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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/12/2025, n. 17222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17222 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composto dai sigg. Magistrati
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Filomena Albano Giudice
Dott.ssa Simona Rossi Giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
sulla domanda di separazione iscritta al R.G. 54593/24 proposta da C.F. Parte_1 C.F._1
avv. Gavril Zaccaria
nei confronti di
C.F. CP_1 C.F._2
avv. Anna Sebasta
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Roma, che ha apposto il suo VISTO al ricorso;
viste le note di trattazione scritta per l'udienza del 21.10.25 depositate il 20.10.25 ove le parti hanno chiesto definirsi il giudizio separativo con compensazione delle spese, così intendendosi rinunciata la domanda di divorzio;
rilevato che le parti hanno chiesto definirsi il giudizio alle seguenti condizioni: “ 1) i coniugi vivranno separati serbandosi reciproco rispetto;
2) la Sig.ra ha già lasciato l'abitazione di Roma, CP_1
Via Bresimo, 23 int. 1, asportando i suoi effetti personali e null'altro avrà a pretendere, rinunciando ad ogni diritto sull'abitazione ivi compresa l'assegnazione; 3) il Sig. riconoscerà alla Sig.ra Pt_1
a titolo di contributo per il suo mantenimento la somma mensile di Euro 500,00 che verserà CP_1
a decorrere dal mese successivo alla pubblicazione della sentenza di separazione entro il giorno cinque di ogni mese mediante bonifico bancario;
4) il Sig. rinuncia alla domanda di Pt_1 addebito ed ad ogni altra richiesta già spiegata nel presente giudizio;
5) Spese di lite compensate tra le parti.” e i procuratori hanno concluso in conformità; ritenuta la equità e congruità delle condizioni concordate, così omologandosi la separazione in conformità;
che l'esito del giudizio consenta la compensazione delle spese di lite;
P.Q.M.
1) omologa la separazione personale dei coniugi nato a [...] il [...] e Parte_1
, nata a [...] il [...], alle condizioni come integralmente riportate in parte motiva;
CP_1
2) ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di Labico di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2022, atto n.19, parte II, serie C);
3) compensa le spese.
Così deciso in Roma il 22.10.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Simona Rossi Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composto dai sigg. Magistrati
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Filomena Albano Giudice
Dott.ssa Simona Rossi Giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
sulla domanda di separazione iscritta al R.G. 54593/24 proposta da C.F. Parte_1 C.F._1
avv. Gavril Zaccaria
nei confronti di
C.F. CP_1 C.F._2
avv. Anna Sebasta
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Roma, che ha apposto il suo VISTO al ricorso;
viste le note di trattazione scritta per l'udienza del 21.10.25 depositate il 20.10.25 ove le parti hanno chiesto definirsi il giudizio separativo con compensazione delle spese, così intendendosi rinunciata la domanda di divorzio;
rilevato che le parti hanno chiesto definirsi il giudizio alle seguenti condizioni: “ 1) i coniugi vivranno separati serbandosi reciproco rispetto;
2) la Sig.ra ha già lasciato l'abitazione di Roma, CP_1
Via Bresimo, 23 int. 1, asportando i suoi effetti personali e null'altro avrà a pretendere, rinunciando ad ogni diritto sull'abitazione ivi compresa l'assegnazione; 3) il Sig. riconoscerà alla Sig.ra Pt_1
a titolo di contributo per il suo mantenimento la somma mensile di Euro 500,00 che verserà CP_1
a decorrere dal mese successivo alla pubblicazione della sentenza di separazione entro il giorno cinque di ogni mese mediante bonifico bancario;
4) il Sig. rinuncia alla domanda di Pt_1 addebito ed ad ogni altra richiesta già spiegata nel presente giudizio;
5) Spese di lite compensate tra le parti.” e i procuratori hanno concluso in conformità; ritenuta la equità e congruità delle condizioni concordate, così omologandosi la separazione in conformità;
che l'esito del giudizio consenta la compensazione delle spese di lite;
P.Q.M.
1) omologa la separazione personale dei coniugi nato a [...] il [...] e Parte_1
, nata a [...] il [...], alle condizioni come integralmente riportate in parte motiva;
CP_1
2) ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di Labico di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2022, atto n.19, parte II, serie C);
3) compensa le spese.
Così deciso in Roma il 22.10.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Simona Rossi Dott.ssa Marta Ienzi