TAR Palermo, sez. IV, sentenza 18/02/2026, n. 490
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Sentenza 18 febbraio 2026

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  • Inammissibile
    Inammissibilità del ricorso per pendenza della procedura di riequilibrio finanziario

    Il Tribunale ritiene fondata l'eccezione del Comune, dichiarando inammissibile il ricorso. Si richiama l'art. 243-bis, comma 4, del d. lgs. n. 267/2000, che prevede la sospensione delle procedure esecutive durante la procedura di riequilibrio. Tuttavia, nel caso di giudizi di ottemperanza instaurati ex novo durante tale periodo, la giurisprudenza prevalente ritiene che il ricorso sia inammissibile, piuttosto che sospeso, per difetto di una condizione di proponibilità dell'azione. La procedura di riequilibrio finanziario richiede il rispetto di un ordine di priorità nel ripianamento dei debiti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Palermo, sez. IV, sentenza 18/02/2026, n. 490
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
    Numero : 490
    Data del deposito : 18 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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