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Sentenza 11 maggio 2025
Sentenza 11 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 11/05/2025, n. 728 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 728 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4177/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale di Padova, Prima Sezione Civile, nelle persone dei Giudici dott. Barbara De Munari Presidente rel. dott. Luisa Bettio Giudice dott. Federica di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4177/2022 promossa da:
, con l'avv. MARZARO FRANCESCA Parte_1
Ricorrente
Contro
, con l'avv. BINATO ARIANNA Controparte_1
Resistente
Con l'intervento del PM
CONCLUSIONI
Conclusioni di parte attrice (come da foglio di p.c. del 16.12.2024)
Voglia il Tribunale adito, previa ogni declaratoria occorrenda e contrariis rejectis, nel merito:
1. Pronunciare sentenza definitiva di separazione dei coniugi e Parte_1 _1
, con addebito in capo al marito ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 c.p.c;
[...]
2. accertare e dichiarare il danno cagionato dal sig. alla SI _1 Parte_1
e, per l'effetto, condannare il Sig. al risarcimento del danno ex art. 2059 c.c. per _1 la somma di euro 50.000 €, ovvero la maggiore o minor somma che verrà ritenuta di
Giustizia;
pagina 1 di 10
3. ordinare al sig. di formulare idonea richiesta a secondo le _1 Parte_2 modalità da quest'ultima indicate, affinché l'istituto di credito possa valutare l'accollo esclusivo del contratto di mutuo in capo a lui. Qualora la richiesta non venga accettata in prima battuta, ordinare parimenti che venga reiterata fino a quando l'istituto di credito non l'avrà accettata. Laddove ciò non sia possibile, in via alternativa, si chiede che venga accertato l'arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c. in capo al Sig. e il _1
conseguente riconoscimento a favore della SI di una congrua Parte_1
indennità da valutarsi in via equitativa dal Giudicante, almeno dal momento della domanda formulata in sede di memoria integrativa datata 14 aprile 2023, a fronte del vantaggio di cui beneficia il marito a esclusivo discapito della ricorrente nel godere in via esclusiva di un bene immobile grazie alla presenza di lei come parte mutuataria. In ogni caso: spese e competenze di causa interamente rifuse a favore di parte ricorrente.
Con vittoria di spese e onorari di lite, oltre IVA, CPA, forfettarie, oneri e accessori di legge
Conclusioni di parte convenuta (come da foglio di p.c. del 16.12.2024)
NEL MERITO, contrariis reiectis,
a. pronunciata la separazione personale dei coniugi IGi e Controparte_1 Pt_1
con sentenza non definitiva n.1248/2023 pubblicata il 14.06.2023, addebitare la
[...]
stessa alla moglie SI per tutti i motivi di cui in narrativa e in atti, rigettando Pt_1
conseguentemente la domanda di addebito della separazione avanzata dalla ricorrente in quanto infondata;
b. rigettare la domanda della ricorrente avente ad oggetto la condanna del IG _1
al risarcimento ex art. 2059 c.c. in favore della SI per la somma di Pt_1
€.50.000,00 ovvero la maggiore e minor somma che verrà ritenuta di giustizia, in quanto inammissibile oltre che infondata, sia in fatto che in diritto, per tutti i motivi di cui in narrativa;
c. rigettare le domande della ricorrente aventi ad oggetto l'ordine in capo al IG
di formulare idonea richiesta a secondo le modalità da _1 Parte_2 quest'ultima indicate, affinché l'istituto di credito possa valutare l'accollo esclusivo del contratto di mutuo in capo al medesimo ovvero l'ordine in capo al IG di _1 reiterare la domanda fino a quando l'istituto di credito non l'avrà accettata, ovvero ancora le domande aventi ad oggetto l'accertamento dell'arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c. in capo al resistente e il riconoscimento a favore della SI di Pt_1
pagina 2 di 10 una congrua indennità da valutarsi in via equitativa dal Giudicante a decorrere dal momento della formulazione della domanda stessa con memoria integrativa del
14.04.2023, in quanto inammissibili oltre che tardive e infondate, sia in fatto che in diritto, per tutti i motivi di cui in narrativa;
IN VIA ISTRUTTORIA
- ammettersi tutte le istanze istruttorie formulate da parte resistente nelle memorie ex art.
183, VI comma, nn.2 e 3, c.p.c., del 13.09.2023 e 03.10.2023, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente ritrascritto, e sin qui non ammesse dal Giudice Istruttore con ordinanza del 27.03-08.04.2024;
- ci si oppone all'ammissione di tutte le istanze ex adverso formulate nella memoria ex art.
