Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 07/01/2025, n. 15 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 15 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
RG 2017 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI FERRARA In nome del popolo Italiano, il Tribunale di Ferrara, composto dai sigg.: dott. Stefano Scati Presidente dott. Paolo Sangiuolo Giudice rel. ed est. dott.ssa Costanza Perri Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
con il patrocinio dell'Avv. BRANDI ELISABETTA Controparte_1
con il patrocinio dell'Avv. BRANDI ELISABETTA Controparte_2
RICORRENTI
e
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio. Conclusioni delle parti: dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Ferrara in data 29/8/2015 e registrato presso l'Ufficio di Stato Civile di Ferrara dell'anno 2015 atto 102 parte 2 serie A anno 2015;
- ordinare al Comune di Ferrara di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
- omologare le seguenti condizioni:
1. I coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o divorzile in quanto economicamente autosufficienti, di aver regolato i pregressi rapporti patrimoniali e di non aver null'altro da pretendere reciprocamente.
2. La casa coniugale, di proprietà del sig. resterà a lui assegnata in via CP_2 esclusiva unitamente ai mobili di arredo.
3. e saranno affidate in via condivisa ad entrambi i genitori con residenza Per_1 Per_2 anagrafica presso la casa del padre e collocamento settimanale alternato secondo la seguente modalità:
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4. Ciascun genitore provvederà direttamente alle esigenze di vita quotidiana e al mantenimento delle figlie nelle settimane di competenza e inoltre verserà, a titolo di contributo al mantenimento ordinario delle figlie e entro il giorno 15 Per_1 Per_2
(quindici) di ogni mese, su un conto corrente cointestato a e Controparte_1 CP_2
la somma di euro 210,00 (euro duecentodieci//00), importo rivalutabile
[...] annualmente secondo gli indici Istat. Entrambi i genitori potranno prelevare dal suddetto conto corrente cointestato, con esibizione delle ricevute, gli importi necessari al mantenimento ordinario delle figlie (a titolo esemplificativo e non esaustivo: vestiti, ricariche telefoniche, paghette, trasporto, ecc.). Le deduzioni fiscali/A.U.U. percepiti per le figlie minori saranno versati sul suddetto conto corrente cointestato a CP_1
e 6. Le spese straordinarie sostenute nell'interesse delle figlie
[...] CP_2 sono ripartite al 50% tra i genitori, secondo le tipologie e modalità di seguito indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo: A)spese mediche, da documentare, che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante b) cure dentistiche, ortodontiche, oculistiche, psicologiche presso strutture pubbliche c) trattamenti sanitari e farmaci prescritti dal medico o specialista non erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale d) tickets sanitari B)spese mediche, da documentare, che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche, oculistiche e psicologiche presso strutture private, non dettate da motivi d'urgenza b) cure termali e fisioterapiche c) trattamenti sanitari specialistici in libera professione, compresi gli interventi chirurgici in strutture private C)spese scolastiche, da documentare, che non richiedono il preventivo accordo: a) rette e tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado comprese imposte di istituti pubblici b) libri di testo e corredo scolastico di inizio anno c) gite scolastiche senza pernottamento d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES) e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
D)spese scolastiche, da documentare, che richiedono il preventivo accordo: a) rette e tasse scolastiche imposte da istituti privati b) rette e tasse universitarie e corsi di specializzazione/master/corsi post universitari c) gite scolastiche con pernottamento d) corsi di recupero e) lezioni private f) alloggio presso sede universitaria g) testi universitari specialistici propedeutici al corso di studio seguito E) spese extrascolastiche, da documentare, che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola b) attività sportive, ludiche e artistiche e relative attrezzature fino al tetto massimo di spesa complessivo di euro 400,00 per ciascuna figlia;
l'eventuale eccedenza, in caso di mancato accordo, rimarrà a carico del genitore proponente F) spese extrascolastiche, da documentare, che richiedono il preventivo accordo: a) campi estivi b) baby sitter c) viaggi studio con tetto massimo annuo per ciascuna figlia di euro 200,00; l'eventuale eccedenza, in caso di mancato accordo, rimarrà a carico del genitore proponente d) corsi di lingue e) corso per conseguimento della patente di guida f) acquisto motoveicolo/autoveicolo, tassa di circolazione e assicurazione RCA. Il rimborso della quota delle spese anticipate da un genitore dovrà avvenire a mezzo bonifico bancario sul conto corrente personale di ciascun genitore entro e non oltre il mese successivo a quello della richiesta. Fino alla fine della scuola primaria (5° elementare), le rette della scuola privata Smiling International School frequentata da e saranno a Per_1 Per_2 carico della madre, mentre le divise ed il materiale scolastico saranno a carico del padre.
Spese legali interamente compensate tra le parti.
Conclusioni del PM: conclude perché il Tribunale voglia dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio adottando i migliori provvedimenti conformi in ordine alla prole.
pagina 2 di 3 MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 20/09/2024 i sigg.ri e Controparte_1
chiedevano che venisse pronunciata la cessazione degli effetti CP_2 civili del matrimonio contratto in data 29/08/2015.
Esponevano che dal matrimonio erano nate le figlie e di anni otto;
che Per_1 Per_2 con sentenza n. 617/23 del 7/8/2023 il Tribunale di Ferrara aveva omologato la separazione dei coniugi. Tanto premesso, affermavano che non vi era alcuna possibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale fra i coniugi e chiedevano che venisse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni riportate in ricorso.
Nelle note scritte le parti confermavano la volontà di divorziare.
Ritiene il Collegio che sussistano i presupposti per l'accoglimento della domanda di divorzio.
Dalla documentazione prodotta risulta che è ampiamente decorso il termine previsto dall'art. 3 n.° 2 lettera b) l. 898/70, così come modificato dalla l. 55/2015. La constatata indisponibilità delle parti ad una riconciliazione dimostra la fondatezza dell'assunto secondo il quale risulta impossibile ricostruire il vincolo coniugale, non esistendo più alcuna comunione materiale e spirituale.
Può dunque dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni sopra riportate.
Come da accordi fra le parti, si dispone la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ferrara dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 29/08/2015 in Ferrara da e Controparte_1 CP_2
e trascritto al n. 102, parte II , serie A del Registro degli atti di
[...] matrimonio alle condizioni concordate fra le parti.
Spese compensate. Ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all' annotazione della presente sentenza.
Ferrara, 19.12.2024
L'estensore Il presidente
Paolo Sangiuolo Stefano Scati
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