Sentenza 17 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. IV, sentenza 17/03/2026, n. 676 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 676 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00676/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01550/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1550 del 2025, proposto da EL SC, rappresentata e difesa dagli avvocati Stefano Di Giacomo e Antonino Di Giacomo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
- il Ministero dell’Istruzione e del Merito - Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, con domicilio digitale come da PEC dai Registri di Giustizia e domicilio fisico in Palermo, via Mariano Stabile n. 184,
per l’ottemperanza
- alla sentenza n. 1543/2024 del 3 dicembre 2024, emessa dal Tribunale di Agrigento – Sezione Lavoro.
Visti:
– il ricorso e i documenti allegati;
– l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;
– tutti gli atti di causa;
Relatrice la dott.ssa Anna AT;
Udito, nella camera di consiglio del 28 gennaio 2026, l’Avvocato dello Stato, presente come da verbale.
FATTO
Con ricorso notificato e depositato in data 4 settembre 2025, la ricorrente ha chiesto l’ottemperanza alla sentenza n. 1543/2024 del 3 dicembre 2024, resa dal Tribunale di Agrigento – Sezione Lavoro, nell’ambito del procedimento R.G. n. 2147/2024, con la quale è stato riconosciuto il diritto alla fruizione della Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, con conseguente condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito all’accredito complessivo di euro 1.000,00, oltre rivalutazione e interessi.
Con il ricorso sono state altresì formulate le domande di fissazione di una penalità di mora per il ritardo nell’esecuzione del giudicato, di nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di persistente inerzia dell’Amministrazione, nonché di condanna alle spese del presente giudizio, con distrazione in favore dei difensori antistatari, e di rimborso del contributo unificato.
La ricorrente ha dedotto che la predetta sentenza, regolarmente notificata all’Amministrazione intimata in data 17 gennaio 2025, unitamente alla trasmissione dei dati necessari all’esecuzione del giudicato, non ha trovato esecuzione, non essendo stata attribuita la Carta elettronica del docente nonostante il chiaro tenore del giudicato.
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata con atto di mera forma, depositato in data 8 settembre 2025, senza svolgere difese sostanziali né fornire elementi in ordine allo stato dell’esecuzione del giudicato.
Alla camera di consiglio del 28 gennaio 2026 il ricorso è stato posto in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è ammissibile e fondato.
Ai sensi dell’art. 112, comma 2, c.p.a., l’azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato.
Nel caso di specie, la pretesa azionata si fonda su un titolo avente valore ed efficacia di giudicato ed è sorretta da idonea documentazione: risulta agli atti che la sentenza del Tribunale di Agrigento, Sezione Lavoro, n. 1543/2024, reca una condanna in favore della ricorrente, è divenuta definitiva per mancata impugnazione ed è stata ritualmente notificata all’Amministrazione intimata in data 17 gennaio 2025, con conseguente decorso del termine di legge per l’adempimento.
Persistendo l’inerzia dell’Amministrazione intimata, il ricorso deve essere accolto e, per l’effetto, l’Amministrazione resistente va obbligata a dare esecuzione al giudicato mediante l’accredito sulla carta elettronica del docente dell’importo complessivo di euro 1.000,00, oltre rivalutazione e interessi nei termini stabiliti dal titolo esecutivo, entro il termine di sessanta (60) giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza o, se anteriore, dalla sua notificazione a cura di parte.
Per l’ipotesi di perdurante inadempimento dell’Amministrazione debitrice, deve essere disposto l’intervento sostitutivo, mediante la nomina sin d’ora, quale commissario ad acta, del Direttore generale pro tempore della Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici, la Formazione del Personale Scolastico e la Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione (DGOSV) del Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM), con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario dell’Ufficio medesimo, il quale provvederà, su istanza della parte interessata e decorso inutilmente il predetto termine di sessanta (60) giorni, al compimento degli atti necessari all’esecuzione del titolo esecutivo, senza ulteriore compenso, in virtù del principio della onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
Va, altresì, accolta la domanda di fissazione di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato, in applicazione dell’art. 114, co. 4, lett. e), cod. proc. amm., come modificato dall’art. 1, co. 781, lett. a), l. n. 208/2015, poiché, nel caso di specie, l’applicazione della penalità non sembra poter determinare un effetto “manifestamente iniquo” dato che l’inadempimento si è protratto senza giustificazione, i comportamenti imposti dal titolo esecutivo non presentano particolare complessità e l’Ente debitore, pur essendosi costituito, non ha rappresentato “altre ragioni ostative”; la penalità di mora, per espressa previsione normativa, è determinata in misura pari agli interessi legali sulla somma liquidata nella sentenza, per ogni giorno di ulteriore ritardo nell’esecuzione della presente sentenza, con decorrenza dalla notificazione a cura di parte della presente pronuncia e fino all’integrale effettivo pagamento di quanto dovuto da parte dell’Amministrazione, fermo restando che, decorso il termine di sessanta (60) giorni assegnato per l’adempimento spontaneo, si attiva l’intervento sostitutivo del Commissario ad acta, nel cui mandato è compreso anche il pagamento della penale eventualmente maturata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo, tenuto conto del carattere seriale e del non elevato livello di complessità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto:
- ordina all’Amministrazione resistente di dare esecuzione al giudicato in epigrafe nei modi e nei termini di cui in motivazione;
- dispone l’intervento sostitutivo nei modi e nei termini di cui in motivazione;
- fissa una penalità di mora per il ritardo nell’esecuzione del giudicato, di cui in motivazione;
- condanna l’Amministrazione debitrice al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 500,00 (euro cinquecento/00), oltre accessori come per legge, con distrazione a favore dei difensori antistatari.
Manda alla Segreteria di dare comunicazione della presente sentenza alle parti e al Commissario ad acta nominato, presso la sua sede di servizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
SC NO, Presidente
Anna AT, Consigliere, Estensore
Luca Girardi, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Anna AT | SC NO |
IL SEGRETARIO