183, VI comma, n.2, c.p.c., avversaria, per i motivi già esposti nella memoria ex art. 183,
VI comma, n.3, c.p.c. depositata in data 03.10.2023 da intendersi qui integralmente riportata. In denegata ipotesi di ammissione delle istanze istruttorie avversarie si insiste per l'abilitazione a prova contraria con i testi già indicati a prova diretta;
- ci si oppone all'ammissione di tutte le istanze a prova contraria ex adverso formulate nella memoria ex art. 183, VI comma, n.3, c.p.c. avversaria, per i motivi già esposti nelle note di trattazione scritta del 11.03.2024. In denegata ipotesi di ammissione delle istanze istruttorie avversarie si insiste per l'abilitazione a prova contraria con i testi già indicati a prova diretta;
- ci si oppone all'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. avente ad oggetto un preventivo di una polizza vita oltre che una non meglio precisata chat di WhatsApp in quanto istanze formulate in modo generico ed in ogni caso irrilevanti ai fini del decidere;
- si insiste per l'espunzione dal fascicolo della documentazione ex adverso prodotta sub docc. 18, 20, 21, 22, dimessa da parte ricorrente unitamente alla memoria istruttoria ex art. 183, VI comma, n.2, c.p.c., datata 11.09.2023, in quanto trattasi di documenti contenenti dichiarazioni rese da soggetti terzi e raccolte senza nessuna delle garanzie prescritte dagli artt. 244 e seg. c.p.c. eludendo i limiti di ammissibilità della prova testimoniale e la garanzia del contraddittorio stesso, ovvero di documenti illegittimi;
- si insiste per l'espunzione dal fascicolo della documentazione ex adverso prodotta sub docc. da n.58 a n.106, dimessa da parte ricorrente unitamente alla memoria istruttoria ex art. 183, VI comma, n.3, c.p.c., datata 02.10.2023, in quanto tardiva e non riconducibile all'ambito della prova contraria;
pagina 3 di 10 - si insiste per l'espunzione dal fascicolo della documentazione ex adverso prodotta sub docc. 106, 107 e 108, e quindi l'espunzione dal fascicolo della chiavetta USB e dei file audio e video in essa contenuti in quanto il IG ha dichiarato di disconoscerli _1 ed in ogni caso trattasi di produzione tardiva e non riconducibile all'ambito della prova contraria oltre che documenti contenenti registrazioni rese da soggetti terzi estranei al processo e raccolte senza nessuna delle garanzie prescritte dagli artt. 244 e seg. c.p.c. eludendo i limiti di ammissibilità della prova testimoniale e la garanzia del contraddittorio stesso, ovvero di documenti illegittimi per i motivi esposti in atti;
- si ribadisce l'inammissibilità e l'inutilizzabilità dei documenti ex adverso prodotti sub docc. nn.13, 59, 71, 72 in quanto il IG ha dichiarato di disconoscerli per tutti _1
i motivi dedotti in atti;
- si eccepisce l'incapacità a testimoniare ex art. 246 c.p.c. della SI P_
, madre della ricorrente, in quanto portatrice di un interesse in causa, essendo
[...]
creditrice della ricorrente per quanto dalla stessa allegato;
- ci si oppone all'ammissione della richiesta CTU psichiatrica in quanto palesemente ad explorandum ed in ogni caso non potendo, la stessa, sopperire l'onere probatorio gravante sulla ricorrente. In ogni caso trattasi di domanda inammissibile in quanto non esercitabile nel giudizio di separazione personale dei coniugi, poiché soggetta al rito ordinario e non speciale quale è quello che ci occupa, oltre che tardivamente proposta. Ci si oppone, del pari, alla richiesta di una valutazione secondo equità da parte del Giudice “quanto al danno alla reputazione”, in quanto inammissibile, non potendo, la stessa, essere qualificata quale istanza istruttoria.
IN OGNI CASO
- condannare la SI , per tutti i motivi di cui in narrativa, al Parte_1
risarcimento dei danni ex art 96 c.p.c. in favore del IG , da liquidarsi Controparte_1 anche d'ufficio in via equitativa per il contegno processuale illecito;
- spese e compenso professionale di lite interamente rifusi, oltre rimborso spese generali,
c.p.a. ed i.v.a. se dovuta.
pagina 4 di 10 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 02.07.2022, , premesso di avere contratto Parte_1
matrimonio concordatario con a Trebaseleghe (VE) in data 24.07.2021 e Controparte_1
che dalla loro unione non sono nati figli, ha chiesto: pronunciarsi la separazione con addebito al marito;
disporre che la casa coniugale venga assegnata in uso esclusivo al marito;
disporre che il resistente si obblighi a trovare una nuova parte mutuataria liberando la ricorrente da ogni onere inerente e conseguente al contratto di mutuo ipotecario stipulato il 18/07/2016 ovvero, in subordine, obbligare il resistente a fornire espressa garanzia in forma scritta di tenere la ricorrente indenne e manlevata da ogni pretesa da parte di e/o di ogni altro creditore inerente e conseguente il contratto di mutuo Parte_2
ipotecario stipulato in data 18/07/2016; dare atto che i coniugi risultano economicamente autosufficienti e quindi disporre la rinuncia a qualsiasi reciproca pretesa economica a titolo di mantenimento;
disporre che il resistente proceda all'intestazione a suo nome dell'autovettura Opel Corsa targata DJ455CN intestata alla ricorrente;
condannare il resistente a pagare alla ricorrente €.
8.500 a titolo di restituzione somme versate dalla ricorrente al suocero per restituzione prestito per l'acquisto dell'immobile di proprietà esclusiva del resistente;
€. 2.490,75 per rimborso quota parte spese matrimonio;
€. 828,99 per rimborso spese acquisto televisore;
€. 900 per rimborso spese acquisto divano;
€.
12.898,71 per mobili vari;
€. 30.000 a titolo di danno morale per il comportamento tenuto nei mesi successivi alla confessione della relazione extraconiugale.
Allegava a sostegno che:
- le parti avevano contratto matrimonio il 24.7.2021;
- il 4.4.2022 il resistente le confessava di avere una relazione con una collega di lavoro e che questa aspettava da lui un figlio;
- tale situazione aveva comportato la intollerabilità della prosecuzione della convivenza;
- il aveva falsamente dichiarato a parenti e amici che ella aveva sottratto il denaro _1
presente sul conto corrente;
- la casa coniugale è di proprietà del ed è gravata da mutuo, rispetto al quale ella _1
era parte mutuataria e chiedeva di essere liberata dai relativi oneri;
- ciascuna parte aveva in uso una autovettura e, in particolare, ella risultava intestataria anche dell'auto in uso al marito, per la quale chiedeva che venisse fatto obbligo al _1
di provvedere al trasferimento in suo favore e a sue spese;
- le dovevano essere rimborsate una serie di somme da lei erogate e che le doveva essere pagina 5 di 10 risarcito il danno patito.
