Cass. pen., sez. II, sentenza 20/01/2026, n. 2216
CASS
Sentenza 20 gennaio 2026

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  • Accolto
    Nullità dell’ordinanza per omesso svolgimento dell’interrogatorio preventivo

    La Corte ritiene fondata l’eccezione di nullità per omesso svolgimento dell’interrogatorio preventivo, poiché il Tribunale non ha adeguatamente motivato la deroga in relazione alla posizione specifica del ricorrente, non avendo dimostrato la connessione tra i reati contestati al LI e quelli contestati ad altri indagati, né un collegamento probatorio che giustificasse tale deroga.

  • Altro
    Mancanza di valutazione autonoma degli atti di indagine

    La Corte reputa assorbita tale censura dalle ragioni di annullamento per omesso interrogatorio preventivo.

  • Altro
    Improcedibilità dell’azione penale per decorso del termine prescrizionale

    La Corte reputa assorbita tale censura dalle ragioni di annullamento per omesso interrogatorio preventivo.

  • Altro
    Inutilizzabilità della conversazione intercettata

    La Corte reputa assorbita tale censura dalle ragioni di annullamento per omesso interrogatorio preventivo.

  • Altro
    Insussistenza della gravità indiziaria per alcune ipotesi criminose

    La Corte reputa assorbita tale censura dalle ragioni di annullamento per omesso interrogatorio preventivo.

  • Altro
    Assenza di attualità e concretezza del pericolo di recidiva

    La Corte reputa assorbita tale censura dalle ragioni di annullamento per omesso interrogatorio preventivo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 20/01/2026, n. 2216
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2216
    Data del deposito : 20 gennaio 2026

    Testo completo