TRIB
Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 04/03/2025, n. 322 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 322 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8297/2024
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Carmen Arcellaschi Presidente
Dott.ssa IA Bonomi Giudice rel.
Dott.ssa Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
13.12.2024, assunto in decisione in data 25.2.2025 e vertente tra
(c.f. ) nata in [...] il [...], con Parte_1 C.F._1
l'avvocato Maria Cristina Montis ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, Via Crema
n. 15;
e tra
(c.f. ), nato a [...] il [...], con Parte_2 C.F._2
l'avvocato Placido Mineo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Milano, Via Merlo n. 1;
e
(C.F.: ) quale curatrice speciale della minore Controparte_1 C.F._3
(C.F.: ), in proprio ex articolo 86 c.p.c., ed Persona_1 C.F._4 elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Monza (MB), Piazza San Pietro Martire, 1;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
1) la figlia minore IA sarà affidata ai Servizi Sociali di Seregno fino al dicembre 2025, come disposto dal Tribunale per i Minorenni di Milano con decreto definitivo del 26.6.24;
2) la minore verrà collocata presso la madre nella sua residenza in Seregno (MB) Via Mosè Gerosa n. 1 come disposto dal Tribunale per i Minorenni di Milano con decreto definitivo del 26.6.24;
3) Il signor avrà facoltà di vedere e frequentare IA, previo accordo con la madre e i Servizi Pt_2
Sociali del Comune di Seregno, tenuto conto anche delle esigenze della figlia IA;
4) Il signor si impegna entro il 15 di ogni mese a versare a titolo di contributo al mantenimento Pt_2 per la figlia l'importo di euro 350,00, tale importo sarà soggetto a rivalutazione ISTAT annuale, oltre al
50% delle spese straordinarie dei figli minori come da protocollo del Tribunale di Monza;
5) Le parti concordemente stabiliscono che la madre percepisca integralmente l'assegno unico per la figlia.
Per l'Avv. CP_1
1. confermare l'affido della minore al Comune di Seregno sino al novembre 2025 o alla diversa data che il Tribunale riterrà opportuna, con i compiti di supporto e monitoraggio meglio indicati nel decreto in data 26 giugno 2024 del Tribunale per i Minorenni di Milano da intendersi qui integralmente riportato e trascritto;
2. confermare il collocamento della minore presso la madre;
3. escludere allo stato la frequentazione tra il padre e IA, fino diversa manifestazione di volontà della minore;
4. porre a carico del signor l'importo di €350,00 mensili a titolo di contributo alle esigenze della Pt_2 figlia, da versare alla madre entro il 15 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat, oltre al concorso al 50% alle spese extra assegno della minore come da linee guida adottate dal Tribunale di Monza, da intendersi richiamate;
5. stabilire che la signora percepisca integralmente l'assegno unico per la figlia. Pt_1 Motivi della decisione
Premesso che:
- e hanno intrattenuto una Parte_1 Pt_2 Parte_2 relazione dalla quale è nata in data [...]. Persona_1
Ritenuto che:
- Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali della figlia 12.1.2009) e, per le restanti pattuizioni, tali Persona_1 da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
Invero, dalla memoria di costituzione del curatore speciale emerge che La vicenda familiare e personale di
IA è stata oggetto di valutazione da parte del Tribunale per i Minorenni di Milano nell'ambito del procedimento instaurato nel gennaio 2023 su ricorso del P.M. a seguito di segnalazione dei servizi sociali di Besana Brianza, ove all'epoca viveva il nucleo familiare della minore, che avevano evidenziato una situazione di criticità del nucleo familiare;
la signora svolgeva attività come OSS in una struttura lontana da casa con turni anche di notte e per tale ragione a volte era Pt_1 costretta ad affidare IA, all'epoca quattordicenne, agli altri due figli più grandi, nati dal precedente matrimonio della signora con un connazionale (la madre di IA è peruviana), particolari criticità derivavano dalla segnalazione di un presunto abuso sessuale da parte del fratello, episodio che non è mai stato confermato dalla ragazza e per il quale la Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario aveva deciso di non procedere, data la mancanza di elementi sufficienti a sostenere l'accusa.
