del cassone cosa che è vietata per motivi di sicurezza. Mi risulta che la foto non sia stata fatta circolare fuori dal cantiere. Non è vero che il capo Cantiere mi ha minacciato per costringere a firmare la lettera di lamentela ma non so dire se lo abbia fatto ad altri”.
teste di parte ricorrente: “Ricordo di avere ricevuto le denunce Testimone_4 sporte dal signor In un primo momento il signor i è presentato presso Pt_1 Pt_1 la Stazione e non ha sporto una formale denuncia ma mi ha raccontato uno o più episodi che si erano verificati all'interno dell'Area Ecologica. Gli ho detto di farmi fare
pagina 18 di 27 un accertamento preliminare prima di raccogliere una eventuale denuncia per cui poiché conosco da 28 anni Capo Cantiere della l'ho
Persona_2 Pt_2 contattato informalmente. Successivamente il signor ha sporto una prima Pt_1 denuncia e ricevuta la delega di indagine della Procura è stato sequestrato un DVR presente in Cantiere per verificare le immagini registrate. Dopo le ulteriori denunce sono stati svolti altri accertamenti trasmessi alla Procura di Velletri ma ad oggi non mi risulta che il PM abbia preso iniziative. La società ci disse che l'unico soggetto autorizzato a visionare i filmati sul DVR era . Penso sia fattibile ma
Persona_2 non ho accertato se poteva collegarsi da remoto al sistema di
Persona_2 video sorveglianza con il proprio smart-phone. Non so dire se ha
Persona_2 sporto denunce contro ”. Parte_1
A parere del giudicante il materiale probatorio raccolto, valutato alla luce dei principi di diritto innanzi richiamati che costituiscono la cornice ermeneutica entro cui inquadrarlo, consente di ritenere definitivamente accertato quanto segue:
Contestazione sub a) Il la mattina del 19 aprile chiedeva a mezzo PEC Pt_1
l'intervento della società datrice di lavoro segnalando alcune anomalie di cui informava anche il Capo Cantiere, , la Responsabile dell'Ufficio Persona_2
Ambiente del di TEcompatri e i Carabinieri della Stazione di Colonna;
Pt_3
Contestazione sub b) Il 20 aprile il Capo Cantiere, su segnalazione del Pt_1 verificava in prima persona che l'ultimo accesso al file dei conferimenti del mese in corso era stato effettuato il mercoledì precedente alle ore 11,30 e che il file era stato cancellato. Lo stesso giorno il tramite sms delle ore 12,44 informava il Capo Pt_1
Cantiere che, utilizzando una chiavetta USB di sua proprietà, aveva copiato il file dei conferimenti dei rifiuti ingombranti relativi al periodo 11.03/19.04 (cfr. testimonianza di . Lo ha precisato che non conoscere il Persona_2 Per_2 motivo per il quale il si sia determinato ed eseguire il back up del file ed ha Pt_1 precisato che non lo aveva preventivamente autorizzato a procedere in tal senso, né lo avevo autorizzato a portare a casa i documenti cartacei per archiviarli sul file
Excel. Non vi è, quindi, prova che il lavoratore, dopo avere chiesto e vedersi negata l'autorizzazione dal Capo Cantiere, abbia portato il supporto magnetico presso la sua abitazione, né che vi abbia portato il blocco cartaceo dei moduli delle registrazioni.
E' bene precisare in proposito che il aveva accesso al sistema operativo in uso Pt_1 all'azienda e al file di cui innanzi, in quanto provvedeva alla registrazione dei conferimenti sui moduli cartacei e sul PC, per cui non vi è stata un'illecita intromissione nel sistema informatico in uso alla , né, a parere del Pt_2 giudicante, può sostenersi, che per il solo fatto di avere realizzato una copia del file
pagina 19 di 27 su supporto USB lo abbia sottratto e/o se ne sia impossessato, così integrando la condotta di “trafugamento di oggetti o documenti dell'azienda o del committente” espressamente sanzionata dall'art. 48 lett. B punto c) del CCNL con il licenziamento, senza contare che appare quanto meno singolare che un dipendente informi il suo superiore gerarchico di avere trafugato documenti aziendali peraltro immediatamente dopo il presunto trafugamento. Né rileva la presunta confessione giudiziale dell'illecito resa a paragrafo 28 lettera f) del ricorso, eccepita dalla società resistente invero solo nelle note autorizzate e non nel primo atto difensivo, posto che l'avere rimostrato il file all'avocato penalista non è stato oggetto della contestazione disciplinare che ha condotto al licenziamento del lavoratore né, come già evidenziato, gli è stato contestato di avere portato all'esterno la chiavetta USB contenente il back up dei dati. Inoltre, va opportunamente evidenziato, con riferimento alla denunciata cancellazione/alterazione del file (che secondo quanto affermato dalla società si presentava “perfettamente integro”) che gli stessi testi di parte resistente , e hanno, Persona_4 Testimone_2 Testimone_5 invece, riferito: (CAROSI) “Ho quindi controllato l'unico pc presente nel gabbiotto e non ho verificato nessuno accesso anomalo purtuttavia il file del conferimento annuale dei rifiuti era effettivamente mancante”; ( ) posso dire che io Tes_2 stesso insieme a ho verificato che il file era stato effettivamente Per_2 cancellato”; ( ) “ho verificato sabato 20 aprile che l'ultimo accesso al file Per_2
Excel del mese in corso era stato effettuato il mercoledì precedente alle ore 11,30 e che il file era stato cancellato ma non ho capito per quale motivo”. Infine è opportuno rilevare che la giustificazione resa dal ossia che avrebbe deciso di Pt_1 copiare i dati dei mesi di marzo e aprile sul supporto USB al fine di metterli in sicurezza a causa delle frequenti interruzioni di corrente, trova riscontro non solo nelle dichiarazioni rese del teste ma anche dal Provvedimento di Per_3 sospensione dell'ITL del 3.05.2024 in cui gli Ispettori segnalano di avere accertato le violazioni di cui all'art. 80 comma 1.11 Allegato 1 al D.lgs. 81/2008, in particolare la mancanza di protezione contro i contatti diretti e indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale) dei prefabbricati ubicati nell'unità produttiva.
Contestazione sub c) E' stato, inoltre, accertato che, effettivamente, il 18 aprile
, in assenza del aveva redatto un report sullo stato del Testimone_1 Pt_1 gabbiotto a fine turno che non sembra abbia avuto alcuna divulgazione all'esterno.
Contestazione sub d) Nella denuncia/querela sporta dal ricorrente il 25 aprile non vi
è alcun riferimento alla circostanza che il Capo Cantiere utilizzasse il DVR installato dal Comune per controllare a distanza di lavoratori visionando “le telecamere dal
pagina 20 di 27 proprio smartphone”, né è stata raggiunta la prova che lo abbia riferito verbalmente ai Carabinieri di Colonna. Ed infatti, la predetta circostanza, di cui la società afferma essere stata informata dal Capo Cantiere , che a sua volta l'avrebbe appresa Per_2 dal Brigadiere (come riferito anche dallo nel corso della Persona_5 CP_6 deposizione testimoniale), non è stata invece confermata dal teste Testimone_4
(e non ). Infine, il teste a dichiarato che il cellulare collegato Persona_5 Per_3 al DVR era il suo, e non quello del e che il collegamento aveva avuto il solo Pt_1 scopo di ricaricare la batteria del telefono.
Deve, pertanto, concludersi, a parere del giudicante, che la società convenuta ha provato solo in parte l'esistenza delle condotte contestate al ricorrente con la lettera di addebito del 23.04.2024 nessuna delle quali, tuttavia, per la parte accertata come sussistente, integra illeciti tipizzati dalla contrattazione collettiva del Settore come punibili con il licenziamento. Alla insussistenza degli addebiti per come contestati nel loro complesso, consegue, inoltre, che la datrice di lavoro non ha provato l'antigiuridicità dei fatti sotto il profilo della sussistenza dell'elemento psicologico, ossia non è stata raggiunta la prova che abbia agito in violazione dei Parte_1 precetti di correttezza e buona fede (artt. 1175 e 1375 c.c.) allo scopo di ledere l'immagine della società datrice di lavoro ponendola in condizioni di “imbarazzo” nei confronti dell'Ente appaltatore, artatamente posto in “allarme”, coinvolgendo anche le Forze dell'Ordine per darne maggiore risonanza mediatica. La S.C. di Cassazione, peraltro, sin dalla sentenza n. 20540/2015, ha chiarito che la nozione di
“insussistenza del fatto contestato” non comprende soltanto le ipotesi di fatto materiale inesistente, ma anche quelle di fatto materiale posto in essere, ma privo del carattere dell'antigiuridicità, ossia di “assenza di illiceità del fatto”. Deve, quindi, concludersi che la sussistenza del fatto contestato va interpretata come fatto giuridico, globalmente accertato nell'unicum della sua componente oggettiva e di quella inerente all'elemento soggettivo. Si rammenta, inoltre, che la giusta causa di recesso, ai sensi dell'art. 2119 c.c., in assenza di norme pattizie che sanzionano espressamente la condotta del prestatore con la massima sanzione espulsiva, è integrata dal fatto materiale accompagnato da rilievo giuridico di gravità tale da scuotere definitivamente la fiducia del datore di lavoro, così da rendere impossibile la prosecuzione anche provvisoria del rapporto. A tal fine deve, quindi, valutarsi anche l'elemento psicologico o soggettivo e, dunque, l'intenzionalità o meno della condotta. Come, infatti, chiarito dalla più recente giurisprudenza di legittimità in materia: nel caso di addebito sussistente ed integrante una condotta tipizzata dalla contrattazione collettiva come punibile con la massima sanzione espulsiva il giudice pagina 21 di 27 deve dichiarare la legittimità del recesso datoriale;
nel caso di addebito manifestamente insussistente inidoneo a integrare una giusta causa di licenziamento, ex art. 2119 c.c., il giudice deve dichiarare l'illegittimità del recesso datoriale.
All'accertata l'insussistenza della giusta causa del recesso datoriale, nei termini innanzi chiariti, residua, da accertare se ricorrono gli estremi del licenziamento ritorsivo.
