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Rigetto
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 14/07/2025, n. 6143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 6143 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06143/2025REG.PROV.COLL.
N. 05335/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5335 del 2022, proposto da Manufatti Sud Snc, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Francesca D'Alessandro, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
contro
Comune di Casalnuovo di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Luisa Errichiello e Luigi Schiavone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione Seconda, n. 2321/2022, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Casalnuovo di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 2 luglio 2025 il Cons. Ugo De Carlo e uditi per le parti gli avvocati D’Alessandro Francesca e Errichiello Maria Luisa.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Manufatti Sud s.n.c. di GE OS & C. ha impugnato la sentenza indicata in epigrafe che ha respinto il suo ricorso per l’annullamento dei dinieghi di rilascio della concessione in sanatoria del Comune di Casalnuovo di Napoli in data 25 gennaio 2021 e dell'ordinanza di demolizione del Comune di Casalnuovo di Napoli n. 3 del 24 marzo 2021.
2. La società appellante svolge l’attività artigianale di produzione manufatti in cemento e aveva presentato due diverse istanze di condono edilizio, in relazione agli immobili contraddistinti da due corpi di fabbrica su una superficie di 1750 mq di cui 962,76 occupati da corpi di fabbrica e 787,24 in parte impegnati da muri di recinzione e in parte da piazzale.
3. La sentenza impugnata ha respinto il ricorso sottolineando che nelle due relazioni istruttorie presenti nel procedimento di condono sono spiegate esaurientemente le ragioni dell’impossibilità di concedere la sanatoria.
Non vi è rispetto della distanza minima prevista dal ciglio della strada e non può contestarsi l’entità della fascia di rispetto perché non è stato impugnato il Piano di fabbricazione che pone un vincolo di inedificabilità assoluta.
Il tempo trascorso dalla presentazione dell’istanza di condono non ha fatto maturare alcun legittimo affidamento perché la consapevolezza dell’illegittimità vi era all’origine.
Infine la prova che la tettoia fosse stata edificata prima del 1° ottobre 1983 spettava all’appellante.
4. L’appello non articola specifici motivi di gravame, ma si limita a ricostruire la vicenda ed a riproporre i motivi del ricorso di primo grado con qualche considerazione critica relativamente alla sentenza impugnata.
5. Il Comune di Casalnuovo di Napoli si è costituito in giudizio concludendo per il rigetto dell’appello; eccepisce l’inammissibilità dell’appello non essendosi mai perfezionata la notifica alla parte appellata presso gli indirizzi dei suoi difensori e comunque per violazione di quanto richiesto dall’art.101 c.p.a. mancando le specifiche censure contro i capi della sentenza gravata.
6. Alla camera di consiglio del 19 luglio 2022 veniva respinta l’istanza di sospensione della sentenza impugnata poiché l’esistenza di vincoli di inedificabilità gravanti sull’area su cui sono state realizzate le opere oggetto di condono escludeva la sussistenza di qualsiasi fumus dell’appello.
7. Dall’esame delle eccezioni preliminari sollevate dal Comune emerge che il difetto della notifica dell’appello è sanato dal raggiungimento dello scopo mentre la mancanza di specificità delle censure, non formulate secondo la tecnica consueta dei singoli motivi di appello, non può portare alla declaratoria di inammissibilità poiché sussistono comunque delle censure mosse nei riguardi della sentenza impugnata.
8. L’appello è infondato.
La censura sostanziale contenuta nell’atto di appello riguarda il difetto di motivazione sia dei preavvisi di diniego sia anche del diniego definitivo perché non sarebbero indicati tutti gli elementi per consentire al privato di controdedurre in modo esauriente; il primo giudice non avrebbe colto tale difetto limitandosi ad affermare che una qualche motivazione era comunque presente nell’atto.
La carenza della motivazione eccepita dall’appellante è del tutto insussistente.
I motivi ostativi alla concessione del condono sono contenuti nella relazione tecnica emessa dall’Ufficio condoni edilizi del Comune; essi consistevano in:
Mancato rispetto del divieto di costruire a una certa distanza, imposto dall’art. 9 della Legge 729/1961 e dal D.M. 1 aprile 1968 n. 1404 che per il privato diveniva un divieto assoluto di costruire;
Incompletezza della domanda di condono che non ricomprendeva la tettoia a piano primo di cui non era stata fornita la prova della sua realizzazione entro il 1 ottobre 1983;
Il manufatto ricade in fascia di rispetto ferroviario ed ad oggi non è stato ancora prodotto il necessario parere da parte della società che gestisce il servizio ferroviario.
Le tre ragioni ostative sono state inserite nel preavviso di diniego e non sono state controdedotte con apposite osservazioni ai sensi dell’art. 10 bis l. 241/1990.
L’ulteriore istanza di condono ai sensi della l. 724/1994 non è stata accolta in presenza delle medesime ragioni ostative.
In conclusione il T.a.r. ha correttamente individuato una motivazione esauriente nell’atto impugnato ed ha conseguentemente respinto il ricorso.
9. L’appello deve essere pertanto respinto.
10. Le spese di grado seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la società appellante a rifondere al Comune di Casalnuovo di Napoli le spese del presente giudizio che liquida in € 3.000 (tremila) oltre agli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 2 luglio 2025, tenuta da remoto ai sensi dell’art. 87, comma 4 bis, c.p.a., con l'intervento dei magistrati:
Giovanni Sabbato, Presidente FF
Carmelina Addesso, Consigliere
Alessandro Enrico Basilico, Consigliere
Ugo De Carlo, Consigliere, Estensore
Annamaria Fasano, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Ugo De Carlo | Giovanni Sabbato |
IL SEGRETARIO