Il Tribunale per i Minorenni aveva disposto l'affido della minore all'ente limitando la responsabilità genitoriale e incaricato
l'ente affidatario di assicurare il più idoneo collocamento della minore, anche in affido etero familiare, pur garantendo la prosecuzione della relazione tra la minore e i suoi familiari.
Questo procuratore è stato curatore speciale di IA anche in quel procedimento.
IA è stata collocata in affido etero familiare presso una coppia di insegnanti nel maggio 2023 ed è rimasta con loro sino al luglio 2024, quando è tornata a vivere con la madre e il fratello.
Inizialmente il rapporto con gli affidatari sembrava armonioso, la coppia ha condotto IA in Sicilia nelle vacanze estive
2023 e i primi riscontri erano positivi, ma nel tempo il rapporto tra IA e gli affidatari si è incrinato, la ragazza ha riferito anche alla sottoscritta comportamenti severi da parte della coppia affidataria che, ad esempio, le aveva sottratto il telefono e il tablet temendo ne facesse un uso improprio e avrebbe limitato anche le telefonate con la madre. Il rimando di
IA era di un contesto ambientale poco accogliente ed estremamente severo, nel quale affermava di stare male, con pesanti limitazioni della frequentazione con i coetanei e nell'utilizzo dei sistemi tecnologici (telefono cellulare, tablet, etc.) che la ragazza affermava di utilizzare anche per la scuola. IA era arrivata a rifiutare qualsiasi confronto con gli affidatari isolandosi in camera sua e limitando anche la frequentazione con i coetanei, rimandava sentimenti di tristezza, frustrazione ed anche rassegnazione, come se non fosse possibile un confronto costruttivo o una diversa soluzione.
In sede di audizione innanzi al T.M. gli affidatari hanno riconosciuto le difficoltà con la ragazza. Durante l'affido IA ha continuato a mantenere rapporti con la mamma, che incontrava con regolarità, mentre aveva interrotto il rapporto sia col padre, che non aveva mai chiesto di incontrarla, che con i nonni paterni che si erano presi cura di lei nei primi anni di vita.
A conclusione di quel procedimento, su parere concorde dell'ente affidatario e del curatore speciale, il Tribunale per i
Minorenni con decreto definitivo del 26 giugno 2024 ha dichiarato la decadenza del padre dalla responsabilità genitoriale, confermato l'affido della minore al servizio sociale territorialmente competente per i successivi 18 mesi con limitazione della responsabilità genitoriale della madre, rimettendo all'ente affidatario la decisione sulle modalità e tempi di interruzione del percorso di affidamento etero familiare della minore e rientro presso la madre.
Il curatore ha recentemente incontrato la minore, la quale ha esposto di essere serena, ed è apparsa tale;
ha raccontato con entusiasmo della sua quotidianità e delle sue passioni;
il curatore ha esposto che la madre appare in grado di gestire la figlia e di comprenderne eventuali difficoltà; di prendersi in toto cura di lei, anche in ragione del totale disinteresse serbato dal padre;
ha concluso domandando che vengano omologate le conclusioni raggiunte dalle parti.
Dalla relazione dei servizi sociali competenti per il territorio di Seregno emerge invero che la minore ha concluso il percorso di affido etero famigliare, è tornata a vivere con la madre e il fratello , ha Per_2 rapporti con i nonni paterni, ma non con il padre;
sta seguendo un percorso di sostegno psicologico, come la di lei madre;
IA sta frequentando il liceo artistico e una volta la settimana un centro di aggregazione giovanile, suona il basso in una band;
allega di essere contenta del rientro a casa;
che con la madre ci sono alcuni momenti di fisiologico scontro, ma nessuna problematica particolare;
di non voler incontrare allo stato il padre.
Alla luce di tutto quanto precede, le conclusioni rassegnate dalle parti appaiono meritevoli di recepimento nella presente sede, in quanto rispondenti agli interessi morali e materiali della minore.
Le spese di lite, anche del curatore speciale, vengono complessate alla luce della natura, dell'esito del giudizio e dei rapporti tra le parti.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
e con ricorso depositato in data 13.12.2024, così
[...] Parte_2 provvede:
1. Provvede in conformità agli accordi raggiunti tra le parti e recepiti nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte
2. Spese di lite compensate anche tra le parti ed il curatore speciale.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 27.2.2025 Il Giudice rel.