Parte resistente si costituiva in giudizio in data 31.10.2022; si associava alla richiesta di separazione, chiedendone però l'addebito alla moglie;
chiedeva il rigetto della domanda di assegnazione della casa coniugale;
il rigetto della domanda avente ad oggetto l'imposizione dell'obbligo in capo al di trovare una nuova parte mutuataria ovvero l'obbligo per _1
il medesimo di fornire espressa garanzia in forma scritta volta a tenere la ricorrente indenne e manlevata da ogni pretesa da parte di in relazione al contratto di Parte_2
mutuo; il rigetto della domanda avente ad oggetto la rinuncia dei coniugi a qualsiasi reciproca pretesa economica;
il rigetto della domanda relativa alla intestazione dell'autovettura; il rigetto delle domande di condanna al pagamento di somme in quanto tutte inammissibili oltre che infondate.
Allegava a sostegno che
-le parti avevano iniziato una convivenza more uxorio nel 2016 con l'accordo che il avrebbe provveduto al pagamento del mutuo di €. 535 mensili gravante sulla casa _1
(a lui solo intestata) e la si sarebbe fatta carico delle spese quotidiane e delle Pt_1
utenze;
-egli aveva affidato alla la gestione di tutte le sostanze familiari (ivi compreso il Pt_1
conto corrente sul quale veniva accreditato lo stipendio dello stesso ), per scoprire _1
poi alla fine del 2021 che ella aveva sottratto il denaro ivi depositato (destinandolo al rimborso di un finanziamento Agos da lui non contratto e ivi addebitando spese mai autorizzate per un totale di oltre 38.000 euro). Era questo il motivo della crisi familiare manifestatasi a dicembre 2021 e determinata dal comportamento tenuto della in Pt_1
violazione del dovere di lealtà; solo successivamente (a marzo 2022) egli aveva instaurato una nuova relazione affettiva con altra persona;
- la ricorrente la mattina del 05.04.2022 arbitrariamente abbandonava il tetto coniugale trasferendosi dai propri genitori in violazione del dovere di convivenza;
- le parti sono economicamente autosufficienti.
All'udienza del 15.12.2022 le parti comparivano personalmente e la parte ricorrente dichiarava di rinunciare alle domande formulate, ad eccezione della domanda di separazione con addebito e alla richiesta di accollo del mutuo.
All'esito dell'udienza presidenziale, il presidente delegato, sentiti i coniugi ed esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, rilevata la inammissibilità delle domande sub c) relative al mutuo gravante sulla casa coniugale, e) relativa alla autovettura Opel Corsa tg.
pagina 6 di 10 DJ445CN, ed f) relativa a rimborso somme e risarcimento del danno, autorizzava i coniugi a vivere separati, nominava sé stessa GI e fissava udienza di comparizione al 18.05.2023.
Con memoria integrativa del 14.04.2023 la parte ricorrente insisteva nella domanda di separazione con addebito, di accollo del mutuo e formulava domanda di risarcimento del danno ex art. 2059 c.c. chiedendo la condanna del al risarcimento della somma di _1
€. 50.000.
La parte resistente nella memoria integrativa del 08.05.2025 eccepiva la inammissibilità della richiesta di risarcimento per difetto di connessione e, in ogni caso, l'infondatezza della medesima. Eccepiva la inammissibilità della domanda relativa all'accollo del mutuo.
Insisteva nelle proprie richieste e formulava altresì domanda di condanna della ricorrente ex art. 96 c.p.c.
All'esito dell'udienza di comparizione del 18.05.2023, il Giudice rimetteva la causa al
Collegio per la decisione in punto status.
Il Tribunale di Padova, con sentenza non definitiva n. 1248/2023 pubblicata il 14.06.2023, pronunciava la separazione personale dei coniugi e con ordinanza di pari data concedeva i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c.
All'esito del deposito delle memorie ex art. 183 comma 6 cc, con ordinanza di data
08.04.2024 il Giudice ammetteva le produzioni documentali, rigettava le prove per testi e, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza di precisazione delle conclusioni al 17.12.2024; con note scritte depositate per l'udienza, le parti concludevano come in epigrafe e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
1.
Va dichiarata in primo luogo la inammissibilità delle domande svolte da parte ricorrente di risarcimento del danno e della domanda di “ordinare al sig. di formulare idonea _1 richiesta a secondo le modalità da quest'ultima indicate, affinché l'istituto Parte_2 di credito possa valutare l'accollo esclusivo del contratto di mutuo in capo a lui. Qualora la richiesta non venga accettata in prima battuta, ordinare parimenti che venga reiterata fino a quando l'istituto di credito non l'avrà accettata. Laddove ciò non sia possibile, in via alternativa, si chiede che venga accertato l'arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c. in capo al Sig. e il conseguente riconoscimento a favore della SI _1 Pt_1
di una congrua indennità da valutarsi in via equitativa dal Giudicante”.
[...]
La parte ricorrente ha eccepito sin dal primo atto utile l'inammissibilità di dette domande.
pagina 7 di 10 Detta inammissibilità è già stata rilevata in sede di ordinanza presidenziale di data
19.12.2022.
Anche in questa sede deve essere dichiarata la inammissibilità di dette domande
Sul punto occorre ricordare che non è ammissibile il cumulo nel procedimento di separazione con domande soggette a rito diverso (“il cumulo in unico processo della domanda di separazione o di divorzio, soggetta al rito camerale, con quella di divisione dei beni comuni dei coniugi o di annullamento di un accordo transattivo intervenuto tra i coniugi per lo scioglimento della comunione dei beni, o ancora con la domanda di restituzione di somme di denaro o di beni mobili o con quella di accertamento della proprietà della casa coniugale, o con la domanda di condanna al risarcimento del danno per lamentate continue inadempienze, tutte soggette al rito ordinario, trattandosi di domande non legate da vincoli di connessione, ma autonome e distinte l'una dall'altra”
(cfr., tra le ultime, Corte cass., Ordinanza n. 6424 del 13/03/2017 e Corte cass., Ordinanza
n. 14878 del 31.5.2019).