La vicenda in esame risulta indubbiamente caratterizzata dall'esistenza di un clima di forte conflittualità tra la società datrice di lavoro, e il Controparte_1 dipendente, , insorta all'incirca dopo tre anni dall'assunzione del Parte_1 lavoratore ed inaspritasi in epoca immediatamente successiva all'iscrizione dello stesso all'O.S. OB del Lavoro Privato. Appare, quindi, opportuno ricostruire la linea temporale degli eventi più significativi:
▪ In data 6.11.2023 la trasmetteva una diffida alla società con CP_7 Pt_2 cui segnalava che ad alcuni dipendenti assegnati all'appalto veniva applicato il
CCNL Multiservizi e ad altri il CCNL Fise-Assoambiente previsto nell'appalto medesimo;
▪ La società riscontrava la diffida in data 15.11.2024 affermando la libertà negoziale dell'imprenditore nella scelta del contratto collettivo da applicare ai propri dipendenti, per cui la scelta di regolare i rapporti di lavoro del personale in forza con due diversi contratti era perfettamente legittima. Nella memoria di costituzione la precisa, inoltre, che il ricorrente non è stato assunto in Pt_2 virtù della clausola di cui all'art. 6 del CCNL Fise in quanto non era incluso nell'elenco degli addetti all'appalto;
▪ Il all'epoca iscritto all'O.S. FP CIGL, veniva, quindi, inserito nel turno Pt_1 spazzamento per il giorno 25.12.2023, benché il lavoratore fosse da tempo assegnato al CDR, anche per motivi di salute, né la società ha in questa sede anche solo dedotto l'impossibilità di assegnare il turno di ad uno dei Per_6 lavoratori stabilmente addetti all'attività di spazzamento;
▪ Il difensore di fiducia del Avvocato Talamo, trasmetteva, quindi, alla Pt_1 società una diffida con cui evidenziava la natura palesemente ritorsiva dell'ordine di servizio affermando, inoltre, che il lavoratore era stato sottoposto ad una ingiustificata pressione da parte del Capo Squadra, , che aveva Persona_2 assunto nei suoi confronti comportamenti che in passato non si erano mai verificati;
▪ La società in data 15.03.2024 e 20.03.2024 chiedeva al Comune di TE
pagina 22 di 27 MP di intervenire per eliminare la situazione di precarietà manutentiva della struttura e degli impianti del sito di TE MP, e comunicava ai competenti
Uffici comunali che, per motivi igienico–sanitari, i servizi igienici presenti negli spogliatoi erano stati interdetti;
il 25.03.2024 la inviava alla società Parte_6 un preventivo di spesa per lavori di tipo idraulico;
▪ In data 28.03.2024 e 15.04.2024 il OB del Lavoro Privato (O.S. a cui il lavoratore si era iscritto in data 8.03.2024) segnalava criticità in materia di igiene, salute e sicurezza dei lavoratori in relazione al sito di TE MP (cattiva igiene e mal funzionamento dei bagni;
docce non funzionanti;
presenza di un cassone contenente rifiuti nei pressi dello spogliatoio;
mancanza di un autolavaggio interno al CDS con conseguente spargimento di acque reflue provenienti dei lavaggi dei mezzi aziendali;
mancanza di una idonea recinzione nell'area del Cantiere adiacente ad un burrone), e diffidava la a risolvere Pt_2 dette criticità in ottemperanza a quanto previsto dal D.lgs. 81/2008;
▪ Il successivo 17 aprile la società mutava le mansioni del dipendente e pur mantenendolo in servizio presso il Deposito di via di Fontana delle Cannetacce lo assegnava, con decorrenza 22 aprile, al servizio di spazzamento manuale. La datrice di lavoro sostiene che si tratta di una attività che è compatibile con i giudizi di idoneità del Medico Competente, né ha richiesto un ulteriore giudizio di idoneità essendo ricompresa nella mansione di operatore ecologico, e che la decisione è stata presa per stemperare il clima di conflittualità sorto tra i membri del personale impegnato nel Centro di Raccolta a causa della condotta del Pt_1 che filmava e fotografava i colleghi al lavoro. Si osserva al riguardo che, se è vero che la mansione di spazzamento non confligge con i giudizi di idoneità del Medico
Competente in atti (in cui si pone come limitazione la non movimentazione manuale di carichi e l'attività l'inginocchiamento), appare, tuttavia, difficilmente conciliabile con le indicazioni della Commissione Integrata per il collocamento mirato al lavoro -di cui alla L. 68/1999- che aveva giudicato il ricorrente:
“collocabile in attività a basso dispendio energetico, in postazione seduta, in assenza di situazione di stress”. Ed infatti la convenuta nel 2022, soprattutto in ragione degli esiti dell'infortunio sul lavoro subito dal aveva tolto il Pt_1 lavoratore dalle attività in strada. La circostanza è stata confermata dal teste che ha riferito testualmente: Per quanto mi risulta la mansione è stata Per_2 mutata a seguito di un infortunio occorso al he aveva inciso sulla idoneità Pt_1 alla precedente mansione. Inoltre, la Relazione sottoscritta dagli operatori del
Cantiere di TE MP, che sarebbe stata l'unica ragione della decisione presa dalla società datrice di lavoro, reca la data del 13 maggio (ed quindi pagina 23 di 27 successiva al mutamento delle mansioni) e riferisce di atteggiamenti provocatori assunti dal senza un preciso riferimento temporale. Inoltre, dalla lettura Pt_1 della Relazione, predisposta dal Capo Cantiere e sottoposta agli operatori per la sottoscrizione, risulta che il disappunto dei colleghi era sorto soprattutto per la necessità di sostituire con frequenza il a causa delle sue assenze dal lavoro. Pt_1
Il teste ha, inoltre, precisato che le foto scattate dal collega Testimone_3 non sono mai state divulgate all'esterno;
▪ Il 18 aprile il lavoratore chiedeva l'intervento dell'Ispettorato del Lavoro segnalando irregolarità in materia di sicurezza e salute dei luoghi di lavoro, nonché lamentando il mutamento delle mansioni e l'applicazione del CCNL
Multiservizi. Affermava, inoltre, di essere portatore di una invalidità permanente da infortunio sul lavoro dell'11%, e di avere instaurato contenziosi con la parte datoriale per mobbing e dimensionamento. L'esistenza di ulteriori contenziosi tra le parti non ha trovano riscontro probatorio, mentre invece è pacifico che, nel giugno del 2021, il ha subito un infortunio sul lavoro riportando una lesione Pt_1 del menisco del ginocchio sx, ma non risulta in atti l'IP che ne è conseguita;
▪ Il 19 aprile 2024 la società, su segnalazione di , elevava a carico Persona_2 del lavoratore due contestazioni disciplinari: la prima (prot. 2243/2024) affermando che, da un sopralluogo effettuato dal Capo Cantiere e dal dipendente in data 17.04.2024, era stata riscontrata la presenza di un Testimone_2 secchio di vernice all'interno del cassone degli ingombranti nonché la presenza sul sito di 6 secchi contenenti vernici non sigillati, come documentando con rilievi fotografici, fatti di cui il era direttamente o indirettamente responsabile;
la Pt_1 seconda (prot. 2248/2024), anch'essa del 17.44.2024, per essere entrato all'interno del cassone scarrabile per spianare i rifiuti senza essere autorizzato, in violazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro, e per avere inviato all'O.S. OB un video che lo ritraeva all'interno del medesimo cassone. Il primo procedimento disciplinare si concludeva in data 4.06.2024 con irrogazione della “Multa pari a 3
ORE di retribuzione oraria” e il secondo in data 5.06.2024 con irrogazione della
“Sospensione di 2 giorni dal lavoro e dalla retribuzione”. Il datore di lavoro censura in entrambi i casi la mancata osservanza dei principi di “diligenza del prestatore di lavoro” e di “correttezza e buona fede” ex artt. 1175 e 1375 c.c. e 45
CCNL. Con riferimento alla prima contestazione il lavoratore sostiene, a sua discolpa, che il 17 aprile non erano stati conferiti secchi di vernice come risulta dal registro dei conferimenti;
con riferimento alla seconda contestazione sostiene di essere stato incaricato dell'operazione dal Capo Cantiere stante l'assenza di una pinza/pala compattatrice dei rifiuti. Lo nel corso della deposizione Per_2
pagina 24 di 27 testimoniale ha negato quest'ultima circostanza ed ha precisato che tutti i cassoni, incluso quello contenente il ferro, “sono posti ad altezza uomo per cui dall'esterno utilizzando una pala è possibile procedere a sistemare i rifiuti”. Il video prodotto dalla stessa resistente sembra smentire quest'ultima affermazione del teste;
il file audio prodotto dalla difesa del a parere del giudicante, non Pt_1 appare idoneo a supportare né l'una né l'altra tesi, in quanto se ne desume che la sistemazione dei rifiuti avveniva manualmente ma non che avvenisse dall'interno dei cassoni;
la fotografia allegata al ricorso al n. 18, benché priva di data certa, mostra tuttavia due operatori -la cui identità è rimasta ignota- intenti a sistemare i rifiuti scaricati dal mezzo compattatore stando all'interno del cassone;
▪ Il 24.04.2024 si recava in Pronto Soccorso dove gli veniva Parte_1 diagnosticato un dolore intercostale da sforzo durante orario di lavoro, stato
d'ansia reattivo;
▪ Il 25 aprile il sporgeva la più volte menzionata denuncia/querela dinanzi ai Pt_1
Carabinieri di Colonna con riferimento ai fatti già segnalati verbalmente il 19 aprile;
▪ Dal Verbale del 3.05.2024 risulta che l'Ispettorato contestava la violazione del TU del 2008 con riferimento a problematiche dell'impianto elettrico dei due prefabbricati presenti sul sito;
▪ Nell'articolo del giornale on line L'osservatore d'Italia del 28.07.2024, risulta che, nella seduta del Consiglio Comunale del 26 luglio, era stata affrontata la richiesta della di delocalizzare il di via delle Cannetacce in altra Area per Pt_2 CP_8 ottimizzare l'efficienza del servizio di igiene urbana. Si legge ancora che il rappresentane del OB, sindacato di appartenenza di … lavoratore che Pt_1 nello scorso mese di aprile veniva colto da malore durante l'attività lavorativa, il
30.05.2024 aveva organizzato un sit in chiedendo un incontro con la società ed aveva informato i competenti organi comunali che, all'esito del sopralluogo dell'Ispettorato del lavoro, era stata accertata la non idoneità dei bagni e altre irregolarità.
▪ Con un post pubblicato sul social Facebook, privo di data, ma senza dubbio diretto al ricorrente, , si rammarica che questi non aveva voluto Persona_2 ascoltare i suoi consigli, ma quelli di colui che vi ha usato come carne da macello e purtroppo le conseguenze sono state quelle che sono. Potevi pensarci prima …. tempo al tempo, il restituirà tutto anche con gli interessi. Pt_4 Controparte_3 commenta il post con la frase puoi contarci.
Dalla sequela temporale dei fatti innanzi ricostruiti emerge che, ad ogni azione pagina 25 di 27 sindacale, ha fatto seguito una reazione datoriale. Ed infatti, alle diffide OB del 15 aprile, è conseguita l'assegnazione del ricorrente ad altra mansione (spazzamento stradale) giusto ordine di servizio del 17 aprile, nonostante, come si è detto, la società lo avesse collocato, sin dal 2022, all'Isola Ecologica a causa delle sue condizioni di salute per le quali era stato riconosciuto invalido civile al 67% e, soprattutto, tenuto conto degli esiti dell'infortunio sul lavoro subito nel mese di giugno del 2021. Alla diffida OB del 15.04.2024, che reca in allegato la fotografia che ritrae due operatori che intervengono stando nel cassone, ed il video del Pt_1 che sistema i rifiuti ferrosi manualmente stando all'interno del cassone, sono seguite le due contestazioni disciplinari del 19 aprile;
alla segnalazione verbale del 19 aprile inoltrata dal lavoratore ai competenti Uffici del Comune di TE MP e ai
Carabinieri di Colonna è seguita la contestazione disciplinare del 23 aprile. A ciò si aggiunga che, già dopo la diffida della del 6.11.2023, la società aveva, senza CP_2 valida ragione, assegnato il ricorrente al turno di spazzamento stradale per la sola giornata di Natale. Inoltre, è opportuno segnalare che il licenziamento del Pt_1 benché intimato per la ritenuta inidoneità delle giustificazioni rese dal dipendente per il tramite del suo difensore nel corso del procedimento disciplinare, è comunque successivo al sit in del 30 maggio. Suscita, infine, forte perplessità il contenuto dei post pubblicati sul social Facebook dal Capo Cantiere e da Per_2 CP_3
, Amministratore della società resistente, in cui si afferma che il avrebbe
[...] Pt_4 restituito tutto (ndr al anche con gli interessi. Peraltro, con riferimento agli Pt_1 addebiti di cui alle contestazioni disciplinari protocollo n. 2243/2024 e n. 2248/2024, punite con sanzione conservativa, si rammenta che il cd whistleblowing per la sicurezza sul lavoro permette ai dipendenti pubblici, e loro assimilati, di segnalare violazioni delle norme di sicurezza in azienda, tutelando il loro anonimato e proteggendoli da ritorsioni. È, quindi, un sistema che consente ai lavoratori di segnalare comportamenti illeciti o pericolosi legati alla sicurezza sul lavoro senza paura di subire conseguenze negative, con il solo limite dell'avere agito con dolo o colpa grave.
In conclusione, ritiene giudicante che, l'accertata insussistenza della giusta causa, in uno con l'esistenza di una forte situazione di conflitto tra le parti, desumibile dagli eventi innanzi ripercorsi, costituiscono elementi che globalmente e unitariamente valutati secondo l'"id quod plerumque accidit", consentono di ritenere raggiunta, anche in via presuntiva, valorizzando la sequenza cronologica degli eventi, la prova del carattere ritorsivo del recesso della . Si è, dunque, in presenza di un Pt_2 licenziamento nullo, ai sensi degli artt. 1418 e 1345 c.c., che non sarebbe stato pagina 26 di 27 intimato in assenza della motivazione ritorsiva, essendo stata raggiunta la prova di un rapporto di causalità tra le situazioni idonee a creare acredine e l'intento di rappresaglia. Il lavoratore ha, quindi, fatto adeguatamente fronte all'onere probatorio di cui era gravato che, si rammenta, può essere assolto anche solo mediante presunzioni.
Il ricorso è, quindi, fondato e merita di essere accolto.
Va, pertanto, riconosciuta a la tutela prevista dall'art. 2 co. 2 del D.lgs. Parte_1
n. 23/2015 a norma del quale, a fronte di un licenziamento nullo, spetta al lavoratore la reintegrazione nel posto di lavoro e il pagamento in suo favore di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione utile per il calcolo del
TFR (in specie € 1.661,20, oltre accessori di legge) corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento alla reintegra, nonché la regolarizzazione della sua posizione contributiva per il periodo di illegittima estromissione dall'azienda.
