Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. IV, sentenza 18/02/2026, n. 490 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 490 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00490/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01107/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1107 del 2025, proposto dalla Banca Sistema s.p.a, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Ezio Pugliese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Serradifalco, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Onofrio Campione, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'ottemperanza
al giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo n. 65/2021 del 04.03.2021 - RG n. 1600/2020 del Tribunale di Caltanissetta.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Serradifalco;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2025 il dott. CA RA e uditi per le parti i difensori presenti come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso ritualmente proposto la Banca Sistema s.p.a. ha chiesto l’ottemperanza al giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo n. 65/2021 del 4 marzo 2021, emesso dal Tribunale di Caltanissetta nei confronti del Comune di Serradifalco (CL), in forza del quale è stato riconosciuto il suo diritto, quale cessionaria dei crediti della Coop. Sociale Sole, ad ottenere le somme ivi indicate a titolo di corrispettivi dovuti per la fornitura dei servizi erogati dalla predetta società cedente, oltre spese ed interessi moratori maturati e maturandi.
Parte ricorrente precisa che la cessione è stata notificata a mezzo PEC al Comune, quale debitore ceduto, con comunicazione del 30 settembre 2020, effettuata ai sensi e per gli effetti dell’art. 37 del d.l. 66/2014 e sottoscritta anche dal cedente.
Il decreto ingiuntivo è stato ritualmente notificato il 22 aprile 2021 al Comune di Serradifalco, poi dichiarato esecutivo con decreto di esecutorietà del 16 agosto 2021, con apposizione della formula esecutiva in data 21 settembre 2021, e rinotificato all’ente debitore in forma esecutiva in data 7 ottobre 2021.
A tal fine, la Banca istante evidenzia che la Corte dei conti, Sezione di controllo per la Regione siciliana, con la Deliberazione n.150/2024/PRSP, ha espresso parere negativo sul Piano di Riequilibrio Finanziario approvato dal Comune con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 17 febbraio 2019. Pertanto, in applicazione dell’art. 243-bis, comma 4, T.U.E.L. il ricorso sarebbe ammissibile e procedibile dovendosi ritenere ormai conclusa la fase di sospensione delle procedure esecutive durante la pendenza della procedura di riequilibrio.
Per contro, il Comune non avrebbe ancora dato integrale esecuzione alle statuizioni contenute nel giudicato, provvedendo a pagamenti solo parziali e che sono stati imputati dalla banca creditrice ex art.1194 c.c.
Allo stato risulterebbero non pagate le somme a titolo di interessi legali e moratori, la tassa di registrazione del decreto ingiuntivo nonché le somme per onorari indicate in parte nel decreto ingiuntivo ed in parte quantificate dalla ricorrente.
Per il caso di perdurante inerzia del Comune debitore, la ricorrente ha chiesto la nomina di un commissario ad acta per provvedere a quanto richiesto.
Resiste in giudizio il Comune intimato che ha eccepito l’inammissibilità del ricorso in quanto il l’ente locale si troverebbe ancora nella procedura di riequilibrio finanziario disciplinato dagli artt. 243-bis e ss. del T.U.E.L. In questi casi, precisa il Comune, il creditore dell’ente locale ammesso alla procedura de qua deve chiedere di essere ammesso alla massa passiva della stessa e deve essere soddisfatto nel suo ambito.
In vista dell’odierna udienza camerale parte ricorrente ha depositando memoria a difesa replicando all’eccezione in rito sollevata dal Comune, in ultimo, insistendo per l’accoglimento del ricorso.
Analogamente il difensore del Comune resistente ha depositato ulteriore documentazione a comprova della perduranza della procedura di riequilibrio finanziario.
Alla camera di consiglio del 4 dicembre 2025, la causa è stata posta in decisione.
Il ricorso è inammissibile in quanto risulta fondata ed assorbente l’eccezione in rito sollevata dal Comune di Serradifalco.
