TRIB
Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/06/2025, n. 8649 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8649 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Roma, Quinta Sezione Civile, Dr. Luigi
Cavallo, all'udienza del 10 giugno 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al RG 10211/24, e avente ad oggetto “Comodato di immobili” e vertente
TRA
Sig.ra , elettivamente domiciliata in Roma, Via di Parte_1
Castel Porziano 548, presso lo Studio dell'Avv. Davide Mori, che la rappresenta e difende per procura in atti
RICORRENTE
E
Sig.ra , elettivamente domiciliata in Roma, Via Pietro Controparte_1
Castrucci 13, presso lo Studio dell'Avv. Margherita Duò, che la rappresenta e difende per procura in atti
RESISTENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 5 marzo 2024, Sig.ra Parte_1
esponeva di essere proprietaria di un villino dislocato su tre livelli, piani terra, primo e mansarda/sottotetto, con annesso giardino sito in
Roma, Via Bresimo 80, e rilevava di aver concesso in comodato l'appartamento sito al piano terra al proprio figlio, Sig. Persona_1 che vi era andato ad abitare insieme alla moglie, Sig.ra CP_1
e ai due figli.
[...]
Evidenziava che, in sede di separazione e successivo scioglimento consensuale del matrimonio, la casa familiare era stata assegnata alla moglie, quale collocataria dei figli all'epoca minori, con la convenzione che, nel caso in cui la disponibilità dell'immobile fosse stata richiesta per ragioni di successione ereditaria o d'urgenza e necessità, la Sig.ra l'avrebbe liberata perché contestualmente CP_1
le sarebbe stata concessa la disponibilità del differente immobile di
Via delle Antille 46.
Deduceva come la resistente, assegnataria del bene, si era resa inadempiente alle obbligazioni sulla stessa gravanti quale comodataria, non avendo mai provveduto alle spese correnti necessarie per l'uso e la manutenzione dell'immobile, non avendo conservato l'appartamento con la normale diligenza ed essendosene servita per un uso diverso da quello pattuito, estendendolo a pertinenze non oggetto di comodato.
Esponeva come, a seguito del peggioramento delle proprie condizioni di salute era sopravvenuta l'imprevedibile ed urgente necessità di fruire dell'abitazione sita al piano terra, anche per poter assumere a tempo pieno una badante convivente, evidenziando ulteriormente come la figlia maggiorenne della Sig.ra si era trasferita in altro CP_1
alloggio.
Concludeva richiedendo la pronuncia di risoluzione del comodato, per inadempimento della comodataria, ed in via subordinata, per scadenza del relativo termine e, in via ulteriormente subordinata, accertarsi la legittimità del proprio recesso a causa dell'insorgenza del proprio imprevisto ed urgente bisogno. Disposta la comparizione delle parti, si costituiva in giudizio la Sig.ra
, che rilevava come controparte fosse in realtà Controparte_1
proprietaria di diversi immobili e contestava in ogni caso le deduzioni di controparte, evidenziando come l'iniziativa giudiziaria promossa fosse in realtà dovuta al coinvolgimento in questioni familiare sottese alla modifica delle condizioni di divorzio richieste dal Sig. Per_1
figlio della ricorrente.
[...]
Concludeva richiedendo, previa chiamata in causa del Sig. Per_1
il rigetto delle domande della ricorrente e, in via subordinata,
[...]
dichiararsi il Sig. tenuto a concedere altro alloggio in virtù degli Per_1
accordi sottoscritti in sede di divorzio.
Rigettata la richiesta di chiamata in causa, la controversia veniva discussa e decisa all'udienza del 10 giugno 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre in primo luogo evidenziare che, introducendo il presente giudizio, parte ricorrente ha rilevato di aver concesso in comodato gratuito, nel 2000, una porzione del villino di sua proprietà,
l'appartamento ubicato al piano terra, al proprio figlio, che vi era andato ad abitare con la moglie, odierna resistente, e i due figli;
in sede di separazione, e successivo scioglimento del matrimonio, la casa coniugale era stata assegnata alla moglie, quale collocataria dei figli all'epoca minori.