IA Bonomi
Il Presidente
Carmen Arcellaschi
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Carmen Arcellaschi Presidente
Dott.ssa IA Bonomi Giudice rel.
Dott.ssa Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
13.12.2024, assunto in decisione in data 25.2.2025 e vertente tra
(c.f. ) nata in [...] il [...], con Parte_1 C.F._1
l'avvocato Maria Cristina Montis ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, Via Crema
n. 15;
e tra
(c.f. ), nato a [...] il [...], con Parte_2 C.F._2
l'avvocato Placido Mineo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Milano, Via Merlo n. 1;
e
(C.F.: ) quale curatrice speciale della minore Controparte_1 C.F._3
(C.F.: ), in proprio ex articolo 86 c.p.c., ed Persona_1 C.F._4 elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Monza (MB), Piazza San Pietro Martire, 1;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
1) la figlia minore IA sarà affidata ai Servizi Sociali di Seregno fino al dicembre 2025, come disposto dal Tribunale per i Minorenni di Milano con decreto definitivo del 26.6.24;
2) la minore verrà collocata presso la madre nella sua residenza in Seregno (MB) Via Mosè Gerosa n. 1 come disposto dal Tribunale per i Minorenni di Milano con decreto definitivo del 26.6.24;
3) Il signor avrà facoltà di vedere e frequentare IA, previo accordo con la madre e i Servizi Pt_2
Sociali del Comune di Seregno, tenuto conto anche delle esigenze della figlia IA;
4) Il signor si impegna entro il 15 di ogni mese a versare a titolo di contributo al mantenimento Pt_2 per la figlia l'importo di euro 350,00, tale importo sarà soggetto a rivalutazione ISTAT annuale, oltre al
50% delle spese straordinarie dei figli minori come da protocollo del Tribunale di Monza;
5) Le parti concordemente stabiliscono che la madre percepisca integralmente l'assegno unico per la figlia.
Per l'Avv. CP_1
1. confermare l'affido della minore al Comune di Seregno sino al novembre 2025 o alla diversa data che il Tribunale riterrà opportuna, con i compiti di supporto e monitoraggio meglio indicati nel decreto in data 26 giugno 2024 del Tribunale per i Minorenni di Milano da intendersi qui integralmente riportato e trascritto;
2. confermare il collocamento della minore presso la madre;
3. escludere allo stato la frequentazione tra il padre e IA, fino diversa manifestazione di volontà della minore;
4. porre a carico del signor l'importo di €350,00 mensili a titolo di contributo alle esigenze della Pt_2 figlia, da versare alla madre entro il 15 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat, oltre al concorso al 50% alle spese extra assegno della minore come da linee guida adottate dal Tribunale di Monza, da intendersi richiamate;
5. stabilire che la signora percepisca integralmente l'assegno unico per la figlia. Pt_1 Motivi della decisione
Premesso che:
- e hanno intrattenuto una Parte_1 Pt_2 Parte_2 relazione dalla quale è nata in data [...]. Persona_1
Ritenuto che:
- Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali della figlia 12.1.2009) e, per le restanti pattuizioni, tali Persona_1 da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
Invero, dalla memoria di costituzione del curatore speciale emerge che La vicenda familiare e personale di
IA è stata oggetto di valutazione da parte del Tribunale per i Minorenni di Milano nell'ambito del procedimento instaurato nel gennaio 2023 su ricorso del P.M. a seguito di segnalazione dei servizi sociali di Besana Brianza, ove all'epoca viveva il nucleo familiare della minore, che avevano evidenziato una situazione di criticità del nucleo familiare;
la signora svolgeva attività come OSS in una struttura lontana da casa con turni anche di notte e per tale ragione a volte era Pt_1 costretta ad affidare IA, all'epoca quattordicenne, agli altri due figli più grandi, nati dal precedente matrimonio della signora con un connazionale (la madre di IA è peruviana), particolari criticità derivavano dalla segnalazione di un presunto abuso sessuale da parte del fratello, episodio che non è mai stato confermato dalla ragazza e per il quale la Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario aveva deciso di non procedere, data la mancanza di elementi sufficienti a sostenere l'accusa.
Il Tribunale per i Minorenni aveva disposto l'affido della minore all'ente limitando la responsabilità genitoriale e incaricato
l'ente affidatario di assicurare il più idoneo collocamento della minore, anche in affido etero familiare, pur garantendo la prosecuzione della relazione tra la minore e i suoi familiari.
