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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 09/10/2025, n. 7547 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 7547 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 33462/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente rel. Dott.re Giuseppe Gennari Giudice Dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 27.09.2024 da 1) Parte_1
Nato a Potenza il 12.04.1972 Cittadino: Italiano Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Francesca Schiatti presso il quale ha eletto domicilio telematico
Contro
2) CP_1
Nata a LI ( SV ) il 12.05.1969 IT : SV Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Sonia Giovanna Redaelli presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Potenza il 20.08.1998 (anno 1998 atto n. 179, parte II serie A)
pagina 1 di 4 □ separati con sentenza n. 2678/2025 (passata in giudicato, in data 31.03.2025 v. documenti in atti)
con i seguenti figli:
, nata a [...] il [...] Parte_2
, nato a [...] il [...] non economicamente indipendente Persona_1
FATTO
Con ricorso cumulativo per la separazione personale dei coniugi e per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ex art 473-bis.49 c.p.c., iscritto a ruolo in data 27.09.24 il sig. Parte_1 conveniva in giudizio la signora , chiedendo a questo Tribunale: di disporre l'assegnazione CP_1 della casa coniugale alla IG.ra ; di disporre a carico del padre l'obbligo di contribuire al CP_1 mantenimento del figlio , mediante versamento diretto della somma di € 500,00 mensili, oltre al Per_1
50% delle spese straordinarie. In data 17 Febbraio 2025 si costituiva la signora , la quale si associava alle domande del CP_1 ricorrente ma chiedeva di stabilire a carico del IG. l'obbligo di contribuire al mantenimento Parte_1 della moglie mediante versamento della somma mensile di € 300,00 mensili. All'udienza del 07.03.2025, celebrata dinanzi al GOT, le parti hanno chiesto procedersi ex art. 473- bis.51 c.p.c., in quanto raggiungevano un accordo sulle condizioni di separazione, come riportate nella sentenza di separazione N. 2678/2025 valevoli anche per la successiva fase del divorzio e nello specifico.
• dichiari la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
[...]
e il 20.08.1998 a Potenza , trascritto nei registri dello Parte_1 CP_1
Stato Civile di Potenza Atto N. 618 parte 1 serie A, - anno 1972 -, ordinando al competente Ufficiale DI Stato Civile di procedere alle dovute annotazioni;
• dichiari compensate le spese legali;
• OMOLOGHI le seguenti condizioni di divorzio.
1) La casa familiare ubicata a Gorgonzola in via Don Luigi Sturzo 1 resterà assegnata alla signora con quanto l'arreda affinché la stessa possa continuare a viverci con il CP_1 figlio , e la signora si farà carico del relativo canone di locazione, delle spese e Per_1 utenze al 100%;
2) Il signor corrisponderà alla signora a titolo di Parte_1 CP_1 mantenimento per il figlio maggiorenne ma non ancora economicamente Per_1 indipendente, la somma di €.700 mensili, ad oggi già in corso, a mezzo bonifico bancario, entro il giorno 18 di ogni mese e sino al raggiungimento dell'indipendenza economica di quest'ultimo, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie come previste dalle Linee Guida del Tribunale di Milano e nello specifico: Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) e materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablets ) imposta dalla scuola ovvero connessa al pagina 2 di 4 programma di studio differenziato ( BES ) e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesta dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasposto pubblico ( bus/treno ) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione, master e corsi post- universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre- scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo ( oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue, b) corsi di musica e strumenti musicali, c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature ( comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei ) , spese per attività ludiche e ricreative, ( pittura, teatro, boy-scout ) d) baby sitter;
e) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi, e vacanza senza i genitori, f) spese per conseguimento della patente di guida ( corso e lezioni ), h) acquisto e manutenzione ( comprensivo di bollo e assicurazione ) per il mezzo di trasporto dei figli;
Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base /specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante /pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal servizio sanitario nazionale;
Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale ovvero previsti dal servizio sanitario nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici. Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, di fronte ad una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto e nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 giorni), in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o email con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entra 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
3) Le parti si impegnano sino da ora a valutare la possibilità di versare il contributo al mantenimento di , in caso di necessità, sul conto corrente del figlio, solo previa Per_1 formale comunicazione tra le parti.
4) Dichiari che nulla è dovuto a titolo di mantenimento personale per le parti in quanto entrambi i coniugi sono economicamente indipendenti.
5) Spese legali compensate. Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c pagina 3 di 4 DIRITTO Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando 1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Potenza il 20.08.1998 tra e Parte_1 CP_1
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
4) Compensa tra le parti le spese di procedura.
5) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Potenza perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge nonché alla comunicazione anche al Comune di Picerno dove l'atto è stato parimenti trascritto. Così deciso in Milano, il 1.10.2025
Il Presidente rel.