Le spese processuali seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e vengono liquidate come in dispositivo.
Velletri, 2 dicembre 2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Raffaella Falcione
pagina 27 di 27
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI sezione lavoro 1° grado
Il Tribunale in composizione monocratica in persona della dott.ssa Raffaella Falcione, quale Giudice del lavoro, all'udienza del 2/12/2025 ha pronunciato mediante pubblica lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione la seguente
SENTENZA AI SENSI DELL'ART.429 C.P.C.
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 5478/2024 R.G.A.L. del Tribunale di
Velletri e vertente tra
Ricorrente Parte_1
Rappresentato e difeso dagli Avv.ti Carlo Guglielmi e Gabriele Cingolo
E
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, Resistente
Rappresentata e difesa dall'Avv.to Gianluca Di Blasio
Oggetto: Licenziamento.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione
1. Accerta e dichiara la nullità, ai sensi degli artt. 1418 e 1345 c.c., del licenziamento intimato dalla a con Parte_2 Parte_1 lettera prot. 3259/2024 del 6.06.2024, in quanto ritorsivo.
pagina 1 di 27 2. Per l'effetto, ordina alla in persona del l.r.p.t., di Parte_2 reintegrare nel posto di lavoro precedentemente occupato e la Parte_1 condanna a corrispondere in favore del medesimo un'indennità Pt_1 risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione utile per il calcolo del TFR (€
1.661,20 lordi) oltre accessori di legge, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento alla reintegra, nonché a regolarizzare la posizione contributiva del lavoratore per il periodo di illegittima estromissione dall'azienda.
3. Condanna la in persona del l.r.p.t., a rimborsare Parte_2 al ricorrente le spese processuali liquidate in complessivi € 6.000,00 oltre IVA
CPA e spese generali come per legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
, con ricorso depositato in data 24.09.2024, ritualmente notificato, Parte_1 conviene in giudizio dinanzi al Tribunale di Velletri la società Controparte_1
appaltatrice del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani per il
[...]
Comune di TE MP, da cui veniva assunto in data 1.08.2019 con le mansioni di operatore ecologico ed inquadrato nel III Livello del CCNL Multiservizi. Chiede al giudice adito di accertare e dichiarare la nullità/illegittimità ed inefficacia del licenziamento per giusta causa comminatogli con lettera prot. 3259/2024 del
6.06.2024, consegnata brevi manu il 10.06.2024, in quanto discriminatorio e ritorsivo e, in ogni caso, illegittimo. Per l'effetto, chiede di ordinare alla società resistente, in persona del l.r.p.t., di reintegrarlo nel proprio posto di lavoro e di condannarla al pagamento in suo favore di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR (€ 1.661,20 lordi mensili) dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, o nella misura di 36 mensilità prevista dalla legge, oltre accessori. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.
Riferisce, in sintesi, in punto di fatto, che:
▪ Nel 2022, su indicazione del Medico competente, in quanto invalido al 67%, veniva esentato dall'attività di raccolta manuale dei rifiuti per strada nonché dall'attività di inginocchiamento, per cui veniva assegnato al Centro di Raccolta dei rifiuti comunali di via Fontana delle Cannetacce;
▪ Il 6.11.2023, per il tramite dell' e del proprio avvocato di fiducia, CP_2 contestava alla società datrice di lavoro la mancata applicazione del CCNL Fise-
Assoambiente, previsto nella gara di appalto ed applicato ad alcuni dipendenti aventi le sue stesse mansioni;
pagina 2 di 27 ▪ La società, a riscontro, affermava la propria insindacabile libertà di scegliere quale
CCNL applicare ai propri dipendenti, e programmava il suo reinserimento nei turni di spazzamento stradale per il 25.12.2023;
▪ A mezzo del proprio difensore di fiducia trasmetteva alla società una seconda diffida con cui evidenziava la natura palesemente ritorsiva dell'ordine di servizio, che si poneva al culmine di una serie di ostacoli posti in essere dal responsabile dell'appalto allo svolgimento della sua attività, oltre che in contrasto con la sua appartenenza alla categoria protetta di cui alla L. 68/1999, e alle indicazioni di cui al Verbale Sanitario INPS;
▪ Dopo il turno di Natale la società revocava l'ordine di servizio per cui tornava a lavorare presso l'Isola Ecologica e, dopo qualche mese, si avvedeva che, nelle ore di chiusura dell'impianto, qualcuno accedeva alle carte e ai file di lavoro presenti nell'ufficio/gabbiotto per cui il 2.03.2024 inviava una segnalazione cautelativa alla referente del Comune di TE MP;
▪ In data 8.03.2024 si iscriveva alla O.S. OB del Lavoro Privato venendo incaricato come referente aziendale dal responsabile OB per L'Igiene Urbana, Per_1
e il successivo 28.03.2024, a nome del segretario nazionale della
[...] CP_2 predisponeva e inviava al una diffida avente ad Parte_3 oggetto criticità per la salute e sicurezza dei lavoratori e dei cittadini presenti sul sito di via Fontana delle Cannetacce (avanzato degrado e malfunzionamento dei servizi igienici e delle docce;
collocamento del cassone scarrabile contenente rifiuti in prossimità degli spogliatori;
spargimento sul sito di acque tossiche derivate dalle operazioni di pulizia dei mezzi aziendali;
assenza di un muro di delimitazione tra l'area del cantiere e un burrone con essa confinante);
▪ La società, con lettera del 3.04.2024, informava la O.S. di essere a conoscenza delle questioni segnalate, e affermava di avere provveduto ad incaricare una ditta specializzata che, nel più breve tempo possibile, avrebbe eseguito i lavori necessari;
▪ Il successivo 15 aprile il OB del Lavoro Privato trasmetteva alla società e al
Comune di TE MP una seconda diffida, lamentando che i lavori di messa in sicurezza del sito non erano iniziati, allegando foto e un video in cui egli stesso, su disposizione del Capo Cantiere, , spianava manualmente il Persona_2 carico di ferro all'interno del cassone stante l'assenza in Cantiere di una pala meccanica;
▪ Il 17.04.2024 il Capo Cantiere emanava un ordine di servizio con cui mutava le sue mansioni e quelle del collega in virtù del quale il lavoratore Per_3 Per_3 normo dotato, veniva spostato stabilmente presso il Centro di Raccolta -presso pagina 3 di 27 cui sino ad allora era stato applicato solo in caso di necessità-, e lui veniva addetto alle attività di spazzamento manuale zona 2 con turno 05:00/11:00;
▪ Il giorno successivo si recava presso l'Ispettorato Nazionale del Lavoro e sporgeva una formale richiesta di intervento con cui denunciava l'avvenuto spostamento ritorsivo a mansioni gravemente incompatibili con il suo stato di salute, sia le altre le violazioni al TU sulla sicurezza già evidenziate alla società convenuta e al
Comune committente;
▪ Il 19 aprile si avvedeva che il file Excel su cui vengono quotidianamente registrati i conferimenti dei rifiuti ingombranti, salvato nel PC aziendale, era stato manomesso, e che tutti i dati erano stati cancellati per cui, dopo avere inviato una
PEC di segnalazione alla società ed avere informato verbalmente dell'accaduto i
Carabinieri di Colonna, il 25 aprile sporgeva una denuncia contro ignoti;
▪ Lo stesso 19 aprile (data della segnalazione verbale ai Carabinieri), la convenuta elevava a suo carico due contestazioni disciplinari: con la prima veniva accusato di avere registrato un video, allegato alla diffida sindacale del 15 aprile, in cui
“contrariamente alle procedure impartite” lo si vedeva “entrare all'interno del
Cassone scarrabile ...”; con la seconda veniva accusato di avere collocato (o di non avere impedito che qualcuno collocasse) il giorno 17 aprile “all'interno del cassone dei rifiuti ingombranti …. un secchio contenente vernice”, condotta aggravata dalla “presenza a terra di 6 secchi di vernici” non sigillati;
▪ Con giustificazioni scritte del 30.05.2024, rese per il tramite dei propri avvocati di fiducia negava gli addebiti evidenziando che: in mancanza di una pala/pinza meccanica, l'unico modo per sistemare i rifiuti nel cassone è quello manuale entrando al suo interno, come è sempre stato fatto da tutti gli operatori;
il 17 aprile non era stato conferito alcun secchio di vernice come risultava dal registro dei conferimenti;
chiedeva, quindi, l'attivazione della procedura prevista dal D.lgs.
24/2023;
▪ Il 3 maggio l'Ispettorato del Lavoro, dando seguito alla sua segnalazione, eseguiva un sopralluogo in Cantiere e, all'esito, sequestrava parte dell'area tanto che la convenuta era costretta a chiedere al Comune di delocalizzare il Centro Logistico presso altra area;
▪ Il Capo Cantiere commentava l'accaduto sul sociale Facebook pubblicando il seguente messaggio: “tempo al tempo il restituirà tutto anche con gli Pt_4 interessi” al che l'Amministratore unico della resistente, , Controparte_3 replicava al post scrivendo: “puoi contarci”;
▪ Il 7 maggio riceveva, quindi, una terza contestazione disciplinare datata 23 aprile con cui gli venivano contestati fatti tutti e solo connessi al preavviso di denuncia pagina 4 di 27 del 19 aprile, in relazione ai quali la società affermava, tra l'altro, che il file dei conferimenti si presentava integro e non modificato e che era stato lui stesso, e non , ad avere attaccato il proprio cellulare con un cavetto al Persona_2
DVR;
▪ La società, mostratasi indisponibile ad ascoltarlo ai sensi del D.lgs. 24/2023, lo convocava per il 29 maggio per rendere le proprie giustificazioni orali presso il
Cantiere di TE MP, privo di un ufficio agibile, per cui rendeva le proprie giustificazioni per iscritto il 27 maggio, replicando punto per punto alle contestazioni elevate a suo carico;
▪ La O.S. OB chiedeva un incontro entro il 30 maggio, per affrontare con la società la sua situazione lavorativa e, nella stessa, data indiceva un sit-in davanti al Comune di TE MP che otteneva largo riscontro sulla stampa locale;
▪ Il successivo 6.06.2024 la società, dato atto che il 29 maggio non si era presentato per rendere le giustificazioni orali, gli comminava il licenziamento omettendo, tuttavia, di prendere in considerazione le giustificazioni scritte inviate con le PEC del 3 e del 27 maggio;
▪ Con lettera del 17.06.2024 impugnava il recesso datoriale;
▪ La vicenda lavorativa determinava un aggravamento delle sue condizioni di salute per le quali era in cura presso la UOC di Neurologia del Policlinico Tor Vergata, per cui dal 19.09.2024 è nuovamente in trattamento psicoterapico.
In punto di diritto, i procuratori del ricorrente sostengono che la condotta tenuta dalla società convenuta presenta plurimi profili di illegittimità. In primo luogo, lamentano la mancata apertura della procedura di cui al D.lgs. 24/2023 (c.d. whisteblowing) adottato dallo Stato in attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937 che ha lo scopo di prevenzione degli illeciti in violazione del diritto dell'Unione e delle disposizioni normative nazionali. Nel caso di specie, invece, la resistente ha immediatamente mutato le mansioni del ed ha proceduto al suo Pt_1 licenziamento per presunta giusta causa soltanto perché questi, venuto a conoscenza dell'esistenza di minacce e pregiudizi all'incolumità dei dipendenti in violazione del D.lgs. 81/2008, ha sporto denuncia agli organi competenti. Si è, quindi, in presenza di un caso scolastico di licenziamento ritorsivo. Precisa, infine, che, secondo la consolidata giurisprudenza in materia, solo in presenza di un altro fatto che di per sé avrebbe potuto rappresentare una giusta causa o un giustificato motivo di licenziamento, è onere del lavoratore dimostrare la prevalenza dell'intento ritorsivo, anche attraverso presunzioni. Allega documentazione.
