Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 26/03/2025, n. 450 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 450 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
RG VG N 1524/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI IVREA
Composto da:
Dott. Alessandro SCIALABBA PRESIDENTE rel/est
Dott.ssa Rossella MASTROPIETRO GIUDICE
Dott. Alberto BALZANI GIUDICE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1524/2024 V.G. avente ad oggetto separazione consensuale nata a [...], il [...] CF: Parte_1 C.F._1
e nato a [...] il [...] CF: Entrambi Parte_2 C.F._2 con l'avv. Paolo Maisto, presso cui studio hanno eletto domicilio telematico
-parti ricorrenti-
e con l'intervento del Pubblico Ministero
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e hanno contratto matrimonio con rito civile Parte_1 Parte_2
a DO OR in data 30.7.2022.
Dalla unione non sono nati figli
Con ricorso iscritto a ruolo in data 2.7.2024, i ricorrenti hanno adito questo Tribunale, chiedendo congiuntamente di pronunciare la separazione alle seguenti condizioni:
2) Entrambi si sono già allontanati dalla casa coniugale, di proprietà del sig. , sita in Pt_2
Montalto OR (TO), Vicolo Quaro 41/D.
3) I coniugi hanno concordato il versamento da parte del sig. alla sig.ra a Pt_2 Pt_1 titolo di contributo al mantenimento personale, una somma una tantum, pari a €. 24.000,00 da corrispondersi il giorno stesso dell'udienza.
4) Dichiarano, inoltre, di aver risolto ogni altro rapporto patrimoniale tra le parti e di null'altro avere a che pretendere l'uno dall'altra.
Il PM ha concluso per l'accoglimento del ricorso congiunto
All'udienza del giorno 12.2.2025, celebrata con modalità alternativa di note scritte, le parti, tra le altre cose, hanno confermato le condizioni di cui al ricorso introduttivo.
La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione in data 13.2.2025.
Ebbene, il Collegio ritiene di provvedere in conformità all'accordo delle parti, essendo pacifica la rottura dell'affectio coniugalis e non presentando lo stesso profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo.
In ragione della natura congiunta del procedimento, le spese di lite sono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ivrea, in composizione collegiale, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, visto il parere del P.M. ed in conformità all'accordo delle parti, così provvede:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
- omologa le condizioni di separazione indicate in parte motiva;
- spese di lite compensate
Manda alla cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Ivrea in data 12.3.2025
IL PRESIDENTE est./rel.
Alessandro Scialabba