Dott.ssa Maria Laura Amato
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente rel. Dott.re Giuseppe Gennari Giudice Dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 27.09.2024 da 1) Parte_1
Nato a Potenza il 12.04.1972 Cittadino: Italiano Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Francesca Schiatti presso il quale ha eletto domicilio telematico
Contro
2) CP_1
Nata a LI ( SV ) il 12.05.1969 IT : SV Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Sonia Giovanna Redaelli presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Potenza il 20.08.1998 (anno 1998 atto n. 179, parte II serie A)
pagina 1 di 4 □ separati con sentenza n. 2678/2025 (passata in giudicato, in data 31.03.2025 v. documenti in atti)
con i seguenti figli:
, nata a [...] il [...] Parte_2
, nato a [...] il [...] non economicamente indipendente Persona_1
FATTO
Con ricorso cumulativo per la separazione personale dei coniugi e per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ex art 473-bis.49 c.p.c., iscritto a ruolo in data 27.09.24 il sig. Parte_1 conveniva in giudizio la signora , chiedendo a questo Tribunale: di disporre l'assegnazione CP_1 della casa coniugale alla IG.ra ; di disporre a carico del padre l'obbligo di contribuire al CP_1 mantenimento del figlio , mediante versamento diretto della somma di € 500,00 mensili, oltre al Per_1
50% delle spese straordinarie. In data 17 Febbraio 2025 si costituiva la signora , la quale si associava alle domande del CP_1 ricorrente ma chiedeva di stabilire a carico del IG. l'obbligo di contribuire al mantenimento Parte_1 della moglie mediante versamento della somma mensile di € 300,00 mensili. All'udienza del 07.03.2025, celebrata dinanzi al GOT, le parti hanno chiesto procedersi ex art. 473- bis.51 c.p.c., in quanto raggiungevano un accordo sulle condizioni di separazione, come riportate nella sentenza di separazione N. 2678/2025 valevoli anche per la successiva fase del divorzio e nello specifico.
• dichiari la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
[...]
e il 20.08.1998 a Potenza , trascritto nei registri dello Parte_1 CP_1
Stato Civile di Potenza Atto N. 618 parte 1 serie A, - anno 1972 -, ordinando al competente Ufficiale DI Stato Civile di procedere alle dovute annotazioni;
• dichiari compensate le spese legali;
• OMOLOGHI le seguenti condizioni di divorzio.
1) La casa familiare ubicata a Gorgonzola in via Don Luigi Sturzo 1 resterà assegnata alla signora con quanto l'arreda affinché la stessa possa continuare a viverci con il CP_1 figlio , e la signora si farà carico del relativo canone di locazione, delle spese e Per_1 utenze al 100%;
2) Il signor corrisponderà alla signora a titolo di Parte_1 CP_1 mantenimento per il figlio maggiorenne ma non ancora economicamente Per_1 indipendente, la somma di €.700 mensili, ad oggi già in corso, a mezzo bonifico bancario, entro il giorno 18 di ogni mese e sino al raggiungimento dell'indipendenza economica di quest'ultimo, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie come previste dalle Linee Guida del Tribunale di Milano e nello specifico: Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) e materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablets ) imposta dalla scuola ovvero connessa al pagina 2 di 4 programma di studio differenziato ( BES ) e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesta dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasposto pubblico ( bus/treno ) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione, master e corsi post- universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre- scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo ( oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue, b) corsi di musica e strumenti musicali, c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature ( comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei ) , spese per attività ludiche e ricreative, ( pittura, teatro, boy-scout ) d) baby sitter;
e) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi, e vacanza senza i genitori, f) spese per conseguimento della patente di guida ( corso e lezioni ), h) acquisto e manutenzione ( comprensivo di bollo e assicurazione ) per il mezzo di trasporto dei figli;
Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base /specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante /pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal servizio sanitario nazionale;
Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale ovvero previsti dal servizio sanitario nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici. Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, di fronte ad una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto e nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 giorni), in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o email con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entra 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
3) Le parti si impegnano sino da ora a valutare la possibilità di versare il contributo al mantenimento di , in caso di necessità, sul conto corrente del figlio, solo previa Per_1 formale comunicazione tra le parti.
4) Dichiari che nulla è dovuto a titolo di mantenimento personale per le parti in quanto entrambi i coniugi sono economicamente indipendenti.
5) Spese legali compensate. Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c pagina 3 di 4 DIRITTO Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando 1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Potenza il 20.08.1998 tra e Parte_1 CP_1
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
4) Compensa tra le parti le spese di procedura.
5) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Potenza perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge nonché alla comunicazione anche al Comune di Picerno dove l'atto è stato parimenti trascritto. Così deciso in Milano, il 1.10.2025
Il Presidente rel.
Dott.ssa Maria Laura Amato
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