La società (da qui in poi anche o la società) si Parte_2 Pt_2
pagina 5 di 27 costituisce in giudizio, in persona del l.r.p.t., e chiede il rigetto del ricorso perché infondato in fatto e in diritto. Premette che il ricorrente è stato assunto con contratto del 30.07.2019 (a tempo determinato poi trasformato a tempo indeterminato dall'1.07.2021) con iniziale inquadramento nel II livello del CCNL
Multiservizi, essendo diritto e facoltà del datore di lavoro, in ragione del principio di libertà negoziale, di discostarsi dalla lex specialis dell'appalto nell'elezione del contratto collettivo di riferimento. Inoltre, il non è stato assunto in Pt_1 applicazione della clausola sociale di cui all'art. 6 del CCNL Fise, in quanto non era incluso nell'elenco degli addetti all'appalto trasmessi dall'impresa cessante, ma per scelta libera e volontaria della società. Premette, ancora, che il lavoratore, nel 2024, si è iscritto all'O.S. OB del Lavoro Privato ma non ha mai ricevuto alcuna delega o potere di rappresentanza sindacale, ed infatti le diffide pervenute il 28 marzo e il 15 aprile sono state sottoscritte dall'effettivo rappresentante del OB, CP_4
, a cui veniva comunicato, a riscontro, che, già dal 15 marzo era stato chiesto
[...]
l'intervento del per il ripristino della funzionalità dei servizi sanitari presso il Pt_3
CDR, fornendo un preventivo di spesa. Deduce, in punto di fatto, che il riposizionamento del ricorrente nel servizio di spazzamento si è reso necessario per stemperare il clima di conflittualità sorto tra i membri del personale impegnato nel
Centro di Raccolta (come risulta dalla Relazione sottoscritta il 13.05.2024 dagli operatori del Cantiere di TE MP) e che detta mansione è compatibile con il suo inquadramento contrattuale nonché con i cinque giudizi di idoneità parziale resi dal Medico Competente nel corso del rapporto di lavoro (non essendo richiesta né la movimentazione di carichi né l'assunzione di posture implicanti la flessione articolare del ginocchio). Evidenzia che il ricorrente sporgeva formale richiesta di intervento dell'Ispettorato del Lavoro il giorno successivo al recepimento dell'ordine di servizio relativo al mutamento delle mansioni, rappresentando circostanze prive di veridicità, e che l'Ispettorato non ha mai disposto il sequestro dell'area. Evidenzia, ancora, che nella denuncia sporta il 25.04.2024 ai Carabinieri di Colonna, il lavoratore si è arbitrariamente qualificato come Gestore e Responsabile del Centro di
Raccolta Isola Ecologica, benché non abbia mai ricoperto tale qualifica. Ribadisce, quindi, la fondatezza delle due contestazioni disciplinari elevate a carico del in Pt_1 data 19.04.2024, su richiesta del Capo Cantiere (prot. 2243/2024 e prot. 2248/2024) che hanno comportato l'irrogazione della “Multa pari a 3 ORE di retribuzione oraria”
e della “Sospensione di 2 giorni dal lavoro e dalla retribuzione”, per inadempimento contrattuale, stante la violazione dei principi di “diligenza del prestatore” e di correttezza e buona fede (artt. 2104, 1175, 1375 c.c. e 45 CCNL). Con riferimento alla terza contestazione disciplinare, elevata su richiesta del Capo Area Persona_4
pagina 6 di 27 destinatario delle segnalazioni del Preposto al CDR , rappresenta che: il 19 Per_2 aprile non vi era stato alcun ingresso anomalo nel gabbiotto presente sul cantiere;
non risultava effettuato alcun accesso né modifica e/o cancellazione del file contenente le registrazioni dei conferimenti degli utenti presso il CDR;
il aveva Pt_1 copiato, di propria iniziativa e senza alcuna autorizzazione, il file relativo al periodo marzi/aprile 2024 su una chiavetta USB;
aveva inoltre incaricato il collega di Per_3 redigere un report sulle condizioni dell'ufficio (richiesta non autorizzata né prevista dalle sue mansioni); aveva falsamente denunciato ai Carabinieri che il Preposto
accedeva al DVR installato in Cantiere con il proprio smartphone per Per_2 controlli a distanza;
il 27 marzo aveva notato i dipendenti e Persona_2 Per_3 che avevano collegato un cellulare al dispositivo di registrazione di Pt_1 videosorveglianza di cui il conosceva la password di accesso. Il ricorrente si è, Pt_1 quindi, reso responsabile di una serie di condotte poste in essere nel tentativo di porre la società in condizioni di “imbarazzo” nei confronti dell'Ente appaltatore e della cittadinanza, ovvero di porre in “allarme” la Stazione Appaltante, creando artificiosamente un casus belli, coinvolgendo anche le Forze dell'Ordine per darne maggiore risonanza mediatica e, quindi, mettere in dubbio l'affidabilità dell'appaltatrice e lederne l'immagine.
Sostiene, pertanto, in punto di diritto, che, dalla cronologia degli accadimenti, emerge la legittimità del licenziamento per giusta causa comminato al ai sensi Pt_1 dell'art. 2119 c.c., e da qui l'assenza di prova del carattere discriminatorio/ritorsivo dell'atto espulsivo, con le ricadute in punto di distribuzione degli oneri probatori.
Sostiene, infine, che non trova applicazione quanto disposto dall'art. 54 bis del D.lgs.
165/2001 in quanto ne va esclusa l'estensione all'ipotesi in cui, per l'inconsistenza delle accuse e le concrete modalità di utilizzo della segnalazione da parte del lavoratore, può ragionevolmente affermarsi che la segnalazione è stata finalizzata a generare pressioni sul datore di lavoro per perseguire un interesse privato del dipendente, ovvero abbia avuto un carattere del tutto strumentale. Peraltro, il ricorrente non ha segnalato al datore di lavoro il compimento di illeciti sul Cantiere, ma ha preferito trasmettere i dati raccolti a terzi quali l'O.S., l'Ispettorato del Lavoro, il e le Forze dell'Ordine, ossia a chiunque potesse Parte_3 sanzionare o colpire pubblicamente la società datrice di lavoro. Allega documentazione.
La causa veniva istruita con la documentazione prodotta dalle parti e con la prova per testi. All'odierna udienza, dopo la discussione, previa concessione di termine per il deposito di note, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti negli scritti pagina 7 di 27 difensivi e a verbale, la causa veniva decisa con lettura della sentenza con motivazione contestuale, ex art. 429 c.p.c..
Così riassunto il thema decidendum del giudizio, si impongono alcune precisazioni. In primo luogo, va rilevato che il licenziamento discriminatorio e quello ritorsivo costituiscono due ipotesi distinte, ancorché assoggettate alla medesima tutela, come affermato dalla giurisprudenza della S.C. di Cassazione (cfr. ad es. sent. n.
6575/2016). Ed infatti, la discriminazione discende direttamente dalla violazione di norme interne (art. 4 L. n. 604/1966, art. 3 L. n. 108/1990, art. 15 L n. 300/1970) o di precetti europei (in particolar modo le Direttive antidiscriminatorie) e opera obiettivamente “ovvero in ragione del mero rilievo del trattamento deteriore riservato al lavoratore quale effetto della sua appartenenza alla categoria protetta... ed a prescindere dalla volontà illecita (e del motivo) del datore di lavoro”. Inoltre
l'art. 15 dello Statuto dei Lavoratori, volto a regolamentare un rapporto negoziale (il contratto di lavoro) riconosciuto come relazione tra diseguali (in virtù della diversa forza effettiva dei contraenti), prevede che: “È nullo qualsiasi patto od atto diretto
a: a) subordinare l'occupazione di un lavoratore alla condizione che aderisca o non aderisca ad una associazione sindacale ovvero cessi di farne parte;
b) licenziare un lavoratore, discriminarlo nella assegnazione di qualifiche o mansioni, nei trasferimenti, nei provvedimenti disciplinari, o recargli altrimenti pregiudizio a causa della sua affiliazione o attività sindacale ovvero della sua partecipazione ad uno sciopero”.
Diversamente, il licenziamento ritorsivo è quello intimato come ingiusta e arbitraria reazione ad un comportamento legittimo del lavoratore, per cui assume la connotazione di “ingiustificata vendetta”. La sua nullità trova fondamento nel combinato disposto degli artt. 1345 e 1418 c.c., in quanto si tratta di motivo illecito determinante e, quindi, nullo (ad es. cfr. Cass. n.17329/2012).
Nel caso in esame è bene precisare da subito che il ricorrente non risulta avere ricevuto alcuna delega o potere di rappresentanza da parte della O.S. OB del
Lavoro Provato, ed infatti le diffide in atti recano la firma del rappresentante legale della . Inoltre, secondo quanto disposto dall'art. 54-bis del CP_2 Controparte_4
D.lgs. n. 1652001 (Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti), il pubblico dipendente, o il lavoratore di impresa che fornisce beni o servizi in favore dell'amministrazione pubblica, che denuncia all'autorità giudiziaria ordinaria, o a quella contabile, condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti,
pagina 8 di 27 sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione. Il segnalante che sia licenziato a motivo della segnalazione ha quindi diritto ad essere reintegrato nel posto di lavoro.
Tanto premesso, si impongono ulteriori precisazioni.
Va, infatti, chiarito che la società convenuta ha intimato a il Parte_1 licenziamento per giusta causa per le condotte di cui alla lettera di contestazione degli addebiti del 23.04.2024 (prot. 2341/2024) con la conseguenza che le condotte oggetto delle due contestazioni disciplinari del 19 aprile (prot. 2243/2024 e
2248/2024) non rilevano ai fini dell'accertamento sulla sussistenza della giusta causa del licenziamento, ex art. 2119 c.c., non risultando richiamate come recidiva nella lettera di addebito, né invero avrebbero potuto esserlo in quanto i relativi procedimenti disciplinari si sono conclusi il 4 e il 5 giugno 2024. Inoltre, i precedenti procedimenti disciplinari non vengono menzionati, sempre a titolo di recidiva, neanche nella lettera di licenziamento del 6 giugno.
Ne deriva che i fatti di cui va accertata la sussistenza e la fondatezza sono i seguenti:
a) Avere richiesto con PEC del 19 aprile ore 12:55 l'intervento immediato del datore di lavoro presso il Cantiere di TE MP, “… sproloquiando anomalie importanti nel luogo di lavoro e la Sua necessità di rivolgersi alle forze dell'ordine. Messaggio con contenuto similare veniva da Lei inviato nella stessa data su WhatsApp al responsabile di Cantiere sostenendo Persona_2 ancora… verrà depositata denuncia del fatto e, ancora, sempre con medesima argomentazione e sempre nella medesima giornata, chiamava telefonicamente perfino il Responsabile dell'Ufficio Ambiente del Comune di TEcompatri
LA EL Frate, sostenendo che… qualcuno era entrato nel CDR era andato in bagno e aveva cancellato dal computer presente nell'ufficio il file per il caricamento degli utenti che conferiscono nel CDR”.
b) Avere incaricato il collega di fare un report su come era stato Testimone_1 lasciato l'ufficio a fine turno del 18 aprile, giorno in cui sarebbe stato assente dal lavoro (come da lui stesso riferito al Capo Cantiere alle ore 13:05 Per_2 del 19 aprile), attività non rientrante nelle sue mansioni e non richiesta da alcun Responsabile aziendale.
c) Avere comunicato al suo Responsabile in data 20 aprile ore 8:00 di avere copiato il file di cui sopra -contenente i dati dei conferimenti dei mesi di marzo e aprile 2024 di proprietà del e in gestione alla Parte_3
su una chiavetta USB in suo possesso, senza la necessaria e Pt_2 preventiva autorizzazione del datore di lavoro, manifestando, altresì,
pagina 9 di 27 l'intenzione di portare presso la sua abitazione sia il file furtivamente copiato sia il “blocchetto dove sono registrati i conferimenti, a suo dire… per registrare i conferimenti a casa”. La società afferma al riguardo che, dopo attento controllo, era stato constatato che nel CDR era legittimamente entrato il solo lavoratore (durante l'orario di lavoro per fruire del bagno) e Parte_5 che il file, contrariamente a quanto sostenuto dal non era stato né Pt_1 aperto né modificato “ed era perfettamente integro nel PC presente nel CDR a disposizione per l'attività lavorativa”.
d) Il 22 aprile ore 12:00 il Responsabile del Cantiere , convocato Persona_2 dai Carabinieri di Colonna, veniva informato che, a seguito della denuncia sporta dal avrebbero proceduto al sequestro del DVR installato dal Pt_1
Comune presso il CDR e che, secondo quanto riferito dal lavoratore, lo stesso
“visionava le telecamere dal proprio smartphone, cosa non vera. Da Per_2 un sopralluogo effettuato al 27.03.2024 h 14,30 era risultato, invece, che il Suo telefono cellulare era attaccato con un cavetto proprio al predetto DVR”.
Il dipendente veniva, quindi, invitato a fornire le giustificazioni scritte, e veniva informato che, in mancanza o nel caso di ritenuta inidoneità delle giustificazioni, poteva essere comminata una sanzione disciplinare proporzionata alla gravità dell'infrazione contestata.