Inoltre, con riguardo alle domande aventi ad oggetto il mutuo gravante sulla casa coniugale, va rilevato che le domande riguardano un rapporto contrattuale in essere con soggetto terzo non presente in questo procedimento.
Va pertanto dichiarata l'inammissibilità delle domande formulate.
2. Le domande di addebito.
La ricorrente ha chiesto che la separazione sia addebitata a . Controparte_1
A fondamento ha allegato che la convivenza è divenuta intollerabile a causa della relazione extraconiugale da lui intrattenuta con una collega di lavoro, relazione che il marito le confessava ad aprile 2022.
Il convenuto ha eccepito che, al tempo in cui egli ha avviato la relazione con la collega, la crisi coniugale era già maturata ed aveva già determinato l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
In particolare, egli fa risalire la crisi coniugale a dicembre 2021 e l'avvio della relazione a marzo 2021. La ragione della crisi starebbe nella scoperta da parte del convenuto della dissipazione dei denari comuni ad opera della moglie e a lui tenuta nascosta.
Tanto premesso va osservato, in tema di addebito, che, per consolidato insegnamento della
Suprema Corte, la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di pagina 8 di 10 entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza. Pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito (cfr., tra le numerose, Cass. civ. n. 14042/2008; Cass. civ. n. 2740/2008; Cass. civ. n. 279/2000).
Tanto premesso, deve ritenersi anzitutto provata la ricostruzione dei fatti come svolta dalla parte ricorrente in merito alla esistenza di una relazione extraconiugale del marito, relazione della quale ella veniva a conoscenza nell'aprile 2022.
In particolare, la parte ricorrente ha prodotto sub 12 i messaggi scambiati tra coniugi nel periodo di interesse dai quali risulta che la relazione coniugale, che nel periodo precedente si svolgeva con toni normali, si incrinava in maniera irreversibile ad aprile del 2022 (chat del 05.04.2022: ore 14.36: “tu non sai quanto male mi stai facendo. Il male è Pt_1 indescrivibile spero tu non lo proverai mai”; ore 14:37: “ti ho chiesto di ritornare Pt_1 sui tuoi passi e capire quanto male sto”; ore 14:37: “Lo sto provando anche io”; _1
ore 14:37: “cosa?”; ore 14:38: “cosa stai provando?”; chat del Pt_1 Pt_1
06/04/2022: ore 08:06: “sei riuscita a dormire?”; Giorgia ore 08:06: “così e così _1 te?”; ore 08:21: “Io ho lo stomaco a pezzi” “E la testa che esplode”; chat del _1
20/04/2022: ore 17:20: “Ciao, come mi avevi chiesto te, ti chiedo i turni per poter Pt_1 capire quando non sei a casa e prendermi le mie cose e non vederci come da tua volontà”)
Ha poi prodotto sub doc. 58 il certificato di stato di famiglia del resistente dal quale risulta la nascita in data 29/11/2022 di , figlia del resistente. Persona_1
Per contro non è stata provata la sussistenza di una irreversibile crisi coniugale maturata in precedenza al mese di aprile.
Infatti, gli scambi di messaggi telefonici tra coniugi nei mesi precedenti ad aprile 2022
(documento 12 di parte resistente) non fanno emergere la sussistenza di una crisi tra i due, essendo i toni utilizzati tra le parti del tutto normali con alternanza di toni più affettuosi e meno affettuosi, come in una normale vita di coppia;
la parte ricorrente ha poi prodotto i biglietti affettuosi ricevuti dal marito in occasione della festa di San Valentino a febbraio
2022 (doc. 13) e una lettera d'amore datata 12/03/2022 (doc. 59)
Alla luce di tali evidenze documentali, appare infondata la richiesta di addebito di parte resistente collegata al maturare di una crisi precedente di cui agli atti non vi è prova. E infatti, a prescindere dall'uso che dei denari presenti sui conti correnti della coppia sia stato pagina 9 di 10 fatto, dalla documentazione dimessa deve escludersi che nei mesi precedenti ad aprile 2022 fosse maturata nella coppia una crisi irreversibile che abbia condotto alla intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
La separazione va dunque addebitata a . Controparte_1
3. spese di lite
Tenuto conto dell'addebito della separazione in capo al convenuto le spese di lite vanno poste a carico di quest'ultimo e liquidate, secondo quanto previsto dal D.M. 55/2014 come aggiornato, in euro 7.616 (€.
1.701 per la fase di studio, €.
1.204 per la fase introduttiva;
€.
1.806 per la fase istruttoria, €.
2.905 per la fase decisionale) per compenso professionale, oltre al rimborso delle spese generali, iva e cpa come per legge.
Va infine rigettata la domanda di parte resistente ex art. 96 c.p.c.. Come precisato dalla
Suprema Corte, la domanda di cui al primo comma della norma sopra citata comporta l'assolvimento di un preciso onere probatorio da parte dell'istante presupponendo l'accoglimento della stessa l'accertamento sia dell'elemento soggettivo (mala fede o colpa grave) sia dell'elemento oggettivo (entità del danno sofferto) (cfr. Cass. n. 24645 del 27-
11-2007), onere non assolto da detta parte. Non si ritengono, inoltre, sussistenti i presupposti per una condanna in via equitativa ai sensi del terzo comma di tale norma.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1.Dichiara la separazione tra le parti addebitabile a;
Controparte_1
2.Rigetta la domanda di addebito proposta da parte resistente;
3.Dichiara la inammissibilità delle ulteriori domande proposte da parte ricorrente;
4.Condanna la parte resistente a rimborsare alla parte ricorrente Controparte_1 Pt_1
le spese di lite, che si liquidano in € 7.616, 00 per spese, oltre i.v.a., c.p.a. e per
[...]
spese generali.
5. Rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 06.05.2025
Il Presidente rel. dott. Barbara De Munari
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale di Padova, Prima Sezione Civile, nelle persone dei Giudici dott. Barbara De Munari Presidente rel. dott. Luisa Bettio Giudice dott. Federica di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4177/2022 promossa da:
, con l'avv. MARZARO FRANCESCA Parte_1
Ricorrente
Contro
, con l'avv. BINATO ARIANNA Controparte_1
Resistente
Con l'intervento del PM
CONCLUSIONI
Conclusioni di parte attrice (come da foglio di p.c. del 16.12.2024)
Voglia il Tribunale adito, previa ogni declaratoria occorrenda e contrariis rejectis, nel merito:
1. Pronunciare sentenza definitiva di separazione dei coniugi e Parte_1 _1
, con addebito in capo al marito ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 c.p.c;
[...]
2. accertare e dichiarare il danno cagionato dal sig. alla SI _1 Parte_1
e, per l'effetto, condannare il Sig. al risarcimento del danno ex art. 2059 c.c. per _1 la somma di euro 50.000 €, ovvero la maggiore o minor somma che verrà ritenuta di
Giustizia;
pagina 1 di 10
3. ordinare al sig. di formulare idonea richiesta a secondo le _1 Parte_2 modalità da quest'ultima indicate, affinché l'istituto di credito possa valutare l'accollo esclusivo del contratto di mutuo in capo a lui. Qualora la richiesta non venga accettata in prima battuta, ordinare parimenti che venga reiterata fino a quando l'istituto di credito non l'avrà accettata. Laddove ciò non sia possibile, in via alternativa, si chiede che venga accertato l'arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c. in capo al Sig. e il _1
conseguente riconoscimento a favore della SI di una congrua Parte_1
indennità da valutarsi in via equitativa dal Giudicante, almeno dal momento della domanda formulata in sede di memoria integrativa datata 14 aprile 2023, a fronte del vantaggio di cui beneficia il marito a esclusivo discapito della ricorrente nel godere in via esclusiva di un bene immobile grazie alla presenza di lei come parte mutuataria. In ogni caso: spese e competenze di causa interamente rifuse a favore di parte ricorrente.
Con vittoria di spese e onorari di lite, oltre IVA, CPA, forfettarie, oneri e accessori di legge
Conclusioni di parte convenuta (come da foglio di p.c. del 16.12.2024)
NEL MERITO, contrariis reiectis,
a. pronunciata la separazione personale dei coniugi IGi e Controparte_1 Pt_1
con sentenza non definitiva n.1248/2023 pubblicata il 14.06.2023, addebitare la
[...]
stessa alla moglie SI per tutti i motivi di cui in narrativa e in atti, rigettando Pt_1
conseguentemente la domanda di addebito della separazione avanzata dalla ricorrente in quanto infondata;
b. rigettare la domanda della ricorrente avente ad oggetto la condanna del IG _1
al risarcimento ex art. 2059 c.c. in favore della SI per la somma di Pt_1
€.50.000,00 ovvero la maggiore e minor somma che verrà ritenuta di giustizia, in quanto inammissibile oltre che infondata, sia in fatto che in diritto, per tutti i motivi di cui in narrativa;
c. rigettare le domande della ricorrente aventi ad oggetto l'ordine in capo al IG
di formulare idonea richiesta a secondo le modalità da _1 Parte_2 quest'ultima indicate, affinché l'istituto di credito possa valutare l'accollo esclusivo del contratto di mutuo in capo al medesimo ovvero l'ordine in capo al IG di _1 reiterare la domanda fino a quando l'istituto di credito non l'avrà accettata, ovvero ancora le domande aventi ad oggetto l'accertamento dell'arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c. in capo al resistente e il riconoscimento a favore della SI di Pt_1
pagina 2 di 10 una congrua indennità da valutarsi in via equitativa dal Giudicante a decorrere dal momento della formulazione della domanda stessa con memoria integrativa del
14.04.2023, in quanto inammissibili oltre che tardive e infondate, sia in fatto che in diritto, per tutti i motivi di cui in narrativa;
IN VIA ISTRUTTORIA
- ammettersi tutte le istanze istruttorie formulate da parte resistente nelle memorie ex art.
183, VI comma, nn.2 e 3, c.p.c., del 13.09.2023 e 03.10.2023, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente ritrascritto, e sin qui non ammesse dal Giudice Istruttore con ordinanza del 27.03-08.04.2024;
- ci si oppone all'ammissione di tutte le istanze ex adverso formulate nella memoria ex art.