Ora, come noto, la giurisprudenza della Suprema Corte a Sezioni
Unite ha chiarito che il coniuge separato, convivente con la prole minorenne o maggiorenne non autosufficiente ed assegnatario dell'abitazione già attribuita in comodato, che opponga alla richiesta di rilascio del comodante l'esistenza di una destinazione dell'immobile a casa familiare, ha l'onere di provare che tale era la pattuizione attributiva del diritto personale di godimento, mentre spetta a chi invoca la cessazione del comodato dimostrare il sopraggiungere del termine fissato "per relationem" e, dunque, l'avvenuto dissolversi delle esigenze connesse all'uso familiare (C.C., SS.UU., 20448/14).
Nel caso di specie, parte ricorrente, per come chiarito, ha dato atto di aver concesso il proprio immobile, in comodato gratuito, al figlio, e quest'ultimo vi andava ad abitare assieme alla moglie e ai due figli, così dovendosi ritenere che la detta abitazione costituisse la casa familiare del detto nucleo, assegnata, infatti, in sede di separazione e di successivo divorzio, come da verbale d'udienza in data 18 maggio
2014 e sentenza del Tribunale di Roma 6 aprile 2018, alla Sig.ra
. CP_1
A fronte di ciò, costituendosi in giudizio la resistente ha evidenziato che le esigenze connesse all'uso familiare dell'immobile, che ne avevano determinato la sua concessione in godimento a titolo gratuito, non erano venute meno.
Sul punto, in particolare, si deve evidenziare come nel verbale dell'udienza del 22 maggio 2024, innanzi al Tribunale di Roma in sede di modifica delle condizioni di divorzio, il Sig. dava atto Per_1
che il proprio figlio “abita con la mamma e attualmente non Per_2
lavora”, laddove la figlia pur trasferitasi a Roma e studiando Per_3
sociologia, “non è ancora comunque indipendente economicamente”.
Deve quindi ritenersi come non risultino introdotti idonei elementi per ritenere che le esigenze connesse all'uso familiare dell'immobile concesso in comodato si siano dissolte, risultando il figlio della resistente ancora convivente con la stessa e privo di lavoro, laddove anche la figlia non risulta essere indipendente economicamente.
Ora, la giurisprudenza della Suprema Corte ha altresì chiarito che il comodato di un bene immobile, stipulato senza limiti di durata in favore di un nucleo familiare, ha un carattere vincolato alle esigenze abitative familiari, sicché il comodante è tenuto a consentire la continuazione del godimento anche oltre l'eventuale crisi coniugale, salva l'ipotesi di sopravvenienza di un urgente ed imprevisto bisogno ai sensi dell'art. 1809, comma 2, c.c., ferma, in tal caso, la necessità che il giudice eserciti con massima attenzione il controllo di proporzionalità e adeguatezza nel comparare le particolari esigenze di tutela della prole e il contrapposto bisogno del comodante (C.C.
27634/23).
Nel caso di specie, nel ricorso introduttivo del presente giudizio, parte ricorrente ha richiamato il peggioramento delle proprie condizioni di salute e la propria necessità, oltre che dell'anziano coniuge, di poter fruire dell'abitazione ubicata al piano terra, anche per poter assumere a tempo pieno una badante convivente che possa coadiuvarli nella cura personale e nella gestione della casa e a cui riconoscere anche il vitto e un alloggio idoneo.
A fronte di ciò, la resistente, costituendosi in giudizio, ha evidenziato che controparte risulta proprietaria di molteplici immobili, fra cui il medesimo villino di Via Bresimo, ove occupa il primo e il secondo piano, oltre che una dependance di circa 70 mq. ubicata nel giardino e non accatastata, ma da cui ricava un canone di locazione di circa
700,00 euro;
le dette deduzioni non sono state tempestivamente contestate dalla ricorrente, che, nelle note scritte depositate in data 21 ottobre 2024, nulla di specifico ha dedotto sul punto.
Chiarito ciò, si deve evidenziare, come da giurisprudenza della
Suprema Corte, che il codice civile disciplina due “forme” del comodato, quello propriamente detto, regolato dagli artt. 1803 c.c. e
1809 c.c. e il cd precario, al quale si riferisce l'art. 1810 c.c., sotto la rubrica “comodato senza determinazione di durata”; nel caso di cui all'articolo 1810 c.c., connotato dalla mancata pattuizione di un termine e dall'impossibilità di desumerlo dall'uso cui doveva essere destinata la cosa, è consentito al comodante di richiedere ad nutum al comodatario il rilascio della medesima cosa. L'art. 1809 c.c. concerne invece il comodato sorto con la consegna della cosa per un tempo determinato o per un uso che consente di stabilire la scadenza contrattuale. Esso è caratterizzato dalla facoltà del comodante di esigere la restituzione immediata solo in caso di sopravvenienza di un urgente ed imprevisto bisogno ex art. 1809, secondo comma, c.c.