Il lavoratore non rendeva personalmente le giustificazioni (né per iscritto né oralmente per la ritenuta inadeguatezza del CDR di TE MP presso cui era stato convocato su sua richiesta di audizione dell'8.05.2024), e conferiva il relativo mandato al proprio avvocato di fiducia che vi ha provveduto con la missiva trasmessa alla società a mezzo PEC il 27.05.2024. Nella lettera di giustificazione il difensore del lavoratore, pur non negando che il aveva posto in essere alcune Pt_1 delle condotte a lui addebitate, ne sostiene la legittimità in quanto:
a) Come già riferito nella lettera del 3 maggio a riscontro delle due contestazioni datate 19 aprile, il aveva informato la società di fatti commessi da ignoti Pt_1 con possibile natura di reato in quanto da tempo al mattino riscontrava evidenti segni di intrusione nell'ufficio del CDR e dell'avvenuta consultazione dei documenti ivi custoditi;
b) Non avendo avuto riscontri, il e il collega si determinavano a Pt_1 Per_3 registrare un breve video a fine turno così da provare lo stato dei luoghi (misura cautelativa nell'interesse della datrice di lavoro);
c) Dopo avere constatato una ulteriore intrusione il 19 aprile e la cancellazione dei dati contenuti nel file di conferimento dei rifiuti, il lavoratore si determinava a informare nell'immediatezza i Carabinieri e il successivo 25 aprile sporgeva pagina 10 di 27 formale denuncia/querela;
d) L'esecuzione del backup dei dati del PC è stata una decisione, di cui l'azienda era stata posta a conoscenza, presa al solo fine di mettere in sicurezza i dati, con la precisazione che la chiavetta USB è sempre rimasta in Cantiere;
e) Visto il lasso di tempo trascorso il lavoratore non era in grado di ricordare se il 27 marzo avesse collegato il suo cellulare al DVR ma, in ogni caso, era certo di non avere mai caricato nessuno dato sul suo cellulare;
f) La circostanza che, all'esito delle verifiche aziendali, il file del conferimento dei rifiuti sia risultato integro non era di per sé dirimente, in quanto chi lo aveva cancellato poteva averlo ripristinato.
Nella premessa della citata missiva l'avvocato del precisa, inoltre, che il Pt_1 lavoratore si è determinato a segnalare le criticità e a sporgere le denunce, dopo avere informato la società datrice di lavoro dei contenuti delle stesse e delle relative emergenze probatorie, al solo fine di migliorare le condizioni di lavoro, mentre invece la società aveva mostrato di non avere interesse alcuno ad essere informata dei fatti, in quanto evidentemente noti e a sé imputabili.
Nella lettera di licenziamento del 6.06.2024 il datore di lavoro, dopo avere riportato pedissequamente le contestazioni disciplinari di cui alla missiva del 23 aprile, avere dato atto delle giustificazioni scritte rese dall'avvocato del in nome e per Pt_1 conto del lavoratore, e che il lavoratore convocato per il 29 maggio non si era presentato presso il Cantiere di TE MP per essere ascoltato ai sensi dell'art. 46 del CCNL, afferma che la gravità dei fatti contestati avevano determinato la definitiva perdita della fiducia nei confronti del dipendente, così da non consentire la prosecuzione del rapporto, per cui intimava a il licenziamento per Parte_1 giusta causa. Sostiene, in particolare, che la condotta contestata al lavoratore è inquadrabile quale inadempimento contrattuale per la mancata osservanza dei principi di cui all'art. 2104 c.c., diligenza del prestatore di lavoro, nonché dei principi di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., in quanto egli ha assunto l'iniziativa di presentare una denuncia agli organi di polizia giudiziaria arbitrariamente, arrogandosi il relativo potere che, per la tutela della proprietà dei beni aziendali e dei dati gestiti dall'azienda ed appartenenti all'Ente pubblico committente, spetta esclusivamente al soggetto titolare e non certamente al lavoratore subordinato. Sostiene, altresì, che la condotta è espressamente disciplinata, quanto alla sanzione, dall'art. 48 lett. B punto c) del CCNL
“trafugamento di oggetti o documenti dell'azienda o del committente”.
Ciò posto, e precisato che l'onere probatorio della legittimità del licenziamento per pagina 11 di 27 giusta causa grava, come è noto, sulla parte datoriale, ai sensi dell'art. 5 della L.
604/1966, ritiene il giudicante che le condotte di cui alla contestazione disciplinare del 24 aprile, riassunte sub a) b) e c), possono ritenersi sostanzialmente accertate nella loro materialità fattuale anche solo tenuto conto delle emergenze documentali. E', infatti, è fuor di dubbio che il lavoratore ha denunciato ai
Carabinieri di Colonna, oralmente il 19 aprile e con atto scritto il successivo 25 aprile, che la mattina del 19, nel prendere servizio intorno alle ore 10:00, si avvedeva che qualcuno si era introdotto nel gabbiotto ed aveva cancellato dal registro elettronico alcuni scarichi delle utenze che aveva lui stesso compilato. Gli ignoti, pertanto, avevano avuto accesso non autorizzato a dati sensibili presenti nel PC, circostanza che, secondo quanto si legge nella denuncia querela, i Carabinieri avevano avuto modo di verificare nell'immediatezza in quanto intervenuti sul Cantiere su richiesta del (circostanza non specificamente contestata dalla resistente ex art. 115 Pt_1
c.p.c.). Risulta, altresì, pacifico, che, poiché il sarebbe stato assente dal lavoro Pt_1 il 18 aprile, il collega (di cui non era superiore gerarchico), come tra loro Per_3 concordato, aveva redatto un report sulle condizioni dell'ufficio alla chiusura del
CDR, così da poter individuare il giorno successivo eventuali tracce di indebite intrusioni. Peraltro, poiché non si rinviene in atti nessun report sulle condizioni dell'ufficio, né la circostanza è stata oggetto dei capitoli di prova articolati dalla società resistente, non può neppure affermarsi con certezza che tale report sia stato poi effettivamente realizzato dal Per_3
E', altresì, vero che il non è mai stato Gestore e Responsabile del Centro Di Pt_1
Raccolta di TE MP, come invece dichiarato ai Carabinieri nella ratifica della denuncia/querela rispondendo alla domanda per quale società lavora e quale ruolo ricopre ?, purtuttavia la circostanza non è contestata nella lettera di addebito del 23 aprile, in quanto antecedente alla denuncia, ne può escludersi che il ricorrente, essendo l'unico addetto in maniera fissa all'Isola Ecologica, intendesse dire che aveva la responsabilità della gestione dell'attività ivi svolta. In ogni caso, dagli atti di causa non risulta che il lavoratore abbia mai dichiarato di agire in nome e per conto della . Pt_2
E', infine, incontestato che il lavoratore ha eseguito un backup dei dati presenti nel file del conferimento dei rifiuti ingombranti nel periodo marzo-aprile 2024 e che ha manifestato la volontà di portare presso la sua abitazione la chiavetta USB -su cui aveva copiato il file- sia il blocchetto su cui vengono registrati i conferimenti in cartaceo ma, come si dirà meglio in proseguo, non vi è prova che abbia trafugato i dati oggetto del backup.
Non vi è prova documentale della contestazione di cui al punto d).
pagina 12 di 27 Procedendo alla disamina delle risultanze della prova orale, appare utile riportare testualmente le dichiarazioni rese dai testimoni esaminati nel corso dell'istruttoria
(emendate da eventuali sviste/errori di battitura):
, teste di parte resistente, dipendente della società dal Persona_4 Pt_2
2017, da circa 6 anni con la mansione di Capo Area per la Marsica e la zona di Roma
Sud incluso il Cantiere di TE MP: “La mia mansione consiste nel recarmi presso i vari cantieri per assicurare il buon andamento dell'appalto per cui nella fase iniziale sono presente anche quotidianamente;
mentre quanto il servizio è avviato ho un contatto costante con il capo Cantiere e una volta a settimana mi reco presso i vari cantieri per le verifiche del caso. Conosco personalmente il ricorrente che era addetto all'appalto di TE MP inizialmente con le mansioni di spazzamento delle aree urbane e talvolta anche di raccolta di rifiuti porta a porta e successivamente dopo che ha avuto problemi di salute è stato addetto al cdr con la mansione di operaio. in quanto operaio non aveva alcuna responsabilità del CDR che invece è di competenza del capo Cantiere . Non aveva quindi alcun Persona_2 potere di acquisire copia dei dati presenti sul pc del Cantiere ovvero nei sistemi della videosorveglianza. Ricordo per averne discusso io stesso con il ricorrente che poiché la mansione di addetto al CDR prevedeva il lavoro domenicale per tutte le domeniche del mese, abbiamo stabilito che qualche domenica riposasse e il lunedì successivo svolgesse eccezionalmente attività di spazzamento. Nulla so sul capitolo 3. Confermo che gli operai i cui nominativi mi viene data lettura (cap. 4 della memoria) hanno redatto un documento lamentando che la serenità del Cantiere veniva messa in discussione dai comportamenti del e del In particolare, costoro Pt_1 Per_3 tramite la OS COBAS inviavano alla pec aziendale filmati che riprendevano alcuni operai al lavoro. Mi risulta altresì che sono usciti comunicati stampa che hanno avuto diffusione locale sempre da parte del Sindacato COBAS USB. Nei comunicati si evidenziavano problemi di sicurezza sul lavoro. Ricordo che il 18.04.2024 mi sono recato presso il Cantiere di TE MP su segnalazione del capo Cantiere il quale mi informa che aveva ipotizzato che qualcuno avesse cancellato il file del Pt_1 conferimento annuale dei rifiuti presente sul pc. Ho quindi controllato l'unico pc presente nel gabbiotto e non ho verificato nessuno accesso anomalo purtuttavia il file del conferimento annuale dei rifiuti era effettivamente mancante. È vero che il giorno successivo il capo Cantiere mi informava che il gli aveva detto di aver Pt_1 copiato i dati dei conferimenti degli utenti nel periodo 1° marzo -11 aprile 2024 e di essere in possesso della chiavetta USB su cui aveva effettuato il trasferimento dei dati. Non sono sicuro se il su richiesta del preposto abbia successivamente Pt_1
pagina 13 di 27 consegnato la chiavetta usb. Confermo, per averlo appreso da che il Per_2 ricorrente aveva manifestato l'intenzione di portare presso la sua abitazione il blocco cartaceo delle ricevute dei conferimenti da parte dei singoli cittadini, al che il preposto gli disse che non era autorizzato all'operazione. Ricordo che sempre nello stesso periodo il preposto mi disse che era stato convocato dai carabinieri di Colonna
i quali volevano sequestrate il Dvr di proprietà del Comune e installato presso il
Cantiere di TE MP, in quanto il aveva denunciato che attraverso il Pt_1
DRV veniva controllato mentre lavorava. I carabinieri non hanno provveduto al sequestro dopo avere riscontrato che il DVR non era collegato ad internet per cui non era possibile che terzi potessero accedervi da remoto. Nulla so sul capitolo 9. So per averlo appreso da che il 27.3.2024 aveva notato che il e il Per_2 Pt_1 Per_3 avevano collegato tramite un cavo usb un cellulare al Dvr. Posso però dire che mentre non è possibile accedere da remoto al Dvr è possibile farlo sul posto con un cavo usb. Il non mi ha mai chiesto di essere autorizzato ad accedere al Dvr ma Pt_1 se lo avesse fatto non lo avrei autorizzato in quanto nessuno può accedervi. Per quanto mi consta il Dvr registra per 3 4 giorni e le nuove registrazione si sovrascrivono sulle vecchie per cui non c'è un archivio dei dati. La funzione dell'impianto di videoregistrazione è solo quella di consentire al comune proprietario del sito di controllare eventuali accessi di terzi al Cantiere o di danneggiamenti, per cui ha una funzione di sicurezza. Per accedere al Dvr è necessario utilizzare la password che in teoria doveva essere conosciuta solo dai dipendenti comunicali ma di solito viene preimposta e so che qualcuno degli operai del Cantiere ne era a conoscenza. Non ricordo con precisione ma credo che l'assegnazione per motivi di saluto del al CDR risale almeno a 3 anni fa, comunque è stata disposta su Pt_1 indicazione del medico competente. Poco dopo come ho riferito è stato raggiunto un accordo con il che gli consentiva di usufruire di qualche domenica di riposo, Pt_1 lavorando il lunedì per lo spazzamento. Non so dire se la chiavetta USB su cui Pt_1 aveva copiato una parte dei file dei conferimenti annuali fosse di sua proprietà ovvero l'avesse reperita in cantiere. Non so dire se abbia portato la chiavetta Pt_1 presso la sua abitazione, ma so che ad un certo punto l'ha consegnata a . Per_2
Non so dire se il blocchetto del conferimento sottoscritto dai cittadini, sia mai stato prelevato dal gabbiotto”.
