Sentenza 22 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 22/04/2025, n. 1122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1122 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
N. 2651/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE III CIVILE
composta dai magistrati
Dott. Adriana Cassano Cicuto Presidente
Dott. Antonio Corte Consigliere rel.
Dott. Silvia Maria Russo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta la numero di ruolo sopra riportato promossa in grado d'Appello con atto di citazione notificato il 20.9.2024 da già già Parte_1 Parte_2 Parte_3
(C.F. , con il patrocinio degli avv. Crippa Adriano e Biolo Adamo P.IVA_1
( ), con elezione di domicilio in Corso di Porta Vittoria 28, Milano, presso e C.F._1
nello studio dei difensori;
appellante
CONTRO
(C.F. ) e ei fratelli Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
(C.F. ) con il patrocinio degli avv. Controparte_3 P.IVA_2
Spagna Musso Bruno e De Angelis Vincenzo ( , con elezione di domicilio in C.F._3
Viale Colli Aminei 60, 80131 Napoli, presso e nello studio dei difensori;
OGGETTO: Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) mobiliare
1
Parte_3
Voglia la Corte d'Appello adita, disattesa ogni avversaria, istanza, eccezione, deduzione e conclusione, così giudicare, in riforma della sentenza 1165/2024, emessa dal Tribunale di Pavia, I sez. civile, R.G. 5259/2022, G.o.t. Ilaria SPINELLI, in data 18.06.2024, e resa pubblica mediante deposito in cancelleria il 22.07.2024, notificata dagli appellati in data 23.07.2024,
- dichiarare che la sentenza emessa dal Tribunale di Pavia 1165/2024, R.G. 5259/2022, G.o.t. Ilaria
SPINELLI, in data 18.06.2024, e resa pubblica mediante deposito in cancelleria il 22.07.2024, notificata dagli appellati in data 23.07.2024 ha natura di accertamento.
- in via di merito principale: respingere l'opposizione al precetto proposta, in quanto infondata per i motivi dimessi.
Con vittoria di compensi professionali, spese generali, spese imponibili, spese vive, I.V.A. e C.P.A. dei due gradi di giudizio.
Per e dei fratelli Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
[...]
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello, rigettare l'appello principale poiché tardivo e dunque inammissibile con vittoria di spese di lite ed attribuzione agli avvocati De Angelis e Spagna Musso che si dichiarano antistatari.
In questo caso si chiede che la Corte non scenda al di sotto dei valori MINIMI e, in relazione alle sole fasi di studio, introduttiva e trattazione (qualora l'appello fosse dichiarato inammissibile) liquidi una somma compresa tra € 10.835,00 (Fase di studio della controversia, valore minimo: €
3.709,00;Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 2.157,00; Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo:€ 4.969,00) ed € 27.514,00 (Fase di studio della controversia, valore medio: € 5.989,00;Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 3.951,00; Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio:€ 17.594,00) oltre spese forfettarie iva e cp e con attribuzione agli avvocati Bruno Spagna Musso e Vincenzo De Angelis che si dichiarano antistatari.
In via estremamente gradata, e solo in caso di esame nel merito, rigettare comunque l'appello principale in quanto infondato ed accogliere l'appello incidentale dichiarando inesistente il decreto ingiuntivo alla base della esecuzione o comunque nulla e mai sanata la notifica del precetto ai sensi dell'art. 1/3-3bis legge 53/1994, ancora voglia dichiarare nulla o comunque inopponibile al debitore la cessione del credito tra a (poi Controparte_4 Parte_3 Pt_1
.
[...]
2 Il tutto con vittoria di spese e competenze di lite secondo il calcolo già effettuato e con inclusione della fase decisionale e con attribuzione agli avvocati Bruno Spagna Musso e Vincenzo De Angelis per fattone anticipo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO proponeva appello avverso la sentenza n. 1165/2024, emessa dal Tribunale di Parte_1
Pavia, in proc. n R.G. 5259/2022, in data 18.06.2024, e resa pubblica mediante deposito in cancelleria il 22.7.2024, notificata dagli appellati in data 23.7.2024.