Questo procuratore è stato curatore speciale di IA anche in quel procedimento.
IA è stata collocata in affido etero familiare presso una coppia di insegnanti nel maggio 2023 ed è rimasta con loro sino al luglio 2024, quando è tornata a vivere con la madre e il fratello.
Inizialmente il rapporto con gli affidatari sembrava armonioso, la coppia ha condotto IA in Sicilia nelle vacanze estive
2023 e i primi riscontri erano positivi, ma nel tempo il rapporto tra IA e gli affidatari si è incrinato, la ragazza ha riferito anche alla sottoscritta comportamenti severi da parte della coppia affidataria che, ad esempio, le aveva sottratto il telefono e il tablet temendo ne facesse un uso improprio e avrebbe limitato anche le telefonate con la madre. Il rimando di
IA era di un contesto ambientale poco accogliente ed estremamente severo, nel quale affermava di stare male, con pesanti limitazioni della frequentazione con i coetanei e nell'utilizzo dei sistemi tecnologici (telefono cellulare, tablet, etc.) che la ragazza affermava di utilizzare anche per la scuola. IA era arrivata a rifiutare qualsiasi confronto con gli affidatari isolandosi in camera sua e limitando anche la frequentazione con i coetanei, rimandava sentimenti di tristezza, frustrazione ed anche rassegnazione, come se non fosse possibile un confronto costruttivo o una diversa soluzione.
In sede di audizione innanzi al T.M. gli affidatari hanno riconosciuto le difficoltà con la ragazza. Durante l'affido IA ha continuato a mantenere rapporti con la mamma, che incontrava con regolarità, mentre aveva interrotto il rapporto sia col padre, che non aveva mai chiesto di incontrarla, che con i nonni paterni che si erano presi cura di lei nei primi anni di vita.
A conclusione di quel procedimento, su parere concorde dell'ente affidatario e del curatore speciale, il Tribunale per i
Minorenni con decreto definitivo del 26 giugno 2024 ha dichiarato la decadenza del padre dalla responsabilità genitoriale, confermato l'affido della minore al servizio sociale territorialmente competente per i successivi 18 mesi con limitazione della responsabilità genitoriale della madre, rimettendo all'ente affidatario la decisione sulle modalità e tempi di interruzione del percorso di affidamento etero familiare della minore e rientro presso la madre.
Il curatore ha recentemente incontrato la minore, la quale ha esposto di essere serena, ed è apparsa tale;
ha raccontato con entusiasmo della sua quotidianità e delle sue passioni;
il curatore ha esposto che la madre appare in grado di gestire la figlia e di comprenderne eventuali difficoltà; di prendersi in toto cura di lei, anche in ragione del totale disinteresse serbato dal padre;
ha concluso domandando che vengano omologate le conclusioni raggiunte dalle parti.
Dalla relazione dei servizi sociali competenti per il territorio di Seregno emerge invero che la minore ha concluso il percorso di affido etero famigliare, è tornata a vivere con la madre e il fratello , ha Per_2 rapporti con i nonni paterni, ma non con il padre;
sta seguendo un percorso di sostegno psicologico, come la di lei madre;
IA sta frequentando il liceo artistico e una volta la settimana un centro di aggregazione giovanile, suona il basso in una band;
allega di essere contenta del rientro a casa;
che con la madre ci sono alcuni momenti di fisiologico scontro, ma nessuna problematica particolare;
di non voler incontrare allo stato il padre.
Alla luce di tutto quanto precede, le conclusioni rassegnate dalle parti appaiono meritevoli di recepimento nella presente sede, in quanto rispondenti agli interessi morali e materiali della minore.
Le spese di lite, anche del curatore speciale, vengono complessate alla luce della natura, dell'esito del giudizio e dei rapporti tra le parti.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
e con ricorso depositato in data 13.12.2024, così
[...] Parte_2 provvede:
1. Provvede in conformità agli accordi raggiunti tra le parti e recepiti nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte
2. Spese di lite compensate anche tra le parti ed il curatore speciale.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 27.2.2025 Il Giudice rel.
IA Bonomi
Il Presidente
Carmen Arcellaschi