teste di parte resistente, dipendente della società dal Testimone_2 Pt_2
2014 come conducente di macchina spazzatrice: “quando il capo Cantiere è assente lo sostituisco. Confermo che il ricorrente nell'ultimo periodo era stato assegnato all'isola ecologica ma non è vero che lavorava tutte le domeniche in quanto per la giornata della domenica era prevista una turnazione dei dipendenti. Confermo che il
pagina 14 di 27 ricorrente utilizzava il proprio cellulare per fare fotografie o video riprese sul Cantiere
e ne sono a conoscenza in quanto alcune volte ha ritratto anche me e mi sono accorto che lo stava facendo. Confermo di avere sottoscritto il documento del 13 maggio 2024 con il quale io e altri colleghi chiedevamo all'amministratori della società di adottare provvedimiti affinché cessasse i suoi comportamenti. Pt_1
Confermo che materialmente è stato scritto dal capo Cantiere e poi noi Per_2 dipendenti lo abbiamo sottoscritto dopo averne preso visione. Confermo che ad un certo punto il riferiva al capo Cantiere che era stato cancellato dal PC il file dei Pt_1 conferimenti annuali e posso dire che io stesso insieme a ho verificato che il Per_2 file era stato effettivamente cancellato. Non so dire dal pc era possibile verificare eventuali accessi anomali. Non ricordo quanto mi si domanda con riferimento al capitolo 6, confermo che chiese al capo Cantiere di portare presso la sua Pt_1 abitazione il blocchetto cartaceo dove sono riportati i conferimenti giornalieri per poterli registrare da casa ma l'autorizzazione gli è stata negata. Confermo che ad un certo punto i Carabinieri di Colonna sono venuti sul Cantiere per sequestrare il Dvr installato nel Cantiere dal comune di monte MP per motivi di sicurezza, ma non so dire se lo abbiano sequestrato. Escludo che sia possibile collegarsi al Dvr da remoto in quanto non ha connessione ad internet ma non so dire se sia possibile da un cellulare collegato con un cavetto usb. So per averlo appreso da Persona_2 che aveva collegato con un cavo usb un cellulare al Drv, ma non so dire se Pt_1 fosse il suo, di visconti o di altri. Nulla so sul capitolo 11”.
teste di parte resistente dipendente della dal 2014 e dal Persona_2 Pt_2
2022 con la mansione di Responsabile del Cantiere di TE MP: “Confermo che nel periodo 2022/2024 il svolgeva la mansione di operatore addetto Pt_1 all'isola Ecologica o Centro di Raccolta. Prima mi risulta che svolgesse la mansione di addetto alla raccolta dei rifiuti porta a porta. Per quanto mi risulta la mansione è stata mutata a seguito di un infortunio occorso al che aveva inciso sulla Pt_1 idoneità alla precedente mansione. Il quale addetto al Centro di Raccolta Pt_1 aveva il compito di identificare gli utenti e indicare su un documento cartaceo le tipologie dei rifiuti che il cliente si apprestava a smaltire. So che era iscritto ai COBAS.
Confermo che presso Centro di Raccolta è installato un impianto di video sorveglianza ma nessuno è autorizzato a visionare i filmati che si sovrascrivono ma non so dire dopo quanto tempo. Per accedere ai filmati del DVR su richiesta eventuale del Comune era necessario inserire una password fornita dal tecnico che aveva installato l'impianto. La password era conosciuta oltre che da me da due o tre operatori ma non anche il Confermo che il ricorrente aveva chiesto Pt_1 direttamente al Capo Area di non essere assegnato ai turni di Persona_4
pagina 15 di 27 domenica ma non conosco il motivo della richiesta. Su segnalazione dei colleghi di lavoro ho saputo che il nell'ultimo periodo da marzo 2024 era solito filmare Pt_1 con il proprio cellulare i colleghi e il Centro di Raccolta ma non ho mai parlato con lui della vicenda ma l'ho segnalata al Capo Area. La lettera del 13/05/2024 l'ho materialmente compilata io e un altro operatore previo accordo con gli altri operatorie poi l'ho letta a tutti e ciascun operatore ha deciso liberamente di sottoscriverla o meno. Mi risulta che le riprese video effettuate dal sono state Pt_1 trasmesse agli organi competenti non si dire se ai Carabinieri o all'Ispettorato del
Lavoro ma sono sicuro che il sopralluogo è stato eseguito da questi ultimi. Mi risulta che all'esito hanno consegnato un verbale alla società con cui di dichiarava che non erano state accertate violazioni delle norme sulla sicurezza del lavoro. Hanno invece accertato alcune anomalie dell'impianto elettrico. Premetto che le chiavi del gabbiotto in cui si trova il PC aziendale erano detenute da dal e Pt_1 Per_3 dall'autista addetto alla guida del mezzo che porta o cassoni scarrabili per accedere al sistema operativo non è invece necessario essere muniti di una password. Su segnalazione del ho verificato sabato 20 aprile che l'ultimo accesso al file Pt_1
Excel del mese in corso era stato effettuato il mercoledì precedente alle ore 11,30 e che il file era stato cancellato ma non ho capito per quale motivo. Lo stesso giorno il mi disse tramite sms alle ore 12,44 che utilizzando una chiavetta USB di sua Pt_1 proprietà aveva copiato i file dei conferimenti memorizzati nel PC. Non so dire per qual ragione abbia agito in tal senso ma io non lo avevo autorizzato né lo avevo autorizzato a portare a casa i documenti cartacei per archiviarli sul file Excel in quanto non potevano uscire dai locali dell'azienda. Confermo il capitolo 8 della memoria. Non è vero che utilizzando lo smart- phone potevo collegarmi da remoto al
DVR in quanto presso il Centro di Raccolta non è presente né una line internet mobile né fissa. I Carabinieri sono venuti in Cantiere il sabato successivo e hanno scaricato i filmati relativi ai giorni segnalati di in cui a suo dire estranei erano entrati Pt_1 presso il Centro al fine di manomettere il PC. Non so dire l'esito del controllo. I
Carabinieri mi dissero anche che era stato il a dire che potevo collegarmi da Pt_1 remoto. Confermo che il 27/03/2025 ho constato che il o il unici in Pt_1 Per_3 servizio avevano collegato un cavetto ad un telefono cellulare alla porta USB del
DVR. E' vero che il i chiedeva di essere autorizzato ad accedere ai filmati del Pt_1
DVR autorizzazione che gli ho negato e mi disse che la sua richiesta nasceva dalla convinzione che una persona di cui non mi disse il nome entrava nel Centro di raccolta quando era chiuso al pubblico. I video filmati dal sono stati trasmessi Pt_1 anche al sindacato che ha chiesto delucidazioni all'azienda a cui ho dovuto replicare.
Tra i video ce ne era uno in cui il si trovava dentro un cassone contenente Pt_1
pagina 16 di 27 ferro e ha riferito lo aveva fatto su mia disposizione cosa non vera in quanto tutti i cassoni inclusi quelli del ferro sono posti ad altezza uomo per cui dall'esterno utilizzando una pala è possibile procedere a sistemare i rifiuti. Non ho mai autorizzato nessun operatore ad entrare in qualsiasi cassone. Confermo che ho denunciato il per diffamazione dopo che è stato licenziato. Il PM ha chiesto Pt_1
l'archiviazione ed io ho proposto opposizione. L'udienza dinanzi al GIP si terrà il 15 luglio”.
teste di parte ricorrente: “Sono dipendente della da Testimone_1 CP_5 molti anni e nel 2024 ero assegnato al Cantiere di TE MP come capo
Cantiere fino a quando sono stato sostituito da . Confermo che Persona_2
ad un certo punto è stato assegnato al CdR per motivi di salute. Ricordo Parte_1 che il ricorrente ha chiesto al capo area se era possibile operare una turnazione per la giornata di domenica e anzi gli fu negata, in quanto gli venne detto che avrebbe riposato come i parrucchieri nella giornata del lunedì. Nel periodo precedente all'assegnazione all'isola ecologica, oltre allo spazzamento si occupava anche della raccolta porta a porta, della raccolta dei rifiuti ingombranti, della pulizia dei tombini, della manutenzione del verde. Non è vero che effettuava continue riprese con il cellulare ritraendo i colleghi che lavoravano nel cantiere, ma ricordo che una volta ha scattato delle foto in quanto gli operai della spazzatrice avevano ribaltato il cassone
e lo stavano svuotando in un altro cassone, dopo essere saliti sul cassone medesimo cosa proibita in quanto pericolosa. Ho saputo ad un certo punto che era stato scritto un documento con cui alcuni colleghi si lamentavano delle condotte tenute dal Pt_1
e so che nel documento era indicato anche il mio nominativo, ma io non ho firmato alcun documento. Ricordo ma non so dire il giorno esatto, che una mattina io e Pt_1 abbiamo eseguito l'accesso al pc presente nel gabbiotto per compilare il file dei conferimenti annuali aggiungendo quelli giornalieri che sarebbero stati conferiti lo stesso giorno, e ci siamo accorti che il file non era presente nella memoria del PC.
Non so rispondere con esattezza ma posso dire che a causa dei continui sbalzi Pt_1 di corrente che si verificavano nel gabbiotto aveva copiato per precauzione alcuni dati dei conferimenti annuali su una chiavetta usb che era presente nel gabbiotto.
Per quanto mi risulta la chiavetta usb è sempre rimasta nel gabbiotto. È vero che chiese a di poter portare presso la sua abitazione il blocchetto delle Pt_1 Per_2 ricevute dei conferimenti individuali ma lo aveva chiesto al solo fine di aggiornare il file dei conferimenti annuali che per molti giorni non era stato aggiornato a causa dei problemi del pc. negò l'autorizzazione e non successe nulla. Nulla so sul Per_2 capitolo 8 e 9. È vero che in una occasione poiché non ho trovato nel gabbiotto il
pagina 17 di 27 carica batteria del mio cellulare che avevo lasciato in precedenza, e avendo il telefono scarico e la madre disabile ho deciso di caricare il mio cellulare e non quello di collegandolo con un cavetto usb al videoregistratore che fungeva fonte di Pt_1 ricarica. Non è vero per quanto a mia conoscenza che abbia chiesto al capo Pt_1
Cantiere di essere autorizzato ad accedere ai filmati del Dvr in quanto nessun operaio né il preposto può accedere in quanto è di proprietà del comune”.
teste di parte ricorrente: “Sono dipendente della da Testimone_3 Pt_2 circa 10 anni addetto al Cantiere di TE MP con la mansione di raccolta dei rifiuti porta a porta. Per questo motivo non sono quasi mai presente presso l'isola ecologica dove mi reco ad inizio turno per prelevare il mezzo e torno a fine turno per lasciarlo. Confermo che inizialmente era addetto al giro di raccolta porta a Pt_1 porta, poi per motivi di salute è stato assegnato all'isola ecologica. Per quanto a mia conoscenza, poiché l'isola ecologica è aperta anche di domenica ed è chiusa di lunedì, lavorava tutte le domeniche. Ricordo che aveva chiesto se potesse Pt_1 riposare a turno di domenica ma gli venne data risposta negativa. Confermo che ad un certo punto il ha iniziato a fotografare e video riprendere con il cellulare i Pt_1 colleghi che lavoravano presso l'isola ecologica in quanto in una foto compaio anche io e non lo avevo autorizzato a riprendere. Non so per quale motivo si comportasse così. Confermo che ad un certo punto io e altri colleghi abbiamo sottoscritto un documento compilato dal capo Cantiere al pc con cui chiedevamo all'amministratore della società di adottare provvedimento affinché cessasse le condotte di cui ho Pt_1 detto. Nulla so sulla cancellazione del file dei conferimenti annuali dal pc aziendale installato nel gabbiotto. Nulla so sul capitolo 6. Nulla so sul capitolo 7. Confermo che
i carabinieri ad un certo punto si sono recati presso il Cantiere per sequestrare
l'impianto di video riprese di proprietà del comune, ma non so se l'abbiano fatto.