Si costituivano e dei fratelli e Controparte_3 Controparte_2 Controparte_3 CP_3
hiedendo dichiarare l'inammissibilità dell'appello, atteso che la notifica era stata effettuata oltre
[...]
il termine ex art. 325 c.p.c., tenuto conto che, trattandosi di opposizione a precetto, non trova applicazione la sospensione feriale.
L'eccezione è fondata.
La sentenza oggetto dell'impugnazione è stata notificata in data 23.7.2024.
L'atto di appello risulta notificato in data 20.9.2024.
L'impugnazione è quindi tardiva.
Il giudizio è stato promosso con citazione ex artt. 615 comma I c.p.c. in opposizione all'atto di precetto notificato dalla creditrice, pertanto, poiché i termini processuali in materia non sono soggetti alla sospensione feriale, l'impugnazione avrebbe dovuto essere proposta entro il 22.8.2024.
Conforme la giurisprudenza di legittimità: “l'opposizione a precetto, con la quale si contesta alla parte istante il diritto di procedere ad esecuzione forzata, rientra, come tutte le cause di opposizione al processo esecutivo, tra i procedimenti ai quali non si applica, neppure con riguardo ai termini relativi ai giudizi di impugnazione, la sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale, ai sensi degli artt. 3, legge n. 742/1969, e 92 dell'ordinamento giudiziario”. (Cass. sez. 1, n. 95/2017, 8.11.2016-4.1.2017; id. Sez. 3, Sentenza n. 6456 del 3/3/2023, Rv. 667104).
La sentenza ovviamente, decidendo sull'opposizione al precetto, ed in risposta a specifica domanda di parte, ha argomentato in ordine alle ragioni per le quali lo ha ritenuto inefficace, trattando in particolare della dedotta nullità dell'azionata fideiussione, ma ciò non vale a mutarla in sentenza di accertamento, poiché nel caso di domanda accessoria e consequenziale ad una opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., il giudizio ha ad oggetto un'unica causa, per sua natura sottratta alla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale. Ne consegue che, in relazione agli atti volti a radicare il giudizio di impugnazione davanti al giudice di grado superiore, per entrambe le domande trova applicazione la disciplina relativa all'opposizione all'esecuzione in quanto domanda
3 proposta in via principale. (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 7421 del 17/3/2021, Rv. 660914).
Analogamente, s'è affermato che “in tema di opposizione all'esecuzione e regime delle impugnazioni, l'interpretazione e qualificazione giuridica della domanda operata dal giudice di primo grado vincola le parti quanto alle forme e ai mezzi di impugnazione da utilizzare, a prescindere dalla correttezza o meno di tale qualificazione. Pertanto, qualora il giudice di prime cure abbia qualificato la domanda come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., la relativa sentenza deve essere impugnata secondo il regime previsto dalla legge per tale tipo di azione nel momento in cui è stata emessa la pronuncia”. (Cass. sez. III ord. 21.6.2023 n. 17828/2023 SNCIV;
id. SSUU 4617/2011).
Le spese seguono la soccombenza, e vengono liquidate in dispositivo, in conformità ai parametri indicati in DM 55/14 e ss, secondo lo scaglione azionato (valore causa € 1.572.000), nei valori minimi, considerato il tenore degli atti e la semplicità della vicenda.
PQM
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando,
- dichiara inammissibile l'impugnazione proposta avverso la sentenza n. 1165/2024, emessa dal
Tribunale di Pavia, in proc. n R.G. 5259/2022, in data 18.06.2024, e resa pubblica mediante deposito in cancelleria il 22.7.2024.
- condanna al pagamento delle spese processuali del grado che liquida per Parte_1
compensi defensionali in € 17.002,00, oltre spese generali 15%, IVA e cpa, con distrazione in favore dei difensori, dichiaratisi antistatari.
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo corrispondente al contributo unificato ex D.P.R. n. 115/2002, art. 13 c. 1 quater, comma inserito dall'art. 1 c. 17 L. n. 228/2012.
Così deciso in Milano, 17/04/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Antonio Corte Adriana Cassano Cicuto
4