183, VI comma, n.2, c.p.c., avversaria, per i motivi già esposti nella memoria ex art. 183,
VI comma, n.3, c.p.c. depositata in data 03.10.2023 da intendersi qui integralmente riportata. In denegata ipotesi di ammissione delle istanze istruttorie avversarie si insiste per l'abilitazione a prova contraria con i testi già indicati a prova diretta;
- ci si oppone all'ammissione di tutte le istanze a prova contraria ex adverso formulate nella memoria ex art. 183, VI comma, n.3, c.p.c. avversaria, per i motivi già esposti nelle note di trattazione scritta del 11.03.2024. In denegata ipotesi di ammissione delle istanze istruttorie avversarie si insiste per l'abilitazione a prova contraria con i testi già indicati a prova diretta;
- ci si oppone all'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. avente ad oggetto un preventivo di una polizza vita oltre che una non meglio precisata chat di WhatsApp in quanto istanze formulate in modo generico ed in ogni caso irrilevanti ai fini del decidere;
- si insiste per l'espunzione dal fascicolo della documentazione ex adverso prodotta sub docc. 18, 20, 21, 22, dimessa da parte ricorrente unitamente alla memoria istruttoria ex art. 183, VI comma, n.2, c.p.c., datata 11.09.2023, in quanto trattasi di documenti contenenti dichiarazioni rese da soggetti terzi e raccolte senza nessuna delle garanzie prescritte dagli artt. 244 e seg. c.p.c. eludendo i limiti di ammissibilità della prova testimoniale e la garanzia del contraddittorio stesso, ovvero di documenti illegittimi;
- si insiste per l'espunzione dal fascicolo della documentazione ex adverso prodotta sub docc. da n.58 a n.106, dimessa da parte ricorrente unitamente alla memoria istruttoria ex art. 183, VI comma, n.3, c.p.c., datata 02.10.2023, in quanto tardiva e non riconducibile all'ambito della prova contraria;
pagina 3 di 10 - si insiste per l'espunzione dal fascicolo della documentazione ex adverso prodotta sub docc. 106, 107 e 108, e quindi l'espunzione dal fascicolo della chiavetta USB e dei file audio e video in essa contenuti in quanto il IG ha dichiarato di disconoscerli _1 ed in ogni caso trattasi di produzione tardiva e non riconducibile all'ambito della prova contraria oltre che documenti contenenti registrazioni rese da soggetti terzi estranei al processo e raccolte senza nessuna delle garanzie prescritte dagli artt. 244 e seg. c.p.c. eludendo i limiti di ammissibilità della prova testimoniale e la garanzia del contraddittorio stesso, ovvero di documenti illegittimi per i motivi esposti in atti;
- si ribadisce l'inammissibilità e l'inutilizzabilità dei documenti ex adverso prodotti sub docc. nn.13, 59, 71, 72 in quanto il IG ha dichiarato di disconoscerli per tutti _1
i motivi dedotti in atti;
- si eccepisce l'incapacità a testimoniare ex art. 246 c.p.c. della SI P_
, madre della ricorrente, in quanto portatrice di un interesse in causa, essendo
[...]
creditrice della ricorrente per quanto dalla stessa allegato;
- ci si oppone all'ammissione della richiesta CTU psichiatrica in quanto palesemente ad explorandum ed in ogni caso non potendo, la stessa, sopperire l'onere probatorio gravante sulla ricorrente. In ogni caso trattasi di domanda inammissibile in quanto non esercitabile nel giudizio di separazione personale dei coniugi, poiché soggetta al rito ordinario e non speciale quale è quello che ci occupa, oltre che tardivamente proposta. Ci si oppone, del pari, alla richiesta di una valutazione secondo equità da parte del Giudice “quanto al danno alla reputazione”, in quanto inammissibile, non potendo, la stessa, essere qualificata quale istanza istruttoria.
IN OGNI CASO
- condannare la SI , per tutti i motivi di cui in narrativa, al Parte_1
risarcimento dei danni ex art 96 c.p.c. in favore del IG , da liquidarsi Controparte_1 anche d'ufficio in via equitativa per il contegno processuale illecito;
- spese e compenso professionale di lite interamente rifusi, oltre rimborso spese generali,
c.p.a. ed i.v.a. se dovuta.
pagina 4 di 10 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 02.07.2022, , premesso di avere contratto Parte_1
matrimonio concordatario con a Trebaseleghe (VE) in data 24.07.2021 e Controparte_1
che dalla loro unione non sono nati figli, ha chiesto: pronunciarsi la separazione con addebito al marito;
disporre che la casa coniugale venga assegnata in uso esclusivo al marito;
disporre che il resistente si obblighi a trovare una nuova parte mutuataria liberando la ricorrente da ogni onere inerente e conseguente al contratto di mutuo ipotecario stipulato il 18/07/2016 ovvero, in subordine, obbligare il resistente a fornire espressa garanzia in forma scritta di tenere la ricorrente indenne e manlevata da ogni pretesa da parte di e/o di ogni altro creditore inerente e conseguente il contratto di mutuo Parte_2
ipotecario stipulato in data 18/07/2016; dare atto che i coniugi risultano economicamente autosufficienti e quindi disporre la rinuncia a qualsiasi reciproca pretesa economica a titolo di mantenimento;
disporre che il resistente proceda all'intestazione a suo nome dell'autovettura Opel Corsa targata DJ455CN intestata alla ricorrente;
condannare il resistente a pagare alla ricorrente €.
8.500 a titolo di restituzione somme versate dalla ricorrente al suocero per restituzione prestito per l'acquisto dell'immobile di proprietà esclusiva del resistente;
€. 2.490,75 per rimborso quota parte spese matrimonio;
€. 828,99 per rimborso spese acquisto televisore;
€. 900 per rimborso spese acquisto divano;
€.
12.898,71 per mobili vari;
€. 30.000 a titolo di danno morale per il comportamento tenuto nei mesi successivi alla confessione della relazione extraconiugale.
Allegava a sostegno che:
- le parti avevano contratto matrimonio il 24.7.2021;
- il 4.4.2022 il resistente le confessava di avere una relazione con una collega di lavoro e che questa aspettava da lui un figlio;
- tale situazione aveva comportato la intollerabilità della prosecuzione della convivenza;
- il aveva falsamente dichiarato a parenti e amici che ella aveva sottratto il denaro _1
presente sul conto corrente;
- la casa coniugale è di proprietà del ed è gravata da mutuo, rispetto al quale ella _1
era parte mutuataria e chiedeva di essere liberata dai relativi oneri;
- ciascuna parte aveva in uso una autovettura e, in particolare, ella risultava intestataria anche dell'auto in uso al marito, per la quale chiedeva che venisse fatto obbligo al _1
di provvedere al trasferimento in suo favore e a sue spese;
- le dovevano essere rimborsate una serie di somme da lei erogate e che le doveva essere pagina 5 di 10 risarcito il danno patito.