Nulla so sul capitolo 9. Per sentito dire, so che aveva collegato il suo cellulare Per_3 con un cavo usb, ma non so il motivo forse per ricaricare il telefono. Nulla so sul capitolo 11. Con riferimento alla foto che mi ritraeva, non ricordo chi, ma mi fu fatto vedere da un collega. La foto ritraeva gli operai che stavano scaricando la macchina spazzatrice operando all'interno del cassone cosa che è vietata per motivi di sicurezza. Mi risulta che la foto non sia stata fatta circolare fuori dal cantiere. Non è vero che il capo Cantiere mi ha minacciato per costringere a firmare la lettera di lamentela ma non so dire se lo abbia fatto ad altri”.
teste di parte ricorrente: “Ricordo di avere ricevuto le denunce Testimone_4 sporte dal signor In un primo momento il signor i è presentato presso Pt_1 Pt_1 la Stazione e non ha sporto una formale denuncia ma mi ha raccontato uno o più episodi che si erano verificati all'interno dell'Area Ecologica. Gli ho detto di farmi fare
pagina 18 di 27 un accertamento preliminare prima di raccogliere una eventuale denuncia per cui poiché conosco da 28 anni Capo Cantiere della l'ho
Persona_2 Pt_2 contattato informalmente. Successivamente il signor ha sporto una prima Pt_1 denuncia e ricevuta la delega di indagine della Procura è stato sequestrato un DVR presente in Cantiere per verificare le immagini registrate. Dopo le ulteriori denunce sono stati svolti altri accertamenti trasmessi alla Procura di Velletri ma ad oggi non mi risulta che il PM abbia preso iniziative. La società ci disse che l'unico soggetto autorizzato a visionare i filmati sul DVR era . Penso sia fattibile ma
Persona_2 non ho accertato se poteva collegarsi da remoto al sistema di
Persona_2 video sorveglianza con il proprio smart-phone. Non so dire se ha
Persona_2 sporto denunce contro ”. Parte_1
A parere del giudicante il materiale probatorio raccolto, valutato alla luce dei principi di diritto innanzi richiamati che costituiscono la cornice ermeneutica entro cui inquadrarlo, consente di ritenere definitivamente accertato quanto segue:
Contestazione sub a) Il la mattina del 19 aprile chiedeva a mezzo PEC Pt_1
l'intervento della società datrice di lavoro segnalando alcune anomalie di cui informava anche il Capo Cantiere, , la Responsabile dell'Ufficio Persona_2
Ambiente del di TEcompatri e i Carabinieri della Stazione di Colonna;
Pt_3
Contestazione sub b) Il 20 aprile il Capo Cantiere, su segnalazione del Pt_1 verificava in prima persona che l'ultimo accesso al file dei conferimenti del mese in corso era stato effettuato il mercoledì precedente alle ore 11,30 e che il file era stato cancellato. Lo stesso giorno il tramite sms delle ore 12,44 informava il Capo Pt_1
Cantiere che, utilizzando una chiavetta USB di sua proprietà, aveva copiato il file dei conferimenti dei rifiuti ingombranti relativi al periodo 11.03/19.04 (cfr. testimonianza di . Lo ha precisato che non conoscere il Persona_2 Per_2 motivo per il quale il si sia determinato ed eseguire il back up del file ed ha Pt_1 precisato che non lo aveva preventivamente autorizzato a procedere in tal senso, né lo avevo autorizzato a portare a casa i documenti cartacei per archiviarli sul file
Excel. Non vi è, quindi, prova che il lavoratore, dopo avere chiesto e vedersi negata l'autorizzazione dal Capo Cantiere, abbia portato il supporto magnetico presso la sua abitazione, né che vi abbia portato il blocco cartaceo dei moduli delle registrazioni.
E' bene precisare in proposito che il aveva accesso al sistema operativo in uso Pt_1 all'azienda e al file di cui innanzi, in quanto provvedeva alla registrazione dei conferimenti sui moduli cartacei e sul PC, per cui non vi è stata un'illecita intromissione nel sistema informatico in uso alla , né, a parere del Pt_2 giudicante, può sostenersi, che per il solo fatto di avere realizzato una copia del file
pagina 19 di 27 su supporto USB lo abbia sottratto e/o se ne sia impossessato, così integrando la condotta di “trafugamento di oggetti o documenti dell'azienda o del committente” espressamente sanzionata dall'art. 48 lett. B punto c) del CCNL con il licenziamento, senza contare che appare quanto meno singolare che un dipendente informi il suo superiore gerarchico di avere trafugato documenti aziendali peraltro immediatamente dopo il presunto trafugamento. Né rileva la presunta confessione giudiziale dell'illecito resa a paragrafo 28 lettera f) del ricorso, eccepita dalla società resistente invero solo nelle note autorizzate e non nel primo atto difensivo, posto che l'avere rimostrato il file all'avocato penalista non è stato oggetto della contestazione disciplinare che ha condotto al licenziamento del lavoratore né, come già evidenziato, gli è stato contestato di avere portato all'esterno la chiavetta USB contenente il back up dei dati. Inoltre, va opportunamente evidenziato, con riferimento alla denunciata cancellazione/alterazione del file (che secondo quanto affermato dalla società si presentava “perfettamente integro”) che gli stessi testi di parte resistente , e hanno, Persona_4 Testimone_2 Testimone_5 invece, riferito: (CAROSI) “Ho quindi controllato l'unico pc presente nel gabbiotto e non ho verificato nessuno accesso anomalo purtuttavia il file del conferimento annuale dei rifiuti era effettivamente mancante”; ( ) posso dire che io Tes_2 stesso insieme a ho verificato che il file era stato effettivamente Per_2 cancellato”; ( ) “ho verificato sabato 20 aprile che l'ultimo accesso al file Per_2
Excel del mese in corso era stato effettuato il mercoledì precedente alle ore 11,30 e che il file era stato cancellato ma non ho capito per quale motivo”. Infine è opportuno rilevare che la giustificazione resa dal ossia che avrebbe deciso di Pt_1 copiare i dati dei mesi di marzo e aprile sul supporto USB al fine di metterli in sicurezza a causa delle frequenti interruzioni di corrente, trova riscontro non solo nelle dichiarazioni rese del teste ma anche dal Provvedimento di Per_3 sospensione dell'ITL del 3.05.2024 in cui gli Ispettori segnalano di avere accertato le violazioni di cui all'art. 80 comma 1.11 Allegato 1 al D.lgs. 81/2008, in particolare la mancanza di protezione contro i contatti diretti e indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale) dei prefabbricati ubicati nell'unità produttiva.
Contestazione sub c) E' stato, inoltre, accertato che, effettivamente, il 18 aprile
, in assenza del aveva redatto un report sullo stato del Testimone_1 Pt_1 gabbiotto a fine turno che non sembra abbia avuto alcuna divulgazione all'esterno.
Contestazione sub d) Nella denuncia/querela sporta dal ricorrente il 25 aprile non vi
è alcun riferimento alla circostanza che il Capo Cantiere utilizzasse il DVR installato dal Comune per controllare a distanza di lavoratori visionando “le telecamere dal
pagina 20 di 27 proprio smartphone”, né è stata raggiunta la prova che lo abbia riferito verbalmente ai Carabinieri di Colonna. Ed infatti, la predetta circostanza, di cui la società afferma essere stata informata dal Capo Cantiere , che a sua volta l'avrebbe appresa Per_2 dal Brigadiere (come riferito anche dallo nel corso della Persona_5 CP_6 deposizione testimoniale), non è stata invece confermata dal teste Testimone_4
(e non ). Infine, il teste a dichiarato che il cellulare collegato Persona_5 Per_3 al DVR era il suo, e non quello del e che il collegamento aveva avuto il solo Pt_1 scopo di ricaricare la batteria del telefono.
Deve, pertanto, concludersi, a parere del giudicante, che la società convenuta ha provato solo in parte l'esistenza delle condotte contestate al ricorrente con la lettera di addebito del 23.04.2024 nessuna delle quali, tuttavia, per la parte accertata come sussistente, integra illeciti tipizzati dalla contrattazione collettiva del Settore come punibili con il licenziamento. Alla insussistenza degli addebiti per come contestati nel loro complesso, consegue, inoltre, che la datrice di lavoro non ha provato l'antigiuridicità dei fatti sotto il profilo della sussistenza dell'elemento psicologico, ossia non è stata raggiunta la prova che abbia agito in violazione dei Parte_1 precetti di correttezza e buona fede (artt. 1175 e 1375 c.c.) allo scopo di ledere l'immagine della società datrice di lavoro ponendola in condizioni di “imbarazzo” nei confronti dell'Ente appaltatore, artatamente posto in “allarme”, coinvolgendo anche le Forze dell'Ordine per darne maggiore risonanza mediatica. La S.C. di Cassazione, peraltro, sin dalla sentenza n. 20540/2015, ha chiarito che la nozione di
“insussistenza del fatto contestato” non comprende soltanto le ipotesi di fatto materiale inesistente, ma anche quelle di fatto materiale posto in essere, ma privo del carattere dell'antigiuridicità, ossia di “assenza di illiceità del fatto”. Deve, quindi, concludersi che la sussistenza del fatto contestato va interpretata come fatto giuridico, globalmente accertato nell'unicum della sua componente oggettiva e di quella inerente all'elemento soggettivo. Si rammenta, inoltre, che la giusta causa di recesso, ai sensi dell'art. 2119 c.c., in assenza di norme pattizie che sanzionano espressamente la condotta del prestatore con la massima sanzione espulsiva, è integrata dal fatto materiale accompagnato da rilievo giuridico di gravità tale da scuotere definitivamente la fiducia del datore di lavoro, così da rendere impossibile la prosecuzione anche provvisoria del rapporto. A tal fine deve, quindi, valutarsi anche l'elemento psicologico o soggettivo e, dunque, l'intenzionalità o meno della condotta. Come, infatti, chiarito dalla più recente giurisprudenza di legittimità in materia: nel caso di addebito sussistente ed integrante una condotta tipizzata dalla contrattazione collettiva come punibile con la massima sanzione espulsiva il giudice pagina 21 di 27 deve dichiarare la legittimità del recesso datoriale;
nel caso di addebito manifestamente insussistente inidoneo a integrare una giusta causa di licenziamento, ex art. 2119 c.c., il giudice deve dichiarare l'illegittimità del recesso datoriale.
All'accertata l'insussistenza della giusta causa del recesso datoriale, nei termini innanzi chiariti, residua, da accertare se ricorrono gli estremi del licenziamento ritorsivo.