E' a questo tipo contrattuale che, in assenza di pattuizioni circa il termine finale di godimento va ricondotto il comodato di immobile che sia stato pattuito per la destinazione di esso a soddisfare le esigenze abitative della famiglia del comodatario;
si tratta infatti di contratto sorto per un uso determinato e dunque per un tempo determinabile per relationem, che può essere cioè determinato in considerazione della destinazione a casa familiare contrattualmente prevista (in questo senso, C.C. 3553/17).
Ne discende, alla luce dei citati principi giurisprudenziali come, nel caso in esame, ex art. 1809 c.c., solo se “sopravviene un urgente e impreveduto bisogno al comodante questi può esigerne la restituzione immediata”.
Come noto, la giurisprudenza della Suprema Corte ha chiarito che, ai sensi dell'art. 1809, secondo comma, cod. civ., il bisogno che giustifica la richiesta del comodante di restituzione del bene non deve essere grave ma imprevisto (e, dunque, sopravvenuto rispetto al momento della stipula del contratto di comodato) ed urgente, senza che rilevino bisogni non attuali, né concreti o solo astrattamente ipotizzabili. Ne consegue che non solo la necessità di un uso diretto ma anche il sopravvenire d'un imprevisto deterioramento della condizione economica del comodante - che giustifichi la restituzione del bene ai fini della sua vendita o di una redditizia locazione - consente di porre fine al comodato, ancorché la sua destinazione sia quella di casa familiare (C.C. SS.UU. 20448/14).
Nel caso di specie, alla luce di quanto dedotto da parte ricorrente, e pur alla luce della documentata situazione sanitaria della stessa, e del proprio coniuge, non devono ritenersi sussistenti, sulla base degli elementi introdotti in giudizio, i presupposti ex art. 1809, secondo comma, c.c, nessuna specifica e documentata censura risultando avanzata in relazione alle allegazioni, deduzioni e produzioni della resistente in ordine alle ulteriori proprietà di controparte, anche riferite ad immobili idonei, nella prospettazione della Sig.ra , a CP_1
soddisfare le necessità della stessa.
A ciò consegue come, sulla base degli elementi introdotti in giudizio, non risulta, in primo luogo, dimostrato il necessario “urgente ed impreveduto bisogno” utilmente valutabile ex art. 1809, secondo comma, c.c. e da individuarsi nella necessità, per il comodante, e su cui gravano i relativi oneri probatori, di appagare impellenti esigenze personali (in questo senso C.C. 25893/21) e ciò, anche a fronte, della persistenza delle esigenze connesse, per come precedentemente evidenziato, all'uso familiare dell'immobile concesso in comodato.
Peraltro, le prove orali articolate sono state rigettate con provvedimento in data 22 ottobre 2024, da confermarsi nella presente sede.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il presente ricorso deve pertanto essere rigettato, risultando le conclusioni raggiunte assorbenti ogni ulteriore profilo dedotto.
Deve essere rigettata la domanda ex art. 96 c.p.c., non ravvisandosi la sussistenza dei presupposti giustificativi la richiesta pronuncia, anche in relazione al necessario elemento soggettivo. Le spese di lite, avuto in ogni caso riguardo al complesso delle ragioni della decisione e alla particolarità della presente fattispecie, vengono compensate per metà fra le parti, ponendosi la rimanente metà, liquidata come in dispositivo, a carico della ricorrente ed in favore della resistente, da distrarsi, come richiesto, in favore del procuratore antistatario.
PQM
Rigetta il ricorso;
compensa per metà le spese di lite e condanna parte ricorrente al pagamento della rimanente metà in favore della resistente, metà liquidata in complessivi euro 2.500,00, di cui euro 700,00 per la fase di studio, euro 500,00 per la fase introduttiva ed euro 1.300,00 per la fase decisoria, oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Roma, 10 giugno 2025
IL GIUDICE