Parte resistente si costituiva in giudizio in data 31.10.2022; si associava alla richiesta di separazione, chiedendone però l'addebito alla moglie;
chiedeva il rigetto della domanda di assegnazione della casa coniugale;
il rigetto della domanda avente ad oggetto l'imposizione dell'obbligo in capo al di trovare una nuova parte mutuataria ovvero l'obbligo per _1
il medesimo di fornire espressa garanzia in forma scritta volta a tenere la ricorrente indenne e manlevata da ogni pretesa da parte di in relazione al contratto di Parte_2
mutuo; il rigetto della domanda avente ad oggetto la rinuncia dei coniugi a qualsiasi reciproca pretesa economica;
il rigetto della domanda relativa alla intestazione dell'autovettura; il rigetto delle domande di condanna al pagamento di somme in quanto tutte inammissibili oltre che infondate.
Allegava a sostegno che
-le parti avevano iniziato una convivenza more uxorio nel 2016 con l'accordo che il avrebbe provveduto al pagamento del mutuo di €. 535 mensili gravante sulla casa _1
(a lui solo intestata) e la si sarebbe fatta carico delle spese quotidiane e delle Pt_1
utenze;
-egli aveva affidato alla la gestione di tutte le sostanze familiari (ivi compreso il Pt_1
conto corrente sul quale veniva accreditato lo stipendio dello stesso ), per scoprire _1
poi alla fine del 2021 che ella aveva sottratto il denaro ivi depositato (destinandolo al rimborso di un finanziamento Agos da lui non contratto e ivi addebitando spese mai autorizzate per un totale di oltre 38.000 euro). Era questo il motivo della crisi familiare manifestatasi a dicembre 2021 e determinata dal comportamento tenuto della in Pt_1
violazione del dovere di lealtà; solo successivamente (a marzo 2022) egli aveva instaurato una nuova relazione affettiva con altra persona;
- la ricorrente la mattina del 05.04.2022 arbitrariamente abbandonava il tetto coniugale trasferendosi dai propri genitori in violazione del dovere di convivenza;
- le parti sono economicamente autosufficienti.
All'udienza del 15.12.2022 le parti comparivano personalmente e la parte ricorrente dichiarava di rinunciare alle domande formulate, ad eccezione della domanda di separazione con addebito e alla richiesta di accollo del mutuo.
All'esito dell'udienza presidenziale, il presidente delegato, sentiti i coniugi ed esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, rilevata la inammissibilità delle domande sub c) relative al mutuo gravante sulla casa coniugale, e) relativa alla autovettura Opel Corsa tg.
pagina 6 di 10 DJ445CN, ed f) relativa a rimborso somme e risarcimento del danno, autorizzava i coniugi a vivere separati, nominava sé stessa GI e fissava udienza di comparizione al 18.05.2023.
Con memoria integrativa del 14.04.2023 la parte ricorrente insisteva nella domanda di separazione con addebito, di accollo del mutuo e formulava domanda di risarcimento del danno ex art. 2059 c.c. chiedendo la condanna del al risarcimento della somma di _1
€. 50.000.
La parte resistente nella memoria integrativa del 08.05.2025 eccepiva la inammissibilità della richiesta di risarcimento per difetto di connessione e, in ogni caso, l'infondatezza della medesima. Eccepiva la inammissibilità della domanda relativa all'accollo del mutuo.
Insisteva nelle proprie richieste e formulava altresì domanda di condanna della ricorrente ex art. 96 c.p.c.
All'esito dell'udienza di comparizione del 18.05.2023, il Giudice rimetteva la causa al
Collegio per la decisione in punto status.
Il Tribunale di Padova, con sentenza non definitiva n. 1248/2023 pubblicata il 14.06.2023, pronunciava la separazione personale dei coniugi e con ordinanza di pari data concedeva i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c.
All'esito del deposito delle memorie ex art. 183 comma 6 cc, con ordinanza di data
08.04.2024 il Giudice ammetteva le produzioni documentali, rigettava le prove per testi e, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza di precisazione delle conclusioni al 17.12.2024; con note scritte depositate per l'udienza, le parti concludevano come in epigrafe e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
1.
Va dichiarata in primo luogo la inammissibilità delle domande svolte da parte ricorrente di risarcimento del danno e della domanda di “ordinare al sig. di formulare idonea _1 richiesta a secondo le modalità da quest'ultima indicate, affinché l'istituto Parte_2 di credito possa valutare l'accollo esclusivo del contratto di mutuo in capo a lui. Qualora la richiesta non venga accettata in prima battuta, ordinare parimenti che venga reiterata fino a quando l'istituto di credito non l'avrà accettata. Laddove ciò non sia possibile, in via alternativa, si chiede che venga accertato l'arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c. in capo al Sig. e il conseguente riconoscimento a favore della SI _1 Pt_1
di una congrua indennità da valutarsi in via equitativa dal Giudicante”.
[...]
La parte ricorrente ha eccepito sin dal primo atto utile l'inammissibilità di dette domande.
pagina 7 di 10 Detta inammissibilità è già stata rilevata in sede di ordinanza presidenziale di data
19.12.2022.
Anche in questa sede deve essere dichiarata la inammissibilità di dette domande
Sul punto occorre ricordare che non è ammissibile il cumulo nel procedimento di separazione con domande soggette a rito diverso (“il cumulo in unico processo della domanda di separazione o di divorzio, soggetta al rito camerale, con quella di divisione dei beni comuni dei coniugi o di annullamento di un accordo transattivo intervenuto tra i coniugi per lo scioglimento della comunione dei beni, o ancora con la domanda di restituzione di somme di denaro o di beni mobili o con quella di accertamento della proprietà della casa coniugale, o con la domanda di condanna al risarcimento del danno per lamentate continue inadempienze, tutte soggette al rito ordinario, trattandosi di domande non legate da vincoli di connessione, ma autonome e distinte l'una dall'altra”
(cfr., tra le ultime, Corte cass., Ordinanza n. 6424 del 13/03/2017 e Corte cass., Ordinanza
n. 14878 del 31.5.2019).
