Articolo 2 della Legge 7 luglio 1980, n. 299
Articolo 1Articolo 3
Versione
9 luglio 1980
Art. 2.
Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati ed hanno efficacia i rapporti giuridici sorti in applicazione del secondo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153 , e, sempreche' non siano in contrasto con le norme di tale decreto, gli atti ed i provvedimenti adottati ed i rapporti giuridici sorti in applicazione del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 662 , nonche' del decreto-legge 29 febbraio 1980, n. 35 .
Entrata in vigore il 9 luglio 1980
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