La vicenda in esame risulta indubbiamente caratterizzata dall'esistenza di un clima di forte conflittualità tra la società datrice di lavoro, e il Controparte_1 dipendente, , insorta all'incirca dopo tre anni dall'assunzione del Parte_1 lavoratore ed inaspritasi in epoca immediatamente successiva all'iscrizione dello stesso all'O.S. OB del Lavoro Privato. Appare, quindi, opportuno ricostruire la linea temporale degli eventi più significativi:
▪ In data 6.11.2023 la trasmetteva una diffida alla società con CP_7 Pt_2 cui segnalava che ad alcuni dipendenti assegnati all'appalto veniva applicato il
CCNL Multiservizi e ad altri il CCNL Fise-Assoambiente previsto nell'appalto medesimo;
▪ La società riscontrava la diffida in data 15.11.2024 affermando la libertà negoziale dell'imprenditore nella scelta del contratto collettivo da applicare ai propri dipendenti, per cui la scelta di regolare i rapporti di lavoro del personale in forza con due diversi contratti era perfettamente legittima. Nella memoria di costituzione la precisa, inoltre, che il ricorrente non è stato assunto in Pt_2 virtù della clausola di cui all'art. 6 del CCNL Fise in quanto non era incluso nell'elenco degli addetti all'appalto;
▪ Il all'epoca iscritto all'O.S. FP CIGL, veniva, quindi, inserito nel turno Pt_1 spazzamento per il giorno 25.12.2023, benché il lavoratore fosse da tempo assegnato al CDR, anche per motivi di salute, né la società ha in questa sede anche solo dedotto l'impossibilità di assegnare il turno di ad uno dei Per_6 lavoratori stabilmente addetti all'attività di spazzamento;
▪ Il difensore di fiducia del Avvocato Talamo, trasmetteva, quindi, alla Pt_1 società una diffida con cui evidenziava la natura palesemente ritorsiva dell'ordine di servizio affermando, inoltre, che il lavoratore era stato sottoposto ad una ingiustificata pressione da parte del Capo Squadra, , che aveva Persona_2 assunto nei suoi confronti comportamenti che in passato non si erano mai verificati;
▪ La società in data 15.03.2024 e 20.03.2024 chiedeva al Comune di TE
pagina 22 di 27 MP di intervenire per eliminare la situazione di precarietà manutentiva della struttura e degli impianti del sito di TE MP, e comunicava ai competenti
Uffici comunali che, per motivi igienico–sanitari, i servizi igienici presenti negli spogliatoi erano stati interdetti;
il 25.03.2024 la inviava alla società Parte_6 un preventivo di spesa per lavori di tipo idraulico;
▪ In data 28.03.2024 e 15.04.2024 il OB del Lavoro Privato (O.S. a cui il lavoratore si era iscritto in data 8.03.2024) segnalava criticità in materia di igiene, salute e sicurezza dei lavoratori in relazione al sito di TE MP (cattiva igiene e mal funzionamento dei bagni;
docce non funzionanti;
presenza di un cassone contenente rifiuti nei pressi dello spogliatoio;
mancanza di un autolavaggio interno al CDS con conseguente spargimento di acque reflue provenienti dei lavaggi dei mezzi aziendali;
mancanza di una idonea recinzione nell'area del Cantiere adiacente ad un burrone), e diffidava la a risolvere Pt_2 dette criticità in ottemperanza a quanto previsto dal D.lgs. 81/2008;
▪ Il successivo 17 aprile la società mutava le mansioni del dipendente e pur mantenendolo in servizio presso il Deposito di via di Fontana delle Cannetacce lo assegnava, con decorrenza 22 aprile, al servizio di spazzamento manuale. La datrice di lavoro sostiene che si tratta di una attività che è compatibile con i giudizi di idoneità del Medico Competente, né ha richiesto un ulteriore giudizio di idoneità essendo ricompresa nella mansione di operatore ecologico, e che la decisione è stata presa per stemperare il clima di conflittualità sorto tra i membri del personale impegnato nel Centro di Raccolta a causa della condotta del Pt_1 che filmava e fotografava i colleghi al lavoro. Si osserva al riguardo che, se è vero che la mansione di spazzamento non confligge con i giudizi di idoneità del Medico
Competente in atti (in cui si pone come limitazione la non movimentazione manuale di carichi e l'attività l'inginocchiamento), appare, tuttavia, difficilmente conciliabile con le indicazioni della Commissione Integrata per il collocamento mirato al lavoro -di cui alla L. 68/1999- che aveva giudicato il ricorrente:
“collocabile in attività a basso dispendio energetico, in postazione seduta, in assenza di situazione di stress”. Ed infatti la convenuta nel 2022, soprattutto in ragione degli esiti dell'infortunio sul lavoro subito dal aveva tolto il Pt_1 lavoratore dalle attività in strada. La circostanza è stata confermata dal teste che ha riferito testualmente: Per quanto mi risulta la mansione è stata Per_2 mutata a seguito di un infortunio occorso al he aveva inciso sulla idoneità Pt_1 alla precedente mansione. Inoltre, la Relazione sottoscritta dagli operatori del
Cantiere di TE MP, che sarebbe stata l'unica ragione della decisione presa dalla società datrice di lavoro, reca la data del 13 maggio (ed quindi pagina 23 di 27 successiva al mutamento delle mansioni) e riferisce di atteggiamenti provocatori assunti dal senza un preciso riferimento temporale. Inoltre, dalla lettura Pt_1 della Relazione, predisposta dal Capo Cantiere e sottoposta agli operatori per la sottoscrizione, risulta che il disappunto dei colleghi era sorto soprattutto per la necessità di sostituire con frequenza il a causa delle sue assenze dal lavoro. Pt_1
Il teste ha, inoltre, precisato che le foto scattate dal collega Testimone_3 non sono mai state divulgate all'esterno;
▪ Il 18 aprile il lavoratore chiedeva l'intervento dell'Ispettorato del Lavoro segnalando irregolarità in materia di sicurezza e salute dei luoghi di lavoro, nonché lamentando il mutamento delle mansioni e l'applicazione del CCNL
Multiservizi. Affermava, inoltre, di essere portatore di una invalidità permanente da infortunio sul lavoro dell'11%, e di avere instaurato contenziosi con la parte datoriale per mobbing e dimensionamento. L'esistenza di ulteriori contenziosi tra le parti non ha trovano riscontro probatorio, mentre invece è pacifico che, nel giugno del 2021, il ha subito un infortunio sul lavoro riportando una lesione Pt_1 del menisco del ginocchio sx, ma non risulta in atti l'IP che ne è conseguita;
▪ Il 19 aprile 2024 la società, su segnalazione di , elevava a carico Persona_2 del lavoratore due contestazioni disciplinari: la prima (prot. 2243/2024) affermando che, da un sopralluogo effettuato dal Capo Cantiere e dal dipendente in data 17.04.2024, era stata riscontrata la presenza di un Testimone_2 secchio di vernice all'interno del cassone degli ingombranti nonché la presenza sul sito di 6 secchi contenenti vernici non sigillati, come documentando con rilievi fotografici, fatti di cui il era direttamente o indirettamente responsabile;
la Pt_1 seconda (prot. 2248/2024), anch'essa del 17.44.2024, per essere entrato all'interno del cassone scarrabile per spianare i rifiuti senza essere autorizzato, in violazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro, e per avere inviato all'O.S. OB un video che lo ritraeva all'interno del medesimo cassone. Il primo procedimento disciplinare si concludeva in data 4.06.2024 con irrogazione della “Multa pari a 3
ORE di retribuzione oraria” e il secondo in data 5.06.2024 con irrogazione della
“Sospensione di 2 giorni dal lavoro e dalla retribuzione”. Il datore di lavoro censura in entrambi i casi la mancata osservanza dei principi di “diligenza del prestatore di lavoro” e di “correttezza e buona fede” ex artt. 1175 e 1375 c.c. e 45
CCNL. Con riferimento alla prima contestazione il lavoratore sostiene, a sua discolpa, che il 17 aprile non erano stati conferiti secchi di vernice come risulta dal registro dei conferimenti;
con riferimento alla seconda contestazione sostiene di essere stato incaricato dell'operazione dal Capo Cantiere stante l'assenza di una pinza/pala compattatrice dei rifiuti. Lo nel corso della deposizione Per_2
pagina 24 di 27 testimoniale ha negato quest'ultima circostanza ed ha precisato che tutti i cassoni, incluso quello contenente il ferro, “sono posti ad altezza uomo per cui dall'esterno utilizzando una pala è possibile procedere a sistemare i rifiuti”. Il video prodotto dalla stessa resistente sembra smentire quest'ultima affermazione del teste;
il file audio prodotto dalla difesa del a parere del giudicante, non Pt_1 appare idoneo a supportare né l'una né l'altra tesi, in quanto se ne desume che la sistemazione dei rifiuti avveniva manualmente ma non che avvenisse dall'interno dei cassoni;
la fotografia allegata al ricorso al n. 18, benché priva di data certa, mostra tuttavia due operatori -la cui identità è rimasta ignota- intenti a sistemare i rifiuti scaricati dal mezzo compattatore stando all'interno del cassone;
▪ Il 24.04.2024 si recava in Pronto Soccorso dove gli veniva Parte_1 diagnosticato un dolore intercostale da sforzo durante orario di lavoro, stato
d'ansia reattivo;
▪ Il 25 aprile il sporgeva la più volte menzionata denuncia/querela dinanzi ai Pt_1
Carabinieri di Colonna con riferimento ai fatti già segnalati verbalmente il 19 aprile;
▪ Dal Verbale del 3.05.2024 risulta che l'Ispettorato contestava la violazione del TU del 2008 con riferimento a problematiche dell'impianto elettrico dei due prefabbricati presenti sul sito;
▪ Nell'articolo del giornale on line L'osservatore d'Italia del 28.07.2024, risulta che, nella seduta del Consiglio Comunale del 26 luglio, era stata affrontata la richiesta della di delocalizzare il di via delle Cannetacce in altra Area per Pt_2 CP_8 ottimizzare l'efficienza del servizio di igiene urbana. Si legge ancora che il rappresentane del OB, sindacato di appartenenza di … lavoratore che Pt_1 nello scorso mese di aprile veniva colto da malore durante l'attività lavorativa, il
30.05.2024 aveva organizzato un sit in chiedendo un incontro con la società ed aveva informato i competenti organi comunali che, all'esito del sopralluogo dell'Ispettorato del lavoro, era stata accertata la non idoneità dei bagni e altre irregolarità.
▪ Con un post pubblicato sul social Facebook, privo di data, ma senza dubbio diretto al ricorrente, , si rammarica che questi non aveva voluto Persona_2 ascoltare i suoi consigli, ma quelli di colui che vi ha usato come carne da macello e purtroppo le conseguenze sono state quelle che sono. Potevi pensarci prima …. tempo al tempo, il restituirà tutto anche con gli interessi. Pt_4 Controparte_3 commenta il post con la frase puoi contarci.
Dalla sequela temporale dei fatti innanzi ricostruiti emerge che, ad ogni azione pagina 25 di 27 sindacale, ha fatto seguito una reazione datoriale. Ed infatti, alle diffide OB del 15 aprile, è conseguita l'assegnazione del ricorrente ad altra mansione (spazzamento stradale) giusto ordine di servizio del 17 aprile, nonostante, come si è detto, la società lo avesse collocato, sin dal 2022, all'Isola Ecologica a causa delle sue condizioni di salute per le quali era stato riconosciuto invalido civile al 67% e, soprattutto, tenuto conto degli esiti dell'infortunio sul lavoro subito nel mese di giugno del 2021. Alla diffida OB del 15.04.2024, che reca in allegato la fotografia che ritrae due operatori che intervengono stando nel cassone, ed il video del Pt_1 che sistema i rifiuti ferrosi manualmente stando all'interno del cassone, sono seguite le due contestazioni disciplinari del 19 aprile;
alla segnalazione verbale del 19 aprile inoltrata dal lavoratore ai competenti Uffici del Comune di TE MP e ai
Carabinieri di Colonna è seguita la contestazione disciplinare del 23 aprile. A ciò si aggiunga che, già dopo la diffida della del 6.11.2023, la società aveva, senza CP_2 valida ragione, assegnato il ricorrente al turno di spazzamento stradale per la sola giornata di Natale. Inoltre, è opportuno segnalare che il licenziamento del Pt_1 benché intimato per la ritenuta inidoneità delle giustificazioni rese dal dipendente per il tramite del suo difensore nel corso del procedimento disciplinare, è comunque successivo al sit in del 30 maggio. Suscita, infine, forte perplessità il contenuto dei post pubblicati sul social Facebook dal Capo Cantiere e da Per_2 CP_3
, Amministratore della società resistente, in cui si afferma che il avrebbe
[...] Pt_4 restituito tutto (ndr al anche con gli interessi. Peraltro, con riferimento agli Pt_1 addebiti di cui alle contestazioni disciplinari protocollo n. 2243/2024 e n. 2248/2024, punite con sanzione conservativa, si rammenta che il cd whistleblowing per la sicurezza sul lavoro permette ai dipendenti pubblici, e loro assimilati, di segnalare violazioni delle norme di sicurezza in azienda, tutelando il loro anonimato e proteggendoli da ritorsioni. È, quindi, un sistema che consente ai lavoratori di segnalare comportamenti illeciti o pericolosi legati alla sicurezza sul lavoro senza paura di subire conseguenze negative, con il solo limite dell'avere agito con dolo o colpa grave.
In conclusione, ritiene giudicante che, l'accertata insussistenza della giusta causa, in uno con l'esistenza di una forte situazione di conflitto tra le parti, desumibile dagli eventi innanzi ripercorsi, costituiscono elementi che globalmente e unitariamente valutati secondo l'"id quod plerumque accidit", consentono di ritenere raggiunta, anche in via presuntiva, valorizzando la sequenza cronologica degli eventi, la prova del carattere ritorsivo del recesso della . Si è, dunque, in presenza di un Pt_2 licenziamento nullo, ai sensi degli artt. 1418 e 1345 c.c., che non sarebbe stato pagina 26 di 27 intimato in assenza della motivazione ritorsiva, essendo stata raggiunta la prova di un rapporto di causalità tra le situazioni idonee a creare acredine e l'intento di rappresaglia. Il lavoratore ha, quindi, fatto adeguatamente fronte all'onere probatorio di cui era gravato che, si rammenta, può essere assolto anche solo mediante presunzioni.
Il ricorso è, quindi, fondato e merita di essere accolto.
Va, pertanto, riconosciuta a la tutela prevista dall'art. 2 co. 2 del D.lgs. Parte_1
n. 23/2015 a norma del quale, a fronte di un licenziamento nullo, spetta al lavoratore la reintegrazione nel posto di lavoro e il pagamento in suo favore di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione utile per il calcolo del
TFR (in specie € 1.661,20, oltre accessori di legge) corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento alla reintegra, nonché la regolarizzazione della sua posizione contributiva per il periodo di illegittima estromissione dall'azienda.
Le spese processuali seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e vengono liquidate come in dispositivo.
Velletri, 2 dicembre 2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Raffaella Falcione
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