Inoltre, con riguardo alle domande aventi ad oggetto il mutuo gravante sulla casa coniugale, va rilevato che le domande riguardano un rapporto contrattuale in essere con soggetto terzo non presente in questo procedimento.
Va pertanto dichiarata l'inammissibilità delle domande formulate.
2. Le domande di addebito.
La ricorrente ha chiesto che la separazione sia addebitata a . Controparte_1
A fondamento ha allegato che la convivenza è divenuta intollerabile a causa della relazione extraconiugale da lui intrattenuta con una collega di lavoro, relazione che il marito le confessava ad aprile 2022.
Il convenuto ha eccepito che, al tempo in cui egli ha avviato la relazione con la collega, la crisi coniugale era già maturata ed aveva già determinato l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
In particolare, egli fa risalire la crisi coniugale a dicembre 2021 e l'avvio della relazione a marzo 2021. La ragione della crisi starebbe nella scoperta da parte del convenuto della dissipazione dei denari comuni ad opera della moglie e a lui tenuta nascosta.
Tanto premesso va osservato, in tema di addebito, che, per consolidato insegnamento della
Suprema Corte, la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di pagina 8 di 10 entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza. Pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito (cfr., tra le numerose, Cass. civ. n. 14042/2008; Cass. civ. n. 2740/2008; Cass. civ. n. 279/2000).
Tanto premesso, deve ritenersi anzitutto provata la ricostruzione dei fatti come svolta dalla parte ricorrente in merito alla esistenza di una relazione extraconiugale del marito, relazione della quale ella veniva a conoscenza nell'aprile 2022.
In particolare, la parte ricorrente ha prodotto sub 12 i messaggi scambiati tra coniugi nel periodo di interesse dai quali risulta che la relazione coniugale, che nel periodo precedente si svolgeva con toni normali, si incrinava in maniera irreversibile ad aprile del 2022 (chat del 05.04.2022: ore 14.36: “tu non sai quanto male mi stai facendo. Il male è Pt_1 indescrivibile spero tu non lo proverai mai”; ore 14:37: “ti ho chiesto di ritornare Pt_1 sui tuoi passi e capire quanto male sto”; ore 14:37: “Lo sto provando anche io”; _1
ore 14:37: “cosa?”; ore 14:38: “cosa stai provando?”; chat del Pt_1 Pt_1
06/04/2022: ore 08:06: “sei riuscita a dormire?”; Giorgia ore 08:06: “così e così _1 te?”; ore 08:21: “Io ho lo stomaco a pezzi” “E la testa che esplode”; chat del _1
20/04/2022: ore 17:20: “Ciao, come mi avevi chiesto te, ti chiedo i turni per poter Pt_1 capire quando non sei a casa e prendermi le mie cose e non vederci come da tua volontà”)
Ha poi prodotto sub doc. 58 il certificato di stato di famiglia del resistente dal quale risulta la nascita in data 29/11/2022 di , figlia del resistente. Persona_1
Per contro non è stata provata la sussistenza di una irreversibile crisi coniugale maturata in precedenza al mese di aprile.
Infatti, gli scambi di messaggi telefonici tra coniugi nei mesi precedenti ad aprile 2022
(documento 12 di parte resistente) non fanno emergere la sussistenza di una crisi tra i due, essendo i toni utilizzati tra le parti del tutto normali con alternanza di toni più affettuosi e meno affettuosi, come in una normale vita di coppia;
la parte ricorrente ha poi prodotto i biglietti affettuosi ricevuti dal marito in occasione della festa di San Valentino a febbraio
2022 (doc. 13) e una lettera d'amore datata 12/03/2022 (doc. 59)
Alla luce di tali evidenze documentali, appare infondata la richiesta di addebito di parte resistente collegata al maturare di una crisi precedente di cui agli atti non vi è prova. E infatti, a prescindere dall'uso che dei denari presenti sui conti correnti della coppia sia stato pagina 9 di 10 fatto, dalla documentazione dimessa deve escludersi che nei mesi precedenti ad aprile 2022 fosse maturata nella coppia una crisi irreversibile che abbia condotto alla intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
La separazione va dunque addebitata a . Controparte_1
3. spese di lite
Tenuto conto dell'addebito della separazione in capo al convenuto le spese di lite vanno poste a carico di quest'ultimo e liquidate, secondo quanto previsto dal D.M. 55/2014 come aggiornato, in euro 7.616 (€.
1.701 per la fase di studio, €.
1.204 per la fase introduttiva;
€.
1.806 per la fase istruttoria, €.
2.905 per la fase decisionale) per compenso professionale, oltre al rimborso delle spese generali, iva e cpa come per legge.
Va infine rigettata la domanda di parte resistente ex art. 96 c.p.c.. Come precisato dalla
Suprema Corte, la domanda di cui al primo comma della norma sopra citata comporta l'assolvimento di un preciso onere probatorio da parte dell'istante presupponendo l'accoglimento della stessa l'accertamento sia dell'elemento soggettivo (mala fede o colpa grave) sia dell'elemento oggettivo (entità del danno sofferto) (cfr. Cass. n. 24645 del 27-
11-2007), onere non assolto da detta parte. Non si ritengono, inoltre, sussistenti i presupposti per una condanna in via equitativa ai sensi del terzo comma di tale norma.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1.Dichiara la separazione tra le parti addebitabile a;
Controparte_1
2.Rigetta la domanda di addebito proposta da parte resistente;
3.Dichiara la inammissibilità delle ulteriori domande proposte da parte ricorrente;
4.Condanna la parte resistente a rimborsare alla parte ricorrente Controparte_1 Pt_1
le spese di lite, che si liquidano in € 7.616, 00 per spese, oltre i.v.a., c.p.a. e per
[...]
spese generali.
5. Rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 06.05.2025
Il Presidente rel. dott. Barbara De Munari
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