L’art. 243 bis, comma 4, del d. lgs. n. 267 del 2000 stabilisce che: “Le procedure esecutive intraprese nei confronti dell'ente sono sospese dalla data di deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale fino alla data di approvazione o di diniego di approvazione del piano di riequilibrio pluriennale di cui all'articolo 243-quater, commi 1 e 3” .
Tale previsione normativa, nella parte in cui contempla la “sospensione” , prende in considerazione l'ipotesi in cui nel corso di una procedura esecutiva giurisdizionale già pendente sopraggiunga la “ deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale” , atteso che solo una simile evenienza giustifica la messa in quiescenza, nelle forme della sospensione, del rapporto processuale già pendente.
Diversamente invece, deve ritenersi inammissibile, difettando in radice una condizione di proponibilità dell'azione, il giudizio di ottemperanza instaurato quando risulta già avviata la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale: così come del tutto condivisibilmente osservato in giurisprudenza “non avrebbe senso, sul piano logico prima che giuridico, consentire l'intrapresa di un giudizio esecutivo destinato ex lege a rimanere sospeso fino alla definizione della relativa procedura amministrativa di riequilibrio finanziario. A tanto deve solo aggiungersi che la procedura di riequilibrio finanziario degli Enti Locali, anche se non è retta dallo stretto principio della par condicio creditorum - come invece avviene nella procedura di dissesto finanziario - richiede pur sempre che il ripianamento dei debiti - soggetto a una previa ricognizione ai sensi del comma 7 dell'art. 243 bis D.lgs. n. 267 del 2000 di tutti i debiti fuori bilancio riconoscibili - avvenga nel rispetto di un ordine di priorità secondo principi di buon andamento, efficacia e imparzialità (art.97 della Costituzione), evitando criteri discriminatori e irragionevoli, sicché - per elementari ragioni logiche e per evidente identità di ratio rispetto alla procedura di dissesto finanziario - il disposto dell'art. 243 bis comma 4 del D.lgs. n. 267 del 2000 si applica, durante il periodo di espletamento della procedura di riequilibrio finanziario, anche nell'ipotesi di giudizi di ottemperanza avviati ex novo (dopo la deliberazione comunale di avvio della procedura di riequilibrio finanziario), con la conseguenza - però (ricavabile dai principi) - dell'inammissibilità (anziché della mera sospensione) del ricorso di ottemperanza” (da ultimo, TAR Palermo, sez. IV, sentenza n. 1097 del 27 marzo 2024, che richiama Tar Puglia, Lecce, III, n. 821/2021; T.A.R. Puglia, Bari, III, 11/03/2013, n.362; T.A.R. Puglia, Lecce, III, sentenza n. 501/2021; Tar Campania, Napoli, II, sentenza n. 517/2022).
Orbene, nel caso di specie, risulta che il Comune di Serradifalco è stato ammesso alla procedura de qua con la Delibera del Consiglio comunale n. 6 del 17 febbraio 2019, come successivamente riformulata con delibera consiliare n. 38 del 27 luglio 2022, e che, a seguito di proposizione di appello avverso la deliberazione n. 150/2024/PRSP della Corte dei conti, Sezione di controllo per la Regione siciliana, di non approvazione del Piano di riequilibrio finanziario adottato dal Comune di Serradifalco, la Corte dei conti, a Sezioni riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione, lo ha accolto parzialmente con sentenza il cui dispositivo è stato emesso in data 5 novembre 2025, e depositato in giudizio dal Comune resistente, nel quale si menziona anche una attività istruttoria disposta dalla stessa Corte con separata ordinanza.
Pertanto, risulta in atti che la procedura di riequilibrio sia ancora pendente, da cui discende per le ragioni chiarite l’inammissibilità del giudizio.
Le spese di lite vanno eccezionalmente compensate in ragione della peculiarità della questione preliminare dirimente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
ES UN, Presidente
Anna Pignataro, Consigliere
CA RA, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CA RA | ES UN |
IL SEGRETARIO